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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/08/2025, n. 2397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2397 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Guido Rosa Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 3.7.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 527 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocata Marina Parte_1
SA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Cola di Rienzo 243
-APPELLANTE -
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Stefano Controparte_1
Di SA elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Viale del Tintoretto 302
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10599 depositata in data 23.11.2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, previa dichiarazione della cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di pagamento delle spettanze di fine rapporto per l'importo lordo di € 8.069,10 rigettava nel resto il ricorso presentato da al fine di ottenere la condanna di al Parte_1 Controparte_1 pagamento dell'importo di € 95.875,85 a titolo di crediti retributivi (differenze retributive, ratei ferie, 13ª mensilità, 14ª mensilità, permessi e ferie non goduti, straordinario, indennità di mancato preavviso e TFR) asseritamente maturati in virtù del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti nel periodo dal 23/03/2016 al 22/02/2021.
Avverso tale sentenza proponeva appello fondato su un unico e articolato Parte_1 motivo.
si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame. Controparte_1
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
aveva agito in giudizio allegando, a fondamento delle sue rivendicazioni, di Parte_1 avere lavorato alle dipendenze di , presso il parco giochi Fantasy Garden sito Controparte_1 in Roma, dal 23/03/2016 al 22/02/2021 (data di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni rassegnate per giusta causa dal lavoratore) con mansioni di addetto alle pulizie e custode, meglio specificate in ricorso e comprensive anche della vendita dei biglietti e della verifica dei tempi di fruizione degli impianti da parte degli utenti, riconducibili al VI livello C.C.N.L. Turismo Pubblici esercizi, con orario di lavoro 8-13:30 e 15-20 × 6 giorni alla settimana con riposo infrasettimanale variabile mai coincidente con sabato e domenica.
Allegava che tale rapporto era stato formalizzato solo a partire dall'8/10/2016 mediante un contratto part-time al 75% (5 ore giornaliere per 6 giorni a settimana) sino al 31/08/2020 e al 60% (4 ore giornaliere per 6 giorni settimanali) dal 01/09/2020 sino alla cessazione del rapporto percependo € 900 mensili sino al 30/9/2016 e successivamente gli importi indicati in busta paga.
Rivendicava pertanto crediti retributivi per il complessivo importo di € 95.875,85 (differenze retributive, ratei ferie, 13ª mensilità, 14ª mensilità, permessi e ferie non goduti, straordinario, indennità di mancato preavviso e TFR) come da conteggi di cui al ricorso.
Il Tribunale, all'esito di una causa istruita documentalmente e a mezzo prova per testi, dichiarava la cessazione parziale della materia del contendere per quanto riguarda le spettanze di fine rapporto per l'importo lordo di € 8.069,10 corrisposto in corso di causa dal convenuto (come da busta paga di aprile 2022). CP_1
Affermava, per il resto, l'infondatezza delle domande del Pt_1
Rilevato come il suddetto lavoratore fondasse le proprie rivendicazioni sullo svolgimento di attività lavorativa per un periodo maggiore di quello formalizzato in contratto e di un orario superiore a quello risultante dalle buste paga, affermava l'infondatezza di entrambi tali assunti attorei, non essendo emersa sufficiente prova a tale proposito all'esito della prova per testi espletata.
Con un primo motivo l'appellante contesta la gravata sentenza ove aveva affermato come dovuti esclusivamente gli importi corrisposti dal a titolo di indennità di fine rapporto.. CP_1
Preso atto di quanto statuito dal Tribunale in ordine al non essere stata fornita prova del periodo di svolgimento dell'attività lavorativa e del maggiore orario dedotto in ricorso rivendica il proprio diritto a percepire, limitando le proprie rivendicazioni a 13ª, 14ª mensilità e TFR, l'ulteriore importo di € 5.551,59, importo che, sulla base di nuovi conteggi allegati al ricorso in appello, sosteneva essergli comunque dovuto, anche tenendo conto dell'avvenuta corresponsione in corso di causa della somma di € 8.069,10, sulla base dei dati desumibili dagli stessi prospetti paga prodotti in atti.
