Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE I
Il Giudice dott. Silvia Bianchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 4565/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CADEL Parte_1 C.F._1
SILVIO CARLO, elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico presso il difensore avv. CADEL SILVIO CARLO, giusta procura in atti;
ATTORE contro
(C.F. ), con il E_ P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CARREA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico presso il difensore avv. CARREA FRANCESCO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA
(C.F. Controparte_2
) P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare.
CONCLUSIONI: Il Procuratore di parte attrice ha concluso: piaccia al Tribunale di
Venezia, in osservanza del rinvio disposto dalla III Sezione Civile della Suprema Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 33451/2023 pubblicata in data 01/12/2023 pronunciata a definizione del procedimento n. 15749/2022 R.G. per la cassazione della sentenza n.
3042/2021 del 13/12/2021 della Corte d'Appello di Venezia, pubblicata in data
13/12/2021 – non notificata – che ha definito il procedimento rubricato al n. 1823/2020
R.G. (cfr. doc.A) - Nel merito, in via principale: i) dichiarare la nullità e/o l'infondatezza
1
, C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
con sede in 00142 – Roma (RM), Via G. Grezar n. 14, relativamente all'intimazione di pagamento n. 119 2018 90033901 e al pignoramento ex art. 72- bis D.P.R. Pt_2
602/1973 per tutti i motivi indicati in atti, in quanto fondata su cartelle il cui credito è prescritto e ferma restando la nullità della loro notifica, o anche solo per uno dei due motivi di opposizione comunque formulati anche in via disgiunta;
ii) accolta la domanda sub i), accertarsi e dichiararsi che l'attore Dott. ha inizialmente Parte_1 versato, sotto forma di trattenute effettuate dall'
[...]
, C.F. con sede legale in 46100 Controparte_4 P.IVA_2
– Mantova (MN), Strada Lago Paiolo n. 10 o già trasferite alla convenuta
[...]
C.F. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in 00142 – Roma (RM), Via G. Grezar n. 14 la somma complessiva pari a € 6.451,84 di cui all'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973 notificatogli in data 12/07/2018; iii) accertarsi e dichiararsi che l'attore Dott. nelle more del giudizio di primo grado svoltosi innanzi Parte_1 all'Intestato Tribunale, ha spontaneamente inoltrato all' Controparte_3
, C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
con sede in 00142 – Roma (RM), Via G. Grezar n. 14 richiesta di definizione agevolata ex artt. 3 e 5 del D.L. n. 119/2018 convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018 relativamente alle cartelle nn. 11920120007320242000, n. 11920140005382770000,
11920140015102179000 e 11920160002313130000 oggetto del presente giudizio - oltre che per la cartella n. 11920130006920426000, invece estranea al contenzioso - e ha quindi versato, in data 30/07/2019 il complessivo importo di € 1.777,03 € da riferirsi alle cartelle nn. 11920120007320242000, n. 11920140005382770000,
11920140015102179000 e 11920160002313130000, così da ritenersi cessata la materia del contendere in relazione alle medesime cartelle e relative pretese della convenuta, salvo ripetizione di quanto indebitamente pignorato come accertato in accoglimento delle domande sub i); iii) accertarsi e dichiararsi che in data 27/02/2020 la terza pignorata
, su Controparte_2
2 indicazione della convenuta, ha provveduto a restituire al Dott. la Parte_1 somma di € 2.745,52 pari alle trattenute sulle buste paga relative al periodo dicembre
2018 – febbraio 2019; iv) per l'effetto dell'accoglimento della domanda svolta sub i) e accertato quanto sub ii) e iii), condannarsi Controparte_3
, C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
con sede in 00142 – Roma (RM), Via G. Grezar n. 14 alla ripetizione in favore dell'appellante di tutte le somme indebitamente versate da quest'ultimo – al netto del quantum nel frattempo restituito – a titolo di ripetizione dell'indebito e quale effetto dell'illegittimità del pignoramento ex art. 72- bis D.P.R. 602/1973, quantificate in complessivi € 3.706,32, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- Nel merito, in via subordinata: iv) nella denegata e non creduta ipotesi di mancato pieno accoglimento delle conclusioni rassegnate sub da i) a vi), comunque condannarsi
, C.F. , in persona del Controparte_3 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in 00142 – Roma (RM), Via G. Grezar n. 14 alla ripetizione in favore dell'attore di tutte le somme indebitamente versate da quest'ultimo – al netto del quantum nel frattempo restituito – a titolo di ripetizione dell'indebito e/o quale effetto dell'illegittimo pignoramento ex art. 72-bis D.P.R.
