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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 23/05/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 141/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore est. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 141/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CATTANEO LAURA e dall'Avv. , RICORRENTE contro
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato CP_1 C.F._2 e difeso dall'Avv. MAESTRONI PAOLO e dall'Avv. RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Modifica delle condizioni relative a figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per le parti: come da accordo depositato in data 2/05/2025 e confermato all'udienza dell'8/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10/01/2025, il ricorrente, , ha chiesto la modifica ex Parte_1
art. 473 bis.29 c.p.c. delle condizioni pattuite tra le parti, di cui al decreto emesso in data 17.06.2021 nell'ambito del giudizio 6256/2020 R.G.V., poi ulteriormente modificato con accordo di negoziazione stipulato tra le parti in data 24.05.2023, chiedendo altresì l'applicazione delle sanzioni ex art. 473bis.39
pagina 1 di 2 c.p.c. tenuto conto del comportamento della signora nel corso degli anni volto a non favorire e/o CP_1
ad impedire il rispetto del principio della bigenitorialità.
La resistente, costituitasi in giudizio, contestava quanto dedotto da controparte, dichiarandosi tuttavia disponibile ad un progressivo ampliamento del diritto di visita del padre con la figlia minore Per_1
nata il [...].
Con l'ultima memoria ex art. 171 ter c.p.c. le parti davano atto di aver raggiunto un accordo – da intendersi qui integralmente richiamato – e in udienza confermavano la volontà di ottenere una pronuncia alle condizioni tra gli stessi concordate.
La domanda congiunta dei genitori indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e a rapporti economici. Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della medesima, né a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo (art. 337-octies c.c.), tenuto conto dell'età di (nata nel 2017) e dei contenuti dell'accordo. Per_1
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
1. PRENDE ATTO delle condizioni concordate tra le parti nell'accordo depositato in data 2/05/2025
– da intendersi qui integralmente richiamato – a modifica del decreto emesso da questo
Tribunale in data 17.06.2021 nell'ambito del giudizio 6256/2020 R.G.V., poi ulteriormente modificato con accordo di negoziazione stipulato tra le parti in data 24.05.2023;
2. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 08/05/2025
Il Presidente
Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore estensore
Raffaella Cimminiello
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore est. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 141/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CATTANEO LAURA e dall'Avv. , RICORRENTE contro
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato CP_1 C.F._2 e difeso dall'Avv. MAESTRONI PAOLO e dall'Avv. RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Modifica delle condizioni relative a figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per le parti: come da accordo depositato in data 2/05/2025 e confermato all'udienza dell'8/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10/01/2025, il ricorrente, , ha chiesto la modifica ex Parte_1
art. 473 bis.29 c.p.c. delle condizioni pattuite tra le parti, di cui al decreto emesso in data 17.06.2021 nell'ambito del giudizio 6256/2020 R.G.V., poi ulteriormente modificato con accordo di negoziazione stipulato tra le parti in data 24.05.2023, chiedendo altresì l'applicazione delle sanzioni ex art. 473bis.39
pagina 1 di 2 c.p.c. tenuto conto del comportamento della signora nel corso degli anni volto a non favorire e/o CP_1
ad impedire il rispetto del principio della bigenitorialità.
La resistente, costituitasi in giudizio, contestava quanto dedotto da controparte, dichiarandosi tuttavia disponibile ad un progressivo ampliamento del diritto di visita del padre con la figlia minore Per_1
nata il [...].
Con l'ultima memoria ex art. 171 ter c.p.c. le parti davano atto di aver raggiunto un accordo – da intendersi qui integralmente richiamato – e in udienza confermavano la volontà di ottenere una pronuncia alle condizioni tra gli stessi concordate.
La domanda congiunta dei genitori indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e a rapporti economici. Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della medesima, né a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo (art. 337-octies c.c.), tenuto conto dell'età di (nata nel 2017) e dei contenuti dell'accordo. Per_1
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
1. PRENDE ATTO delle condizioni concordate tra le parti nell'accordo depositato in data 2/05/2025
– da intendersi qui integralmente richiamato – a modifica del decreto emesso da questo
Tribunale in data 17.06.2021 nell'ambito del giudizio 6256/2020 R.G.V., poi ulteriormente modificato con accordo di negoziazione stipulato tra le parti in data 24.05.2023;
2. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 08/05/2025
Il Presidente
Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore estensore
Raffaella Cimminiello
pagina 2 di 2