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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/03/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2996/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica in persona EL Dott. Ludovico Rossi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 2996 EL ruolo generale per gli affari contenziosi ELl'anno 20201 riservata in decisione all'udienza EL 5 marzo 2025, vertente tra:
(C.F. e P.I. , in persona EL l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Andrea Rosa (C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._1
Thiene (Vi), Corso Garibaldi, 75 in virtù di mandato allegato all'atto di citazione
- attrice- contro
(C.F. ) e (C.F. ), CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Laura Pellizzari (C.F. ) ed elettivamente C.F._4
domiciliati presso il suo studio in Vicenza, via Vecchia Ferriera, 57 virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuti -
e
(C.F. ), CP_3 C.F._5
- convenuto, contumace -
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c./azione di simulazione
CONCLUSIONI: all'udienza EL 5 marzo 2025 il difensore ELl'attrice precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nelle note ex art. 127ter c.p.c. EL 29.10.2024 e, quindi:
“Nel merito:
1) Accertare e dichiarare l'inefficacia ai sensi ELl'art. 2901 c.c. nei confronti di o, in Parte_1
subordine la simulazione assoluta, ai sensi degli artt. 1414-1417 c.c., ELl'atto pubblico n.
215120/79069 rep./racc. Notaio di SS EL PP EL 31.05.2016 e ELl'atto Persona_1
pagina 1 di 9 pubblico n. 17158/10329 rep./racc. Notaio di SS EL PP EL 23.02.2017, Persona_2
per i motivi esposti in atti.
2) Con rifusione ELle spese di lite.
In via istruttoria: come da memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.”
Il difensore dei convenuti precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nelle note ex art. 127ter c.p.c. EL 29.10.2024 e, quindi:
“[…] l'Ill.mo Sig. Giudice EL Tribunale Civile di Vicenza, previa ogni utile declaratoria EL caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, accertata e dichiarata l'infondatezza ELle domande attoree tutte per assenza e/o carenza di presupposti di fatto e di diritto
Voglia rigettare integralmente le medesime e ritenerle non meritevoli di accoglimento.
Con piena vittoria di spese e competenze legali di causa con relativi accessori come per legge.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice (di seguito anche conveniva in giudizio Pt_1
e – padre e figlio - e moglie EL secondo, deducendo che: CP_3 CP_1 CP_2
- è società operante nel settore ELla raccolta, ELlo stoccaggio e EL trattamento dei rifiuti;
Parte_1
fino al 23.2.2017 soci erano , titolare EL 70% EL capitale e il figlio , titolare EL CP_3 CP_4
restante 30%;
- la società è stata amministrata dal 10.10.2012 al 22.12.2015 da un CdA composto da , CP_3
Presidente e dai figli e , il primo AD, il secondo consigliere;
CP_4 Persona_3
- il 22.3.2017 la società depositava ricorso ex art. 161 co. 4 L.F. per l'accesso alla procedura di concordato preventivo in continuità, stante la crisi finanziaria che attraversava e il 15.9.2017
l'assemblea dei soci ELiberava di proporre una azione di responsabilità verso gli ex amministratori, contestando, tra l'altro, gravi irregolarità nella redazione dei bilanci, il compimento di operazioni straordinarie (tra cui la fusione con società ELla famiglia , successiva scissione in CP_5 CP_3
favore di società di nuova costituzione e ulteriore fusione in e finanziarie Controparte_6 Parte_1 determinanti un sensibile aggravamento ELl'esposizione finanziaria;
l'azione veniva proposta con atto di citazione proposto dinnanzi al Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, notificato nel giugno 2018, con cui si chiedeva la condanna dei in solido al pagamento di € CP_3
1.037.554,00;
- in data 31.5.2016, con atto notarile n. 215120/79069 rep./racc. Notaio , donava Per_1 CP_3
al figlio – non coinvolto dalle vicende processuali di non essendone stato né CP_1 Parte_1
socio né amministratore -, tutti gli immobili di proprietà siti in RO – Vi -, via Corso Mazzini 11,
pagina 2 di 9 Nove (Vi), via Molini 20, Tezze sul Brenta (Vi), via Villa 8, e Jesolo (Ve); CP_1
successivamente costituiva un fondo patrimoniale avente ad oggetto anche i beni donatigli dal padre e siti in RO, Nove e Tezze sul Brenta, in virtù di atto notarile EL 10.03.2017 n. 17158/10329 rep./racc. Notaio Per l'effetto risultava impossidente, pur mantenendo la Per_2 CP_3 residenza nell'immobile di Corso Mazzini;
- avrebbe costituito un fondo patrimoniale sull'immobile di sua proprietà per poi Persona_4 autorizzandone l'assegnazione alla moglie in sede di separazione consensuale;
pure Persona_3
disponeva di un suo immobile, assegnandone il godimento alla moglie in virtù di accordi di separazione personale consensuale formalizzati a gennaio 2019.
Preannunciando che avrebbe impugnato gli atti conclusi da e in separata sede, CP_4 Persona_3 Pt_1
ha dedotto (i) quanto alla donazione tra e , che con detto atto il primo avrebbe CP_3 CP_1
pregiudicato le ragioni di credito ELla società, spogliandosi ELla quasi totalità dei propri beni;
deduceva la sussistenza ELle condizioni di cui all'art. 2901 c.c.. In subordine assumeva che l'atto fosse assolutamente simulato;
(ii) quanto alla costituzione EL fondo, avente ad oggetto i medesimi beni ELla donazione e successiva di sei mesi all'atto liberale, che essa costituirebbe un atto a titolo gratuito con conseguente sua inefficacia, ex art. 2901, co. 4 c.c. Osservava comunque che sarebbe CP_1
stato messo sempre al corrente dal padre e dai fratelli ELle vicende ELla società, essendo peraltro socio di società coinvolta nelle operazioni con fonte di responsabilità dei parenti. Deduceva CP_5 Pt_1 che avrebbe costituito il fondo al solo fine di proteggere i beni dall'aggressione dei creditori EL CP_1
padre (consapevole ELla inefficacia ELla donazione), sicché in subordine la costituzione EL fondo potrebbe dirsi a sua volta assolutamente simulata: a sostegno di tale ricostruzione menzionava una clausola EL relativo atto, che prevedeva la possibilità di alienare o costituire ipoteca sui beni EL fondo con il consenso di entrambi i coniugi senza autorizzazione giudiziale, clausola sospetta e da sola sufficiente a far ritenere l'atto assolutamente simulato. Deduceva comunque l'insussistenza di una causa concreta meritevole di tutela nell'atto. Concludeva come in epigrafe.