602/1973, pari a € 3.706,32 o nella diversa somma così come verrà quantificato e accertato all'esito della causa, se del caso detratto il quantum di cui alla cartella n.
11920160002313130000 dell'importo di € 44,00 € peraltro già versati alla convenuta in forza di definizione agevolata e ciò solo nella denegata di ipotesi in cui venisse dichiarato di difetto di giurisdizione ordinario per la cartella in questione e/o del quantum di cui alla cartella n. 11920130002198551000 dell'importo di € 99,24 in caso di mancato accoglimento dell'eccezione di nullità della sua notifica, fermo restando gli interessi e la rivalutazione monetaria come per legge;
- In ogni caso: v) con rifusione di spese e compenso di avvocato per entrambi i gradi di giudizio di merito, ivi comprese quelle versate all'Avv. FRANCESCO CARREA per effetto della condanna di cui alla sentenza d'appello, nonché di quello di legittimità come sancito dalla Suprema Corte con l'ordinanza di rinvio.
3 Il Procuratore di parte convenuta ha concluso: voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: dichiarare l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere per effetto dell'adesione dell'attore alla definizione agevolata in riferimento alle cartelle n. 11920120007320242000, n. 11920140005382770000, n.
11920140015102179000 e n. 11920160002313130000, ai sensi dell'art. 3, comma 6,
D.L. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. 136/2018; dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria competente in relazione alla cartella n. 11920160002313130000, presupposta all'intimazione di pagamento e al pignoramento impugnato, relativa a crediti di natura tributaria;
dichiarare le domande attoree inammissibili e/o rigettarle in quanto infondate per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e onorari di lite del presente grado di giudizio, nonché di quello di legittimità come sancito dalla Suprema Corte con l'ordinanza di rinvio, da distarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario limitatamente al presente grado di giudizio.
Motivi di fatto e di diritto
In data 5.7.2018 l' ha notificato a mezzo p.e.c. al dott. Controparte_3
l'intimazione di pagamento n. 119 2018 90033901 65/000 per l'importo Parte_1 complessivo di € 5.755,18 (cfr. doc.1 fascicolo di primo grado).
Detta intimazione richiamava 11 cartelle riferite a debiti di natura non tributaria, eccezion fatta per una di esse (la n. 11920160002313130000).
In data 12.7.2018 l' ha notificato al dott. atto Controparte_3 Pt_1
di pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. 602/1973 presso il terzo Controparte_2
fino alla concorrenza dell'importo di € 6.451,84 (doc. 2 fascicolo di primo grado).
L'atto di pignoramento presso terzi richiamava anche una cartella non ricompresa nell'intimazione di pagamento (n. 119 2018 90033901 65/000).
Il dott. ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 co.2 c.p.c., facendo Pt_1
valere a) la mancata notificazione di tutte le cartelle richiamate nell'intimazione di pagamento, né presso la sua residenza né presso il suo indirizzo p.e.c., essendo stato applicato illegittimamente l'art. 60 D.P.R. 660/73 b) la mancata allegazione delle cartelle
4 in questione all'intimazione di pagamento c) l'intervenuta prescrizione quinquennale di tutti i crediti portati dalle cartelle asseritamente notificate prima del 26.1.2013.
Nel costituirsi in giudizio, l' ha eccepito il difetto di Controparte_3
giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla cartella n. 11920160002313130000, ha affermato la correttezza della applicazione del rito dei c.d. irreperibili “assoluti” e l'applicabilità del regime prescrizionale decennale.
Disposta la sospensione dell'esecuzione e instaurata la fase di merito, il dott. ha Pt_1
dedotto in detto ultimo giudizio che, nonostante la disposta sospensione, erano state effettuate trattenute sul suo stipendio per complessivi € 6.451,84 e ha riproposto i motivi di opposizione già svolti nella fase cautelare, oltre a chiedere la restituzione di quanto gli era stato prelevato o comunque medio tempore accantonato dalla terza pignorata.
Alla prima udienza l'attore dava atto delle trattenute fino a integrale concorrenza dell'importo indicato nel pignoramento (€ 6.451,84) e della possibilità di accedere alla rottamazione ter in relazione a una parte delle cartelle azionate dall' CP_3
In data 20.3.2019 il dott. ha, in effetti, inoltrato richiesta di definizione agevolata Pt_1
di n. 5 cartelle di pagamento, delle quali n. 4 erano ricomprese nella intimazione opposta e, accolta l'istanza, ha versato la somma di € 2.210,83, dei quali € 1.777,03 in relazione alle n. 4 cartelle oggetto del giudizio.
Con la sentenza n. 2711/2019, il Tribunale di Venezia ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alle quattro cartelle per cui il dott. aveva presentato Pt_1
dichiarazione di adesione agevolata, tra cui rientrava anche la cartella asseritamente relativa a crediti di natura tributaria, e per le altre sei ha dichiarato l'intervenuta prescrizione, ritenendo che il termine di prescrizione applicabile al caso di specie fosse quello quinquennale;
in relazione alla contestata nullità della notificazione delle cartelle esattoriali, ha affermato che essa era avvenuta correttamente ai sensi dell'art. 60 DPR
600/73, avendo l'Ufficiale notificatore dato atto della irreperibilità assoluta del destinatario, accertamento che faceva prova fino a querela di falso;
sulla domanda di restituzione, ha affermato che essa esulava dall'oggetto dell'opposizione e che non poteva essere ordinato al soggetto terzo pignorato, che non era parte del giudizio, lo svincolo delle somme trattenute.
5 Il dott. ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia e la Pt_1
Corte di Appello, con la sentenza n. 3042/2021, ha rigettato l'impugnazione, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese.
La sentenza di secondo grado è stata impugnata avanti la Corte di Cassazione, la quale, rilevata la mancata integrazione del contraddittorio con la terza pignorata (litisconsorte necessario), ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 3042/2021 così disponendo: “decidendo sul ricorso, cassa la decisione impugnata, con rinvio al Tribunale di Venezia, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c., anche per le spese del giudizio di legittimità”.
Il presente giudizio è stato riassunto dal dott. a seguito della decisione resa in Pt_1
sede di legittimità.
L'attore ha qui circoscritto la doglianza inerente alla invalidità della notifica alla cartella n. 11920130002198551000 per € 99,24 notificata il 13.6.2014, in quanto rispetto alla stessa non era stata accolta la richiesta di definizione agevolata.
Rispetto alle cartelle per le quali aveva beneficiato della definizione agevolata, invece, il dott. ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, Pt_1
insistendo per la restituzione degli importi versati in sede di pignoramento presso terzi.
Quanto alle altre cartelle non oggetto di definizione agevolata (n.
11920090007301491000, 11920090012853086000, 11920100014722571000,
11920110002290878000, 11920110013214136000, 11920110015103955000), ha insistito per la declaratoria di prescrizione del credito.
Va, innanzitutto, dichiarata la cessazione della materia del contendere rispetto alle cartelle oggetto di rottamazione.
