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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/02/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 804/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai signori:
dott. Giuseppe Ondei Presidente
dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta al n. r.g. 804/2023 promossa
da
C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in MILANO, VIALE REGINA MARGHERITA, 39, presso lo studio dell'avvocato EULALIA MALIMPENSA, che, unitamente e disgiuntamente agli avvocati BRUNO
CHIARANTANO e MARTINA VERCHIANI del foro di Velletri, lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione di primo grado,
APPELLANTE
nei confronti di
pagina 1 di 21 C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in MILANO, LARGO DONEGANI, 2, presso lo studio dell'avvocato
GIANCARLO CATAVELLO, che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti del
12.09.2002 del notaio di Milano, rep. 362589, allegata alla comparsa di costituzione Persona_1
depositata in appello,
APPELLATA
e
C.F. ) in qualità di procuratrice generale di Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL PLEBISCITO, 107,
, presso lo studio dell'avvocato RENATO SARDI, che la Email_1
rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di appello,
APPELLATA
OGGETTO: risarcimento del danno.
CONCLUSIONI
Per “Piaccia all'On.le Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, Parte_1
deduzioni disattese, in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza di primo grado e
previa ammissione di tutti i mezzi istruttori articolati nel primo grado di giudizio ed ivi non ammessi:
1) accertare e dichiarare la sussistenza delle iscrizioni ipotecarie di cui alla premessa del presente atto
in danno del Sig. ed accertata e dichiarata la illegittimità della loro persistenza per Parte_1
assenza di valido titolo in virtù della intervenuta Ordinanza della Corte di Cassazione n.25169/2018 e,
quindi, del rinvio improprio o restitutorio dalla stessa operato e successiva estinzione del giudizio di
rinvio con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o, in ogni caso, del rinvio
proprio o prosecutorio e conseguente estinzione dell'intero processo ai sensi dell'art. 393 c.p.c., ivi
pagina 2 di 21 incluso il Decreto Ingiuntivo n.8848/04 in quanto già caducato definitivamente ad opera della sentenza
di primo grado che aveva accolto la opposizione con revoca dello stesso, condannare
[...]
e a provvedere alla loro immediata cancellazione a proprie cure e CP_1 Controparte_3
spese; 2) accertata e dichiarata la illegittimità del comportamento posto in essere da
[...]
e ciascuna per le proprie responsabilità, attraverso il quale è stato più CP_1 Controparte_3
volte indebitamente segnalato e/o mantenuto il nominativo dell'istante alla Centrale Rischi di Banca
d'Italia, nonché sono state mantenute le iscrizioni ipotecarie in danno dei tre immobili di proprietà
dello stesso in violazione dei principi inviolabili sanciti dalla Costituzione, condannarle al
risarcimento del danno morale, del danno all'immagine e del danno da perdita di chance dallo stesso
subiti, quantificabili, rispettivamente, in € 200.000,00, € 200.000,00 ed € 1.500.000,00 o in quelle
diverse somme che verranno accertate in corso di giudizio e ritenute di giustizia dal Giudice;
3)
accertata e dichiarata la illegittimità delle fatture emesse da e, precisamente, Controparte_1
la n. 02/1181886 del 23.12.2016, la n.02/1181885 del 23.12.2016, la n.02/1215986 del 30.12.2016, la
n.02/0152803 del 17.02.2017, la n.02/0157167 del 28.02.2017, la n.02/0340574 del 21.04.2017, la
n.02/0736791 del 25.09.2017, la n.02/0735278 del 22.09.2017, la n.02/0753179 del 06.10.2017, la
n.02/0897720 del 07.12.2017, la n.02/089604 1 del 05.12.2017 e la n.02/0067119 del 02.02.2018, del
complessivo importo di € 13.395,39, dichiararne la nullità ed ordinare a la Controparte_1
emissione di relative note di credito. Con condanna di e Controparte_1 Controparte_3
ciascuna in relazione alle proprie responsabilità, alla rifusione delle spese di lite ed ai sensi dell'art.
96, secondo comma, c.p.c. per aver proceduto senza la normale prudenza alla iscrizione delle tre
ipoteche giudiziali, nonché per averlo fatto discostandosi dai parametri ex artt. 2875 e 2876 c.c.,
ponendo in essere un comportamento di abuso dello strumento della cautela rispetto al fine per cui gli
è stato conferito e per aver mantenuto illegittimamente le stesse in assenza di valido titolo, nonché,
sempre ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per aver resistito nel presente giudizio con mala fede;
4) in mero
subordine, nell'ipotesi in cui l'On.le Corte d'Appello adita ritenesse di accogliere parzialmente la
pagina 3 di 21 domanda e, quindi, riformare soltanto parzialmente la sentenza di primo grado, condannare, in ogni
caso, le convenute alle spese di lite ed ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; 5) in ulteriore subordine, nella
malaugurata e non creduta ipotesi in cui l'On.le Corte d'Appello adita dovesse ritenere di respingere
l'appello e, quindi, di confermare la sentenza di primo grado, compensare completamente le spese di
lite in considerazione della sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni scaturenti dalla complessità
della vicenda giudiziaria”;
per “Voglia, l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria Controparte_1
domanda, istanza eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: in via preliminare: accertare e
dichiarare l'inammissibilità di tutti e tre i motivi di appello per violazione dell'art. 342, comma primo,
c.p.c. e/o ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito: rigettare tutte le domande e le censure proposte
dal Sig. con l'atto di appello notificato in data 10.03.2023, in quanto inammissibili ed Parte_1
infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in atti, e, per l'effetto, confermare integralmente
la sentenza di primo grado;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di
giudizio”;
per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ogni declaratoria Controparte_2
ritenuta di giustizia, ogni avversa domanda, istanza ed eccezione respinta, In via preliminare:
dichiarare inammissibile l'appello interposto ai sensi dell'art. 342 e/o 348 bis c.p.c., per tutti i motivi
in atti esposti;
Nel merito, in via principale: rigettare, in quanto infondato in fatto e in diritto, l'appello
proposto dal sig. e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza n. 835/2023 del Parte_1
Tribunale di Milano. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali, oltre Iva e Cpa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 5.11.2021, agiva in giudizio davanti al Parte_2
tribunale di Milano nei confronti di e perché fosse loro ordinato la Controparte_1 CP_3
immediata cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e fossero condannate al risarcimento dei danni subiti pagina 4 di 21 di natura morale, all'immagine e da perdita di chance, determinati nella misura, rispettivamente, i primi due di € 200.000,00 ciascuno e il terzo di € 1.500.000,00. A fondamento delle sue domande, l'attore affermava la illegittimità del comportamento tenuto dalle convenute, consistito nel mantenimento della segnalazione del suo nominativo presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia e delle iscrizioni ipotecarie su tre immobili di sua proprietà, sebbene il titolo su cui si basavano, il decreto ingiuntivo n.
8848/2004 iscritto RG n. 25075/2004, emesso dal tribunale di OM in data 3.05.2004, fosse venuto meno, a seguito della mancata tempestiva riassunzione del giudizio di rinvio disposto dalla Suprema
Corte, che aveva cassato la sentenza di appello, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, che aveva revocato il decreto ingiuntivo.
si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la incompetenza del Controparte_1
tribunale adito in favore del tribunale di OM e chiedendo, nel merito, il rigetto della pretesa attorea,
atteso che, a causa della mancata riassunzione del giudizio presso la Corte d'appello a seguito del rinvio operato dalla Cassazione, il procedimento si era estinto ed era diventato definitivo il decreto ingiuntivo opposto.
Anche si costituiva in giudizio, quale procuratrice generale di , cessionaria Controparte_2 CP_3
del credito, eccependo, in via preliminare, la sua carenza di legittimazione passiva per essere la vicenda intercorsa tra l'attore e la banca anteriormente alla cessione del credito avvenuta in data 20.12.2018 e,
nel merito, la infondatezza della domanda, non sussistendo i presupposti per procedere alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie.
Il tribunale di Milano, con sentenza n. 835/2023, pubblicata il 31.01.2023, ha rigettato le domande di parte attrice, compensando integralmente le spese di lite.
Contro tale pronuncia, ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza Parte_2
sulla base dei seguenti motivi:
pagina 5 di 21 1) NULLITÀ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 338 C.P.C. IN RELAZIONE AL MANCATO
ESAME DI UN FATTO DECISIVO RICHIAMATO DALLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE A S.U.
4071/2010 POSTA ALLA BASE DELLA DECISIONE;
2) NULLITÀ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 393 E 653, COMMA 2, C.P.C. IN
RELAZIONE AL MANCATO ESAME DI UN FATTO DECISIVO RICHIAMATO DALLA SENTENZA DELLA
CASSAZIONE S.U. 4071/2010 POSTA A BASE DELLA DECISIONE;
3) NULLITÀ DELLA SENTENZA PER AVERE RITENUTO INAMMISSIBILI, ALLA LUCE DELLA ERRONEA
RICONDUCIBILITÀ DEL CASO DI SPECIE ALLA LETTERA A) DEL PRINCIPIO SANCITO DALLA
SENTENZA DELLA CASSAZIONE S.U. 4071/2010 PIUTTOSTO CHE ALLA LETTERA B), I MEZZI DI
PROVA ARTICOLATI DALL'ATTORE.
e quale procuratrice generale di , si sono costituite Controparte_1 Controparte_2 CP_3
nel giudizio di appello, eccependo, in via preliminare, la sua inammissibilità e, nel merito, chiedendo il rigetto della impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.
La Corte d'appello di Milano, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la remissione della causa al Collegio l'udienza dell'8.01.2025. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è
stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, il Collegio rileva che deve essere rigettata la eccezione di inammissibilità
dell'appello svolta dalle appellate ex art. 342 c.p.c., dovendosi ritenere i motivi di impugnazione non solo chiari e specifici ma anche rilevanti, nella prospettiva della riforma perseguita dall'appellante.
