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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/11/2025, n. 1821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1821 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 617/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di REGGIO CALABRIA, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 617/2018 R.G., introitata per la decisione con ordinanza del 7 luglio 2025;
promossa da
(CF , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(CS) il 12/04/1958 e ( ) nata a Parte_2 C.F._2
Reggio Calabria il 05/07/1996, quali unici eredi (rispettivamente marito e figlia) della sig.ra nata a [...] il [...] e Persona_1 C.F._3 deceduta in Catanzaro il 24/02/2024, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Parisi;
opponenti contro
( ), in persona della sua Procuratrice e legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore dott. , giusta procura notaio Controparte_2 Per_2
di (rep. 38916; racc. 13589), difesa e rappresentata dall'avv.
[...] CP_3
CO RO, in virtù di procura generale alle liti rilasciata a rogito notaio Per_2
di (rep. 44581; racc. 16956),
[...] CP_3
pagina 1 di 13 opposta
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 649/2017 del Tribunale di Reggio
Calabria.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta del 2-5 luglio 2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Le domande ed eccezioni delle parti. Il giudizio incidentale di querela di falso.
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva Persona_1 opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 649/2017 del 07/07/2017 con cui il
Tribunale di Reggio Calabria le ingiungeva il pagamento della somma di € 40.610,20, oltre interessi come da domanda, nonché spese di procedura
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in data 18.05.2018 la parte opposta concludendo per la dichiarazione d'improcedibilità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c.
e, comunque, per la conferma del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 4.06.2018 il giudice istruttore dichiarava regolare la notifica del decreto ingiuntivo, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e perfezionatasi in data
27.8.2017 in considerazione “della fede privilegiata da riconoscere alle attestazioni dell'agente postale, non aggredite mediante querela di falso” e sul presupposto che “la notificazione a mezzo posta è attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 1egge 20 novembre 1982 n. 890, e gode della stessa forza certificatoria della relata di una notificazione eseguita direttamente dallo stesso ufficiale giudiziario (tra varie, Cass., sent. n. 13981/2016, ord. 16 gennaio 2015, n. 705; 4 febbraio 2014, n. 2421; in linea anche sez. un., 27 aprile 2010, n. 9962)”.
pagina 2 di 13 Successivamente, nel corso del giudizio, l'opponente proponeva Persona_1 querela di falso avverso la relata di notifica del menzionato decreto ingiuntivo “nella parte in cui l'Ufficiale Giudiziario afferma di aver affisso alla porta di abitazione della sig.ra l'avviso di notifica nonché nella parte in cui, omettendo di indicare quali Per_1 attività ex art. 139 c.p.c. siano state eseguite e, in particolare, quali persone (vicini di casa) siano stati contattati e i motivi del loro rifiuto di a ricevere la notifica, si sia tacitamente affermato che tali attività siano state compiute senza che sia possibile esercitare alcuna forma di controllo”.
Il presente procedimento veniva quindi sospeso all'udienza del 23/09/2019.
Il giudizio incidentale nr. 617-1/2018 RG veniva definito con sentenza nr. 407/2023 del Tribunale di Reggio Calabria, in composizione collegiale, dal seguente dispositivo:
“a) dichiara la falsità della dichiarazione contenuta nella relata di notifica, ex art. 140
c.p.c., datata 17.08.2017, del decreto ingiuntivo n. 649/2017, emesso dal Tribunale di
Reggio Calabria, nella parte in cui si dichiara l'assenza di persone abilitate a ricevere la copia;
b) dispone, ai sensi dell'art. 226 c.p.c., la cancellazione parziale del documento dichiarato falso mediante annotazione a margine del documento originale
(da depositarsi a cura di parte attrice dopo il passaggio in giudicato della sentenza)”. con ricorso depositato in data 17/05/2023 riassumeva il presente;
Persona_1 nelle conclusioni del “ricorso in riassunzione di procedimento sospeso” chiedeva anche di “accertare il difetto di legittimazione attiva della per non aver CP_1 provato la cessione del credito di che trattasi e/o per nullità della detta cessione”.
La causa era istruita a mezzo prova documentale;
veniva, altresì, disposta consulenza tecnica d'ufficio sui quesiti indicati nelle ordinanze del 22.02.2024 e del
2.12.2024.
Con ordinanza del 7 luglio 2025 la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione del termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti per il deposito di eventuali memorie di replica.
pagina 3 di 13
2. Sull'ammissibilità dell'opposizione tardiva.
Com'è noto la possibilità di proporre opposizione tardiva, oltre il termine di quaranta giorni, è prevista dalla legge soltanto in relazione a determinate circostanze, ovvero allorquando il debitore ingiunto fornisca la prova di non avere avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, entro i quaranta giorni, per irregolarità della notificazione per caso fortuito o per forza maggiore.
In particolare, l'art. 650 c.p.c. ricollega l'ammissibilità dell'opposizione tardiva alla circostanza che l'ingiunto non abbia avuto “tempestiva conoscenza” del provvedimento.
Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione (ex multis, Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27529 del 20/11/2017; Cass. II,
n. 19938/2020; Cass. II n. 16211/2017; Cass. S.U., n. 9938/2005).
Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario (Cass.
20850/2018).
Nel caso di specie, tale prova può dirsi raggiunta poiché, in forza degli accertamenti compendiati nella sentenza nr. 407/2023 già richiamata, la notificazione ex art. 140
c.p.c., datata 17.08.2017, del decreto ingiuntivo n. 649/2017, deve ritenersi nulla e non idonea a garantire la conoscibilità dell'atto.
L'opponente ha allegato di avere avuto conoscenza del decreto ingiuntivo in occasione della richiesta di un altro finanziamento e ha poi documentato di avere richiesto con mail del 18 gennaio 2018 il fascicolo relativo all'”eventuale debito” della pagina 4 di 13 sig.ra nei confronti della (v. allegato n. 3 dell'atto di citazione Per_1 Controparte_1 in opposizione).
Tale circostanza documentale non ha costituito oggetto di specifica contestazione da parte dell'opposta nella comparsa depositata in data 18.05.2018 e, pertanto,
l'opposizione contenuta nell'atto di citazione notificato in data 13.02.2018 deve essere dichiarata ammissibile e legittima.
3. Sulla titolarità attiva della Controparte_1
La titolarità del credito azionato in via monitoria in capo alla non è stata CP_1 contestata nell'atto di opposizione introduttivo del giudizio;
la questione è accennata nel ricorso per riassunzione depositato in data 17.05.2023 e poi argomentata nella memoria ex art. 183 c.p.c., VI° comma, n° 1, depositata un data 24.11.2023.
L'eccezione è, comunque, da rigettare.
Nella giurisprudenza di legittimità sono, ormai, consolidati i seguenti principi di diritto: «In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi
pagina 5 di 13 effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unita mente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro,
l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo» (da Cass. n. 17944/2023).
Riepilogando e per quanto interessa in questa sede: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza
è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione (e la prova della cessione può anche essere il frutto dell'atteggiamento processuale del debitore ceduto il quale, registrata la presenza del soggetto che assume di essere cessionario del credito, ometta di sollevare tempestiva contestazione, determinando l'operatività del meccanismo di cui all'art. 115 c.p.c., da Cass. n.
396/2025).
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla vicenda in esame e procedendo ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, ricorrono plurimi elementi gravi, precisi e concordanti, tali da consentire di ritenere integrata la prova sia della cessione,
pagina 6 di 13 sia dell'inclusione dei crediti per cui è causa nella stessa. In particolare, assume rilevanza la dichiarazione della società cedente che dà atto della cessione dei rapporti in controversia, trattandosi, al pari della disponibilità dei titoli ceduti, di un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo (cfr. Cass. n. 10200 del 2021, nonché, ex multis, Trib. Milano, n. 7725 del 2023; Trib. Napoli Nord, n. 2075 del 2023; Trib.
Prato, n. 318 del 2023).
Sono, difatti, state prodotte due comunicazioni (rectius, dichiarazioni) della Banca
Popolare FriulAdria s.p.a. del 18 ottobre 2016; in una, tale (cedente) afferma CP_1 che, a far data dal 6.07.2016, ha ceduto a il credito “in oggetto” (rif. CP_1
Contratto – pratica 20070014401 – saldo credito ceduto al 6.07.2016 € 14.735,06), per un ammontare complessivo di € 14.735,06 e, nell'altra, che, a far data dal 6.07.2016, ha ceduto a il credito “in oggetto” (rif. Contratto – pratica 20070014402 – saldo CP_1 credito ceduto al 6.07.2016, € 25.835,60), per un ammontare complessivo di €
25.835,60.
Con tale nota, quindi, la cedente dà atto della cessione dei crediti per cui è causa, confermando la titolarità delle posizioni soggettive azionate dall'opposta, non avendo la prima alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria. A ciò deve aggiungersi che è significativa pure l'avvenuta produzione dei titoli contrattuali dai quali traggono origine i crediti ceduti.
Ed allora, alla stregua della dichiarazione della cedente, del possesso dei titoli contrattuali da parte della cessionaria, della produzione del contratto di cessione del 6 luglio 2016 e, non ultimo, della mancata contestazione della titolarità attiva della parte opposta nell'atto di opposizione, ricorrono all'evidenza plurimi elementi gravi, precisi e concordanti, tali da consentire di ritenere integrata la prova sia della cessione sia dell'inclusione dei crediti per cui è causa nella relativa operazione.
La società opposta, pertanto, quale cessionaria è “titolata” ad agire contro il debitore per conseguire la prestazione dovuta.
pagina 7 di 13
3. Sui contratti bancari e sull'eccezione di prescrizione.
A fondamento della domanda di pagamento e del decreto ingiuntivo opposto sono posti i seguenti contratti:
- contratto di conto corrente 249/50, con un saldo debitore di € 14.774,60, di cui €
7.916,95 quale saldo in linea capitale, girato a sofferenza il 21.11.2007 e € 6.857,65 per interessi di mora;
- il mutuo del 17.11.2004, con un saldo di € 25.835,60 di cui € 15.914,68 in linea capitale.