Infatti, l'art. 6 comma 2 D.L. 193/16 dispone, al comma 2, che, ai fini della definizione agevolata di cui al comma 1, il debitore manifesti all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il
6 pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
Ora, in base alla norma da ultimo citata, il dott. era tenuto a rinunciare alla Pt_1
opposizione alla esecuzione con riferimento alle cartelle oggetto di definizione agevolata e, quindi, non poteva più insistere sui motivi svolti (nullità della notifica delle cartelle e prescrizione).
Tuttavia, a fronte della ammissione alla procedura di rottamazione e al pagamento, in sede di definizione agevolata, della somma ridotta di € 1.777,03 in relazione a 4 cartelle oggetto del presente giudizio nonché a fronte della conseguente rinuncia ai motivi di opposizione, va riconosciuto al sig. il diritto alla restituzione delle somme Pt_1
coattivamente apprese dalla opposta in sede di pignoramento presso terzi.
Infatti, la disposizione che impone al soggetto che aderisce alla rottamazione di rinunciare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi oggetto di definizione agevolata va correttamente interpretata, nel senso che non è più consentito al debitore di coltivare cause nelle quali intenda contrastare la esistenza del credito per il quale ha richiesto la definizione, e non già nel senso che detta rinuncia debba riguardare, oltre al merito, anche eventuali domande restitutorie aventi ad oggetto somme versate in sede esecutiva prima della rottamazione.
In altri termini, la ratio della norma è quella di non consentire al soggetto che chieda di accedere alla definizione agevolata di continuare a contestare il credito oggetto di rottamazione, mentre nulla vieta a colui che abbia versato, in sede espropriativa, somme divenute indebite a seguito dell'accordo raggiunto con la amministrazione di richiederne la restituzione.
Appare, poi, irrilevante che detta domanda di restituzione sia stata formulata nello stesso giudizio di opposizione alla intimazione di pagamento ovvero in un autonomo giudizio all'uopo instaurato, risultando anzi contrario ai principi di economia processuale procedere alla definizione in rito del giudizio di opposizione, in cui sia stata formulata anche domanda di restituzione, e imporre alla parte di instaurare un autonomo giudizio per la ripetizione delle somme versate prima e al di fuori della rottamazione.
7 Al contempo, deve ritenersi che, a seguito della accettazione della richiesta di definizione agevolata da parte della amministrazione, quest'ultima si ritenga soddisfatta con l'incasso della somma ridotta stabilita in sede di rottamazione, non potendo più vantare alcun diritto sulle somme in precedenza versate nell'ambito della espropriazione forzata intrapresa in relazione alle cartelle rottamate.
Venendo, ora, all'esame della opposizione avverso le cartelle n.
11920090007301491000, 11920090012853086000, 11920100014722571000,
11920110002290878000, 11920110013214136000 e 11920110015103955000, va accolta la eccezione di prescrizione quinquennale, richiamando sul punto la motivazione contenuta nella sentenza di primo grado n. 2711/2019.
In particolare, si sottolinea che trattasi di cartelle di pagamento notificate antecedentemente al 5.7.2013 (l'intimazione di pagamento qui opposta è stata notificata il 5.7.2018).
L'eccezione di prescrizione muove dal presupposto che ai diritti di credito portati dalle cartelle esattoriali in questione debba applicarsi il termine prescrizionale di 5 anni e che dal momento di (asserita) notifica delle stesse fino alla notifica dell'intimazione di pagamento non sia stato notificato alcun atto interruttivo della prescrizione.
L'attore opponente, a sostegno dell'eccezione, ha richiamato l'insegnamento della Suprema
Corte a Sezioni Unite, secondo cuila prescrizione dei contributi previdenziali, nel caso di mancata o tardiva opposizione a cartella esattoriale, rimane quinquennale e non si converte in decennale ai sensi dell'art.2953 c.c. (Cass. S.U. n.23397/2016).