Deve essere, inoltre, rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. prevista da tale norma,
la quale deve essere rilevata alla prima udienza, prima ancora di procedere alla trattazione;
se, come nel caso di specie, la Corte disponga per la definizione del giudizio con sentenza fissando l'udienza di pagina 6 di 21 precisazione delle conclusioni - o, nel nuovo rito, di rimessione della causa in decisione ex art. 352
c.p.c. -, l'eccezione deve intendersi respinta e l'ordinanza di inammissibilità non potrà più essere adottata (cfr. Cass. 14696/2016).
Ciò premesso, i motivi su cui questa Corte è chiamata a decidere sono i seguenti:
1) NULLITÀ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 338 C.P.C. IN RELAZIONE AL MANCATO ESAME
DI UN FATTO DECISIVO RICHIAMATO DALLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE A S.U. 4071/2010 POSTA
ALLA BASE DELLA DECISIONE;
2) NULLITÀ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 393 E 653, COMMA 2, C.P.C. IN RELAZIONE
AL MANCATO ESAME DI UN FATTO DECISIVO RICHIAMATO DALLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE S.U.
4071/2010 POSTA A BASE DELLA DECISIONE;
3) NULLITÀ DELLA SENTENZA PER AVERE RITENUTO INAMMISSIBILI, ALLA LUCE DELLA ERRONEA
RICONDUCIBILITÀ DEL CASO DI SPECIE ALLA LETTERA A) DEL PRINCIPIO SANCITO DALLA SENTENZA
DELLA CASSAZIONE S.U. 4071/2010 PIUTTOSTO CHE ALLA LETTERA B), I MEZZI DI PROVA ARTICOLATI
DALL'ATTORE.
1. Oggetto dei primi due motivi di appello è quella parte della sentenza in cui il tribunale di Milano ha affermato che: “Questione controversa fra le parti riguarda proprio la persistenza del diritto di
credito vantato dalle convenute e portato dal titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo
n. 8848/2004 in forza del quale era stata effettuata in origine la segnalazione presso la Centrale
rischi della Banca D'Italia del “credito a rischio”, poi mantenuta. Per risolvere la questione
controversa e per valutare la fondatezza della domanda di responsabilità contrattuale formulata
dall'attore è opportuno ripercorrere sinteticamente l'excursus processuale dei tre gradi di giudizio
che hanno visto coinvolto il credito vantato dalle convenute al fine di verificare se sussista il
pagina 7 di 21 presupposto dell'asserita condotta illegittima di mantenimento della segnalazione. Dalla
documentazione versata in atti emerge che:
- Il Tribunale di OM con sentenza n. 9907/09 del 7.05.2009 aveva accolto l'opposizione
proposta dal sig. avverso il decreto ingiuntivo n. 8848/04 emesso Parte_1
nell'ambito del procedimento RG 25075/04, che era stato revocato e aveva dichiarato risolti i
due contratti, quello di fornitura, intercorso tra e , ed il Parte_1 Controparte_4
contratto di leasing, stipulato da con OM AS Spa;
Parte_1
- La Corte d'appello di OM con la sentenza n. 4625/16 del 20.07.2016 a parziale riforma
dell'impugnata sentenza n. 9907/09 del 7.05.2009 rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo
proposta da con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 8848/2004 Parte_1
emesso dal Tribunale di OM in favore di AS OM Spa e rigettava la domanda di
risoluzione per inadempimento del contratto di locazione finanziaria sottoscritto da Parte_1
- La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25169/2018, in accoglimento del primo motivo del
ricorso principale proposto da cassava la sentenza emessa dai giudici di Parte_1
appello in relazione al motivo accolto con il quale veniva denunciata la violazione e falsa
applicazione degli artt. 101, 102, 307 e 331 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,
c.p.c. con riferimento all'estinzione del processo per omessa riassunzione nei confronti degli
eredi di deceduta nel corso del giudizio di appello e per omessa integrazione Persona_2
del contraddittorio ai sensi degli artt. 101 e 102 c.p.c.;
- In data 20.03.2020 il cancelliere dell'Ufficio Ruolo Generale Affari Civili presso la Corte
d'appello di OM attestava che non risultava iscritta la causa di rinvio della sentenza della
Corte di Cassazione n. 25169/2018.
Alla luce della documentazione esaminata emerge, quindi, che il giudizio di rinvio innanzi alla
Corte d'Appello di OM non veniva riassunto da alcuna parte con conseguente passaggio in pagina 8 di 21 giudicato del decreto ingiuntivo n. 8848/2004 che era stato confermato dalla Corte d'Appello di
OM nella sentenza citata a parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva, per contro,
accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo.
A tale conclusione la giudicante perviene facendo applicazione dei principi espressi dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 4071/2010 del 22.02.2010 che distingue tra
l'ipotesi della sentenza di accoglimento anche parziale dell'opposizione avverso il decreto
ingiuntivo che comporta, in caso di estinzione del giudizio di rinvio, l'applicazione dell'art. 393
c.p.c. e, quindi, l'estinzione dell'intero processo e l'ipotesi della sentenza di rigetto che, invece,
comporta l'applicazione dell'art. 653, primo comma, c.p.c., con conseguente passaggio in
giudicato del decreto ingiuntivo opposto.
[…] In tale pronuncia si era verificato il caso, diverso da quello esaminato nel presente giudizio, in
cui era stata cassata con rinvio la sentenza di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo,
e non era stato riassunto il processo nel termine prescritto con conseguente estinzione, ai sensi
dell'art. 393 c.p.c. dell'intero procedimento e inefficacia del decreto ingiuntivo.
Nel caso in esame, al contrario, la sentenza di primo grado di accoglimento dell'opposizione al
decreto ingiuntivo n. 8848/2004 è stata travolta e sostituita dalla sentenza di appello n. 4625/2016
del 20.07.2016 con cui in accoglimento dell'appello principale è stata rigettata l'opposizione a
decreto ingiuntivo proposta da con conseguente conferma del decreto ingiuntivo Parte_1
n. 8848/2004 emesso dal Tribunale di OM in favore di AS OM (ora Controparte_1
) e pertanto, non essendo stato riassunto il giudizio di rinvio a seguito della Cassazione della
[...]
sentenza di rigetto dell'opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo il decreto ingiuntivo è
passato in giudicato ai sensi dell'art. 653 c.p.c., I comma, come stabilito dalla Corte di Cassazione
nella pronuncia a Sezioni Unite del 2010 dalla quale la giudicante non ha ragione di discostarsi. Il
passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo n. 8848/2004 ha reso definitivo il debito gravante
pagina 9 di 21 sull'attore per cui deve ritenersi legittima la condotta delle convenute che hanno mantenuto la
segnalazione presso la centrale rischi della Banca D'Italia e l'iscrizione delle ipoteche. Non può
ravvisarsi, quindi, la responsabilità contrattuale dedotta da parte attrice per cui i danni lamentati
non sono correlati ad un comportamento scorretto della banca cedente né della cessionaria del
credito. Tali argomentazioni inducono la giudicante a respingere le domande attoree e a ritenere
assorbita ogni altra questione non esaminata”.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, in quanto il giudice di primo grado avrebbe errato nell'applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza indicata, la n. 4071/2010.
Tali motivi di appello sono fondati.
La Corte ritiene non condivisibile la decisione del giudice di primo grado, laddove ha affermato che, a causa della mancata tempestiva riassunzione davanti alla Corte d'appello, a seguito del rinvio operato dalla Suprema Corte, il decreto ingiuntivo, oggetto di opposizione, era divenuto definitivo,
con conseguente diritto delle convenute a mantenere le iscrizioni delle ipoteche e la segnalazione alla Centrale Rischi.
La Corte osserva, infatti, che è utile richiamare la sentenza n. 4071/2010 delle Sezioni Unite della
Suprema Corte, così come effettuato anche dal giudice di prime cure, le quali si sono pronunciate proprio al fine di dirimere un contrasto giurisprudenziale sorto con riferimento alla questione sull'applicabilità dell'art. 393 c.p.c. ovvero dell'art. 653 c.p.c. nell'ipotesi in cui l'estinzione del giudizio sopravvenga nella fase conseguente alla pronuncia di cassazione con rinvio, come nel caso di specie.
Tale sentenza, dopo avere dato atto del contrasto giurisprudenziale, si è soffermata sulla disciplina più generale degli effetti della estinzione del processo, richiamando la disposizione applicabile
ratione temporis di cui all'art. 338 c.p.c. (“l'estinzione del procedimento di appello o di pagina 10 di 21 revocazione nei casi previsti nell'art. 395 c.p.c., nn. 4 e 5 fa passare in giudicato la sentenza
impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati, nel
procedimento estinto”), quale applicazione della previsione più generale di cui all'art. 310 c.p.c.
sulla sopravvivenza delle sentenze di merito pronunciate nel corso del processo estintivo. Le
Sezioni Unite hanno evidenziato che un analogo principio è contenuto anche nella previsione di cui all'art. 653, comma 1, c.p.c., in quanto, come riconosciuto concordemente dalla dottrina e dalla giurisprudenza, anche esso prevede che l'estinzione del giudizio di opposizione comporta l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, attribuendo in tal modo al decreto efficacia di giudicato (cfr.
Cass. 2346/1973).
A questa disciplina generale degli effetti della estinzione sembra derogare l'art. 393 c.p.c., che,
contrariamente da quanto previsto dall'art. 338 c.p.c., dispone che l'estinzione del giudizio di appello, cui consegue il passaggio in giudicato della sentenza appellata, comporta l'estinzione dell'intero processo come conseguenza dell'estinzione del giudizio di rinvio. Tale disposizione,
infatti, mira a preservare la sola efficacia vincolante della pronuncia di Cassazione, pur riconoscendo, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, che la estinzione non possa toccare le sentenze che, avendo definito il giudizio rispetto ad alcune delle domande o ad alcuni capi delle stesse, siano passate in giudicato, non essendo state investite nel ricorso per Cassazione,
ovvero non avendo formato oggetto della pronuncia di accoglimento (cfr. Cass. 11296/1994). La
Corte, in realtà ha osservato che la ragione di questa apparente deroga dell'art. 393 c.p.c. al sistema dell'estinzione deve essere individuata nell'efficacia della sentenza di appello, che è sempre sostitutiva della pronuncia di primo grado, sia quando la riformi sia quando la confermi, con la conseguenza che non può acquisire efficacia di giudicato una sentenza, che, essendo ormai sostituita dalla decisione dell'appello, rimane anch'essa travolta dalla Cassazione della decisione sostitutiva. La deroga, quindi, è solo apparente e coerente con il sistema definito degli artt. 310 e pagina 11 di 21 338 c.p.c., in quanto solo dopo la pronuncia del giudice di appello la sentenza perde quell'efficacia cui possa riconoscersi una stabilizzazione in conseguenza dell'estinzione del giudizio.
Alla luce di tali conclusioni, l'esigenza di preservare la coerenza con il sistema generale degli effetti dell'estinzione impone, pertanto, la questione dei rispettivi limiti di applicabilità degli artt.
393 e 653 c.p.c., stabilendo, quindi, se e quando la sentenza che decide sull'opposizione abbia efficacia sostitutiva del decreto opposto. Al riguardo la giurisprudenza costante della Suprema
Corte e la dottrina prevalente sono concordi nell'affermare che solo la sentenza di accoglimento anche parziale dell'opposizione sostituisce, comunque, il decreto ingiuntivo opposto, secondo quanto disposto dall'art. 653, comma 2, c.p.c (cfr. Cass. 9626/2004; Cass. 1421/1994; Cass. S.U.
4071/2010). La sentenza di rigetto dell'opposizione, invece, non si sostituisce al decreto opposto,
perché in tal caso il titolo esecutivo è costituito dal decreto ingiuntivo e non dalla sentenza che integralmente lo conferma, ex art. 653, comma 1, c.p.c. (cfr. Cass. 4082/1968; Cass. 2795/1978).
In forza dei principi espressi, le Sezioni Unite della Suprema Corte, in coerenza con questa distinzione fondata sul testo dell'art. 653 c.p.c., hanno tratto le seguenti conclusioni:
a) L'estinzione del giudizio di rinvio, conseguente a cassazione di una decisione di rigetto, in primo grado e in appello, dell'opposizione proposta contro un decreto ingiuntivo, fa passare in giudicato il decreto ingiuntivo opposto, secondo quanto prevede l'art. 653, comma 1, c.p.c.;
b) L'estinzione del giudizio di rinvio, conseguente a cassazione di una decisione di accoglimento,
in primo grado o in appello, dell'opposizione proposta contro un decreto ingiuntivo, estingue l'intero processo, secondo quanto previsto dall'art. 393 c.p.c.
Nel caso di specie, è circostanza pacifica che la decisione della Corte d'appello di OM, cassata con rinvio dalla Corte di Cassazione, abbia riformato la sentenza del tribunale, che aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo. È evidente, dunque, che, difformemente da quanto affermato dal giudice di prime cure, a seguito della mancata riassunzione davanti al giudice del pagina 12 di 21 rinvio nel termine annuale di legge, applicabile ratione temporis (essendo stato il giudizio di primo grado introdotto nel 2004, prima della riforma intervenuta con L. 69/2009, che ha ridotto tale termine a sei mesi), trovi applicazione l'art. 393 c.p.c. e non l'art. 653 c.p.c., con l'effetto che è
venuto meno il diritto di credito in capo alle appellate e, conseguentemente, deve essere dichiarata la illegittimità della iscrizione ipotecaria su tre immobili di proprietà dell'appellante. In ragione di ciò, pertanto, e sono tenute a provvedere alla sua Controparte_1 Controparte_3
immediata cancellazione a proprie cure e spese.
Non può essere, invece, accolta la richiesta volta a dichiarare la illegittimità della segnalazione del nominativo del alla Centrale Rischi, atteso che è circostanza pacifica, in quanto riportata Parte_1
da parte appellante nell'atto di citazione di primo grado, che, nella pendenza del termine di riassunzione, cessionaria del credito oggetto di causa, con lettera del 14.06.2019 CP_3
della propria mandataria (doc. 26 del fascicolo di primo grado di parte appellante) Controparte_2
ha dichiarato di sospendere la segnalazione del nominativo de quo alla Centrale rischi e che da tale data è stata omessa ogni segnalazione.
2. Oggetto del terzo motivo di appello è quella parte della sentenza in cui il giudice di primo grado ha affermato che: “La causa di natura documentale non è stata istruita in quanto le istanze di
istruttoria orale formulate da parte attrice devono ritenersi inammissibili in quanto formulate su
circostanze di fatto non rilevanti ai fini della configurabilità della responsabilità della convenuta.
Anche l'istanza di disporre una CTU deve (ritenersi) superflua ai fini della decisione”.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, atteso che il giudice di primo grado avrebbe ritenuto superflue le prove articolate solo a seguito della erronea applicazione del principio di diritto sancito dalla Suprema Corte, oggetto dei primi due motivi di appello, essendo, invece, le prove orali necessarie ai fini della conferma degli atti depositati e della prova che, a causa della illegittima segnalazione alla Centrale Rischi e della illegittima iscrizione delle ipoteche giudiziarie,
pagina 13 di 21 gli istituti di credito si erano sempre rifiutati di concedere dei prestiti e i fornitori avevano sempre preteso il pagamento immediato del corrispettivo, con conseguente impossibilità di procedere all'acquisto di terreni necessari e indispensabili al fine dello sviluppo dell'azienda agricola di cui l'appellante è titolare. In particolare, parte appellante ha impugnato la sentenza di primo grado affinchè e ciascuna per le proprie responsabilità, fossero Controparte_1 Controparte_3
condannate al risarcimento del danno subito, alla luce delle prove istruttorie articolate, quantificato in € 200.000,00 a titolo di danno morale, tenuto conto delle sofferenze psichiche che tali vicissitudini gli avrebbero causato, in € 200.000,00 a titolo di danno all'immagine, tenuto conto della lesione alla propria immagine professionale, e, infine, in € 1.500.000,00 a titolo di danno da perdita di chance, tenuto conto della mancata possibilità di procedere all'acquisto di ulteriori fondi agricoli, di macchinari e automezzi volti alla implementazione della propria attività di allevamento di bovini e suini e di produzione dell'alimentazione per gli stessi. Ha chiesto, inoltre, di condannare alla emissione delle relative note di credito in relazione alle fatture e, Controparte_1
precisamente, la n. 02/1181886 del 23.12.2016, la n.02/1181885 del 23.12.2016, la n.02/1215986
del 30.12.2016, la n.02/0152803 del 17.02.2017, la n.02/0157167 del 28.02.2017, la n.02/0340574
del 21.04.2017, la n.02/0736791 del 25.09.2017, la n.02/0735278 del 22.09.2017, la n.02/0753179
del 06.10.2017, la n.02/0897720 del 07.12.2017, la n.02/089604 1 del 05.12.2017 e la n.
02/0067119 del 02.02.2018, del complessivo importo di € 13.395,39, emesse a seguito della pronuncia della Corte di appello, in data 23.12.2016, imputandole a riaddebito di atti giudiziari, di imposta ipotecaria, di rimborsi spese legali, etc.
La Corte ritiene, innanzitutto, infondata la eccezione di carenza di legittimazione passiva svolta da parte di basata sul presupposto che essa sarebbe estranea alle vicende oggetto di Controparte_2
causa, in quanto antecedenti al momento della cessione. Si osserva, infatti, che, nel caso di specie,
oggetto del contendere e della domanda di risarcimento del danno non è il contratto di finanziamento, il cui credito è stato oggetto di cessione, bensì l'aver mantenuto ferma, per quanto di pagina 14 di 21 sua competenza, la segnalazione del nominativo del alla Centrale Rischi e le iscrizioni Parte_1
ipotecarie.
Ciò premesso, tale motivo è infondato.
Prima di procedere all'analisi delle domande svolte anche in sede di appello, alla luce dei motivi proposti, sono circostanze pacifiche che il tribunale di OM, con sentenza n. 9907/2009, emessa in data 7.05.2009, ha revocato il decreto ingiuntivo n. n. 8848/2004 iscritto RG n. 25075/2004, in forza del quale le appellate hanno provveduto alla segnalazione alla Centrale Rischi e alla iscrizione delle ipoteche, che, poi, la Corte di appello di OM ha riformato tale pronuncia con sentenza n.
4625/2016, emessa in data 20.07.2016, che la Cassazione ha cassato tale sentenza, rinviando alla
Corte di appello in diversa composizione, con la pronuncia n. 25169/2018 pubblicata il 11.10.2018
e che, infine, tale giudizio non è mai stato riassunto nel termine di legge ratione temporis
applicabile di un anno, ossia entro il 11.10.2019, con la conseguenza che, alla luce della motivazione che precede, l'intero processo di opposizione si è estinto e il decreto ingiuntivo è
divenuto definitivamente inefficace. È, inoltre, circostanza pacifica che, nella pendenza del termine per la riassunzione, , cessionaria del credito oggetto di causa, provvedeva a sospendere la CP_3
segnalazione del nominativo del in Centrale Rischi, mentre rimanevano ferme le Parte_1
iscrizioni ipotecarie giudiziali relative ai tre immobili di proprietà dell'appellante avvenute in data
20/21.03.2017, ossia dopo la pronuncia della Corte d'appello di OM che aveva riformato la sentenza di primo grado (doc. 21 del fascicolo di primo grado di parte appellante). È, infine,
circostanza pacifica, che ben prima di tali iscrizioni, l'odierno appellante fosse già stato coinvolto in un atto di pignoramento da parte di una diversa società, la LI Italy, con la quale era stato trovato un accordo nell'aprile 2015 (doc. 62 del fascicolo di primo grado di parte appellante), in forza del quale il ha provveduto al pagamento di quanto concordato (doc. 63 del fascicolo Parte_1
di primo grado di parte appellante), a seguito del quale il Giudice della esecuzione ha emesso pagina 15 di 21 l'ordinanza in data 29.04.2015, con cancellazione del pignoramento in data 4.05.2015 (docc. 64 e
65 del fascicolo di primo grado di parte appellante) e in data 29.05.2018 presso la competente
Conservatoria, previo deposito di apposita istanza (doc. 66 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
Passando ad analizzare il merito, il Collegio ritiene del tutto condivisibile la decisione del giudice di prime cure di non procedere all'ammissione delle istanze istruttorie formulate da parte appellante nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., depositate nel giudizio di primo grado, trattandosi di circostanze da provarsi documentalmente ed essendo i capitoli di prova inammissibili, in quanto formulati in maniera del tutto generica e irrilevanti ai fini del decidere.