L'eccezione di prescrizione è fondata con riferimento al credito nascente dal contratto di finanziamento sottoscritto in data 17.11.2004 per un ammontare di euro
21.000,00.
È la stessa parte creditrice ad allegare che la decadenza del beneficio del termine è avvenuta in data 22.12.2007.
Come già rilevato dal Giudice Istruttore l'efficacia interruttiva della diffida, datata
18.10.2016, spedita all'indirizzo di residenza della debitrice con raccomandata A/R n.
64961495498-2, pare riferirsi, esclusivamente, al contratto n. 20070014401 (importo indicato a debito pari ad € 14.735,06).
La diffida, parimenti datata 18.10.2016, riferita al contratto 20070014402 – nr.
Identificativo (importo indicato a debito pari ad € 25.835,60) non ha NumeroDi_1 stampigliato il numero identificativo della raccomandata e, pertanto, non vi sono sufficienti elementi per ricondurla, ragionevolmente, al plico restituito al mittente per compiuta giacenza il 9/12/2016.
Non può attribuirsi efficacia interruttiva alla notificazione del decreto ingiuntivo intentata con la relata, datata 17/08/2017, del funzionario UNEP, oggetto del procedimento incidentale di querela di falso.
Non coglie nel segno neppure il riferimento della parte opposta alla data del pagina 8 di 13 10.07.2017 (quale termine di interruzione del decorso della prescrizione decennale), coincidente con l'emissione del decreto ingiuntivo n. 649/2017, poiché è idonea a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione la sola notificazione del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore e pervenuta nella sua sfera legale di conoscibilità (cfr. Cass. sez. 6 -
3, Ordinanza n. 27944 del 23/09/2022 e sez. 3 , Ordinanza n. 16300 del 17/06/2025).
Non essendovi validi atti interruttivi della prescrizione della prescrizione decennale, il credito nascente dal contratto di finanziamento n. 20070014402 – nr. Identificativo
(importo € 25.835,60), stipulato in data 17.11.2004, deve dichiararsi NumeroDi_1 prescritto.
Il decreto ingiuntivo opposto, quindi, va necessariamente essere revocato.
4. Sul saldo del conto corrente.
Resta da esaminare il credito nascente dal conto corrente.
L'opponente ha eccepito l'illegittima applicazione della commissione trimestrale sul massimo scoperto;
in sede di memoria ex art. 183 c.p.c., VI° comma, n° 1, ha eccepito l'illegittima previsione della capitalizzazione degli interessi passivi in ragione della sostanzialmente simbolica capitalizzazione degli interessi attivi, nonché l'illegittimità della pattuizione di un interesse moratorio (prime rate ABI tempo per tempo vigente, aumentato di cinque punti percentuali) indeterminato e indeterminabile.
Il rapporto in questione è un conto corrente di corrispondenza acceso presso la
Banca Popolare Friuladria S.P.A. con contratto del 09.03.2004, chiuso nel 2008.
Il saldo al 21.11.2007 di € 7.916,95 è stato girato a sofferenza.
In atti sono presenti i movimenti del c/c per il periodo dal 09.03.2004 (saldo iniziale pari a zero) al 14.02.2008 (saldo finale pari a euro zero) con i seguenti periodi intermedi mancanti: “estratto aprile, maggio e giugno 2005 estratto ottobre, Per_3 novembre e dicembre 2005” (dalla CTU depositata in data 28.10.2024 dal dr. , il Per_4
pagina 9 di 13 quale ha specificato che “Tuttavia, è possibile procedere alla ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra le parti, tenuto conto di tutto il periodo documentato, senza inficiare
l'attendibilità della ricostruzione stessa”).
L'art. 7 del citato contratto prevede l'identica periodicità degli interessi debitori e creditori;
nel testo contrattuale è, inoltre, riportata l'espressa indicazione del tasso a credito sia nella misura del TAN (0,500), sia nella misura del TAE (0,501).
L'eccezione di illegittimità dell'applicazione dell'anatocismo, di conseguenza, è infondata poiché la Corte di Cassazione, Sez. 1 , con la pronuncia n.
11014 del 24/04/2024, ha chiarito che “In tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e
l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto lecitamente pattuita la capitalizzazione trimestrale, pur in presenza di un'asimmetrica pattuizione dei tassi di interesse, pari al 6,25% per i saldi debitori ed allo 0,01% per quelli creditori)”.
Quanto, invece, alla CMS va rilevato che la stessa è nulla perché non è determinata in modo specifico per come evidenziato dal CTU “ il contratto del 09.03.2004 prevede solo la misura percentuale dello 0,750%. Non si rilevano, pertanto i criteri di calcolo e la periodicità di tale calcolo”.
