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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 04/02/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 816/2022RG vertente tra
(C.F. ) nata a [...] il [...] domiciliata Parte_1 C.F._1
in Ascoli Piceno (AP) alla via Macerata n. 7, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Michele Di Ruggero (C.F. ) e Caterina Soricetti C.F._2
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dei richiamati C.F._3
professionisti, sito in Ancona, Corso Mazzini n. 148 (comunicazioni via fax al numero 0712080057
-via e-mail all'indirizzo e . Email_1 Email_2 [...]
; Email_3
-parte appellante
e
(C.F. ) con sede in Milano, Via Controparte_1 P.IVA_1
Imperia n. 35, in persona del procuratore speciale, dott. rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Francesco Malatesta (C.F. ) con domicilio eletto presso il suo C.F._4
studio in Roma, al viale XXI Aprile n. 26 (comunicazioni all'indirizzo PEC
- al numero fax 06.64.52.08.60); Email_4
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
2.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. deduceva: di aver sottoscritto con la società Parte_1
la polizza infortuni n. 300018700; che in data 12.3.19 cadeva Controparte_1
fratturandosi la spalla sn.; che aveva, per tale motivo, il diritto di ottenere dalla compagnia l'indennizzo forfettario previsto dal contratto, pari ad euro 22.500,00 e che la compagnia aveva rifiutato il pagamento.Deduceva altresì di aver proposto ricorso ex art.696 bis c.p.c. al Tribunale di
Ascoli Piceno (RG 1774/20) e che in quel procedimento il CTU nominato dal Presidente del
Tribunale aveva accertato l'esistenza delle condizioni per l'operatività della polizza.Concludeva chiedendo la condanna della resistente al pagamento della somma di euro 22.500,00, oltre spese di lite.
Si costituiva in giudizio la società eccependo, come aveva già Controparte_1
fatto in sede stragiudiziale e in sede di ATP, il divieto di cumulo degli indennizzi in quanto trattavasi di infortunio sul lavoro indennizzabile da parte dell'Inail e l'inoperatività della polizza, trattandosi di patologie pregresse.
In esito alla fase di trattazione la causa era assunta in decisione.
3.Con il provvedimento impugnato il Tribunale motivava e decideva come segue:
“Va preliminarmente disaminata la contestazione svolta dalla parte resistente la quale, costituendosi, ha reiterato l'eccezione di inammissibilità della richiesta di indennizzo formulata dalla per violazione del “principio indennitario” che vieta il cumulo degli Pt_1
indennizzi/risarcimenti dovuti in conseguenza del medesimo evento dannoso.
L'eccezione è fondata.
Nel proprio atto introduttivo la si è limitata a parlare di una “caduta accidentale Pt_1 avvenuta ad Ascoli Piceno”. Tuttavia, dal certificato del P.S. depositato dalla ricorrente, si evince che la caduta si é verificata all'interno del parcheggio dell'Ospedale di Ascoli P., luogo di lavoro della e che l'infortunio è stato comunicato all'Inail di Ascoli P. ai fini, evidentemente, Pt_1 dell'indennizzo di legge.
Tali circostanze risultano dai documenti in atti e parte ricorrente non le ha smentite. Possono pertanto ritenersi pacifiche ed incontestate. D'altronde, in presenza della specifica contestazione della controparte, era onere della parte ricorrente - sia in ragione del fatto che il divieto di cumulo costituisce condizione dell'azione, sia alla luce del principio di “vicinanza della prova” - fornire la dimostrazione dell'insussistenza delle condizioni per far luogo all'indennizzo Inail.
Alla luce dell'art.1910 c.c., è vietato il cumulo di indennizzi e/o risarcimenti derivanti dal medesimo evento lesivo. La polizza infortuni, qual è quella dedotta in giudizio, consiste in un'assicurazione contro eventi accidentali non mortali che ha funzione indennitaria contro i danni in quanto diretta a reintegrare una situazione economico-patrimoniale
Da qui l'operatività, anche nel caso di specie, dell'art.1910 c.c. e del divieto di cumulo ivi prescritto. (Cass. SS.UU., 12565/18). A tale principio si correla l'art.1916 c.c. che prevede il diritto di rivalsa dell'assicuratore contro il responsabile dell'evento.