Evidenzia a tale proposito come l'appellato avesse depositato in allegato alla propria memoria di costituzione i prospetti paga da febbraio ad aprile 2017, ottobre e novembre 2018, febbraio-luglio 2020 e febbraio 2021 e come in nessuno dei documenti depositati figurassero buste paga, sottoscritte per quietanza, costituenti prova del pagamento di quanto rivendicato a tale titolo.
Con un ulteriore motivo contesta la gravata sentenza ove aveva disposto la compensazione delle spese di lite evidenziando come, in ogni caso, fosse stata ritenuta la fondatezza delle sue rivendicazioni per la somma di € 8.069,10 per cui era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Si osserva preliminarmente che, in assenza di impugnazione, risulta essersi formato il giudicato interno in ordine alla infondatezza delle rivendicazioni dell'appellante relative alla retrodatazione della decorrenza del rapporto di lavoro e il maggiore orario svolto, avendo quest'ultimo prestato acquiescenza rispetto tali statuizioni riducendo in sede di appello gli importi richiesti limitando le proprie rivendicazioni a quanto asseritamente dovuto a titolo di 13°, 14° e TFR sulla base delle risultanze dei prospetti paga prodotti in atti.
Ciò premesso si osserva che, così come si evince dei conteggi alternativi presentati in allegato all'atto di appello l'appellante ha limitato le proprie rivendicazioni, sulla base di tali parametri, in € 5.551,59 di cui € 2.071,47 a titolo di 13ª mensilità per gli anni dal 2016 al 2018 e 2021, € 2.901,18, a titolo di 14ª mensilità per gli anni dal 2017 al 2021 ed € 578,94 a titolo di maggiori importi dovuti a titolo di TFR.
Trattasi di rivendicazioni che non possono trovare accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono.
Si osserva che, così come evidenziato dal Tribunale e come si evince dal complessivo tenore del ricorso di primo grado, l'odierno appellante aveva fondato le proprie rivendicazioni retributive su una maggiore estensione tanto della durata della sua attività lavorativa che dell'orario di lavoro osservato, lamentando inoltre di non avere percepito “le indennità dovute per permessi e ferie non fruiti” senza tuttavia contestare in modo specifico e compiuto il mancato pagamento di 13ª e 14ª mensilità (limitandosi a quantificare tali crediti mediante l'inserimento di poste contabili dei conteggi allegati al ricorso) o anche del TFR, rivendicazioni che pertanto avanza in modo compiuto, tardivamente, con riferimento al periodo regolarizzato e all'orario di lavoro osservato così come desumibile dai prospetti paga prodotti in atti, solo nella presente fase di appello.
L'odierno appellante, del resto, non aveva contestato, sotto tale profilo, in modo specifico, la quantificazione di tali crediti nemmeno con riferimento alle somme corrisposte, a titolo di spettanze di fine rapporto, con il prospetto paga di aprile 2022, con il quale l'odierno appellato aveva corrisposto somme, a titolo di residuo dovuto per le menzionate mensilità aggiuntive e TFR.
Trattasi pertanto di contestazioni contabili e di prospettazione della domanda, tali da integrare una vera e propria nuova causa petendi inammissibile nella presente fase di impugnazione (in tale contesto risulta quindi irrilevante il disconoscimento effettuato dal difensore dell'appellante all'odierna udienza, dei prospetti paga prodotti dall'appellato, al fine di comprovare il pagamento di quanto rivendicato dal lavoratore).
Non risulta meritevole di accoglimento nemmeno il secondo motivo di appello in cui l'appellante chiede la riforma della sentenza ove aveva disposto la compensazione delle spese di lite.
La possibilità di compensare le spese di lite risulta regolata dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nella sua formulazione introdotta dal d.l. n. 132/2014 conv. in l. 162/2014, alla cui stregua “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero” formulazione che è stata dichiarata illegittima dalla C. Cost., con la sentenza n. 77/2018, “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Risultano tuttora applicabili, quindi, all'esito della citata pronuncia della C. Cost. i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (in tal senso Cass. SU n. 2572 del 22/02/2012 e Cass. n. 2883 del 10/02/2014).