2. La prima udienza veniva differita ex art. 168 bis, co. 5 c.p.c. al 9.11.2021.
Si costituivano e con comparsa ELl'8.11.2021, deducendo che le ragioni CP_1 CP_2
creditorie di sarebbero contestate, sicché non potrebbe ravvisarsi pregiudizio negli atti impugnati;
Pt_1
negavano che i convenuti fossero a conoscenza ELle vicende societarie, essendo in CP_1
particolare titolare di una attività indipendente da quella dei familiari, una autoscuola. Contestavano i presupposti ELle domande attoree e concludevano per il loro rigetto.
3. Alla prima udienza, dichiarata la contumacia di , venivano concessi i termini ex art. CP_3
183, co. 6 c.p.c. Nella prima memoria l'attrice allegava ad ulteriore sostegno ELla consapevolezza EL
pagina 3 di 9 di EL pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, rappresentava che nelle more EL CP_1
giudizio sarebbe stata iscritta ipoteca sui beni oggetto EL fondo in forza di d.i. emesso in favore di per € 328.750 oltre interessi), operazione che l'attrice assumeva a sua volta Controparte_7
essere simulata.
Con successiva ordinanza veniva disposto l'interrogatorio formale dei convenuti e ammessi alcuni capitoli di prova per testi articolati dall'attore, abilitandosi i convenuti a prova contraria. All'udienza EL 14.2.2023 il convenuto , ritualmente intimato, non compariva. Rendeva CP_3
l'interrogatorio e venivano escussi i testi e . All'udienza EL CP_1 Testimone_1 Persona_4
6.7.2023 veniva interrogata ed escussa la teste il difensore attoreo veniva CP_2 CP_7
autorizzato a produrre un ppt notificato a . Il 16.2.2024 veniva nuovamente esaminato CP_3
, stante la presenza di un errore nella verbalizzazione ELle sue dichiarazioni in data Testimone_1
14.2.2023 e veniva disposta l'acquisizione degli atti EL procedimento monitorio g. 1798/2021 (in cui fu emesso il d.i. in favore ELla . All'esito la causa veniva rinviata per p.c. al 29.10.2024 CP_7
udienza di cui, pervenuto il giudizio allo scrivente Magistrato, veniva disposta la trattazione ex art. 127ter c.p.c. Con provvedimento reso ai sensi ELla stessa disposizione in data 30.10.2024, preso atto EL deposito ELle note ELle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con termini ridotti per conclusionali e di legge per repliche, depositate da entrambe le parti. Con istanza congiunta, successiva alla scadenza dei termini conclusivi, le parti chiedevano fissarsi udienza di comparizione per la definizione transattiva ELla vicenda. La causa veniva rimessa sul ruolo, fissandosi l'udienza EL
29.1.2025 in cui le parti davano atto che in realtà la causa non era stata definita stragiudizialmente. Il difensore attoreo chiedeva un rinvio di un mese per trattative. La causa veniva rinviata al 5.3.2025; a detta udienza le parti davano atto EL mancato raggiungimento di un accordo. I difensori precisavano nuovamente le conclusioni, come da epigrafe e rinunciavano alla concessione di nuovi termini conclusivi. La causa veniva dunque trattenuta in decisione.
4. Preliminarmente si osserva che con la conclusionale ha allegato un documento;
la produzione è Pt_1 inammissibile, non avendo l'attrice ritualmente richiesto la rimessione in termini per la produzione ELl'allegato o minimamente chiarito perché non abbia potuto produrlo nel rispetto dei termini di rito.
5. Verranno anzitutto esaminate le domande aventi ad oggetto la donazione in data 31.5.2016, tra e (doc. 2 attoreo), con cui il primo trasferì al secondo la proprietà di alcuni beni CP_3 CP_1
siti in RO, via Mazzini 11, Nove, via Molini 20, Tezze sul Brenta, via villa 8, Jesolo, via
Rotterdam, 18, i cui estremi catastali verranno meglio riportati in dispositivo. La domanda ex art. 2901
c.c. è fondata.
Sussistono infatti tutti i presupposti ex art. 2901 c.c. per l'accoglimento ELla domanda, vale a dire: (i)
pagina 4 di 9 l'esistenza di un credito in capo al soggetto che agisce;
(ii) il compimento di un atto di disposizione da parte di un soggetto che sia debitore EL primo, vale a dire di un atto negoziale in forza EL quale il debitore modifica, anche solo qualitativamente, la propria situazione patrimoniale;
(iii) il conseguente eventus damni, ossia il pregiudizio che da detto atto possa derivare alle ragioni creditorie;
(iv) infine, la scientia fraudis, intesa quale consapevolezza, in capo al debitore-disponente, di recare pregiudizio al creditore (consapevolezza che, solo in presenza di un atto a titolo oneroso, è richiesta anche in capo al terzo: nel caso di specie, venendo impegnata una donazione e dovendo ritenersi, come si vedrà,
l'aspettativa di credito ELl'attrice sorta anteriormente alla stipula ELl'atto impugnato, si ritiene non dovesse essere dimostrata la dolosa preordinazione EL debitore né la partecipazione/consapevolezza,).
5.1. Quanto al diritto di credito, si rammenta che “In tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva ELla ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere ELla qualità di creditore abilitato all'esperimento ELl'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità ELla preventiva introduzione di un giudizio di accertamento EL medesimo credito o ELla certezza EL fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori.” (Cass. Sez. VI, Ord. n. 4212 EL 19/2/2020).
Nel caso di specie, come emerge dalla sentenza EL Tribunale di Venezia – Sezione Imprese EL
24.5.2023 che ha definito l'azione di responsabilità anche nei confronti di (doc. 18 CP_3
attoreo, allegato a note EL 5.7.2023) decisione che non consta essere stata impugnata, la pretesa risarcitoria attorea si fonda, tra l'altro, su varie irregolarità di bilancio per effetto ELle quali la società risultò capitalizzata quando in realtà […] “qualora il bilancio fosse stato correttamente redatto, il capitale sociale sarebbe andato integralmente perduto al 31.12.2013 e che pertanto sussista la responsabilità ex art. 2485 e ss. cc degli amministratori all'epoca in carica, per avere proseguito
l'attività sociale, anziché adottare i provvedimenti previsti dalla legge. […]” (cfr. doc. 18, pag. 12).