In ordine, poi, alle domande di risarcimento, la Corte rileva, in via generale, alla luce dei principi espressi dalla Cassazione, che in caso di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria ricorre non solo una ipotesi di danno-evento, essendo necessario, pur sempre valutare se in concreto si siano prodotti anche dei danni conseguenza, in forza dell'orientamento generale che esclude nel nostro ordinamento il c.d. danno in re ipsa, ex art. 1223 c.c. (cfr. Cass. ord. 12123/2020). Alla luce di tali principi, il Collegio ritiene che non possa essere accolta tale domanda, atteso che ai fini della prova del pregiudizio subito parte appellante si è limitato a produrre alcune richieste di finanziamenti asseritamente negate, per le quali non ha provato che il mancato accoglimento fosse effettivamente imputabile alla iscrizione delle ipoteche giudiziali, poste a garanzia del credito, che non avevano più ragione di essere in difetto del diritto di credito su cui si fondavano.
Si ritiene, in particolare, non rilevante la documentazione attestante che nel novembre – dicembre
2017 la aveva negato un finanziamento di € 50.000,00, provvedendo ad Controparte_5
accogliere solo la richiesta di aumento del fido anticipo fatture da € 30.000 a € 50.000,00, in quanto, a quella data, paiono del tutto legittime sia la segnalazione di sofferenza (doc. 37 del pagina 16 di 21 fascicolo di primo grado di parte appellante) che la iscrizione ipotecaria in forza della pronuncia della Corte d'appello di OM che aveva revocato la sentenza di primo grado.
Ugualmente irrilevante è la documentazione attestante che anche , per le Controparte_6
medesime ragioni, non gli avrebbe concesso un mutuo di € 300.000,00, dovendosi rilevare che tale documento sembra risalire al 13.02.2009, ossia addirittura pima della pronuncia del tribunale (doc.
38 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
Non rileva nemmeno il rigetto della richiesta di finanziamento per l'acquisto di un semirimorchio vasca alla DLL Financial Solution partner, in quanto risulta per tabulas che la richiesta è CP_7
stata effettuata dalla diversa società di cui l'odierno appellante non è Controparte_8
pacificamente legale rappresentante, e che la pratica era stata respinta sulla base di elementi differenti da quelli su cui si fonda il presente giudizio, essendo stata effettuata una richiesta di:
“informazioni e giustificativi in merito alla pregiudizievole rilevata delle visure: 2 decreti ingiuntivi
su di marzo 2017 e 2 verbali di pignoramento del 2014 sempre su Parte_1 Parte_1
; - Informazioni in merito alla nascita della vostra azienda, in quanto si tratta di azienda
[...]
del 2015 con un collegamento con la Ditta individuale di ON AN (del 2008 e ancora attiva –
la ditta individuale rimarrà attiva? Come collaborano le due aziende; - Motivo dell'investimento
(se si tratta di aggiunta bene al parco mezzi attuale, oppure se va a sostituire un altro bene
similare) – Modello Unico 2018 dei Soci” (doc. 39 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
Si evidenzia, infatti, che il decreto ingiuntivo oggetto del contendere è del 2004 e non del 2017 e l'atto fa riferimento ad atti di pignoramento del 2014 e non a iscrizioni ipotecarie del 2017.
Irrilevanti sono anche i documenti asseritamente comprovanti i danni subiti, successivamente alla pronuncia della Cassazione e alla mancata riassunzione, consistenti, innanzitutto, nel rigetto di una richiesta di finanziamento per l'acquisto da parte del figlio dell'appellante di un'autovettura con garanzia da parte del padre asseritamente respinta per le iscrizioni nei suoi confronti e conseguente pagina 17 di 21 pagamento dell'intero importo immediato, non risultando tali circostanze dalla documentazione allegata (doc. 40 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
Ugualmente è irrilevante la documentazione prodotta in ordine a una richiesta di mutuo a CP_9
ex Unipol Banca, per l'acquisto di un terreno, asseritamente rifiutata, in quanto gli atti
[...]
depositati sono un collage di e-mail, non consecutive, in cui non si comprende nemmeno il motivo della richiesta di produzione della documentazione da parte della banca. Dagli atti depositati,
infatti, si evince esclusivamente che la eventuale richiesta di chiarimenti riguarda tutta una serie di documenti asseritamente mancanti e non chiari e, comunque, irrilevanti ai fini della decisione della causa, non essendo stato indicato come elemento derimente la iscrizione di ipoteche, come risulta dalla e-mail, peraltro priva di data, in cui La Marca di chiedeva: “Buon Persona_3 CP_9
pomeriggio, al fine di ultimare l'acquisizione della doc.ne e delle informazioni sulle posizione
aziendali, siamo cortesemente a richiedere di poterci inoltrare anche a mezzo mail la seguente
documentazione: - un elenco dettagliato degli affidamenti in essere e delle banche sia per la
società che per la ditta;
- elenco degli immobili/proprietà intestati al sig. con Parte_1
segnalazione di quelli su cui è iscritta ipoteca e quelli invece liberi di ipoteche;
Eventualmente, nel
caso in cui dovessimo avere dei chiarimenti su dei dati di bilancio, siamo a richiedere se possiamo
far riferimento a Voi o se dobbiamo riferire con il vs commercialista;
in tal caso Vi chiediamo
cortesemente un recapito telefonico. Rimaniamo a disposizione per tutti gli eventuali chiarimenti”
(doc. 41 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
Ad analoghe conclusioni si giunge anche con riferimento alla richiesta di finanziamento a CP_9
per l'acquisto di un automezzo, essendo del tutto irrilevante la documentazione prodotta,
[...]
dalla quale risulta esclusivamente un preventivo, non sottoscritto, da parte della società
di un trattore marca “SAME tipo EXPLORER 105 TB”, al costo netto di € 35.000, CP_10
oltre IVA 22%, asseritamente intestato a , a cui segue una e-mail per la richiesta Parte_1
pagina 18 di 21 di “un piccolo finanziamento di acquisto macchina”, non essendo stata allegata né la e-mail di risposta, né, tanto meno, se e per quali ragioni la richiesta sarebbe stata rifiutata (doc. 42 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
Nessuna prova è stata offerta, inoltre, in ordine al fatto che per l'acquisto di animali, consistenti in
“scrofette parentali Goland”, sia stato chiesto il pagamento anticipato con bonifico “a causa delle
iscrizioni pregiudizievoli nei confronti del sig. , atteso che dal preventivo prodotto, Parte_1
peraltro intestato alla società di cui l'odierno appellante non è pacificamente legale CP_8
rappresentante, risulta esclusivamente: “Pagamento: bonifico anticipato del 50% della fornitura, la
parte rimanente mediante assegno bancario a 30 gg dalla consegna” (doc. 43 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
Alla luce di ciò, si ritiene, allo stato, non provato il danno asseritamente subito da parte appellante,
non essendo stato dimostrato che né dalla segnalazione alla Centrale Rischi, peraltro, rinunciata nelle more del giudizio di riassunzione, né, tanto meno, dalla iscrizione ipotecaria, divenuta illecita a seguito del venire meno del diritto di credito su cui si fondava, siano sorti degli effetti pregiudizievoli in capo all'appellante, né, infine, il pregiudizio subito a titolo di danni morali, alla reputazione o alla perdita di chance.
Si ritiene, invece, rilevante, ai fini della mancanza di effetti pregiudizievoli, il fatto che è
documentalmente provato che in data 24 febbraio 2021 la Controparte_11
gli abbia concesso un mutuo di rilevante importo, pari a € 610.000,00
[...]
(doc. 6 depositato da parte appellante nel fascicolo di primo grado con la memoria ex art. 183,
comma 6, n. 2, c.p.c.), necessario per l'acquisto di un terreno agricolo avente pari valore, come da atto di compravendita concluso in pari data (doc. 46 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
pagina 19 di 21 Nell'accoglimento dei primi due motivi di appello, si ritiene assorbita la domanda volta a ottenere l'emissione di note di credito in relazione a delle fatture emesse da nei Controparte_1
confronti dell'appellante fra il 2016-2018, non essendo configurabili ulteriori crediti in capo alle appellate che possono trovare la loro ragione di essere in un diritto di credito venuto meno.
Deve essere, infine, rigettata la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., anche ai sensi del secondo comma, non avendo parte appellante provato, come era suo onere, che le appellate hanno resistito in giudizio in mala fede e/o colpa grave e l'eventuale danno subito e che hanno provveduto alla iscrizione della ipoteca giudiziale “senza la normale prudenza”, essendo evidente che esse fossero legittimate sulla base di una sentenza che riconosceva il loro debito e sulla base della sentenza di primo grado oggetto di appello.