A tale proposito la SC ha affermato che il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n.157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa (Cass. n. 21400 del 26/7/2021).
Ciò premesso ritiene il Collegio che l'integrale compensazione delle spese di lite disposta dal Tribunale, “in ragione della reciproca parziale soccombenza”, sia meritevole di conferma.
Quanto disposto a tale proposito dal giudice di prime cure deve infatti reputarsi non irragionevole stante la evidente sproporzione tra l'ingente importo originariamente richiesto dal lavoratore (€ 95.875,85) e quello riconosciuto dal datore di lavoro mediante la corresponsione, in corso di causa, dell'importo di € 8.609,10. Questo a maggior ragione se si considerano l'infondatezza, riconosciuta dal Tribunale all'esito della precedente fase del giudizio, delle allegazioni (in particolare in tema di retrodatazione del rapporto di lavoro e di maggiore orario svolto) compiutamente poste dall'odierno appellante a fondamento della domanda di primo grado e le proposte conciliative vanamente avanzate dal convenuto in corso di causa, proposte addirittura migliorative rispetto a quanto gli era stato riconosciuto all'esito della precedente fase del giudizio (così come risulta dagli atti di causa l'odierno appellato aveva, nel corso dell'udienza del 5/5/2022, proposto a tale titolo la corresponsione sia pure rateizzata, dell'importo di € 10.000 e nel corso dell'udienza del 19/10/2023 l'importo, ulteriore rispetto a quanto già corrisposto in corso di causa dall'appellato, di € 5.000 oltre alla riassunzione del lavoratore).
Alla stregua di tali considerazioni l'appello dovrà pertanto essere respinto.
L'esito complessivo della lite, con riferimento ad entrambi i suoi gradi, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione per entrambe le parti l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Compensa interamente tra le parti le spese del grado.
Dà atto che sussistono per entrambe le parti le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 3.7.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Guido Rosa Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 3.7.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 527 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocata Marina Parte_1
SA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Cola di Rienzo 243
-APPELLANTE -
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Stefano Controparte_1
Di SA elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Viale del Tintoretto 302
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10599 depositata in data 23.11.2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, previa dichiarazione della cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di pagamento delle spettanze di fine rapporto per l'importo lordo di € 8.069,10 rigettava nel resto il ricorso presentato da al fine di ottenere la condanna di al Parte_1 Controparte_1 pagamento dell'importo di € 95.875,85 a titolo di crediti retributivi (differenze retributive, ratei ferie, 13ª mensilità, 14ª mensilità, permessi e ferie non goduti, straordinario, indennità di mancato preavviso e TFR) asseritamente maturati in virtù del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti nel periodo dal 23/03/2016 al 22/02/2021.
Avverso tale sentenza proponeva appello fondato su un unico e articolato Parte_1 motivo.
si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame. Controparte_1
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
aveva agito in giudizio allegando, a fondamento delle sue rivendicazioni, di Parte_1 avere lavorato alle dipendenze di , presso il parco giochi Fantasy Garden sito Controparte_1 in Roma, dal 23/03/2016 al 22/02/2021 (data di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni rassegnate per giusta causa dal lavoratore) con mansioni di addetto alle pulizie e custode, meglio specificate in ricorso e comprensive anche della vendita dei biglietti e della verifica dei tempi di fruizione degli impianti da parte degli utenti, riconducibili al VI livello C.C.N.L. Turismo Pubblici esercizi, con orario di lavoro 8-13:30 e 15-20 × 6 giorni alla settimana con riposo infrasettimanale variabile mai coincidente con sabato e domenica.
Allegava che tale rapporto era stato formalizzato solo a partire dall'8/10/2016 mediante un contratto part-time al 75% (5 ore giornaliere per 6 giorni a settimana) sino al 31/08/2020 e al 60% (4 ore giornaliere per 6 giorni settimanali) dal 01/09/2020 sino alla cessazione del rapporto percependo € 900 mensili sino al 30/9/2016 e successivamente gli importi indicati in busta paga.
Rivendicava pertanto crediti retributivi per il complessivo importo di € 95.875,85 (differenze retributive, ratei ferie, 13ª mensilità, 14ª mensilità, permessi e ferie non goduti, straordinario, indennità di mancato preavviso e TFR) come da conteggi di cui al ricorso.
Il Tribunale, all'esito di una causa istruita documentalmente e a mezzo prova per testi, dichiarava la cessazione parziale della materia del contendere per quanto riguarda le spettanze di fine rapporto per l'importo lordo di € 8.069,10 corrisposto in corso di causa dal convenuto (come da busta paga di aprile 2022). CP_1
Affermava, per il resto, l'infondatezza delle domande del Pt_1
Rilevato come il suddetto lavoratore fondasse le proprie rivendicazioni sullo svolgimento di attività lavorativa per un periodo maggiore di quello formalizzato in contratto e di un orario superiore a quello risultante dalle buste paga, affermava l'infondatezza di entrambi tali assunti attorei, non essendo emersa sufficiente prova a tale proposito all'esito della prova per testi espletata.
Con un primo motivo l'appellante contesta la gravata sentenza ove aveva affermato come dovuti esclusivamente gli importi corrisposti dal a titolo di indennità di fine rapporto.. CP_1
Preso atto di quanto statuito dal Tribunale in ordine al non essere stata fornita prova del periodo di svolgimento dell'attività lavorativa e del maggiore orario dedotto in ricorso rivendica il proprio diritto a percepire, limitando le proprie rivendicazioni a 13ª, 14ª mensilità e TFR, l'ulteriore importo di € 5.551,59, importo che, sulla base di nuovi conteggi allegati al ricorso in appello, sosteneva essergli comunque dovuto, anche tenendo conto dell'avvenuta corresponsione in corso di causa della somma di € 8.069,10, sulla base dei dati desumibili dagli stessi prospetti paga prodotti in atti.
Evidenzia a tale proposito come l'appellato avesse depositato in allegato alla propria memoria di costituzione i prospetti paga da febbraio ad aprile 2017, ottobre e novembre 2018, febbraio-luglio 2020 e febbraio 2021 e come in nessuno dei documenti depositati figurassero buste paga, sottoscritte per quietanza, costituenti prova del pagamento di quanto rivendicato a tale titolo.
Con un ulteriore motivo contesta la gravata sentenza ove aveva disposto la compensazione delle spese di lite evidenziando come, in ogni caso, fosse stata ritenuta la fondatezza delle sue rivendicazioni per la somma di € 8.069,10 per cui era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Si osserva preliminarmente che, in assenza di impugnazione, risulta essersi formato il giudicato interno in ordine alla infondatezza delle rivendicazioni dell'appellante relative alla retrodatazione della decorrenza del rapporto di lavoro e il maggiore orario svolto, avendo quest'ultimo prestato acquiescenza rispetto tali statuizioni riducendo in sede di appello gli importi richiesti limitando le proprie rivendicazioni a quanto asseritamente dovuto a titolo di 13°, 14° e TFR sulla base delle risultanze dei prospetti paga prodotti in atti.
Ciò premesso si osserva che, così come si evince dei conteggi alternativi presentati in allegato all'atto di appello l'appellante ha limitato le proprie rivendicazioni, sulla base di tali parametri, in € 5.551,59 di cui € 2.071,47 a titolo di 13ª mensilità per gli anni dal 2016 al 2018 e 2021, € 2.901,18, a titolo di 14ª mensilità per gli anni dal 2017 al 2021 ed € 578,94 a titolo di maggiori importi dovuti a titolo di TFR.
Trattasi di rivendicazioni che non possono trovare accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono.
Si osserva che, così come evidenziato dal Tribunale e come si evince dal complessivo tenore del ricorso di primo grado, l'odierno appellante aveva fondato le proprie rivendicazioni retributive su una maggiore estensione tanto della durata della sua attività lavorativa che dell'orario di lavoro osservato, lamentando inoltre di non avere percepito “le indennità dovute per permessi e ferie non fruiti” senza tuttavia contestare in modo specifico e compiuto il mancato pagamento di 13ª e 14ª mensilità (limitandosi a quantificare tali crediti mediante l'inserimento di poste contabili dei conteggi allegati al ricorso) o anche del TFR, rivendicazioni che pertanto avanza in modo compiuto, tardivamente, con riferimento al periodo regolarizzato e all'orario di lavoro osservato così come desumibile dai prospetti paga prodotti in atti, solo nella presente fase di appello.
L'odierno appellante, del resto, non aveva contestato, sotto tale profilo, in modo specifico, la quantificazione di tali crediti nemmeno con riferimento alle somme corrisposte, a titolo di spettanze di fine rapporto, con il prospetto paga di aprile 2022, con il quale l'odierno appellato aveva corrisposto somme, a titolo di residuo dovuto per le menzionate mensilità aggiuntive e TFR.
Trattasi pertanto di contestazioni contabili e di prospettazione della domanda, tali da integrare una vera e propria nuova causa petendi inammissibile nella presente fase di impugnazione (in tale contesto risulta quindi irrilevante il disconoscimento effettuato dal difensore dell'appellante all'odierna udienza, dei prospetti paga prodotti dall'appellato, al fine di comprovare il pagamento di quanto rivendicato dal lavoratore).
Non risulta meritevole di accoglimento nemmeno il secondo motivo di appello in cui l'appellante chiede la riforma della sentenza ove aveva disposto la compensazione delle spese di lite.
La possibilità di compensare le spese di lite risulta regolata dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nella sua formulazione introdotta dal d.l. n. 132/2014 conv. in l. 162/2014, alla cui stregua “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero” formulazione che è stata dichiarata illegittima dalla C. Cost., con la sentenza n. 77/2018, “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Risultano tuttora applicabili, quindi, all'esito della citata pronuncia della C. Cost. i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (in tal senso Cass. SU n. 2572 del 22/02/2012 e Cass. n. 2883 del 10/02/2014).
A tale proposito la SC ha affermato che il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n.157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa (Cass. n. 21400 del 26/7/2021).
Ciò premesso ritiene il Collegio che l'integrale compensazione delle spese di lite disposta dal Tribunale, “in ragione della reciproca parziale soccombenza”, sia meritevole di conferma.
Quanto disposto a tale proposito dal giudice di prime cure deve infatti reputarsi non irragionevole stante la evidente sproporzione tra l'ingente importo originariamente richiesto dal lavoratore (€ 95.875,85) e quello riconosciuto dal datore di lavoro mediante la corresponsione, in corso di causa, dell'importo di € 8.609,10. Questo a maggior ragione se si considerano l'infondatezza, riconosciuta dal Tribunale all'esito della precedente fase del giudizio, delle allegazioni (in particolare in tema di retrodatazione del rapporto di lavoro e di maggiore orario svolto) compiutamente poste dall'odierno appellante a fondamento della domanda di primo grado e le proposte conciliative vanamente avanzate dal convenuto in corso di causa, proposte addirittura migliorative rispetto a quanto gli era stato riconosciuto all'esito della precedente fase del giudizio (così come risulta dagli atti di causa l'odierno appellato aveva, nel corso dell'udienza del 5/5/2022, proposto a tale titolo la corresponsione sia pure rateizzata, dell'importo di € 10.000 e nel corso dell'udienza del 19/10/2023 l'importo, ulteriore rispetto a quanto già corrisposto in corso di causa dall'appellato, di € 5.000 oltre alla riassunzione del lavoratore).
Alla stregua di tali considerazioni l'appello dovrà pertanto essere respinto.
L'esito complessivo della lite, con riferimento ad entrambi i suoi gradi, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione per entrambe le parti l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Compensa interamente tra le parti le spese del grado.
Dà atto che sussistono per entrambe le parti le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 3.7.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa