TRIB
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/05/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15833/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15833/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NANNONI MARCO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA F. ORSINI N. 9 40026 IMOLA presso il difensore avv. NANNONI
MARCO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NANNONI MARCO, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA F. ORSINI N. 9 40026 IMOLA presso il difensore avv. NANNONI
MARCO
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 11.12.2024 la Sig.ra (nata a [...] Parte_1
(BO), in data 14.03.1979) e il Sig. (nato a [...], in data [...]) Parte_2 proponevano domanda di separazione consensuale.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Imola (BO), in data 27.05.2006, con atto regolarmente iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n.21 p. 2 s.
A anno 2006.
Dalla loro unione non nascevano figli.
pagina 1 di 3 Con il ricorso, le parti chiedevano l'accoglimento delle condizioni di separazione avvalendosi del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc). Pertanto, con decreto, il
Giudice delegato fissava udienza cartolare per il 21.03.2025.
Il Giudice delegato tratteneva la causa in decisione.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_2 Parte_1
• ordinare al Comune di Imola (BO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
• omologare le seguenti condizioni della separazione:
- I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
- La casa familiare sita a Imola (BO), via Morine n.11, è di proprietà esclusiva della sig.ra e il Pt_1 sig. se ne allontanerà asportando i propri effetti personali entro la fissanda data Parte_2 dell'udienza /termine assegnato per le note scritte;
- La sig.ra si rende disponibile ad aiutare il sig. a trovarsi una Parte_1 Parte_2 sistemazione abitativa pagando i primi 12 mesi di affitto più la caparra confirmatoria di un eventuale contratto di affitto, provvedendo personalmente ai pagamenti ed entro la somma limite complessiva di euro 12.000,00;
- I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di un assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia altra pretesa economica, dichiarando, altresì, di aver risolto in via stragiudiziale ogni altra questione e di non avere null'altro a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione;
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti.
In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento. La separazione personale tra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cc. L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dalle allegazioni delle parti, nonché dalla espressa dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, volontà rappresentata sia in sede di ricorso ché in sede di udienza cartolare.
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla reciprocamente a pretendere a titolo di concorso nel mantenimento.
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
*****
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione tra:
(nata a [...], in data [...]) Parte_1
e
(nato a [...], in data [...]). Parte_2
Unitisi in matrimonio concordatario a concordatario a Imola (BO), in data 27.05.2006, con atto regolarmente iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n.21 p. 2 s. A anno
2006.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
dà atto che la casa familiare sita a Imola (BO), via Morine n.11, è di proprietà esclusiva della sig.ra e il sig. se ne allontanerà asportando i propri effetti personali entro la fissanda data Pt_1 Parte_2 dell'udienza /termine assegnato per le note scritte;
dà atto che la sig.ra si rende disponibile ad aiutare il sig. a trovarsi una Parte_1 Parte_2 sistemazione abitativa pagando i primi 12 mesi di affitto più la caparra confirmatoria di un eventuale contratto di affitto, provvedendo personalmente ai pagamenti ed entro la somma limite complessiva di euro 12.000,00; dà atto coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di un assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia altra pretesa economica, dichiarando, altresì, di aver risolto in via stragiudiziale ogni altra questione e di non avere null'altro a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione;
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 14.05.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15833/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NANNONI MARCO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA F. ORSINI N. 9 40026 IMOLA presso il difensore avv. NANNONI
MARCO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NANNONI MARCO, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA F. ORSINI N. 9 40026 IMOLA presso il difensore avv. NANNONI
MARCO
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 11.12.2024 la Sig.ra (nata a [...] Parte_1
(BO), in data 14.03.1979) e il Sig. (nato a [...], in data [...]) Parte_2 proponevano domanda di separazione consensuale.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Imola (BO), in data 27.05.2006, con atto regolarmente iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n.21 p. 2 s.
A anno 2006.
Dalla loro unione non nascevano figli.
pagina 1 di 3 Con il ricorso, le parti chiedevano l'accoglimento delle condizioni di separazione avvalendosi del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc). Pertanto, con decreto, il
Giudice delegato fissava udienza cartolare per il 21.03.2025.
Il Giudice delegato tratteneva la causa in decisione.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_2 Parte_1
• ordinare al Comune di Imola (BO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
• omologare le seguenti condizioni della separazione:
- I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
- La casa familiare sita a Imola (BO), via Morine n.11, è di proprietà esclusiva della sig.ra e il Pt_1 sig. se ne allontanerà asportando i propri effetti personali entro la fissanda data Parte_2 dell'udienza /termine assegnato per le note scritte;
- La sig.ra si rende disponibile ad aiutare il sig. a trovarsi una Parte_1 Parte_2 sistemazione abitativa pagando i primi 12 mesi di affitto più la caparra confirmatoria di un eventuale contratto di affitto, provvedendo personalmente ai pagamenti ed entro la somma limite complessiva di euro 12.000,00;
- I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di un assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia altra pretesa economica, dichiarando, altresì, di aver risolto in via stragiudiziale ogni altra questione e di non avere null'altro a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione;
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti.
In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento. La separazione personale tra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cc. L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dalle allegazioni delle parti, nonché dalla espressa dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, volontà rappresentata sia in sede di ricorso ché in sede di udienza cartolare.
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla reciprocamente a pretendere a titolo di concorso nel mantenimento.
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
*****
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione tra:
(nata a [...], in data [...]) Parte_1
e
(nato a [...], in data [...]). Parte_2
Unitisi in matrimonio concordatario a concordatario a Imola (BO), in data 27.05.2006, con atto regolarmente iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n.21 p. 2 s. A anno
2006.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
dà atto che la casa familiare sita a Imola (BO), via Morine n.11, è di proprietà esclusiva della sig.ra e il sig. se ne allontanerà asportando i propri effetti personali entro la fissanda data Pt_1 Parte_2 dell'udienza /termine assegnato per le note scritte;
dà atto che la sig.ra si rende disponibile ad aiutare il sig. a trovarsi una Parte_1 Parte_2 sistemazione abitativa pagando i primi 12 mesi di affitto più la caparra confirmatoria di un eventuale contratto di affitto, provvedendo personalmente ai pagamenti ed entro la somma limite complessiva di euro 12.000,00; dà atto coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di un assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia altra pretesa economica, dichiarando, altresì, di aver risolto in via stragiudiziale ogni altra questione e di non avere null'altro a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione;
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 14.05.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 3 di 3