Stante la sostanziale reciproca soccombenza sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie parzialmente l'appello e dichiara che non sussistono crediti derivanti dal decreto ingiuntivo n. 8848/2004, emesso dal tribunale di OM in data 3.05.2004 nei confronti di a favore di OM AS Spa;
Parte_1
- per l'effetto, accerta e dichiara illegittima la perdurante iscrizione ipotecaria su tre immobili di proprietà di e ordina a e a in Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
qualità di procuratrice generale di la immediata cancellazione a proprie cure e Controparte_3
spese;
- Rigetta tutte le domande di parte appellante volte al risarcimento del danno, compresa quella ai pagina 20 di 21 sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'8.01.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Giuseppe Ondei
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai signori:
dott. Giuseppe Ondei Presidente
dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta al n. r.g. 804/2023 promossa
da
C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in MILANO, VIALE REGINA MARGHERITA, 39, presso lo studio dell'avvocato EULALIA MALIMPENSA, che, unitamente e disgiuntamente agli avvocati BRUNO
CHIARANTANO e MARTINA VERCHIANI del foro di Velletri, lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione di primo grado,
APPELLANTE
nei confronti di
pagina 1 di 21 C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in MILANO, LARGO DONEGANI, 2, presso lo studio dell'avvocato
GIANCARLO CATAVELLO, che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti del
12.09.2002 del notaio di Milano, rep. 362589, allegata alla comparsa di costituzione Persona_1
depositata in appello,
APPELLATA
e
C.F. ) in qualità di procuratrice generale di Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL PLEBISCITO, 107,
, presso lo studio dell'avvocato RENATO SARDI, che la Email_1
rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di appello,
APPELLATA
OGGETTO: risarcimento del danno.
CONCLUSIONI
Per “Piaccia all'On.le Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, Parte_1
deduzioni disattese, in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza di primo grado e
previa ammissione di tutti i mezzi istruttori articolati nel primo grado di giudizio ed ivi non ammessi:
1) accertare e dichiarare la sussistenza delle iscrizioni ipotecarie di cui alla premessa del presente atto
in danno del Sig. ed accertata e dichiarata la illegittimità della loro persistenza per Parte_1
assenza di valido titolo in virtù della intervenuta Ordinanza della Corte di Cassazione n.25169/2018 e,
quindi, del rinvio improprio o restitutorio dalla stessa operato e successiva estinzione del giudizio di
rinvio con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o, in ogni caso, del rinvio
proprio o prosecutorio e conseguente estinzione dell'intero processo ai sensi dell'art. 393 c.p.c., ivi
pagina 2 di 21 incluso il Decreto Ingiuntivo n.8848/04 in quanto già caducato definitivamente ad opera della sentenza
di primo grado che aveva accolto la opposizione con revoca dello stesso, condannare
[...]
e a provvedere alla loro immediata cancellazione a proprie cure e CP_1 Controparte_3
spese; 2) accertata e dichiarata la illegittimità del comportamento posto in essere da
[...]
e ciascuna per le proprie responsabilità, attraverso il quale è stato più CP_1 Controparte_3
volte indebitamente segnalato e/o mantenuto il nominativo dell'istante alla Centrale Rischi di Banca
d'Italia, nonché sono state mantenute le iscrizioni ipotecarie in danno dei tre immobili di proprietà
dello stesso in violazione dei principi inviolabili sanciti dalla Costituzione, condannarle al
risarcimento del danno morale, del danno all'immagine e del danno da perdita di chance dallo stesso
subiti, quantificabili, rispettivamente, in € 200.000,00, € 200.000,00 ed € 1.500.000,00 o in quelle
diverse somme che verranno accertate in corso di giudizio e ritenute di giustizia dal Giudice;
3)
accertata e dichiarata la illegittimità delle fatture emesse da e, precisamente, Controparte_1
la n. 02/1181886 del 23.12.2016, la n.02/1181885 del 23.12.2016, la n.02/1215986 del 30.12.2016, la
n.02/0152803 del 17.02.2017, la n.02/0157167 del 28.02.2017, la n.02/0340574 del 21.04.2017, la
n.02/0736791 del 25.09.2017, la n.02/0735278 del 22.09.2017, la n.02/0753179 del 06.10.2017, la
n.02/0897720 del 07.12.2017, la n.02/089604 1 del 05.12.2017 e la n.02/0067119 del 02.02.2018, del
complessivo importo di € 13.395,39, dichiararne la nullità ed ordinare a la Controparte_1
emissione di relative note di credito. Con condanna di e Controparte_1 Controparte_3
ciascuna in relazione alle proprie responsabilità, alla rifusione delle spese di lite ed ai sensi dell'art.
96, secondo comma, c.p.c. per aver proceduto senza la normale prudenza alla iscrizione delle tre
ipoteche giudiziali, nonché per averlo fatto discostandosi dai parametri ex artt. 2875 e 2876 c.c.,
ponendo in essere un comportamento di abuso dello strumento della cautela rispetto al fine per cui gli
è stato conferito e per aver mantenuto illegittimamente le stesse in assenza di valido titolo, nonché,
sempre ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per aver resistito nel presente giudizio con mala fede;
4) in mero
subordine, nell'ipotesi in cui l'On.le Corte d'Appello adita ritenesse di accogliere parzialmente la
pagina 3 di 21 domanda e, quindi, riformare soltanto parzialmente la sentenza di primo grado, condannare, in ogni
caso, le convenute alle spese di lite ed ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; 5) in ulteriore subordine, nella
malaugurata e non creduta ipotesi in cui l'On.le Corte d'Appello adita dovesse ritenere di respingere
l'appello e, quindi, di confermare la sentenza di primo grado, compensare completamente le spese di
lite in considerazione della sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni scaturenti dalla complessità
della vicenda giudiziaria”;
per “Voglia, l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria Controparte_1
domanda, istanza eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: in via preliminare: accertare e
dichiarare l'inammissibilità di tutti e tre i motivi di appello per violazione dell'art. 342, comma primo,
c.p.c. e/o ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito: rigettare tutte le domande e le censure proposte
dal Sig. con l'atto di appello notificato in data 10.03.2023, in quanto inammissibili ed Parte_1
infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in atti, e, per l'effetto, confermare integralmente
la sentenza di primo grado;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di
giudizio”;
per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ogni declaratoria Controparte_2
ritenuta di giustizia, ogni avversa domanda, istanza ed eccezione respinta, In via preliminare:
dichiarare inammissibile l'appello interposto ai sensi dell'art. 342 e/o 348 bis c.p.c., per tutti i motivi
in atti esposti;
Nel merito, in via principale: rigettare, in quanto infondato in fatto e in diritto, l'appello
proposto dal sig. e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza n. 835/2023 del Parte_1
Tribunale di Milano. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali, oltre Iva e Cpa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 5.11.2021, agiva in giudizio davanti al Parte_2
tribunale di Milano nei confronti di e perché fosse loro ordinato la Controparte_1 CP_3
immediata cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e fossero condannate al risarcimento dei danni subiti pagina 4 di 21 di natura morale, all'immagine e da perdita di chance, determinati nella misura, rispettivamente, i primi due di € 200.000,00 ciascuno e il terzo di € 1.500.000,00. A fondamento delle sue domande, l'attore affermava la illegittimità del comportamento tenuto dalle convenute, consistito nel mantenimento della segnalazione del suo nominativo presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia e delle iscrizioni ipotecarie su tre immobili di sua proprietà, sebbene il titolo su cui si basavano, il decreto ingiuntivo n.
8848/2004 iscritto RG n. 25075/2004, emesso dal tribunale di OM in data 3.05.2004, fosse venuto meno, a seguito della mancata tempestiva riassunzione del giudizio di rinvio disposto dalla Suprema
Corte, che aveva cassato la sentenza di appello, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, che aveva revocato il decreto ingiuntivo.
si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la incompetenza del Controparte_1
tribunale adito in favore del tribunale di OM e chiedendo, nel merito, il rigetto della pretesa attorea,
atteso che, a causa della mancata riassunzione del giudizio presso la Corte d'appello a seguito del rinvio operato dalla Cassazione, il procedimento si era estinto ed era diventato definitivo il decreto ingiuntivo opposto.
Anche si costituiva in giudizio, quale procuratrice generale di , cessionaria Controparte_2 CP_3
del credito, eccependo, in via preliminare, la sua carenza di legittimazione passiva per essere la vicenda intercorsa tra l'attore e la banca anteriormente alla cessione del credito avvenuta in data 20.12.2018 e,
nel merito, la infondatezza della domanda, non sussistendo i presupposti per procedere alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie.
Il tribunale di Milano, con sentenza n. 835/2023, pubblicata il 31.01.2023, ha rigettato le domande di parte attrice, compensando integralmente le spese di lite.
Contro tale pronuncia, ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza Parte_2
sulla base dei seguenti motivi:
pagina 5 di 21 1) NULLITÀ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 338 C.P.C. IN RELAZIONE AL MANCATO
ESAME DI UN FATTO DECISIVO RICHIAMATO DALLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE A S.U.
4071/2010 POSTA ALLA BASE DELLA DECISIONE;
2) NULLITÀ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 393 E 653, COMMA 2, C.P.C. IN
RELAZIONE AL MANCATO ESAME DI UN FATTO DECISIVO RICHIAMATO DALLA SENTENZA DELLA
CASSAZIONE S.U. 4071/2010 POSTA A BASE DELLA DECISIONE;
3) NULLITÀ DELLA SENTENZA PER AVERE RITENUTO INAMMISSIBILI, ALLA LUCE DELLA ERRONEA
RICONDUCIBILITÀ DEL CASO DI SPECIE ALLA LETTERA A) DEL PRINCIPIO SANCITO DALLA
SENTENZA DELLA CASSAZIONE S.U. 4071/2010 PIUTTOSTO CHE ALLA LETTERA B), I MEZZI DI
PROVA ARTICOLATI DALL'ATTORE.
e quale procuratrice generale di , si sono costituite Controparte_1 Controparte_2 CP_3
nel giudizio di appello, eccependo, in via preliminare, la sua inammissibilità e, nel merito, chiedendo il rigetto della impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.
La Corte d'appello di Milano, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la remissione della causa al Collegio l'udienza dell'8.01.2025. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è
stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, il Collegio rileva che deve essere rigettata la eccezione di inammissibilità
dell'appello svolta dalle appellate ex art. 342 c.p.c., dovendosi ritenere i motivi di impugnazione non solo chiari e specifici ma anche rilevanti, nella prospettiva della riforma perseguita dall'appellante.