La parte convenuta ha obiettato che la sentenza richiamata non sarebbe risolutiva ad avallare la tesi dell'opponente, in quanto “a seguito della notifica della cartella, il termine di prescrizione è quello decennale di cui all'art. 2946 c.c.” in quanto l'attività dell'Ente della riscossione deve ritenersi soggetta all'ordinario termine di prescrizione, anche a prescindere dalla inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. sulla conversione del termine breve in ordinario allorché si sia formato il giudicato. La tesi sostenuta è che, a seguito della formazione del ruolo e della cartella di pagamento, si determinerebbe un effetto novativo delle singole obbligazioni originarie, non più distinguibili e scorporabili ma “inglobate in un unico credito”. L'assunto sarebbe avallato dall'art. 19 d.lgs. 112/1199 che, nel riferirsi al termine di prescrizione decennale, non dovrebbe essere circoscritto alla sola riscossione di tributi bensì
a tutti i crediti iscritti a ruolo.
8 Ritiene questo giudice che la Corte di Cassazione nella sentenza n. 23397 del 17.11.2016
abbia affermato in termini generali il principio che la formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale non incide sulla disciplina sostanziale dei termini di prescrizione propri dei singoli crediti, escludendo che possa venire in rilievo in senso contrario una disposizione come l'art. 2953 c.c. siccome applicabile solo agli effetti del giudicato.
La Suprema Corte ha espressamente preso in considerazione anche l'ambito applicativo dell'art. 19, co. 4 d.lgs. 112/1999 laddove si riferisce ad un termine prescrizionale decennale, precisando che “la norma è sicuramente applicabile soltanto alla riscossione fiscale per molteplici ragioni (omissis)” e che essa non fa che riferirsi all'ordinario termine prescrizionale del potere di riscossione fiscale.
Pertanto l'argomentazione svolta dall'opposta contraddice l'indirizzo fatto proprio di recente dalle Sezioni Unite, al quale questo Tribunale ritiene invece di doversi conformare.
Di conseguenza, poiché i crediti di cui alle cartelle contestate non sono crediti fiscali ma si riferiscono parte a sanzioni amministrative e parte a contributi previdenziali, essi sono soggetti ai termini prescrizionali più brevi di quelli ordinari, fissati da speciali disposizioni di cui all'art.28 della L. 689/1981 ed all'art. 3, comma 9 della L.335/95, da ritenersi non novati e modificati – fatte salve le interruzioni – dal procedimento di riscossione per ruoli.
Preso atto della scadenza del ridetto termine quinquennale successivamente alla notifica delle cartelle, quei crediti si sono estinti per prescrizione.
Va pertanto dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui alle cartelle di pagamento n.11920090007301491000, n.11920090012853086000, n.11920100014722571000,
n.11920110002290878000, n.11920110013214136000 e n.11920110015103955000.
Anche le somme versate dal terzo in sede di espropriazione forzata in relazione a dette cartelle vanno restituite al dott. Pt_1
Resta da valutare la fondatezza del motivo inerente alla nullità della notifica della cartella n. 11920130002198551000 (docc. 16 e 17 allegati alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado n. 456/19 R.G.).
Nello specifico, il dott. ha denunciato la violazione e la falsa applicazione del Pt_1
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), in quanto la notifica sarebbe avvenuta direttamente mediante deposito dell'atto presso la Casa comunale senza procedere in
9 conformità all'art. 140 c.p.c., nonostante la residenza dell'opponente, sita in Venezia
Lido Granviale Santa Maria Elisabetta 36, fosse nota e fosse rimasta invariata dal 1983.
Dal documento 17 sopra indicato emerge che Equitalia Nord s.p.a. ha inviato due raccomandate a.r. in data 20.2.2013 e 27.8.2013 e che, in entrambi i casi, il destinatario è stato indicato come 'trasferito'.
Va, a tal proposito, detto che non trattasi di atti redatti da pubblico ufficiale e, in ogni caso, il contenuto intrinseco della notizia (trasferimento), oltre a non essere in alcun modo circostanziato e motivato, risulta contraddetto dal documento 3 bis di parte opponente, consistente in una informativa storica di residenza rilasciata dal Comune di
Venezia in data 10.10.2018, da cui emerge che il sig. è sempre stato residente in Pt_1
Venezia Lido Granviale Santa Maria Elisabetta 36 dal 1983 in poi.
Il documento 17 si compone, poi, della notifica della cartella mediante deposito in
Comune per trasferimento del destinatario e affissione all'albo del relativo avviso.
Dalla relata di notifica, però, non si evince come il messo notificatore abbia constatato l'avvenuto trasferimento del sig. lo stesso non riferisce che tipi di ricerche siano Pt_1 state fatte prima di dichiarare l'irreperibilità e procedere con la notifica ex art. 60, comma
1, lett e), D.P.R. 600/73.
Pertanto, tale inerzia del notificatore, in ordine alle ricerche indispensabili ai fini della legittima configurazione dell'irreperibilità assoluta, presupposto della notifica ex art. 60, comma 1, lett e), D.P.R. 600/73, determina la nullità di quest'ultima.
Infatti, il ricorso alle formalità di notificazione per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto (si legga, in tal senso, Cass. Ordinanza n.
9292/2021).
Comunque, la notifica avrebbe potuto agevolmente essere eseguita ai sensi dell'art. 140
c.p.c., essendo l'indirizzo di residenza noto e non risultando provato alcun trasferimento.
Rispetto alla cartella n. 11920130002198551000 la opposizione risulta, quindi, fondata.
Tenuto conto che, dopo la sentenza di primo grado, ha Controparte_3
comunicato alla terza pignorata di rinunciare al pignoramento e la stessa ha, quindi,
10 provveduto alla restituzione in favore del debitore della somma di € 2.745,52, importo questo che era stato accantonato, va disposta la restituzione in favore dell'opponente di €
3.706,32, somma questa percepita dalla opposta in sede espropriativa in relazione a cartelle in parte prescritte, in parte non notificate ovvero oggetto di rottamazione.
Ricorrono i presupposti per la compensazione tra le parti costituite delle spese di lite del giudizio di legittimità e del presente grado nella misura di ½, tenuto conto che la parziale rottamazione delle cartelle oggetto di intimazione ha portato alla declaratoria di cessazione della materia del contendere;
il restante ½ va posto a carico di parte opposta in base al principio della soccombenza.
P.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 4565/2024 R.G. promossa da Pt_1
nei confronti di
[...] Controparte_5
ogni diversa domanda ed eccezione rigettata,
[...]
- dichiara cessata la materia del contendere rispetto alle cartelle oggetto di rottamazione;
- accoglie l'opposizione con riferimento alle restanti cartelle portate dalla intimazione di pagamento n. 119 2018 90033901 65/000 e, per l'effetto, accerta che
[...]
non ha diritto a procedere esecutivamente nei E_
confronti di per detti titoli;
Parte_1
- condanna alla restituzione in favore E_
di della somma di € 3.706,32, oltre interessi legali dai singoli Parte_1
versamenti al saldo;
- condanna alla rifusione in favore di E_
, nella misura di ½, delle spese di lite del presente grado, che Parte_1 liquida in complessivi € 2.552,00, oltre spese generali e accessori come per legge;
- compensa tra le parti costituite, nella misura di ½, le spese di lite come sopra liquidate;
- condanna alla rifusione in favore di E_
, nella misura di ½, delle spese di lite del giudizio di legittimità e Parte_1
11 del presente grado, che liquida in complessivi € 1.875,00, oltre spese generali e accessori come per legge;
- compensa tra le parti costituite, nella misura di ½, le spese di lite come sopra liquidate.
Venezia, 19.12.2024 il Giudice
dott. Silvia Bianchi
12