In merito, il Tribunale adìto condivide l'orientamento giurisprudenziale per cui “si tratta di clausole nulle, per indeterminatezza dell'oggetto, poiché indicano soltanto la percentuale applicata ma non la base di calcolo né la soglia temporale minima per farla scattare. La commissione di massimo scoperto è il corrispettivo cui è tenuto il correntista per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma ed
è validamente pattuita allorquando rechi la specifica indicazione di tutti gli elementi
pagina 10 di 13 che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità). In altre parole, in tema di CMS le clausole di commissione di massimo scoperto debbono ritenersi nulle per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 e 1418 c.c., quando recano solo il valore percentuale della commissione rispetto allo scoperto di conto, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, né alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione (cioè se la c.m.s. vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata, ovvero se l'indicata percentuale debba riferirsi al momento “X” di punta massima dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato di “N gg” di tale scoperto ovvero ancora alla media dello scoperto distribuito su più giorni, ecc..), così da risultare pattuite in modo insufficientemente determinato e, quindi, difforme da quanto previsto dall'articolo
1346 c.c. in materia di requisiti dell'oggetto del contratto, non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto” (Corte di Appello di Torino, Sez. I, 04.12.2018, n. 2058).
All'ausiliario era stato anche richiesto di verificare quale fosse il tasso di interesse applicabile nel periodo successivo alla chiusura e se il c.d. tasso prime rate fosse determinabile;
in risposta al quesito, nell'elaborato peritale depositato in data
28.10.2024, è illustrato quanto segue : “Nel contratto del 09.03.2024 il tasso annuo
d'interesse di mora è così determinato: “prime rate" ABI, tempo per tempo vigente aumentato di 5 (cinque) punti percentuali, senza capitalizzazione periodica”. Tuttavia, esso è applicabile fino al 31 dicembre 2004, data dell'ultima rilevazione. Dal Cont 01.01.2005 non viene più rilevato da parte dell' Il contratto de quo non prevede
l'adeguamento ad altro tasso in caso di cessazione dell'esistenza del prime rate, pertanto, a parere del CTU, considerato che il conto corrente è stato chiuso il
30.11.2007, quando non era più in vigore il cd “prime rate”, gli interessi per il periodo successivo dovranno essere calcolati al tasso sostitutivo di cui all'art. 117
TUB. Pertanto, gli interessi dalla data chiusura del conto fino al 13.02.2018 (data di
pagina 11 di 13 notifica dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo), sono pari a €
1.025,72, come da dettagliato prospetto di calcolo (All. – Calcolo interessi dopo la chiusura del conto corrente)”.
Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui è giunto l'esperto in quanto il tasso “prime rate” era applicabile fino al 31 dicembre 2004 e dall'1.01.2005 non è Con stato più rilevato da parte dell' inoltre, le parti nel contratto non hanno concordato l'adeguamento ad altro tasso in caso di cessazione dell'esistenza del prime rate e non può ritenersi sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in assenza di specifica pattuizione (in disparte rimanendo la questione della genericità e univocità della individuazione del tasso d'interesse).
In conclusione, sulla scorta delle considerazioni che precedono, gli eredi di Per_1 vanno condannati al pagamento, in favore della parte opposta della somma di €
[...]
7.441,28, oltre € 1.025,72 a titolo di interessi calcolati fino al 13/02/2018 (data di notificazione dell'atto di citazione in opposizione) e successivi interessi calcolati al medesimo tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB.
5. Sulle spese di lite.
Il parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione e la riduzione del credito oggetto dell'ingiunzione di pagamento determinano la compensazione per 2/3 delle spese di lite (sul tema della riduzione del credito oggetto dell'ingiunzione di pagamento e delle spese di lite si rimanda ex multis a Cass. n. 17854/2020); parte opponente va condannata a rifondere in favore di parte opposta il residuo (1/3) che si liquida ex DM
55/2014, tenuto conto del decisum.
Le spese di ctu, liquidate con il decreto del 29.10.2024 si pongono definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando sulla causa n.
pagina 12 di 13 617/2018 R.G. come in epigrafe promossa, ogni contraria domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 649/2017 emesso dal Tribunale di Reggio
Calabria;
2) dichiara la prescrizione del credito nascente dal finanziamento n. 20070014402, stipulato in data 17.11.2004;
3) condanna gli eredi di al pagamento, in favore della parte Persona_1 opposta, della somma di € 7.441,28, oltre € 1.025,72 a titolo di interessi di mora calcolati fino al 13/02/2018 e successivi interessi calcolati al tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB;
4) compensa per 2/3 le spese di lite e condanna gli opponenti, in solido, alla rifusione della restante parte (1/3), in favore della parte opposta, che, in tale ridotta misura, si liquida in complessivi € 1.787,00 di cui € 95,00 per esborsi ed € 1.692,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, c.p.a. e i.v.a. nelle misure di legge;
5) pone le spese di ctu a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Reggio Calabria, 28 novembre 2025
Il Giudice
(dr.ssa Lucia Delfino)
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di REGGIO CALABRIA, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 617/2018 R.G., introitata per la decisione con ordinanza del 7 luglio 2025;
promossa da
(CF , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(CS) il 12/04/1958 e ( ) nata a Parte_2 C.F._2
Reggio Calabria il 05/07/1996, quali unici eredi (rispettivamente marito e figlia) della sig.ra nata a [...] il [...] e Persona_1 C.F._3 deceduta in Catanzaro il 24/02/2024, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Parisi;
opponenti contro
( ), in persona della sua Procuratrice e legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore dott. , giusta procura notaio Controparte_2 Per_2
di (rep. 38916; racc. 13589), difesa e rappresentata dall'avv.