Deve essere, inoltre, rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. prevista da tale norma,
la quale deve essere rilevata alla prima udienza, prima ancora di procedere alla trattazione;
se, come nel caso di specie, la Corte disponga per la definizione del giudizio con sentenza fissando l'udienza di pagina 6 di 21 precisazione delle conclusioni - o, nel nuovo rito, di rimessione della causa in decisione ex art. 352
c.p.c. -, l'eccezione deve intendersi respinta e l'ordinanza di inammissibilità non potrà più essere adottata (cfr. Cass. 14696/2016).
Ciò premesso, i motivi su cui questa Corte è chiamata a decidere sono i seguenti:
1) NULLITÀ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 338 C.P.C. IN RELAZIONE AL MANCATO ESAME
DI UN FATTO DECISIVO RICHIAMATO DALLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE A S.U. 4071/2010 POSTA
ALLA BASE DELLA DECISIONE;
2) NULLITÀ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 393 E 653, COMMA 2, C.P.C. IN RELAZIONE
AL MANCATO ESAME DI UN FATTO DECISIVO RICHIAMATO DALLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE S.U.
4071/2010 POSTA A BASE DELLA DECISIONE;
3) NULLITÀ DELLA SENTENZA PER AVERE RITENUTO INAMMISSIBILI, ALLA LUCE DELLA ERRONEA
RICONDUCIBILITÀ DEL CASO DI SPECIE ALLA LETTERA A) DEL PRINCIPIO SANCITO DALLA SENTENZA
DELLA CASSAZIONE S.U. 4071/2010 PIUTTOSTO CHE ALLA LETTERA B), I MEZZI DI PROVA ARTICOLATI
DALL'ATTORE.
1. Oggetto dei primi due motivi di appello è quella parte della sentenza in cui il tribunale di Milano ha affermato che: “Questione controversa fra le parti riguarda proprio la persistenza del diritto di
credito vantato dalle convenute e portato dal titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo
n. 8848/2004 in forza del quale era stata effettuata in origine la segnalazione presso la Centrale
rischi della Banca D'Italia del “credito a rischio”, poi mantenuta. Per risolvere la questione
controversa e per valutare la fondatezza della domanda di responsabilità contrattuale formulata
dall'attore è opportuno ripercorrere sinteticamente l'excursus processuale dei tre gradi di giudizio
che hanno visto coinvolto il credito vantato dalle convenute al fine di verificare se sussista il
pagina 7 di 21 presupposto dell'asserita condotta illegittima di mantenimento della segnalazione. Dalla
documentazione versata in atti emerge che:
- Il Tribunale di OM con sentenza n. 9907/09 del 7.05.2009 aveva accolto l'opposizione
proposta dal sig. avverso il decreto ingiuntivo n. 8848/04 emesso Parte_1
nell'ambito del procedimento RG 25075/04, che era stato revocato e aveva dichiarato risolti i
due contratti, quello di fornitura, intercorso tra e , ed il Parte_1 Controparte_4
contratto di leasing, stipulato da con OM AS Spa;
Parte_1
- La Corte d'appello di OM con la sentenza n. 4625/16 del 20.07.2016 a parziale riforma
dell'impugnata sentenza n. 9907/09 del 7.05.2009 rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo
proposta da con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 8848/2004 Parte_1
emesso dal Tribunale di OM in favore di AS OM Spa e rigettava la domanda di
risoluzione per inadempimento del contratto di locazione finanziaria sottoscritto da Parte_1
- La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25169/2018, in accoglimento del primo motivo del
ricorso principale proposto da cassava la sentenza emessa dai giudici di Parte_1
appello in relazione al motivo accolto con il quale veniva denunciata la violazione e falsa
applicazione degli artt. 101, 102, 307 e 331 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,
c.p.c. con riferimento all'estinzione del processo per omessa riassunzione nei confronti degli
eredi di deceduta nel corso del giudizio di appello e per omessa integrazione Persona_2
del contraddittorio ai sensi degli artt. 101 e 102 c.p.c.;
- In data 20.03.2020 il cancelliere dell'Ufficio Ruolo Generale Affari Civili presso la Corte
d'appello di OM attestava che non risultava iscritta la causa di rinvio della sentenza della
Corte di Cassazione n. 25169/2018.
Alla luce della documentazione esaminata emerge, quindi, che il giudizio di rinvio innanzi alla
Corte d'Appello di OM non veniva riassunto da alcuna parte con conseguente passaggio in pagina 8 di 21 giudicato del decreto ingiuntivo n. 8848/2004 che era stato confermato dalla Corte d'Appello di
OM nella sentenza citata a parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva, per contro,
accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo.
A tale conclusione la giudicante perviene facendo applicazione dei principi espressi dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 4071/2010 del 22.02.2010 che distingue tra
l'ipotesi della sentenza di accoglimento anche parziale dell'opposizione avverso il decreto
ingiuntivo che comporta, in caso di estinzione del giudizio di rinvio, l'applicazione dell'art. 393
c.p.c. e, quindi, l'estinzione dell'intero processo e l'ipotesi della sentenza di rigetto che, invece,
comporta l'applicazione dell'art. 653, primo comma, c.p.c., con conseguente passaggio in
giudicato del decreto ingiuntivo opposto.
[…] In tale pronuncia si era verificato il caso, diverso da quello esaminato nel presente giudizio, in
cui era stata cassata con rinvio la sentenza di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo,
e non era stato riassunto il processo nel termine prescritto con conseguente estinzione, ai sensi
dell'art. 393 c.p.c. dell'intero procedimento e inefficacia del decreto ingiuntivo.
Nel caso in esame, al contrario, la sentenza di primo grado di accoglimento dell'opposizione al
decreto ingiuntivo n. 8848/2004 è stata travolta e sostituita dalla sentenza di appello n. 4625/2016
del 20.07.2016 con cui in accoglimento dell'appello principale è stata rigettata l'opposizione a
decreto ingiuntivo proposta da con conseguente conferma del decreto ingiuntivo Parte_1
n. 8848/2004 emesso dal Tribunale di OM in favore di AS OM (ora Controparte_1
) e pertanto, non essendo stato riassunto il giudizio di rinvio a seguito della Cassazione della
[...]
sentenza di rigetto dell'opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo il decreto ingiuntivo è
passato in giudicato ai sensi dell'art. 653 c.p.c., I comma, come stabilito dalla Corte di Cassazione
nella pronuncia a Sezioni Unite del 2010 dalla quale la giudicante non ha ragione di discostarsi. Il
passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo n. 8848/2004 ha reso definitivo il debito gravante
pagina 9 di 21 sull'attore per cui deve ritenersi legittima la condotta delle convenute che hanno mantenuto la
segnalazione presso la centrale rischi della Banca D'Italia e l'iscrizione delle ipoteche. Non può
ravvisarsi, quindi, la responsabilità contrattuale dedotta da parte attrice per cui i danni lamentati
non sono correlati ad un comportamento scorretto della banca cedente né della cessionaria del
credito. Tali argomentazioni inducono la giudicante a respingere le domande attoree e a ritenere
assorbita ogni altra questione non esaminata”.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, in quanto il giudice di primo grado avrebbe errato nell'applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza indicata, la n. 4071/2010.
Tali motivi di appello sono fondati.
La Corte ritiene non condivisibile la decisione del giudice di primo grado, laddove ha affermato che, a causa della mancata tempestiva riassunzione davanti alla Corte d'appello, a seguito del rinvio operato dalla Suprema Corte, il decreto ingiuntivo, oggetto di opposizione, era divenuto definitivo,
con conseguente diritto delle convenute a mantenere le iscrizioni delle ipoteche e la segnalazione alla Centrale Rischi.
La Corte osserva, infatti, che è utile richiamare la sentenza n. 4071/2010 delle Sezioni Unite della
Suprema Corte, così come effettuato anche dal giudice di prime cure, le quali si sono pronunciate proprio al fine di dirimere un contrasto giurisprudenziale sorto con riferimento alla questione sull'applicabilità dell'art. 393 c.p.c. ovvero dell'art. 653 c.p.c. nell'ipotesi in cui l'estinzione del giudizio sopravvenga nella fase conseguente alla pronuncia di cassazione con rinvio, come nel caso di specie.
Tale sentenza, dopo avere dato atto del contrasto giurisprudenziale, si è soffermata sulla disciplina più generale degli effetti della estinzione del processo, richiamando la disposizione applicabile
ratione temporis di cui all'art. 338 c.p.c. (“l'estinzione del procedimento di appello o di pagina 10 di 21 revocazione nei casi previsti nell'art. 395 c.p.c., nn. 4 e 5 fa passare in giudicato la sentenza
impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati, nel
procedimento estinto”), quale applicazione della previsione più generale di cui all'art. 310 c.p.c.
sulla sopravvivenza delle sentenze di merito pronunciate nel corso del processo estintivo. Le
Sezioni Unite hanno evidenziato che un analogo principio è contenuto anche nella previsione di cui all'art. 653, comma 1, c.p.c., in quanto, come riconosciuto concordemente dalla dottrina e dalla giurisprudenza, anche esso prevede che l'estinzione del giudizio di opposizione comporta l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, attribuendo in tal modo al decreto efficacia di giudicato (cfr.
Cass. 2346/1973).
A questa disciplina generale degli effetti della estinzione sembra derogare l'art. 393 c.p.c., che,
contrariamente da quanto previsto dall'art. 338 c.p.c., dispone che l'estinzione del giudizio di appello, cui consegue il passaggio in giudicato della sentenza appellata, comporta l'estinzione dell'intero processo come conseguenza dell'estinzione del giudizio di rinvio. Tale disposizione,
infatti, mira a preservare la sola efficacia vincolante della pronuncia di Cassazione, pur riconoscendo, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, che la estinzione non possa toccare le sentenze che, avendo definito il giudizio rispetto ad alcune delle domande o ad alcuni capi delle stesse, siano passate in giudicato, non essendo state investite nel ricorso per Cassazione,
ovvero non avendo formato oggetto della pronuncia di accoglimento (cfr. Cass. 11296/1994). La
Corte, in realtà ha osservato che la ragione di questa apparente deroga dell'art. 393 c.p.c. al sistema dell'estinzione deve essere individuata nell'efficacia della sentenza di appello, che è sempre sostitutiva della pronuncia di primo grado, sia quando la riformi sia quando la confermi, con la conseguenza che non può acquisire efficacia di giudicato una sentenza, che, essendo ormai sostituita dalla decisione dell'appello, rimane anch'essa travolta dalla Cassazione della decisione sostitutiva. La deroga, quindi, è solo apparente e coerente con il sistema definito degli artt. 310 e pagina 11 di 21 338 c.p.c., in quanto solo dopo la pronuncia del giudice di appello la sentenza perde quell'efficacia cui possa riconoscersi una stabilizzazione in conseguenza dell'estinzione del giudizio.