La domanda svolta dalla ricorrente viola, pertanto, il detto divieto di cumulo ed è di conseguenza, inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenendo conto dell'omessa attività istruttoria.
PQM
1 - Rigetta la domanda;
2 - Condanna parte ricorrente alla refusione, in favore della società “ Controparte_1
” in persona del suo legale rappresentante pro tempore, delle spese giudiziali che liquida in
[...]
euro 1.500,00, oltre rimborso spese forf. 15%, Iva e Cap, se dovute, nella misure di legge.
4.Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida” che “(…) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n°
1113/15).
Pertanto saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con l'atto d'appello che attengono alla determinazione del quantum dell'indennizzo richiesto con riferimento all'operatività dell'art.1910 c.c. (e del divieto di cumulo ivi prescritto).
5.Osserva il Collegio che è corretta l'applicazione fatta dal Tribunale della disposizione di cui all'art
1910 comma III cod.civ.:
" nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo
1913 indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore
l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purchè le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno ".
6.Tale norma, in quanto espressione di un principio generale teso ad evitare che il danneggiato percepisca un risarcimento superiore al danno effettivamente subito, regola l'ipotesi, come quella in esame, in cui per il medesimo rischio siano contratte o comunque sussistano separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori a favore dello stesso assicurato. (Cass Sez III sentenza n.
14962/2006)
La norma prevede una serie di obblighi di informazione a carico dell'assicurato, accomunati dallo scopo di garantire il rispetto del principio indennitario il quale impone che l'assicurato possa ottenere, mediante lo strumento assicurativo, il risarcimento del danno subito ma non più di questo in quanto altrimenti il contratto diverrebbe strumento di lucro per l'assicurato.
Inoltre nel comma 3 dell'art. 1910 c.c. è previsto che l'assicurato può richiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
7.Si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui:" nell'ipotesi di assicurazione presso diversi assicuratori, qualora l'assicurato agisca contro l'assicuratore per ottenere il pagamento dell'indennità dovuta secondo il contratto con il medesimo stipulato, è tenuto a provare che il cumulo fra la chiesta indennità e le somme eventualmente da lui già riscosse per il medesimo sinistro da altri assicuratori non superi l'ammontare del danno sofferto in conseguenza di esso, poichè tale circostanza rappresenta un fatto costitutivo del diritto da lui fatto valere, in quanto, ai sensi del secondo inciso dell'art. 1910 c.c., comma 3, un danno indennizzabile sussiste solo se esso ricorre (v. Cass., 23/8/1999, n. 8826)" (Cass Sez. 3, Sentenza n. 7349 del 13/04/2015).
8.Nella presente fattispecie, in cui concorrono l'assicurazione infortuni privata e l'assicurazione infortuni Inail , l'onere di provare che l'indennizzo richiesto (ove cumulato con le somme erogate dall'Inail) non ecceda il danno effettivamente patito grava sull'infortunata/assicurata e ciò perché la verifica di tale elemento è ricompresa nell'accertamento del fatto costitutivo del diritto azionato in giudizio con l'inevitabile conseguenza che - nel difetto di prova dei pagamenti erogati dall'Inail - la domanda va respinta in applicazione dell'art. 2697 c.c
9.La Cassazione nella richiamata pronuncia n.73490/2015 ha ben chiarito :
“Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, nell'ipotesi di assicurazione presso diversi assicuratori, qualora l'assicurato agisca contro l'assicuratore per ottenere il pagamento dell'indennità dovuta secondo il contratto con il medesimo stipulato, è tenuto a provare che il cumulo fra la chiesta indennità e le somme eventualmente da lui già riscosse per il medesimo sinistro da altri assicuratori non superi l'ammontare del danno sofferto in conseguenza di esso, poichè tale circostanza rappresenta un fatto costitutivo del diritto da lui fatto valere, in quanto, ai sensi del secondo inciso dell'art. 1910 c.c., comma 3, un danno indennizzabile sussiste solo se esso ricorre (v. Cass., 23/8/1999, n. 8826).