[...] CP_3
CO RO, in virtù di procura generale alle liti rilasciata a rogito notaio Per_2
di (rep. 44581; racc. 16956),
[...] CP_3
pagina 1 di 13 opposta
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 649/2017 del Tribunale di Reggio
Calabria.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta del 2-5 luglio 2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Le domande ed eccezioni delle parti. Il giudizio incidentale di querela di falso.
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva Persona_1 opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 649/2017 del 07/07/2017 con cui il
Tribunale di Reggio Calabria le ingiungeva il pagamento della somma di € 40.610,20, oltre interessi come da domanda, nonché spese di procedura
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in data 18.05.2018 la parte opposta concludendo per la dichiarazione d'improcedibilità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c.
e, comunque, per la conferma del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 4.06.2018 il giudice istruttore dichiarava regolare la notifica del decreto ingiuntivo, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e perfezionatasi in data
27.8.2017 in considerazione “della fede privilegiata da riconoscere alle attestazioni dell'agente postale, non aggredite mediante querela di falso” e sul presupposto che “la notificazione a mezzo posta è attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 1egge 20 novembre 1982 n. 890, e gode della stessa forza certificatoria della relata di una notificazione eseguita direttamente dallo stesso ufficiale giudiziario (tra varie, Cass., sent. n. 13981/2016, ord. 16 gennaio 2015, n. 705; 4 febbraio 2014, n. 2421; in linea anche sez. un., 27 aprile 2010, n. 9962)”.
pagina 2 di 13 Successivamente, nel corso del giudizio, l'opponente proponeva Persona_1 querela di falso avverso la relata di notifica del menzionato decreto ingiuntivo “nella parte in cui l'Ufficiale Giudiziario afferma di aver affisso alla porta di abitazione della sig.ra l'avviso di notifica nonché nella parte in cui, omettendo di indicare quali Per_1 attività ex art. 139 c.p.c. siano state eseguite e, in particolare, quali persone (vicini di casa) siano stati contattati e i motivi del loro rifiuto di a ricevere la notifica, si sia tacitamente affermato che tali attività siano state compiute senza che sia possibile esercitare alcuna forma di controllo”.
Il presente procedimento veniva quindi sospeso all'udienza del 23/09/2019.
Il giudizio incidentale nr. 617-1/2018 RG veniva definito con sentenza nr. 407/2023 del Tribunale di Reggio Calabria, in composizione collegiale, dal seguente dispositivo:
“a) dichiara la falsità della dichiarazione contenuta nella relata di notifica, ex art. 140
c.p.c., datata 17.08.2017, del decreto ingiuntivo n. 649/2017, emesso dal Tribunale di
Reggio Calabria, nella parte in cui si dichiara l'assenza di persone abilitate a ricevere la copia;
b) dispone, ai sensi dell'art. 226 c.p.c., la cancellazione parziale del documento dichiarato falso mediante annotazione a margine del documento originale
(da depositarsi a cura di parte attrice dopo il passaggio in giudicato della sentenza)”. con ricorso depositato in data 17/05/2023 riassumeva il presente;
Persona_1 nelle conclusioni del “ricorso in riassunzione di procedimento sospeso” chiedeva anche di “accertare il difetto di legittimazione attiva della per non aver CP_1 provato la cessione del credito di che trattasi e/o per nullità della detta cessione”.
La causa era istruita a mezzo prova documentale;
veniva, altresì, disposta consulenza tecnica d'ufficio sui quesiti indicati nelle ordinanze del 22.02.2024 e del
2.12.2024.
Con ordinanza del 7 luglio 2025 la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione del termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti per il deposito di eventuali memorie di replica.
pagina 3 di 13
2. Sull'ammissibilità dell'opposizione tardiva.
Com'è noto la possibilità di proporre opposizione tardiva, oltre il termine di quaranta giorni, è prevista dalla legge soltanto in relazione a determinate circostanze, ovvero allorquando il debitore ingiunto fornisca la prova di non avere avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, entro i quaranta giorni, per irregolarità della notificazione per caso fortuito o per forza maggiore.
In particolare, l'art. 650 c.p.c. ricollega l'ammissibilità dell'opposizione tardiva alla circostanza che l'ingiunto non abbia avuto “tempestiva conoscenza” del provvedimento.
Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione (ex multis, Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27529 del 20/11/2017; Cass. II,
n. 19938/2020; Cass. II n. 16211/2017; Cass. S.U., n. 9938/2005).
Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario (Cass.
20850/2018).
Nel caso di specie, tale prova può dirsi raggiunta poiché, in forza degli accertamenti compendiati nella sentenza nr. 407/2023 già richiamata, la notificazione ex art. 140
c.p.c., datata 17.08.2017, del decreto ingiuntivo n. 649/2017, deve ritenersi nulla e non idonea a garantire la conoscibilità dell'atto.
L'opponente ha allegato di avere avuto conoscenza del decreto ingiuntivo in occasione della richiesta di un altro finanziamento e ha poi documentato di avere richiesto con mail del 18 gennaio 2018 il fascicolo relativo all'”eventuale debito” della pagina 4 di 13 sig.ra nei confronti della (v. allegato n. 3 dell'atto di citazione Per_1 Controparte_1 in opposizione).
Tale circostanza documentale non ha costituito oggetto di specifica contestazione da parte dell'opposta nella comparsa depositata in data 18.05.2018 e, pertanto,
l'opposizione contenuta nell'atto di citazione notificato in data 13.02.2018 deve essere dichiarata ammissibile e legittima.
3. Sulla titolarità attiva della Controparte_1
La titolarità del credito azionato in via monitoria in capo alla non è stata CP_1 contestata nell'atto di opposizione introduttivo del giudizio;
la questione è accennata nel ricorso per riassunzione depositato in data 17.05.2023 e poi argomentata nella memoria ex art. 183 c.p.c., VI° comma, n° 1, depositata un data 24.11.2023.
L'eccezione è, comunque, da rigettare.
Nella giurisprudenza di legittimità sono, ormai, consolidati i seguenti principi di diritto: «In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi
pagina 5 di 13 effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unita mente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro,
l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo» (da Cass. n. 17944/2023).
Riepilogando e per quanto interessa in questa sede: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza
è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione (e la prova della cessione può anche essere il frutto dell'atteggiamento processuale del debitore ceduto il quale, registrata la presenza del soggetto che assume di essere cessionario del credito, ometta di sollevare tempestiva contestazione, determinando l'operatività del meccanismo di cui all'art. 115 c.p.c., da Cass. n.
396/2025).
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla vicenda in esame e procedendo ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, ricorrono plurimi elementi gravi, precisi e concordanti, tali da consentire di ritenere integrata la prova sia della cessione,
pagina 6 di 13 sia dell'inclusione dei crediti per cui è causa nella stessa. In particolare, assume rilevanza la dichiarazione della società cedente che dà atto della cessione dei rapporti in controversia, trattandosi, al pari della disponibilità dei titoli ceduti, di un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo (cfr. Cass. n. 10200 del 2021, nonché, ex multis, Trib. Milano, n. 7725 del 2023; Trib. Napoli Nord, n. 2075 del 2023; Trib.
Prato, n. 318 del 2023).
Sono, difatti, state prodotte due comunicazioni (rectius, dichiarazioni) della Banca
Popolare FriulAdria s.p.a. del 18 ottobre 2016; in una, tale (cedente) afferma CP_1 che, a far data dal 6.07.2016, ha ceduto a il credito “in oggetto” (rif. CP_1
Contratto – pratica 20070014401 – saldo credito ceduto al 6.07.2016 € 14.735,06), per un ammontare complessivo di € 14.735,06 e, nell'altra, che, a far data dal 6.07.2016, ha ceduto a il credito “in oggetto” (rif. Contratto – pratica 20070014402 – saldo CP_1 credito ceduto al 6.07.2016, € 25.835,60), per un ammontare complessivo di €
25.835,60.
Con tale nota, quindi, la cedente dà atto della cessione dei crediti per cui è causa, confermando la titolarità delle posizioni soggettive azionate dall'opposta, non avendo la prima alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria. A ciò deve aggiungersi che è significativa pure l'avvenuta produzione dei titoli contrattuali dai quali traggono origine i crediti ceduti.
Ed allora, alla stregua della dichiarazione della cedente, del possesso dei titoli contrattuali da parte della cessionaria, della produzione del contratto di cessione del 6 luglio 2016 e, non ultimo, della mancata contestazione della titolarità attiva della parte opposta nell'atto di opposizione, ricorrono all'evidenza plurimi elementi gravi, precisi e concordanti, tali da consentire di ritenere integrata la prova sia della cessione sia dell'inclusione dei crediti per cui è causa nella relativa operazione.
La società opposta, pertanto, quale cessionaria è “titolata” ad agire contro il debitore per conseguire la prestazione dovuta.
pagina 7 di 13
3. Sui contratti bancari e sull'eccezione di prescrizione.
A fondamento della domanda di pagamento e del decreto ingiuntivo opposto sono posti i seguenti contratti:
- contratto di conto corrente 249/50, con un saldo debitore di € 14.774,60, di cui €
7.916,95 quale saldo in linea capitale, girato a sofferenza il 21.11.2007 e € 6.857,65 per interessi di mora;
- il mutuo del 17.11.2004, con un saldo di € 25.835,60 di cui € 15.914,68 in linea capitale.
L'eccezione di prescrizione è fondata con riferimento al credito nascente dal contratto di finanziamento sottoscritto in data 17.11.2004 per un ammontare di euro
21.000,00.
È la stessa parte creditrice ad allegare che la decadenza del beneficio del termine è avvenuta in data 22.12.2007.
Come già rilevato dal Giudice Istruttore l'efficacia interruttiva della diffida, datata
18.10.2016, spedita all'indirizzo di residenza della debitrice con raccomandata A/R n.
64961495498-2, pare riferirsi, esclusivamente, al contratto n. 20070014401 (importo indicato a debito pari ad € 14.735,06).
La diffida, parimenti datata 18.10.2016, riferita al contratto 20070014402 – nr.
Identificativo (importo indicato a debito pari ad € 25.835,60) non ha NumeroDi_1 stampigliato il numero identificativo della raccomandata e, pertanto, non vi sono sufficienti elementi per ricondurla, ragionevolmente, al plico restituito al mittente per compiuta giacenza il 9/12/2016.
Non può attribuirsi efficacia interruttiva alla notificazione del decreto ingiuntivo intentata con la relata, datata 17/08/2017, del funzionario UNEP, oggetto del procedimento incidentale di querela di falso.
Non coglie nel segno neppure il riferimento della parte opposta alla data del pagina 8 di 13 10.07.2017 (quale termine di interruzione del decorso della prescrizione decennale), coincidente con l'emissione del decreto ingiuntivo n. 649/2017, poiché è idonea a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione la sola notificazione del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore e pervenuta nella sua sfera legale di conoscibilità (cfr. Cass. sez. 6 -
3, Ordinanza n. 27944 del 23/09/2022 e sez. 3 , Ordinanza n. 16300 del 17/06/2025).
Non essendovi validi atti interruttivi della prescrizione della prescrizione decennale, il credito nascente dal contratto di finanziamento n. 20070014402 – nr. Identificativo
(importo € 25.835,60), stipulato in data 17.11.2004, deve dichiararsi NumeroDi_1 prescritto.
Il decreto ingiuntivo opposto, quindi, va necessariamente essere revocato.
4. Sul saldo del conto corrente.
Resta da esaminare il credito nascente dal conto corrente.
L'opponente ha eccepito l'illegittima applicazione della commissione trimestrale sul massimo scoperto;
in sede di memoria ex art. 183 c.p.c., VI° comma, n° 1, ha eccepito l'illegittima previsione della capitalizzazione degli interessi passivi in ragione della sostanzialmente simbolica capitalizzazione degli interessi attivi, nonché l'illegittimità della pattuizione di un interesse moratorio (prime rate ABI tempo per tempo vigente, aumentato di cinque punti percentuali) indeterminato e indeterminabile.
Il rapporto in questione è un conto corrente di corrispondenza acceso presso la
Banca Popolare Friuladria S.P.A. con contratto del 09.03.2004, chiuso nel 2008.
Il saldo al 21.11.2007 di € 7.916,95 è stato girato a sofferenza.
In atti sono presenti i movimenti del c/c per il periodo dal 09.03.2004 (saldo iniziale pari a zero) al 14.02.2008 (saldo finale pari a euro zero) con i seguenti periodi intermedi mancanti: “estratto aprile, maggio e giugno 2005 estratto ottobre, Per_3 novembre e dicembre 2005” (dalla CTU depositata in data 28.10.2024 dal dr. , il Per_4
pagina 9 di 13 quale ha specificato che “Tuttavia, è possibile procedere alla ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra le parti, tenuto conto di tutto il periodo documentato, senza inficiare
l'attendibilità della ricostruzione stessa”).
L'art. 7 del citato contratto prevede l'identica periodicità degli interessi debitori e creditori;
nel testo contrattuale è, inoltre, riportata l'espressa indicazione del tasso a credito sia nella misura del TAN (0,500), sia nella misura del TAE (0,501).
L'eccezione di illegittimità dell'applicazione dell'anatocismo, di conseguenza, è infondata poiché la Corte di Cassazione, Sez. 1 , con la pronuncia n.
11014 del 24/04/2024, ha chiarito che “In tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e
l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto lecitamente pattuita la capitalizzazione trimestrale, pur in presenza di un'asimmetrica pattuizione dei tassi di interesse, pari al 6,25% per i saldi debitori ed allo 0,01% per quelli creditori)”.
Quanto, invece, alla CMS va rilevato che la stessa è nulla perché non è determinata in modo specifico per come evidenziato dal CTU “ il contratto del 09.03.2004 prevede solo la misura percentuale dello 0,750%. Non si rilevano, pertanto i criteri di calcolo e la periodicità di tale calcolo”.
In merito, il Tribunale adìto condivide l'orientamento giurisprudenziale per cui “si tratta di clausole nulle, per indeterminatezza dell'oggetto, poiché indicano soltanto la percentuale applicata ma non la base di calcolo né la soglia temporale minima per farla scattare. La commissione di massimo scoperto è il corrispettivo cui è tenuto il correntista per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma ed
è validamente pattuita allorquando rechi la specifica indicazione di tutti gli elementi
pagina 10 di 13 che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità). In altre parole, in tema di CMS le clausole di commissione di massimo scoperto debbono ritenersi nulle per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 e 1418 c.c., quando recano solo il valore percentuale della commissione rispetto allo scoperto di conto, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, né alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione (cioè se la c.m.s. vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata, ovvero se l'indicata percentuale debba riferirsi al momento “X” di punta massima dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato di “N gg” di tale scoperto ovvero ancora alla media dello scoperto distribuito su più giorni, ecc..), così da risultare pattuite in modo insufficientemente determinato e, quindi, difforme da quanto previsto dall'articolo
1346 c.c. in materia di requisiti dell'oggetto del contratto, non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto” (Corte di Appello di Torino, Sez. I, 04.12.2018, n. 2058).
All'ausiliario era stato anche richiesto di verificare quale fosse il tasso di interesse applicabile nel periodo successivo alla chiusura e se il c.d. tasso prime rate fosse determinabile;
in risposta al quesito, nell'elaborato peritale depositato in data
28.10.2024, è illustrato quanto segue : “Nel contratto del 09.03.2024 il tasso annuo
d'interesse di mora è così determinato: “prime rate" ABI, tempo per tempo vigente aumentato di 5 (cinque) punti percentuali, senza capitalizzazione periodica”. Tuttavia, esso è applicabile fino al 31 dicembre 2004, data dell'ultima rilevazione. Dal Cont 01.01.2005 non viene più rilevato da parte dell' Il contratto de quo non prevede
l'adeguamento ad altro tasso in caso di cessazione dell'esistenza del prime rate, pertanto, a parere del CTU, considerato che il conto corrente è stato chiuso il
30.11.2007, quando non era più in vigore il cd “prime rate”, gli interessi per il periodo successivo dovranno essere calcolati al tasso sostitutivo di cui all'art. 117
TUB. Pertanto, gli interessi dalla data chiusura del conto fino al 13.02.2018 (data di
pagina 11 di 13 notifica dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo), sono pari a €
1.025,72, come da dettagliato prospetto di calcolo (All. – Calcolo interessi dopo la chiusura del conto corrente)”.
Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui è giunto l'esperto in quanto il tasso “prime rate” era applicabile fino al 31 dicembre 2004 e dall'1.01.2005 non è Con stato più rilevato da parte dell' inoltre, le parti nel contratto non hanno concordato l'adeguamento ad altro tasso in caso di cessazione dell'esistenza del prime rate e non può ritenersi sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in assenza di specifica pattuizione (in disparte rimanendo la questione della genericità e univocità della individuazione del tasso d'interesse).
In conclusione, sulla scorta delle considerazioni che precedono, gli eredi di Per_1 vanno condannati al pagamento, in favore della parte opposta della somma di €
[...]
7.441,28, oltre € 1.025,72 a titolo di interessi calcolati fino al 13/02/2018 (data di notificazione dell'atto di citazione in opposizione) e successivi interessi calcolati al medesimo tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB.
5. Sulle spese di lite.
Il parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione e la riduzione del credito oggetto dell'ingiunzione di pagamento determinano la compensazione per 2/3 delle spese di lite (sul tema della riduzione del credito oggetto dell'ingiunzione di pagamento e delle spese di lite si rimanda ex multis a Cass. n. 17854/2020); parte opponente va condannata a rifondere in favore di parte opposta il residuo (1/3) che si liquida ex DM
55/2014, tenuto conto del decisum.
Le spese di ctu, liquidate con il decreto del 29.10.2024 si pongono definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando sulla causa n.
pagina 12 di 13 617/2018 R.G. come in epigrafe promossa, ogni contraria domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 649/2017 emesso dal Tribunale di Reggio
Calabria;
2) dichiara la prescrizione del credito nascente dal finanziamento n. 20070014402, stipulato in data 17.11.2004;
3) condanna gli eredi di al pagamento, in favore della parte Persona_1 opposta, della somma di € 7.441,28, oltre € 1.025,72 a titolo di interessi di mora calcolati fino al 13/02/2018 e successivi interessi calcolati al tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB;
4) compensa per 2/3 le spese di lite e condanna gli opponenti, in solido, alla rifusione della restante parte (1/3), in favore della parte opposta, che, in tale ridotta misura, si liquida in complessivi € 1.787,00 di cui € 95,00 per esborsi ed € 1.692,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, c.p.a. e i.v.a. nelle misure di legge;
5) pone le spese di ctu a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Reggio Calabria, 28 novembre 2025
Il Giudice
(dr.ssa Lucia Delfino)
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