Alla luce di tali conclusioni, l'esigenza di preservare la coerenza con il sistema generale degli effetti dell'estinzione impone, pertanto, la questione dei rispettivi limiti di applicabilità degli artt.
393 e 653 c.p.c., stabilendo, quindi, se e quando la sentenza che decide sull'opposizione abbia efficacia sostitutiva del decreto opposto. Al riguardo la giurisprudenza costante della Suprema
Corte e la dottrina prevalente sono concordi nell'affermare che solo la sentenza di accoglimento anche parziale dell'opposizione sostituisce, comunque, il decreto ingiuntivo opposto, secondo quanto disposto dall'art. 653, comma 2, c.p.c (cfr. Cass. 9626/2004; Cass. 1421/1994; Cass. S.U.
4071/2010). La sentenza di rigetto dell'opposizione, invece, non si sostituisce al decreto opposto,
perché in tal caso il titolo esecutivo è costituito dal decreto ingiuntivo e non dalla sentenza che integralmente lo conferma, ex art. 653, comma 1, c.p.c. (cfr. Cass. 4082/1968; Cass. 2795/1978).
In forza dei principi espressi, le Sezioni Unite della Suprema Corte, in coerenza con questa distinzione fondata sul testo dell'art. 653 c.p.c., hanno tratto le seguenti conclusioni:
a) L'estinzione del giudizio di rinvio, conseguente a cassazione di una decisione di rigetto, in primo grado e in appello, dell'opposizione proposta contro un decreto ingiuntivo, fa passare in giudicato il decreto ingiuntivo opposto, secondo quanto prevede l'art. 653, comma 1, c.p.c.;
b) L'estinzione del giudizio di rinvio, conseguente a cassazione di una decisione di accoglimento,
in primo grado o in appello, dell'opposizione proposta contro un decreto ingiuntivo, estingue l'intero processo, secondo quanto previsto dall'art. 393 c.p.c.
Nel caso di specie, è circostanza pacifica che la decisione della Corte d'appello di OM, cassata con rinvio dalla Corte di Cassazione, abbia riformato la sentenza del tribunale, che aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo. È evidente, dunque, che, difformemente da quanto affermato dal giudice di prime cure, a seguito della mancata riassunzione davanti al giudice del pagina 12 di 21 rinvio nel termine annuale di legge, applicabile ratione temporis (essendo stato il giudizio di primo grado introdotto nel 2004, prima della riforma intervenuta con L. 69/2009, che ha ridotto tale termine a sei mesi), trovi applicazione l'art. 393 c.p.c. e non l'art. 653 c.p.c., con l'effetto che è
venuto meno il diritto di credito in capo alle appellate e, conseguentemente, deve essere dichiarata la illegittimità della iscrizione ipotecaria su tre immobili di proprietà dell'appellante. In ragione di ciò, pertanto, e sono tenute a provvedere alla sua Controparte_1 Controparte_3
immediata cancellazione a proprie cure e spese.
Non può essere, invece, accolta la richiesta volta a dichiarare la illegittimità della segnalazione del nominativo del alla Centrale Rischi, atteso che è circostanza pacifica, in quanto riportata Parte_1
da parte appellante nell'atto di citazione di primo grado, che, nella pendenza del termine di riassunzione, cessionaria del credito oggetto di causa, con lettera del 14.06.2019 CP_3
della propria mandataria (doc. 26 del fascicolo di primo grado di parte appellante) Controparte_2
ha dichiarato di sospendere la segnalazione del nominativo de quo alla Centrale rischi e che da tale data è stata omessa ogni segnalazione.
2. Oggetto del terzo motivo di appello è quella parte della sentenza in cui il giudice di primo grado ha affermato che: “La causa di natura documentale non è stata istruita in quanto le istanze di
istruttoria orale formulate da parte attrice devono ritenersi inammissibili in quanto formulate su
circostanze di fatto non rilevanti ai fini della configurabilità della responsabilità della convenuta.
Anche l'istanza di disporre una CTU deve (ritenersi) superflua ai fini della decisione”.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, atteso che il giudice di primo grado avrebbe ritenuto superflue le prove articolate solo a seguito della erronea applicazione del principio di diritto sancito dalla Suprema Corte, oggetto dei primi due motivi di appello, essendo, invece, le prove orali necessarie ai fini della conferma degli atti depositati e della prova che, a causa della illegittima segnalazione alla Centrale Rischi e della illegittima iscrizione delle ipoteche giudiziarie,
pagina 13 di 21 gli istituti di credito si erano sempre rifiutati di concedere dei prestiti e i fornitori avevano sempre preteso il pagamento immediato del corrispettivo, con conseguente impossibilità di procedere all'acquisto di terreni necessari e indispensabili al fine dello sviluppo dell'azienda agricola di cui l'appellante è titolare. In particolare, parte appellante ha impugnato la sentenza di primo grado affinchè e ciascuna per le proprie responsabilità, fossero Controparte_1 Controparte_3
condannate al risarcimento del danno subito, alla luce delle prove istruttorie articolate, quantificato in € 200.000,00 a titolo di danno morale, tenuto conto delle sofferenze psichiche che tali vicissitudini gli avrebbero causato, in € 200.000,00 a titolo di danno all'immagine, tenuto conto della lesione alla propria immagine professionale, e, infine, in € 1.500.000,00 a titolo di danno da perdita di chance, tenuto conto della mancata possibilità di procedere all'acquisto di ulteriori fondi agricoli, di macchinari e automezzi volti alla implementazione della propria attività di allevamento di bovini e suini e di produzione dell'alimentazione per gli stessi. Ha chiesto, inoltre, di condannare alla emissione delle relative note di credito in relazione alle fatture e, Controparte_1
precisamente, la n. 02/1181886 del 23.12.2016, la n.02/1181885 del 23.12.2016, la n.02/1215986
del 30.12.2016, la n.02/0152803 del 17.02.2017, la n.02/0157167 del 28.02.2017, la n.02/0340574
del 21.04.2017, la n.02/0736791 del 25.09.2017, la n.02/0735278 del 22.09.2017, la n.02/0753179
del 06.10.2017, la n.02/0897720 del 07.12.2017, la n.02/089604 1 del 05.12.2017 e la n.
02/0067119 del 02.02.2018, del complessivo importo di € 13.395,39, emesse a seguito della pronuncia della Corte di appello, in data 23.12.2016, imputandole a riaddebito di atti giudiziari, di imposta ipotecaria, di rimborsi spese legali, etc.
La Corte ritiene, innanzitutto, infondata la eccezione di carenza di legittimazione passiva svolta da parte di basata sul presupposto che essa sarebbe estranea alle vicende oggetto di Controparte_2
causa, in quanto antecedenti al momento della cessione. Si osserva, infatti, che, nel caso di specie,
oggetto del contendere e della domanda di risarcimento del danno non è il contratto di finanziamento, il cui credito è stato oggetto di cessione, bensì l'aver mantenuto ferma, per quanto di pagina 14 di 21 sua competenza, la segnalazione del nominativo del alla Centrale Rischi e le iscrizioni Parte_1
ipotecarie.
Ciò premesso, tale motivo è infondato.
Prima di procedere all'analisi delle domande svolte anche in sede di appello, alla luce dei motivi proposti, sono circostanze pacifiche che il tribunale di OM, con sentenza n. 9907/2009, emessa in data 7.05.2009, ha revocato il decreto ingiuntivo n. n. 8848/2004 iscritto RG n. 25075/2004, in forza del quale le appellate hanno provveduto alla segnalazione alla Centrale Rischi e alla iscrizione delle ipoteche, che, poi, la Corte di appello di OM ha riformato tale pronuncia con sentenza n.
4625/2016, emessa in data 20.07.2016, che la Cassazione ha cassato tale sentenza, rinviando alla
Corte di appello in diversa composizione, con la pronuncia n. 25169/2018 pubblicata il 11.10.2018
e che, infine, tale giudizio non è mai stato riassunto nel termine di legge ratione temporis
applicabile di un anno, ossia entro il 11.10.2019, con la conseguenza che, alla luce della motivazione che precede, l'intero processo di opposizione si è estinto e il decreto ingiuntivo è
divenuto definitivamente inefficace. È, inoltre, circostanza pacifica che, nella pendenza del termine per la riassunzione, , cessionaria del credito oggetto di causa, provvedeva a sospendere la CP_3
segnalazione del nominativo del in Centrale Rischi, mentre rimanevano ferme le Parte_1
iscrizioni ipotecarie giudiziali relative ai tre immobili di proprietà dell'appellante avvenute in data
20/21.03.2017, ossia dopo la pronuncia della Corte d'appello di OM che aveva riformato la sentenza di primo grado (doc. 21 del fascicolo di primo grado di parte appellante). È, infine,
circostanza pacifica, che ben prima di tali iscrizioni, l'odierno appellante fosse già stato coinvolto in un atto di pignoramento da parte di una diversa società, la LI Italy, con la quale era stato trovato un accordo nell'aprile 2015 (doc. 62 del fascicolo di primo grado di parte appellante), in forza del quale il ha provveduto al pagamento di quanto concordato (doc. 63 del fascicolo Parte_1
di primo grado di parte appellante), a seguito del quale il Giudice della esecuzione ha emesso pagina 15 di 21 l'ordinanza in data 29.04.2015, con cancellazione del pignoramento in data 4.05.2015 (docc. 64 e
65 del fascicolo di primo grado di parte appellante) e in data 29.05.2018 presso la competente
Conservatoria, previo deposito di apposita istanza (doc. 66 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
Passando ad analizzare il merito, il Collegio ritiene del tutto condivisibile la decisione del giudice di prime cure di non procedere all'ammissione delle istanze istruttorie formulate da parte appellante nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., depositate nel giudizio di primo grado, trattandosi di circostanze da provarsi documentalmente ed essendo i capitoli di prova inammissibili, in quanto formulati in maniera del tutto generica e irrilevanti ai fini del decidere.
In ordine, poi, alle domande di risarcimento, la Corte rileva, in via generale, alla luce dei principi espressi dalla Cassazione, che in caso di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria ricorre non solo una ipotesi di danno-evento, essendo necessario, pur sempre valutare se in concreto si siano prodotti anche dei danni conseguenza, in forza dell'orientamento generale che esclude nel nostro ordinamento il c.d. danno in re ipsa, ex art. 1223 c.c. (cfr. Cass. ord. 12123/2020). Alla luce di tali principi, il Collegio ritiene che non possa essere accolta tale domanda, atteso che ai fini della prova del pregiudizio subito parte appellante si è limitato a produrre alcune richieste di finanziamenti asseritamente negate, per le quali non ha provato che il mancato accoglimento fosse effettivamente imputabile alla iscrizione delle ipoteche giudiziali, poste a garanzia del credito, che non avevano più ragione di essere in difetto del diritto di credito su cui si fondavano.
Si ritiene, in particolare, non rilevante la documentazione attestante che nel novembre – dicembre
2017 la aveva negato un finanziamento di € 50.000,00, provvedendo ad Controparte_5
accogliere solo la richiesta di aumento del fido anticipo fatture da € 30.000 a € 50.000,00, in quanto, a quella data, paiono del tutto legittime sia la segnalazione di sofferenza (doc. 37 del pagina 16 di 21 fascicolo di primo grado di parte appellante) che la iscrizione ipotecaria in forza della pronuncia della Corte d'appello di OM che aveva revocato la sentenza di primo grado.
Ugualmente irrilevante è la documentazione attestante che anche , per le Controparte_6
medesime ragioni, non gli avrebbe concesso un mutuo di € 300.000,00, dovendosi rilevare che tale documento sembra risalire al 13.02.2009, ossia addirittura pima della pronuncia del tribunale (doc.
38 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
Non rileva nemmeno il rigetto della richiesta di finanziamento per l'acquisto di un semirimorchio vasca alla DLL Financial Solution partner, in quanto risulta per tabulas che la richiesta è CP_7
stata effettuata dalla diversa società di cui l'odierno appellante non è Controparte_8
pacificamente legale rappresentante, e che la pratica era stata respinta sulla base di elementi differenti da quelli su cui si fonda il presente giudizio, essendo stata effettuata una richiesta di:
“informazioni e giustificativi in merito alla pregiudizievole rilevata delle visure: 2 decreti ingiuntivi
su di marzo 2017 e 2 verbali di pignoramento del 2014 sempre su Parte_1 Parte_1
; - Informazioni in merito alla nascita della vostra azienda, in quanto si tratta di azienda
[...]
del 2015 con un collegamento con la Ditta individuale di ON AN (del 2008 e ancora attiva –
la ditta individuale rimarrà attiva? Come collaborano le due aziende; - Motivo dell'investimento
(se si tratta di aggiunta bene al parco mezzi attuale, oppure se va a sostituire un altro bene
similare) – Modello Unico 2018 dei Soci” (doc. 39 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
Si evidenzia, infatti, che il decreto ingiuntivo oggetto del contendere è del 2004 e non del 2017 e l'atto fa riferimento ad atti di pignoramento del 2014 e non a iscrizioni ipotecarie del 2017.
Irrilevanti sono anche i documenti asseritamente comprovanti i danni subiti, successivamente alla pronuncia della Cassazione e alla mancata riassunzione, consistenti, innanzitutto, nel rigetto di una richiesta di finanziamento per l'acquisto da parte del figlio dell'appellante di un'autovettura con garanzia da parte del padre asseritamente respinta per le iscrizioni nei suoi confronti e conseguente pagina 17 di 21 pagamento dell'intero importo immediato, non risultando tali circostanze dalla documentazione allegata (doc. 40 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
Ugualmente è irrilevante la documentazione prodotta in ordine a una richiesta di mutuo a CP_9
ex Unipol Banca, per l'acquisto di un terreno, asseritamente rifiutata, in quanto gli atti
[...]
depositati sono un collage di e-mail, non consecutive, in cui non si comprende nemmeno il motivo della richiesta di produzione della documentazione da parte della banca. Dagli atti depositati,
infatti, si evince esclusivamente che la eventuale richiesta di chiarimenti riguarda tutta una serie di documenti asseritamente mancanti e non chiari e, comunque, irrilevanti ai fini della decisione della causa, non essendo stato indicato come elemento derimente la iscrizione di ipoteche, come risulta dalla e-mail, peraltro priva di data, in cui La Marca di chiedeva: “Buon Persona_3 CP_9
pomeriggio, al fine di ultimare l'acquisizione della doc.ne e delle informazioni sulle posizione
aziendali, siamo cortesemente a richiedere di poterci inoltrare anche a mezzo mail la seguente
documentazione: - un elenco dettagliato degli affidamenti in essere e delle banche sia per la
società che per la ditta;
- elenco degli immobili/proprietà intestati al sig. con Parte_1
segnalazione di quelli su cui è iscritta ipoteca e quelli invece liberi di ipoteche;
Eventualmente, nel
caso in cui dovessimo avere dei chiarimenti su dei dati di bilancio, siamo a richiedere se possiamo
far riferimento a Voi o se dobbiamo riferire con il vs commercialista;
in tal caso Vi chiediamo
cortesemente un recapito telefonico. Rimaniamo a disposizione per tutti gli eventuali chiarimenti”
(doc. 41 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
Ad analoghe conclusioni si giunge anche con riferimento alla richiesta di finanziamento a CP_9
per l'acquisto di un automezzo, essendo del tutto irrilevante la documentazione prodotta,
[...]
dalla quale risulta esclusivamente un preventivo, non sottoscritto, da parte della società
di un trattore marca “SAME tipo EXPLORER 105 TB”, al costo netto di € 35.000, CP_10
oltre IVA 22%, asseritamente intestato a , a cui segue una e-mail per la richiesta Parte_1
pagina 18 di 21 di “un piccolo finanziamento di acquisto macchina”, non essendo stata allegata né la e-mail di risposta, né, tanto meno, se e per quali ragioni la richiesta sarebbe stata rifiutata (doc. 42 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
Nessuna prova è stata offerta, inoltre, in ordine al fatto che per l'acquisto di animali, consistenti in
“scrofette parentali Goland”, sia stato chiesto il pagamento anticipato con bonifico “a causa delle
iscrizioni pregiudizievoli nei confronti del sig. , atteso che dal preventivo prodotto, Parte_1
peraltro intestato alla società di cui l'odierno appellante non è pacificamente legale CP_8
rappresentante, risulta esclusivamente: “Pagamento: bonifico anticipato del 50% della fornitura, la
parte rimanente mediante assegno bancario a 30 gg dalla consegna” (doc. 43 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
Alla luce di ciò, si ritiene, allo stato, non provato il danno asseritamente subito da parte appellante,
non essendo stato dimostrato che né dalla segnalazione alla Centrale Rischi, peraltro, rinunciata nelle more del giudizio di riassunzione, né, tanto meno, dalla iscrizione ipotecaria, divenuta illecita a seguito del venire meno del diritto di credito su cui si fondava, siano sorti degli effetti pregiudizievoli in capo all'appellante, né, infine, il pregiudizio subito a titolo di danni morali, alla reputazione o alla perdita di chance.
Si ritiene, invece, rilevante, ai fini della mancanza di effetti pregiudizievoli, il fatto che è
documentalmente provato che in data 24 febbraio 2021 la Controparte_11
gli abbia concesso un mutuo di rilevante importo, pari a € 610.000,00
[...]
(doc. 6 depositato da parte appellante nel fascicolo di primo grado con la memoria ex art. 183,
comma 6, n. 2, c.p.c.), necessario per l'acquisto di un terreno agricolo avente pari valore, come da atto di compravendita concluso in pari data (doc. 46 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
pagina 19 di 21 Nell'accoglimento dei primi due motivi di appello, si ritiene assorbita la domanda volta a ottenere l'emissione di note di credito in relazione a delle fatture emesse da nei Controparte_1
confronti dell'appellante fra il 2016-2018, non essendo configurabili ulteriori crediti in capo alle appellate che possono trovare la loro ragione di essere in un diritto di credito venuto meno.
Deve essere, infine, rigettata la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., anche ai sensi del secondo comma, non avendo parte appellante provato, come era suo onere, che le appellate hanno resistito in giudizio in mala fede e/o colpa grave e l'eventuale danno subito e che hanno provveduto alla iscrizione della ipoteca giudiziale “senza la normale prudenza”, essendo evidente che esse fossero legittimate sulla base di una sentenza che riconosceva il loro debito e sulla base della sentenza di primo grado oggetto di appello.
Stante la sostanziale reciproca soccombenza sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie parzialmente l'appello e dichiara che non sussistono crediti derivanti dal decreto ingiuntivo n. 8848/2004, emesso dal tribunale di OM in data 3.05.2004 nei confronti di a favore di OM AS Spa;
Parte_1
- per l'effetto, accerta e dichiara illegittima la perdurante iscrizione ipotecaria su tre immobili di proprietà di e ordina a e a in Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
qualità di procuratrice generale di la immediata cancellazione a proprie cure e Controparte_3
spese;
- Rigetta tutte le domande di parte appellante volte al risarcimento del danno, compresa quella ai pagina 20 di 21 sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'8.01.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Giuseppe Ondei
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