Tale condotta ha comportato un danno consequenziale alla illegittima prosecuzione ELl'attività
d'impresa per il periodo dal 31.12.2013 al 23.3.2017 per complessivi € 574.025,00, di cui € 351.145,00 riferibili al periodo in cui , e erano in carica (doc. 18, pagg. 12-13), ossia, CP_3 CP_4 Persona_3 pacificamente, fino al dicembre 2015. Anche se, a seguito ELla modifica ELl'organo amministrativo,
l'attrice ha ELiberato di promuovere l'azione di responsabilità solamente nel 2017 – e quindi successivamente alla donazione in questa sede impugnata, stipulata nel maggio 2016 – i fatti illeciti a fondamento dei crediti ELl'attrice erano ampliamente precedenti all'atto dispositivo, sicché già a partire dal 2015 la società ben poteva vantare una aspettativa di credito verso gli ex amministratori, tra pagina 5 di 9 cui . CP_3
5.2. Quanto all'atto pregiudizievole e all'eventus damni, l'attrice ha dedotto e provato che l'atto impugnato ha arrecato pregiudizio alle sue ragioni. ha infatti dimostrato che, per effetto Pt_1 ELl'intervenuta donazione, ha trasferito al figlio i residui immobili di cui era CP_3 CP_1 proprietario, risultando all'esito impossidente. A ben vedere la circostanza non è stata specificamente contestata, essendosi i convenuti limitati ad affermare che uno dei beni donati – ossia quello in
RO – sarebbe un granaio al grezzo, inabitabile (cfr. da ultimo conclusionale, pag. 2).
Al di là che in realtà la documentazione prodotta (e in particolare il verbale di pignoramento prodotto dall'attrice in data 12.7.2023) dimostrano al contrario che l'immobile continuò ad essere abitato da
, le sue condizioni e il suo valore in sé per sé non sono rilevanti: va rammentato che la CP_3
nozione di atto di disposizione ex art. 2901 c.c. e di eventus damni va interpretata in modo piuttosto ampio: la giurisprudenza di legittimità ha osservato che “…il pregiudizio alle ragioni creditorie sussiste quando l'atto di disposizione determina anche solo una variazione peggiorativa, in termini quantitativi o qualitativi, EL patrimonio EL debitore…” (Cass. Sez. III, Ord. n. 12901 EL 26/6/2020).
L'eventus damni sussiste quindi sia quando il patrimonio EL debitore venga ridotto quantitativamente, sia quando l'atto dispositivo renda più incerta o difficile la soddisfazione EL credito, a prescindere dalla riduzione quantitativa (cfr. in tal senso Cass. Sez. II, Sent. n. 1902 EL 3/2/2015; in senso conforme, Cass. Sez. VI, Ord. n. 27625 EL 3/12/2020, non massimata).
Ancora, con riferimento all'onere probatorio, è stato osservato che “Il presupposto oggettivo ELl'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale EL debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa EL patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento EL credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative ELla garanzia patrimoniale, mentre è onere EL debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni EL creditore.” (Cass. Sez. VI, ord. n. 16221 EL 18/6/2019; cfr. in tal senso Cass. Sez. III, ord. n. 19207 EL 19.7.2018).
Ciò detto, deve ritenersi che, nel caso di specie, l'atto dispositivo posto in essere da CP_3
costituisca un atto pregiudizievole ex art. 2901 c.c. e abbia concretamente arrecato un danno alle ragioni ELla società attrice, posto che con tale atto il convenuto si è spogliato EL suo intero patrimonio, al di là EL valore intrinseco dei singoli beni donati. Del resto, i convenuti non hanno ottemperato all'onere probatorio che gli faceva carico, non avendo provato la titolarità di cespiti con cui soddisfare le ragioni creditorie ELl'attrice.
pagina 6 di 9 In ultima analisi l'atto oggetto di domanda deve considerarsi pienamente pregiudizievole ELle ragioni ELla creditrice, avendo avuto l'effetto di annullare integralmente la garanzia patrimoniale generica EL convenuto.
5.3. Sussiste infine il presupposto soggettivo di cui all'art. 2901, n.
1. c.c., da ravvisarsi nella sola scientia damni EL convenuto , stante la natura gratuita ELl'atto per cui è causa. Va CP_3
anzitutto chiarito che per scientia damni si intende non il dolo specifico (diversamente dal caso ELla dolosa preordinazione, cfr. Cass. SU, sent. n. 1898 EL 27/1/2025), ovvero una particolare e specifica intenzione fraudolenta EL debitore e, in caso di atto a titolo oneroso, EL terzo, ma la mera consapevolezza ELla diminuzione ELla garanzia patrimoniale generica (tra le varie, cfr. Cass. Sez. III,
Ord. n. 28423 EL 15/10/2021). Nel caso di specie, posto che il credito è sorto anteriormente all'atto di cui viene chiesto la revoca, era onere ELl'attrice provare la consapevolezza nel senso suesposto (solo) in capo al solo convenuto . CP_3
Ciò premesso, deve ritenersi provato che il debitore fosse consapevole che la stipula CP_3 ELla donazione fosse pregiudizievole ELle ragioni ELl'attrice. Il debitore era infatti pienamente consapevole ELle alterazioni dei bilanci ELla (di cui era stto per anni Presidente EL Cda) e EL Pt_1
consequenziale insorgere EL credito risarcitorio ELla società anche nei suoi confronti. Si è poi detto che con la donazione si è spogliato degli unici beni che costituivano il suo patrimonio. CP_3
In base a tali elementi deve ritenersi dimostrato che il convenuto conoscesse il pregiudizio che l'atto per cui è causa arrecava alla società attrice.
6. Sussistono pertanto le condizioni di legge per dichiarare l'inefficacia ELl'atto impugnato nei confronti ELl'attrice, la cui domanda va pertanto accolta come in dispositivo.
7. Resta quindi assorbita l'ulteriore domanda proposta dall'attore con riferimento a detto atto, diretta ad accertare la sua simulazione assoluta.
8. Possono quindi essere esaminate le domande aventi ad oggetto l'atto in data 10.3.2017 con cui CP_1
e hanno costituito anche alcuni beni donati dieci mesi prima al primo dal padre in
[...] CP_2
fondo patrimoniale (doc. 3 attoreo). Dall'esame ELl'atto emerge infatti che furono conferiti nel fondo non tutti i beni donati, ma solo quelli siti in RO e Tezze sul Brenta (non consta, come allegato dall'attrice, che l'atto avesse ad oggetto anche i beni in Nove) e furono conferiti anche beni estranei alla donazione EL 2016, già di proprietà di (siti in RO, frazione Vallonara e da CP_1
questi acquistati in forza di atto di acquisto EL 2006).
La domanda ex art. 2901 c.c., proposta dall'attrice in forza EL quarto comma ELla disposizione, è parzialmente fondata. La costituzione EL fondo patrimoniale, ai fini ELl'azione pauliana, deve intendersi come un negozio a titolo gratuito (cfr. in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. i, ord. n. 9192 EL
pagina 7 di 9 2/4/2021), sicché l'inefficacia ELla donazione EL 2016 comporta altresì, ex art. 2901 co. 4 c.c.
l'inefficacia ELl'atto EL 2017, con esclusivo riferimento, tuttavia, al conferimento dei beni oggetto ELla donazione EL 2016 (e, quindi, quelli siti in RO, via Mazzini e Tezze sul Brenta), non essendo incisa la costituzione EL fondo dall'inefficacia di detto atto quanto agli ulteriori beni già di proprietà di (il cui conferimento in fondo era in effetti neutra con riferimento alla garanzia CP_1
patrimoniale di . La domanda deve essere parzialmente accolta, come in dispositivo. Parte_1
9. Resta assorbito l'esame ELl'ulteriore domanda diretta ad accertare la simulazione assoluta anche di detto atto.
10. All'accoglimento ELle domande attoree, segue, per legge (cfr. art. 2655 c.c.), l'ordine di annotazione ELla sentenza.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono così liquidate sulla base ELla legge 27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14 (modificato ex D.M. 147/2022) in base ai valori previsti per lo scaglione di riferimento applicabile in relazione al valore ELla causa - individuato ex art. 5, co. 1 d.m. 55/2014
(secondo cui “Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica ELla ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta”) in quello da € 260.000,01 ad € 520.000,00, essendo il credito tutelando pari a ca. € 351.145,00 – applicati ai minimi in ragione ELla linearità in fatto e diritto ELle questioni oggetto di causa e EL valore ELl'affare e ELla ridotta istruttoria svolta e precisamente: € 1.772,00 per la fase di studio ELla controversia, € 1.169,00 per la fase introduttiva EL giudizio, € 5.206,00 per la fase istruttoria ed € 3.082,00 per la fase decisionale, per complessivi €
11.229,00, oltre accessori, cui vanno aggiunti € 535,00 di esborsi (CU, marca).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
(i) in accoglimento ELla domanda proposta da dichiara inefficace nei suoi confronti Parte_1
la donazione stipulata il 31.5.2016, rep. n. 215.120 rac. n. 79.069 Notaio in SS Persona_1
EL PP (Vi) trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di SS EL PP in data 16.6.2016 ai n. 3452 R.P. e n. 4884 R.G. e presso la Conservatoria dei RR.II. di Venezia in data 17.6.2016 ai n.
13069 R.P. e n. 19169 R.G., con cui , nato a [...] il [...], ha CP_3
trasferito a , nato a [...] il [...]: CP_1
(a) la piena proprietà dei beni censiti al catasto fabbricati EL Comune di RO (Vi), foglio 8, mapp. n. 148, sub. 1, area urbana m.q. 61 e 142 sub. 10 Corso G. Mazzini, 11 p. T-1-2, categoria A/10, classe 1, vani 7, superficie catastale mq 184, rc € 1.735,30;
(b) la piena proprietà dei beni censiti al catasto fabbricati EL Comune di Nove (Vi), foglio 1, mapp. n.
pagina 8 di 9 147, sub. 4, via Molini 20, p. T, cat. A/10, cl. U, vani 2,5, sup. cat. Mq. 60, RC € 639,12;
(c) la piena proprietà dei beni censiti al catasto fabbricati EL Comune di Tezze sul Brenta (Vi), foglio 2 mapp. n. 416, sub. 6, graffato col m.n. 1061, sub. 4, via Villa 8, p. t, cat. C/1, cl. 2, Mq. 73, sup. cat.
Mq. 95, RC € 942,53;
(d) la piena proprietà dei beni censiti al catasto fabbricati EL Comune di Jesolo (Ve), foglio 100, mapp.
n. 45, sub. 15, via Rotterdam 18, p. t, cat. A/3, cl. 3, vani 4, sup. cat. mq. 56, RC € 237,57 e mapp. n.
45, sub. 32, via Rotterdam 18, p. t, cat. C/6, cl. 5, mq 14, sup cat. mq 14, RC € 41,94 e per la quota dei
2/24 dei beni censiti al catasto fabbricati EL medesimo comune, foglio 100, mapp. n. 45, sub. 42, via
Rotterdam 18, p.t, cat. C/6, cl 5, mq 18, sup. cat. mq 18 Rc € 53,92, mapp. n. 45, sub. 43, via
Rotterdam 18, p.t, cat. C/6, cl 5, mq 18, sup. cat. mq 18 Rc € 53,92, mapp. n. 45, sub. 44, via
Rotterdam 18, p.t, cat. C/6, cl 5, mq 18, sup. cat. mq 18 Rc € 53,92;
(ii) in parziale accoglimento ELla domanda proposta da dichiara inefficace nei suoi Parte_1
confronti la costituzione di fondo patrimoniale stipulata il 10.3.2017, rep. n. 17.158 rac. n. 10.329
Notaio in SS EL PP (Vi) trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Persona_2
SS EL PP in data 16.3.2017 ai n. 1604 R.P. e n. 2244 R.G., nella parte in cui CP_1 nato a [...] il [...], con il consenso di nata a [...] l'[...] ha CP_2
costituito in fondo patrimoniale ai sensi degli articoli 167 e seguenti c.c., la piena proprietà dei seguenti immobili:
(a) beni censiti al catasto fabbricati EL Comune di RO (Vi), foglio 8, mapp. n. 148, sub. 1, area urbana m.q. 61 e 142 sub. 10 Corso G. Mazzini, 11 p. T-1-2, categoria A/10, classe 1, vani 7, superficie catastale mq 184, rc € 1.735,30;
(b) beni censiti al catasto fabbricati EL Comune di Tezze sul Brenta (Vi), foglio 2, già sezione A, foglio
2, mapp. n. 416, sub. 6, graffato col m.n. 1061, sub. 4, via Villa 8, p. t, cat. C/1, cl. 2, Mq. 73, sup. cat.
Mq. 95, RC € 942,53;
(iii) ordina ai Conservatori dei RR. II di SS EL PP e di Venezia di procedere, con esonero da ogni loro responsabilità, all'annotazione ELla presente sentenza;
(iv) condanna , e in solido tra loro, alla refusione ELle spese CP_3 CP_1 CP_2 processuali per il giudizio in favore di liquidate in € 11.229,00 per compensi, € Parte_1
535,00 per esborsi, oltre accessori come per legge sui compensi.
Vicenza, 13 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica in persona EL Dott. Ludovico Rossi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 2996 EL ruolo generale per gli affari contenziosi ELl'anno 20201 riservata in decisione all'udienza EL 5 marzo 2025, vertente tra:
(C.F. e P.I. , in persona EL l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Andrea Rosa (C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._1
Thiene (Vi), Corso Garibaldi, 75 in virtù di mandato allegato all'atto di citazione
- attrice- contro
(C.F. ) e (C.F. ), CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Laura Pellizzari (C.F. ) ed elettivamente C.F._4
domiciliati presso il suo studio in Vicenza, via Vecchia Ferriera, 57 virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuti -
e
(C.F. ), CP_3 C.F._5
- convenuto, contumace -
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c./azione di simulazione
CONCLUSIONI: all'udienza EL 5 marzo 2025 il difensore ELl'attrice precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nelle note ex art. 127ter c.p.c. EL 29.10.2024 e, quindi:
“Nel merito:
1) Accertare e dichiarare l'inefficacia ai sensi ELl'art. 2901 c.c. nei confronti di o, in Parte_1
subordine la simulazione assoluta, ai sensi degli artt. 1414-1417 c.c., ELl'atto pubblico n.
215120/79069 rep./racc. Notaio di SS EL PP EL 31.05.2016 e ELl'atto Persona_1
pagina 1 di 9 pubblico n. 17158/10329 rep./racc. Notaio di SS EL PP EL 23.02.2017, Persona_2
per i motivi esposti in atti.
2) Con rifusione ELle spese di lite.
In via istruttoria: come da memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.”
Il difensore dei convenuti precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nelle note ex art. 127ter c.p.c. EL 29.10.2024 e, quindi:
“[…] l'Ill.mo Sig. Giudice EL Tribunale Civile di Vicenza, previa ogni utile declaratoria EL caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, accertata e dichiarata l'infondatezza ELle domande attoree tutte per assenza e/o carenza di presupposti di fatto e di diritto
Voglia rigettare integralmente le medesime e ritenerle non meritevoli di accoglimento.
Con piena vittoria di spese e competenze legali di causa con relativi accessori come per legge.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice (di seguito anche conveniva in giudizio Pt_1
e – padre e figlio - e moglie EL secondo, deducendo che: CP_3 CP_1 CP_2
- è società operante nel settore ELla raccolta, ELlo stoccaggio e EL trattamento dei rifiuti;
Parte_1
fino al 23.2.2017 soci erano , titolare EL 70% EL capitale e il figlio , titolare EL CP_3 CP_4
restante 30%;
- la società è stata amministrata dal 10.10.2012 al 22.12.2015 da un CdA composto da , CP_3
Presidente e dai figli e , il primo AD, il secondo consigliere;
CP_4 Persona_3
- il 22.3.2017 la società depositava ricorso ex art. 161 co. 4 L.F. per l'accesso alla procedura di concordato preventivo in continuità, stante la crisi finanziaria che attraversava e il 15.9.2017
l'assemblea dei soci ELiberava di proporre una azione di responsabilità verso gli ex amministratori, contestando, tra l'altro, gravi irregolarità nella redazione dei bilanci, il compimento di operazioni straordinarie (tra cui la fusione con società ELla famiglia , successiva scissione in CP_5 CP_3
favore di società di nuova costituzione e ulteriore fusione in e finanziarie Controparte_6 Parte_1 determinanti un sensibile aggravamento ELl'esposizione finanziaria;
l'azione veniva proposta con atto di citazione proposto dinnanzi al Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, notificato nel giugno 2018, con cui si chiedeva la condanna dei in solido al pagamento di € CP_3
1.037.554,00;
- in data 31.5.2016, con atto notarile n. 215120/79069 rep./racc. Notaio , donava Per_1 CP_3
al figlio – non coinvolto dalle vicende processuali di non essendone stato né CP_1 Parte_1
socio né amministratore -, tutti gli immobili di proprietà siti in RO – Vi -, via Corso Mazzini 11,
pagina 2 di 9 Nove (Vi), via Molini 20, Tezze sul Brenta (Vi), via Villa 8, e Jesolo (Ve); CP_1
successivamente costituiva un fondo patrimoniale avente ad oggetto anche i beni donatigli dal padre e siti in RO, Nove e Tezze sul Brenta, in virtù di atto notarile EL 10.03.2017 n. 17158/10329 rep./racc. Notaio Per l'effetto risultava impossidente, pur mantenendo la Per_2 CP_3 residenza nell'immobile di Corso Mazzini;
- avrebbe costituito un fondo patrimoniale sull'immobile di sua proprietà per poi Persona_4 autorizzandone l'assegnazione alla moglie in sede di separazione consensuale;
pure Persona_3
disponeva di un suo immobile, assegnandone il godimento alla moglie in virtù di accordi di separazione personale consensuale formalizzati a gennaio 2019.
Preannunciando che avrebbe impugnato gli atti conclusi da e in separata sede, CP_4 Persona_3 Pt_1
ha dedotto (i) quanto alla donazione tra e , che con detto atto il primo avrebbe CP_3 CP_1
pregiudicato le ragioni di credito ELla società, spogliandosi ELla quasi totalità dei propri beni;
deduceva la sussistenza ELle condizioni di cui all'art. 2901 c.c.. In subordine assumeva che l'atto fosse assolutamente simulato;
(ii) quanto alla costituzione EL fondo, avente ad oggetto i medesimi beni ELla donazione e successiva di sei mesi all'atto liberale, che essa costituirebbe un atto a titolo gratuito con conseguente sua inefficacia, ex art. 2901, co. 4 c.c. Osservava comunque che sarebbe CP_1
stato messo sempre al corrente dal padre e dai fratelli ELle vicende ELla società, essendo peraltro socio di società coinvolta nelle operazioni con fonte di responsabilità dei parenti. Deduceva CP_5 Pt_1 che avrebbe costituito il fondo al solo fine di proteggere i beni dall'aggressione dei creditori EL CP_1
padre (consapevole ELla inefficacia ELla donazione), sicché in subordine la costituzione EL fondo potrebbe dirsi a sua volta assolutamente simulata: a sostegno di tale ricostruzione menzionava una clausola EL relativo atto, che prevedeva la possibilità di alienare o costituire ipoteca sui beni EL fondo con il consenso di entrambi i coniugi senza autorizzazione giudiziale, clausola sospetta e da sola sufficiente a far ritenere l'atto assolutamente simulato. Deduceva comunque l'insussistenza di una causa concreta meritevole di tutela nell'atto. Concludeva come in epigrafe.
2. La prima udienza veniva differita ex art. 168 bis, co. 5 c.p.c. al 9.11.2021.
Si costituivano e con comparsa ELl'8.11.2021, deducendo che le ragioni CP_1 CP_2
creditorie di sarebbero contestate, sicché non potrebbe ravvisarsi pregiudizio negli atti impugnati;
Pt_1
negavano che i convenuti fossero a conoscenza ELle vicende societarie, essendo in CP_1
particolare titolare di una attività indipendente da quella dei familiari, una autoscuola. Contestavano i presupposti ELle domande attoree e concludevano per il loro rigetto.
3. Alla prima udienza, dichiarata la contumacia di , venivano concessi i termini ex art. CP_3
183, co. 6 c.p.c. Nella prima memoria l'attrice allegava ad ulteriore sostegno ELla consapevolezza EL
pagina 3 di 9 di EL pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, rappresentava che nelle more EL CP_1
giudizio sarebbe stata iscritta ipoteca sui beni oggetto EL fondo in forza di d.i. emesso in favore di per € 328.750 oltre interessi), operazione che l'attrice assumeva a sua volta Controparte_7
essere simulata.
Con successiva ordinanza veniva disposto l'interrogatorio formale dei convenuti e ammessi alcuni capitoli di prova per testi articolati dall'attore, abilitandosi i convenuti a prova contraria. All'udienza EL 14.2.2023 il convenuto , ritualmente intimato, non compariva. Rendeva CP_3
l'interrogatorio e venivano escussi i testi e . All'udienza EL CP_1 Testimone_1 Persona_4
6.7.2023 veniva interrogata ed escussa la teste il difensore attoreo veniva CP_2 CP_7
autorizzato a produrre un ppt notificato a . Il 16.2.2024 veniva nuovamente esaminato CP_3
, stante la presenza di un errore nella verbalizzazione ELle sue dichiarazioni in data Testimone_1
14.2.2023 e veniva disposta l'acquisizione degli atti EL procedimento monitorio g. 1798/2021 (in cui fu emesso il d.i. in favore ELla . All'esito la causa veniva rinviata per p.c. al 29.10.2024 CP_7
udienza di cui, pervenuto il giudizio allo scrivente Magistrato, veniva disposta la trattazione ex art. 127ter c.p.c. Con provvedimento reso ai sensi ELla stessa disposizione in data 30.10.2024, preso atto EL deposito ELle note ELle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con termini ridotti per conclusionali e di legge per repliche, depositate da entrambe le parti. Con istanza congiunta, successiva alla scadenza dei termini conclusivi, le parti chiedevano fissarsi udienza di comparizione per la definizione transattiva ELla vicenda. La causa veniva rimessa sul ruolo, fissandosi l'udienza EL
29.1.2025 in cui le parti davano atto che in realtà la causa non era stata definita stragiudizialmente. Il difensore attoreo chiedeva un rinvio di un mese per trattative. La causa veniva rinviata al 5.3.2025; a detta udienza le parti davano atto EL mancato raggiungimento di un accordo. I difensori precisavano nuovamente le conclusioni, come da epigrafe e rinunciavano alla concessione di nuovi termini conclusivi. La causa veniva dunque trattenuta in decisione.
4. Preliminarmente si osserva che con la conclusionale ha allegato un documento;
la produzione è Pt_1 inammissibile, non avendo l'attrice ritualmente richiesto la rimessione in termini per la produzione ELl'allegato o minimamente chiarito perché non abbia potuto produrlo nel rispetto dei termini di rito.
5. Verranno anzitutto esaminate le domande aventi ad oggetto la donazione in data 31.5.2016, tra e (doc. 2 attoreo), con cui il primo trasferì al secondo la proprietà di alcuni beni CP_3 CP_1
siti in RO, via Mazzini 11, Nove, via Molini 20, Tezze sul Brenta, via villa 8, Jesolo, via
Rotterdam, 18, i cui estremi catastali verranno meglio riportati in dispositivo. La domanda ex art. 2901
c.c. è fondata.
Sussistono infatti tutti i presupposti ex art. 2901 c.c. per l'accoglimento ELla domanda, vale a dire: (i)
pagina 4 di 9 l'esistenza di un credito in capo al soggetto che agisce;
(ii) il compimento di un atto di disposizione da parte di un soggetto che sia debitore EL primo, vale a dire di un atto negoziale in forza EL quale il debitore modifica, anche solo qualitativamente, la propria situazione patrimoniale;
(iii) il conseguente eventus damni, ossia il pregiudizio che da detto atto possa derivare alle ragioni creditorie;
(iv) infine, la scientia fraudis, intesa quale consapevolezza, in capo al debitore-disponente, di recare pregiudizio al creditore (consapevolezza che, solo in presenza di un atto a titolo oneroso, è richiesta anche in capo al terzo: nel caso di specie, venendo impegnata una donazione e dovendo ritenersi, come si vedrà,
l'aspettativa di credito ELl'attrice sorta anteriormente alla stipula ELl'atto impugnato, si ritiene non dovesse essere dimostrata la dolosa preordinazione EL debitore né la partecipazione/consapevolezza,).
5.1. Quanto al diritto di credito, si rammenta che “In tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva ELla ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere ELla qualità di creditore abilitato all'esperimento ELl'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità ELla preventiva introduzione di un giudizio di accertamento EL medesimo credito o ELla certezza EL fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori.” (Cass. Sez. VI, Ord. n. 4212 EL 19/2/2020).
Nel caso di specie, come emerge dalla sentenza EL Tribunale di Venezia – Sezione Imprese EL
24.5.2023 che ha definito l'azione di responsabilità anche nei confronti di (doc. 18 CP_3
attoreo, allegato a note EL 5.7.2023) decisione che non consta essere stata impugnata, la pretesa risarcitoria attorea si fonda, tra l'altro, su varie irregolarità di bilancio per effetto ELle quali la società risultò capitalizzata quando in realtà […] “qualora il bilancio fosse stato correttamente redatto, il capitale sociale sarebbe andato integralmente perduto al 31.12.2013 e che pertanto sussista la responsabilità ex art. 2485 e ss. cc degli amministratori all'epoca in carica, per avere proseguito
l'attività sociale, anziché adottare i provvedimenti previsti dalla legge. […]” (cfr. doc. 18, pag. 12).
Tale condotta ha comportato un danno consequenziale alla illegittima prosecuzione ELl'attività
d'impresa per il periodo dal 31.12.2013 al 23.3.2017 per complessivi € 574.025,00, di cui € 351.145,00 riferibili al periodo in cui , e erano in carica (doc. 18, pagg. 12-13), ossia, CP_3 CP_4 Persona_3 pacificamente, fino al dicembre 2015. Anche se, a seguito ELla modifica ELl'organo amministrativo,
l'attrice ha ELiberato di promuovere l'azione di responsabilità solamente nel 2017 – e quindi successivamente alla donazione in questa sede impugnata, stipulata nel maggio 2016 – i fatti illeciti a fondamento dei crediti ELl'attrice erano ampliamente precedenti all'atto dispositivo, sicché già a partire dal 2015 la società ben poteva vantare una aspettativa di credito verso gli ex amministratori, tra pagina 5 di 9 cui . CP_3
5.2. Quanto all'atto pregiudizievole e all'eventus damni, l'attrice ha dedotto e provato che l'atto impugnato ha arrecato pregiudizio alle sue ragioni. ha infatti dimostrato che, per effetto Pt_1 ELl'intervenuta donazione, ha trasferito al figlio i residui immobili di cui era CP_3 CP_1 proprietario, risultando all'esito impossidente. A ben vedere la circostanza non è stata specificamente contestata, essendosi i convenuti limitati ad affermare che uno dei beni donati – ossia quello in
RO – sarebbe un granaio al grezzo, inabitabile (cfr. da ultimo conclusionale, pag. 2).
Al di là che in realtà la documentazione prodotta (e in particolare il verbale di pignoramento prodotto dall'attrice in data 12.7.2023) dimostrano al contrario che l'immobile continuò ad essere abitato da
, le sue condizioni e il suo valore in sé per sé non sono rilevanti: va rammentato che la CP_3
nozione di atto di disposizione ex art. 2901 c.c. e di eventus damni va interpretata in modo piuttosto ampio: la giurisprudenza di legittimità ha osservato che “…il pregiudizio alle ragioni creditorie sussiste quando l'atto di disposizione determina anche solo una variazione peggiorativa, in termini quantitativi o qualitativi, EL patrimonio EL debitore…” (Cass. Sez. III, Ord. n. 12901 EL 26/6/2020).
L'eventus damni sussiste quindi sia quando il patrimonio EL debitore venga ridotto quantitativamente, sia quando l'atto dispositivo renda più incerta o difficile la soddisfazione EL credito, a prescindere dalla riduzione quantitativa (cfr. in tal senso Cass. Sez. II, Sent. n. 1902 EL 3/2/2015; in senso conforme, Cass. Sez. VI, Ord. n. 27625 EL 3/12/2020, non massimata).
Ancora, con riferimento all'onere probatorio, è stato osservato che “Il presupposto oggettivo ELl'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale EL debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa EL patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento EL credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative ELla garanzia patrimoniale, mentre è onere EL debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni EL creditore.” (Cass. Sez. VI, ord. n. 16221 EL 18/6/2019; cfr. in tal senso Cass. Sez. III, ord. n. 19207 EL 19.7.2018).
Ciò detto, deve ritenersi che, nel caso di specie, l'atto dispositivo posto in essere da CP_3
costituisca un atto pregiudizievole ex art. 2901 c.c. e abbia concretamente arrecato un danno alle ragioni ELla società attrice, posto che con tale atto il convenuto si è spogliato EL suo intero patrimonio, al di là EL valore intrinseco dei singoli beni donati. Del resto, i convenuti non hanno ottemperato all'onere probatorio che gli faceva carico, non avendo provato la titolarità di cespiti con cui soddisfare le ragioni creditorie ELl'attrice.
pagina 6 di 9 In ultima analisi l'atto oggetto di domanda deve considerarsi pienamente pregiudizievole ELle ragioni ELla creditrice, avendo avuto l'effetto di annullare integralmente la garanzia patrimoniale generica EL convenuto.
5.3. Sussiste infine il presupposto soggettivo di cui all'art. 2901, n.
1. c.c., da ravvisarsi nella sola scientia damni EL convenuto , stante la natura gratuita ELl'atto per cui è causa. Va CP_3
anzitutto chiarito che per scientia damni si intende non il dolo specifico (diversamente dal caso ELla dolosa preordinazione, cfr. Cass. SU, sent. n. 1898 EL 27/1/2025), ovvero una particolare e specifica intenzione fraudolenta EL debitore e, in caso di atto a titolo oneroso, EL terzo, ma la mera consapevolezza ELla diminuzione ELla garanzia patrimoniale generica (tra le varie, cfr. Cass. Sez. III,
Ord. n. 28423 EL 15/10/2021). Nel caso di specie, posto che il credito è sorto anteriormente all'atto di cui viene chiesto la revoca, era onere ELl'attrice provare la consapevolezza nel senso suesposto (solo) in capo al solo convenuto . CP_3
Ciò premesso, deve ritenersi provato che il debitore fosse consapevole che la stipula CP_3 ELla donazione fosse pregiudizievole ELle ragioni ELl'attrice. Il debitore era infatti pienamente consapevole ELle alterazioni dei bilanci ELla (di cui era stto per anni Presidente EL Cda) e EL Pt_1
consequenziale insorgere EL credito risarcitorio ELla società anche nei suoi confronti. Si è poi detto che con la donazione si è spogliato degli unici beni che costituivano il suo patrimonio. CP_3
In base a tali elementi deve ritenersi dimostrato che il convenuto conoscesse il pregiudizio che l'atto per cui è causa arrecava alla società attrice.
6. Sussistono pertanto le condizioni di legge per dichiarare l'inefficacia ELl'atto impugnato nei confronti ELl'attrice, la cui domanda va pertanto accolta come in dispositivo.
7. Resta quindi assorbita l'ulteriore domanda proposta dall'attore con riferimento a detto atto, diretta ad accertare la sua simulazione assoluta.
8. Possono quindi essere esaminate le domande aventi ad oggetto l'atto in data 10.3.2017 con cui CP_1
e hanno costituito anche alcuni beni donati dieci mesi prima al primo dal padre in
[...] CP_2
fondo patrimoniale (doc. 3 attoreo). Dall'esame ELl'atto emerge infatti che furono conferiti nel fondo non tutti i beni donati, ma solo quelli siti in RO e Tezze sul Brenta (non consta, come allegato dall'attrice, che l'atto avesse ad oggetto anche i beni in Nove) e furono conferiti anche beni estranei alla donazione EL 2016, già di proprietà di (siti in RO, frazione Vallonara e da CP_1
questi acquistati in forza di atto di acquisto EL 2006).
La domanda ex art. 2901 c.c., proposta dall'attrice in forza EL quarto comma ELla disposizione, è parzialmente fondata. La costituzione EL fondo patrimoniale, ai fini ELl'azione pauliana, deve intendersi come un negozio a titolo gratuito (cfr. in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. i, ord. n. 9192 EL
pagina 7 di 9 2/4/2021), sicché l'inefficacia ELla donazione EL 2016 comporta altresì, ex art. 2901 co. 4 c.c.
l'inefficacia ELl'atto EL 2017, con esclusivo riferimento, tuttavia, al conferimento dei beni oggetto ELla donazione EL 2016 (e, quindi, quelli siti in RO, via Mazzini e Tezze sul Brenta), non essendo incisa la costituzione EL fondo dall'inefficacia di detto atto quanto agli ulteriori beni già di proprietà di (il cui conferimento in fondo era in effetti neutra con riferimento alla garanzia CP_1
patrimoniale di . La domanda deve essere parzialmente accolta, come in dispositivo. Parte_1
9. Resta assorbito l'esame ELl'ulteriore domanda diretta ad accertare la simulazione assoluta anche di detto atto.
10. All'accoglimento ELle domande attoree, segue, per legge (cfr. art. 2655 c.c.), l'ordine di annotazione ELla sentenza.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono così liquidate sulla base ELla legge 27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14 (modificato ex D.M. 147/2022) in base ai valori previsti per lo scaglione di riferimento applicabile in relazione al valore ELla causa - individuato ex art. 5, co. 1 d.m. 55/2014
(secondo cui “Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica ELla ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta”) in quello da € 260.000,01 ad € 520.000,00, essendo il credito tutelando pari a ca. € 351.145,00 – applicati ai minimi in ragione ELla linearità in fatto e diritto ELle questioni oggetto di causa e EL valore ELl'affare e ELla ridotta istruttoria svolta e precisamente: € 1.772,00 per la fase di studio ELla controversia, € 1.169,00 per la fase introduttiva EL giudizio, € 5.206,00 per la fase istruttoria ed € 3.082,00 per la fase decisionale, per complessivi €
11.229,00, oltre accessori, cui vanno aggiunti € 535,00 di esborsi (CU, marca).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
(i) in accoglimento ELla domanda proposta da dichiara inefficace nei suoi confronti Parte_1
la donazione stipulata il 31.5.2016, rep. n. 215.120 rac. n. 79.069 Notaio in SS Persona_1
EL PP (Vi) trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di SS EL PP in data 16.6.2016 ai n. 3452 R.P. e n. 4884 R.G. e presso la Conservatoria dei RR.II. di Venezia in data 17.6.2016 ai n.
13069 R.P. e n. 19169 R.G., con cui , nato a [...] il [...], ha CP_3
trasferito a , nato a [...] il [...]: CP_1
(a) la piena proprietà dei beni censiti al catasto fabbricati EL Comune di RO (Vi), foglio 8, mapp. n. 148, sub. 1, area urbana m.q. 61 e 142 sub. 10 Corso G. Mazzini, 11 p. T-1-2, categoria A/10, classe 1, vani 7, superficie catastale mq 184, rc € 1.735,30;
(b) la piena proprietà dei beni censiti al catasto fabbricati EL Comune di Nove (Vi), foglio 1, mapp. n.
pagina 8 di 9 147, sub. 4, via Molini 20, p. T, cat. A/10, cl. U, vani 2,5, sup. cat. Mq. 60, RC € 639,12;
(c) la piena proprietà dei beni censiti al catasto fabbricati EL Comune di Tezze sul Brenta (Vi), foglio 2 mapp. n. 416, sub. 6, graffato col m.n. 1061, sub. 4, via Villa 8, p. t, cat. C/1, cl. 2, Mq. 73, sup. cat.
Mq. 95, RC € 942,53;
(d) la piena proprietà dei beni censiti al catasto fabbricati EL Comune di Jesolo (Ve), foglio 100, mapp.
n. 45, sub. 15, via Rotterdam 18, p. t, cat. A/3, cl. 3, vani 4, sup. cat. mq. 56, RC € 237,57 e mapp. n.
45, sub. 32, via Rotterdam 18, p. t, cat. C/6, cl. 5, mq 14, sup cat. mq 14, RC € 41,94 e per la quota dei
2/24 dei beni censiti al catasto fabbricati EL medesimo comune, foglio 100, mapp. n. 45, sub. 42, via
Rotterdam 18, p.t, cat. C/6, cl 5, mq 18, sup. cat. mq 18 Rc € 53,92, mapp. n. 45, sub. 43, via
Rotterdam 18, p.t, cat. C/6, cl 5, mq 18, sup. cat. mq 18 Rc € 53,92, mapp. n. 45, sub. 44, via
Rotterdam 18, p.t, cat. C/6, cl 5, mq 18, sup. cat. mq 18 Rc € 53,92;
(ii) in parziale accoglimento ELla domanda proposta da dichiara inefficace nei suoi Parte_1
confronti la costituzione di fondo patrimoniale stipulata il 10.3.2017, rep. n. 17.158 rac. n. 10.329
Notaio in SS EL PP (Vi) trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Persona_2
SS EL PP in data 16.3.2017 ai n. 1604 R.P. e n. 2244 R.G., nella parte in cui CP_1 nato a [...] il [...], con il consenso di nata a [...] l'[...] ha CP_2
costituito in fondo patrimoniale ai sensi degli articoli 167 e seguenti c.c., la piena proprietà dei seguenti immobili:
(a) beni censiti al catasto fabbricati EL Comune di RO (Vi), foglio 8, mapp. n. 148, sub. 1, area urbana m.q. 61 e 142 sub. 10 Corso G. Mazzini, 11 p. T-1-2, categoria A/10, classe 1, vani 7, superficie catastale mq 184, rc € 1.735,30;
(b) beni censiti al catasto fabbricati EL Comune di Tezze sul Brenta (Vi), foglio 2, già sezione A, foglio
2, mapp. n. 416, sub. 6, graffato col m.n. 1061, sub. 4, via Villa 8, p. t, cat. C/1, cl. 2, Mq. 73, sup. cat.
Mq. 95, RC € 942,53;
(iii) ordina ai Conservatori dei RR. II di SS EL PP e di Venezia di procedere, con esonero da ogni loro responsabilità, all'annotazione ELla presente sentenza;
(iv) condanna , e in solido tra loro, alla refusione ELle spese CP_3 CP_1 CP_2 processuali per il giudizio in favore di liquidate in € 11.229,00 per compensi, € Parte_1
535,00 per esborsi, oltre accessori come per legge sui compensi.
Vicenza, 13 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
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