Orbene, nell'affermare che "l'assicurazione, richiesta del risarcimento, la quale deve conoscere
l'esistenza di altre polizze assicurative stipulate dal danneggiato in virtù dell'obbligo dell'assicurato di comunicare detta circostanza, può assumere informazioni per verificare che questi non abbia già chiesto il risarcimento alle altre assicurazioni. In caso positivo di questa verifica, ma solo allora, spetterà all'infortunato dimostrare che quanto riscosso dalle altre assicurazioni non eccede il risarcimento dovuto in relazione al danno effettivo", la corte di merito ha nell'impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio.
10.Dunque l'attrice/danneggiata, dinanzi all'eccezione di controparte, aveva l'onere di provare anche i vantaggi percepiti in conseguenza dell'illecito e, nell'ipotesi in cui non abbia percepito alcun indennizzo Inail, sarebbe stato agevole raggiungere la prova del fatto negativo (ad esempio tramite accesso al Casellario Inail o per mezzo di altra certificazione proveniente dall'ente)
La Cassazione ha da tempo chiarito che “la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere in quanto la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo” (Cass. civ. n. 15162/2008).
Sul piano probatorio e su quello decisorio che ne deriva , la domanda deve dunque ritenersi infondata ed è stata correttamente respinta dal primo giudicante.
11.Ad abundantiam va rilevato che il Tribunale, con statuizione non fatta oggetto di specifico motivo di gravame, ha accertato quanto segue: “Nel proprio atto introduttivo la si è limitata a parlare di una “caduta accidentale Pt_1 avvenuta ad Ascoli Piceno”. Tuttavia, dal certificato del P.S. depositato dalla ricorrente, si evince che la caduta si é verificata all'interno del parcheggio dell'Ospedale di Ascoli P., luogo di lavoro della e che l'infortunio è stato comunicato all'Inail di Ascoli P. ai fini, evidentemente, Pt_1 dell'indennizzo di legge.
Tali circostanze risultano dai documenti in atti e parte ricorrente non le ha smentite. Possono pertanto ritenersi pacifiche ed incontestate”.
12.Al di là della mancata impugnazione del punto, deve condividersi che l'esistenza di una copertura Inail è stata allegata dall'originaria convenuta e che tale circostanza non è stata contestata dall'originaria attrice nella prima difesa utile (né successivamente).
In tal modo non solo manca la prova del fatto costitutivo da parte dell'originaria attrice (inesistenza di copertura Inail) già sufficiente, secondo la Cassazione, a respingere la domanda ma si palesa altresì un fatto contrario (e cioè l'esistenza di una copertura assicurativa Inail) la cui prova può ritenersi raggiunta ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Il che rende ancor più grave il difetto di prova da parte dell'assicurata.
13.Le considerazioni che precedono hanno condotto il Tribunale a disattendere le richieste formulate dall'assicurazione di emissione di ordine di esibizione sulla percezione di indennità Inail
(art. 210 cpc) o l'acquisizione di informazioni dall'Inail (art. 213cc).
La Corte condivide tale esito istruttorio e, per tutte le ragioni avanti esposte, non si avvale del potere istruttorio (che pure ha) di richiedere informazioni all'Inail ex art. art. 213 c.p.c.. Tale richiesta non è un mezzo istruttorio precluso in appello dall'art. 345 c.p.c. e rientra nella piena discrezionalità del Giudice che può disporlo ogni qualvolta lo ritenga indispensabile ai fini della decisione (Cass. n.11131/2009)
14.L'appello è respinto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo secondo i seguenti parametri: (a) giudizio dinanzi alla Corte di Appello, (b) valore fino ad euro 26.000,00, (c) fasi di studio, introduttiva, trattazione, decisione per l'appello, (d)liquidazione entro la media tariffaria,(e) aumento 30% per utilizzo pct.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-respinge l'appello;
2-condanna l'appellante a rifondere all' appellata le spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 7551,70 per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge;
3-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 21 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 816/2022RG vertente tra
(C.F. ) nata a [...] il [...] domiciliata Parte_1 C.F._1
in Ascoli Piceno (AP) alla via Macerata n. 7, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Michele Di Ruggero (C.F. ) e Caterina Soricetti C.F._2
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dei richiamati C.F._3
professionisti, sito in Ancona, Corso Mazzini n. 148 (comunicazioni via fax al numero 0712080057
-via e-mail all'indirizzo e . Email_1 Email_2 [...]
; Email_3
-parte appellante
e
(C.F. ) con sede in Milano, Via Controparte_1 P.IVA_1
Imperia n. 35, in persona del procuratore speciale, dott. rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Francesco Malatesta (C.F. ) con domicilio eletto presso il suo C.F._4
studio in Roma, al viale XXI Aprile n. 26 (comunicazioni all'indirizzo PEC
- al numero fax 06.64.52.08.60); Email_4
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
2.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. deduceva: di aver sottoscritto con la società Parte_1
la polizza infortuni n. 300018700; che in data 12.3.19 cadeva Controparte_1
fratturandosi la spalla sn.; che aveva, per tale motivo, il diritto di ottenere dalla compagnia l'indennizzo forfettario previsto dal contratto, pari ad euro 22.500,00 e che la compagnia aveva rifiutato il pagamento.Deduceva altresì di aver proposto ricorso ex art.696 bis c.p.c. al Tribunale di
Ascoli Piceno (RG 1774/20) e che in quel procedimento il CTU nominato dal Presidente del
Tribunale aveva accertato l'esistenza delle condizioni per l'operatività della polizza.Concludeva chiedendo la condanna della resistente al pagamento della somma di euro 22.500,00, oltre spese di lite.
Si costituiva in giudizio la società eccependo, come aveva già Controparte_1
fatto in sede stragiudiziale e in sede di ATP, il divieto di cumulo degli indennizzi in quanto trattavasi di infortunio sul lavoro indennizzabile da parte dell'Inail e l'inoperatività della polizza, trattandosi di patologie pregresse.
In esito alla fase di trattazione la causa era assunta in decisione.
3.Con il provvedimento impugnato il Tribunale motivava e decideva come segue:
“Va preliminarmente disaminata la contestazione svolta dalla parte resistente la quale, costituendosi, ha reiterato l'eccezione di inammissibilità della richiesta di indennizzo formulata dalla per violazione del “principio indennitario” che vieta il cumulo degli Pt_1
indennizzi/risarcimenti dovuti in conseguenza del medesimo evento dannoso.
L'eccezione è fondata.
Nel proprio atto introduttivo la si è limitata a parlare di una “caduta accidentale Pt_1 avvenuta ad Ascoli Piceno”. Tuttavia, dal certificato del P.S. depositato dalla ricorrente, si evince che la caduta si é verificata all'interno del parcheggio dell'Ospedale di Ascoli P., luogo di lavoro della e che l'infortunio è stato comunicato all'Inail di Ascoli P. ai fini, evidentemente, Pt_1 dell'indennizzo di legge.
Tali circostanze risultano dai documenti in atti e parte ricorrente non le ha smentite. Possono pertanto ritenersi pacifiche ed incontestate. D'altronde, in presenza della specifica contestazione della controparte, era onere della parte ricorrente - sia in ragione del fatto che il divieto di cumulo costituisce condizione dell'azione, sia alla luce del principio di “vicinanza della prova” - fornire la dimostrazione dell'insussistenza delle condizioni per far luogo all'indennizzo Inail.
Alla luce dell'art.1910 c.c., è vietato il cumulo di indennizzi e/o risarcimenti derivanti dal medesimo evento lesivo. La polizza infortuni, qual è quella dedotta in giudizio, consiste in un'assicurazione contro eventi accidentali non mortali che ha funzione indennitaria contro i danni in quanto diretta a reintegrare una situazione economico-patrimoniale
Da qui l'operatività, anche nel caso di specie, dell'art.1910 c.c. e del divieto di cumulo ivi prescritto. (Cass. SS.UU., 12565/18). A tale principio si correla l'art.1916 c.c. che prevede il diritto di rivalsa dell'assicuratore contro il responsabile dell'evento.
