Sentenza 15 giugno 1999
Massime • 1
Il consulente tecnico può avvalersi dell'opera di un esperto per il compimento di particolari e specifiche indagini, in relazione alla particolare specializzazione professionale di tale collaboratore. Il ricorso all'opera di detti esperti pur in carenza di preventiva autorizzazione del giudice trova peraltro giustificazione nella peculiarità delle indagini tecniche da espletare e nella necessità - ove sussistente - di acquisire sussidi tecnici che esulano dalla competenza propria del consulente tecnico di ufficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/06/1999, n. 5921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5921 |
| Data del deposito : | 15 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario SPADONE Presidente
Dott. Franco PONTORIERI Consigliere
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Consigliere
Dott. Giuseppe BOSELLI Cons. relatore
Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE AN, elettivamente domiciliato in Roma, p.zza Vescovio, 21 presso l'avv. Tommaso Manferoce, rappresentato e difeso dall'avv. Santo Manes giusta delega in atti;
-ricorrente-
contro
SS FA e RI RO;
-intimati-
avverso la ordinanza del tribunale di Paola del 6/08/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/99 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Boselli;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Golia, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso e l'inammissibilità del secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il tribunale di Paola, con ordinanza 6/08/1996, rigettava il ricorso proposto dal geom. DE AN avverso il decreto del giudice istruttore che liquidava al predetto la somma di lire 2.008.000 quale compenso per la consulenza tecnica d'ufficio espletata nella causa promossa da SS FA
contro
IA RO. Riteneva non dovuto l'"onorario" di lire 1.820.000 per l'opera di collaboratore di cui si era avvalso il consulente tecnico e che "le numerose verbalizzazione, definite impropriamente come sopralluoghi, erano state per lo più giustificate da operazioni interlocutorie e prive di effettivo carattere tecnico". Contro l'ordinanza ricorre per cassazione, ex art. 111 cpv. Cost., il geom. AN DE con due motivi.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 194 c.p.c., il ricorrente lamenta che il tribunale, con l'ordinanza impugnata, non abbia "riconosciuto al consulente tecnico il potere a ricorrere all'opera di esperti per il compimento di particolari indagini o l'acquisizione di elementi di giudizio da vagliare e trasfondere nel proprio elaborato".
Il motivo non può essere accolto in quanto generico.
È pur vero, infatti, che il consulente tecnico d'ufficio può avvalersi dell'opera di un esperto per il compimento di particolari e specifiche indagini, in relazione alla particolare specializzazione professionale di tale collaboratore, tuttavia, il ricorso all'opera di detti esperti pur in carenza di preventiva autorizzazione del giudice è da ritenersi giustificata dalla peculiarità delle indagini tecniche da espletare e dalla necessità di acquisire sussidi tecnici che esulano dalla competenza propria del consulente tecnico d'ufficio (cfr. sentenze nn. 1605/84, 6099/85, 10694/93). Orbene, una volta che l'ordinanza impugnata ebbe a ritenere che il ricorso da parte del consulente tecnico d'ufficio all'opera di un esperto esterno integrasse "una vera e propria illegittima interposizione fittizia di opera professionale", incombeva al ricorrente indicare affinché il motivo di censura assumesse quel carattere di specificità che vale a renderlo ammissibile quale necessità, connessa alla particolarità delle indagini tecniche da espletare ed alla specializzazione del collaboratore esterno, e per quali specifiche indagini fosse giustificato il ricorso all'opera di detto esperto. Il ricorrente, per contro, con il motivo in esame, si è limitato all'enunciazione del suddetto principio senza indicare gli elementi che ne giustificavano l'applicazione nella specie. Con il secondo motivo, denunciando "motivazione insufficiente e parzialmente illogica", il ricorrente lamenta che il tribunale abbia ritenuto che "le numerose verbalizzazioni definite impropriamente come sopralluoghi, sono state per lo più giustificate da operazioni interlocutorie e prive di effettivo carattere tecnico (es.: rinvii per mancanza di documentazione, impedimenti delle parti, ritardi nella elaborazione, ecc.)".
Pure questo motivo non può trovare accoglimento.
Il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. può infatti investire vizi della motivazione del provvedimento impugnato solo quando questi si risolvano in ipotesi di inesistenza della motivazione o di sua mera apparenza, così da determinarne la nullità per violazione dell'art. 132 c.p.c., ma non anche allorché se ne deduca l'insufficienza e la "parziale illogicità", riportandone, tra l'altro il testo, a giustificazione, appunto, della dedotta insufficienza ed illogicità parziale.
Il ricorso va pertanto rigettato, senza determinazione alcuna sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva alcuna.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 1999