La domanda svolta dalla ricorrente viola, pertanto, il detto divieto di cumulo ed è di conseguenza, inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenendo conto dell'omessa attività istruttoria.
PQM
1 - Rigetta la domanda;
2 - Condanna parte ricorrente alla refusione, in favore della società “ Controparte_1
” in persona del suo legale rappresentante pro tempore, delle spese giudiziali che liquida in
[...]
euro 1.500,00, oltre rimborso spese forf. 15%, Iva e Cap, se dovute, nella misure di legge.
4.Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida” che “(…) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n°
1113/15).
Pertanto saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con l'atto d'appello che attengono alla determinazione del quantum dell'indennizzo richiesto con riferimento all'operatività dell'art.1910 c.c. (e del divieto di cumulo ivi prescritto).
5.Osserva il Collegio che è corretta l'applicazione fatta dal Tribunale della disposizione di cui all'art
1910 comma III cod.civ.:
" nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo
1913 indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore
l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purchè le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno ".
6.Tale norma, in quanto espressione di un principio generale teso ad evitare che il danneggiato percepisca un risarcimento superiore al danno effettivamente subito, regola l'ipotesi, come quella in esame, in cui per il medesimo rischio siano contratte o comunque sussistano separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori a favore dello stesso assicurato. (Cass Sez III sentenza n.
14962/2006)
La norma prevede una serie di obblighi di informazione a carico dell'assicurato, accomunati dallo scopo di garantire il rispetto del principio indennitario il quale impone che l'assicurato possa ottenere, mediante lo strumento assicurativo, il risarcimento del danno subito ma non più di questo in quanto altrimenti il contratto diverrebbe strumento di lucro per l'assicurato.
Inoltre nel comma 3 dell'art. 1910 c.c. è previsto che l'assicurato può richiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
7.Si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui:" nell'ipotesi di assicurazione presso diversi assicuratori, qualora l'assicurato agisca contro l'assicuratore per ottenere il pagamento dell'indennità dovuta secondo il contratto con il medesimo stipulato, è tenuto a provare che il cumulo fra la chiesta indennità e le somme eventualmente da lui già riscosse per il medesimo sinistro da altri assicuratori non superi l'ammontare del danno sofferto in conseguenza di esso, poichè tale circostanza rappresenta un fatto costitutivo del diritto da lui fatto valere, in quanto, ai sensi del secondo inciso dell'art. 1910 c.c., comma 3, un danno indennizzabile sussiste solo se esso ricorre (v. Cass., 23/8/1999, n. 8826)" (Cass Sez. 3, Sentenza n. 7349 del 13/04/2015).
8.Nella presente fattispecie, in cui concorrono l'assicurazione infortuni privata e l'assicurazione infortuni Inail , l'onere di provare che l'indennizzo richiesto (ove cumulato con le somme erogate dall'Inail) non ecceda il danno effettivamente patito grava sull'infortunata/assicurata e ciò perché la verifica di tale elemento è ricompresa nell'accertamento del fatto costitutivo del diritto azionato in giudizio con l'inevitabile conseguenza che - nel difetto di prova dei pagamenti erogati dall'Inail - la domanda va respinta in applicazione dell'art. 2697 c.c
9.La Cassazione nella richiamata pronuncia n.73490/2015 ha ben chiarito :
“Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, nell'ipotesi di assicurazione presso diversi assicuratori, qualora l'assicurato agisca contro l'assicuratore per ottenere il pagamento dell'indennità dovuta secondo il contratto con il medesimo stipulato, è tenuto a provare che il cumulo fra la chiesta indennità e le somme eventualmente da lui già riscosse per il medesimo sinistro da altri assicuratori non superi l'ammontare del danno sofferto in conseguenza di esso, poichè tale circostanza rappresenta un fatto costitutivo del diritto da lui fatto valere, in quanto, ai sensi del secondo inciso dell'art. 1910 c.c., comma 3, un danno indennizzabile sussiste solo se esso ricorre (v. Cass., 23/8/1999, n. 8826).
Orbene, nell'affermare che "l'assicurazione, richiesta del risarcimento, la quale deve conoscere
l'esistenza di altre polizze assicurative stipulate dal danneggiato in virtù dell'obbligo dell'assicurato di comunicare detta circostanza, può assumere informazioni per verificare che questi non abbia già chiesto il risarcimento alle altre assicurazioni. In caso positivo di questa verifica, ma solo allora, spetterà all'infortunato dimostrare che quanto riscosso dalle altre assicurazioni non eccede il risarcimento dovuto in relazione al danno effettivo", la corte di merito ha nell'impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio.
10.Dunque l'attrice/danneggiata, dinanzi all'eccezione di controparte, aveva l'onere di provare anche i vantaggi percepiti in conseguenza dell'illecito e, nell'ipotesi in cui non abbia percepito alcun indennizzo Inail, sarebbe stato agevole raggiungere la prova del fatto negativo (ad esempio tramite accesso al Casellario Inail o per mezzo di altra certificazione proveniente dall'ente)
La Cassazione ha da tempo chiarito che “la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere in quanto la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo” (Cass. civ. n. 15162/2008).
Sul piano probatorio e su quello decisorio che ne deriva , la domanda deve dunque ritenersi infondata ed è stata correttamente respinta dal primo giudicante.
11.Ad abundantiam va rilevato che il Tribunale, con statuizione non fatta oggetto di specifico motivo di gravame, ha accertato quanto segue: “Nel proprio atto introduttivo la si è limitata a parlare di una “caduta accidentale Pt_1 avvenuta ad Ascoli Piceno”. Tuttavia, dal certificato del P.S. depositato dalla ricorrente, si evince che la caduta si é verificata all'interno del parcheggio dell'Ospedale di Ascoli P., luogo di lavoro della e che l'infortunio è stato comunicato all'Inail di Ascoli P. ai fini, evidentemente, Pt_1 dell'indennizzo di legge.
Tali circostanze risultano dai documenti in atti e parte ricorrente non le ha smentite. Possono pertanto ritenersi pacifiche ed incontestate”.
12.Al di là della mancata impugnazione del punto, deve condividersi che l'esistenza di una copertura Inail è stata allegata dall'originaria convenuta e che tale circostanza non è stata contestata dall'originaria attrice nella prima difesa utile (né successivamente).
In tal modo non solo manca la prova del fatto costitutivo da parte dell'originaria attrice (inesistenza di copertura Inail) già sufficiente, secondo la Cassazione, a respingere la domanda ma si palesa altresì un fatto contrario (e cioè l'esistenza di una copertura assicurativa Inail) la cui prova può ritenersi raggiunta ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Il che rende ancor più grave il difetto di prova da parte dell'assicurata.
13.Le considerazioni che precedono hanno condotto il Tribunale a disattendere le richieste formulate dall'assicurazione di emissione di ordine di esibizione sulla percezione di indennità Inail
(art. 210 cpc) o l'acquisizione di informazioni dall'Inail (art. 213cc).
La Corte condivide tale esito istruttorio e, per tutte le ragioni avanti esposte, non si avvale del potere istruttorio (che pure ha) di richiedere informazioni all'Inail ex art. art. 213 c.p.c.. Tale richiesta non è un mezzo istruttorio precluso in appello dall'art. 345 c.p.c. e rientra nella piena discrezionalità del Giudice che può disporlo ogni qualvolta lo ritenga indispensabile ai fini della decisione (Cass. n.11131/2009)
14.L'appello è respinto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo secondo i seguenti parametri: (a) giudizio dinanzi alla Corte di Appello, (b) valore fino ad euro 26.000,00, (c) fasi di studio, introduttiva, trattazione, decisione per l'appello, (d)liquidazione entro la media tariffaria,(e) aumento 30% per utilizzo pct.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-respinge l'appello;
2-condanna l'appellante a rifondere all' appellata le spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 7551,70 per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge;
3-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 21 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini