Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Decreto cautelare 17 luglio 2023
Ordinanza cautelare 5 settembre 2023
Ordinanza cautelare 16 novembre 2023
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 4052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4052 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04052/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16816/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16816 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Hospital Scientific Consulting S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Bello, Andrea Antonio Talivo e Sebastiano Berardino Santarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell’Economica e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
Regione Puglia e Regione Basilicata, non costituite in giudizio;
nei confronti
Agilent Technologies Italia S.p.A., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022;
- del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici pergli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022;
- della “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” raggiunta in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 28 settembre 2022;
- dell’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018;
- ove occorra, della Circolare del Ministero della Salute e M.E.F. 26 febbraio 2020, prot. n. 5496;
- della determinazione n. 10 del 12 dicembre 2022 del Direttore generale del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia, recante “Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21/4/2023:
- dell’atto dirigenziale n. 1 del 8 febbraio 2023 recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. - Presa d’atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto”, pubblicato sul portale istituzionale della Regione Puglia il 9 febbraio 2023, unitamente agli inerenti allegati;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22/6/2023:
- della deliberazione della Giunta regionale della Regione Basilicata del 30 marzo 2023, n. 207, recante “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del DL n. 78/2015”, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Basilicata del 1° aprile 2023, unitamente ai relativi allegati;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 26/10/2023:
– della Deliberazione della Giunta regionale della Regione Basilicata del 28 luglio 2023, n. 444, recante “DGR 207/2023-Approvazione e Aggiornamento degli elenchi delle Aziende fornitrici di dispositivi medici, soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2018, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del DL n.78/2015 e del DL 30 marzo 2023, n.34,convertito in L.56/2023”, unitamente ai relativi allegati;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 9 gennaio 2026 la dott.ssa MA BU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso introduttivo, la società “Hospital Scientific Consulting S.r.l.” ha impugnato il decreto del 6 luglio 2022 del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante “ Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”, il decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute, recante “ Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ”, nonché l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 7 novembre 2019, atto rep. n. 181/CSR, con cui sono stati definiti i tetti di spesa regionali nella misura del 4,4% per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018;
- con successivi ricorsi per motivi aggiunti, riportati in epigrafe, la società ricorrente ha impugnato i decreti con cui talune Regioni (in particolare, Puglia e Basilicata) hanno approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, come convertito, individuando nei relativi allegati gli importi dovuti;
- si sono costituite in giudizio le Amministrazioni statali intimate, indicate in epigrafe, depositando memorie difensive;
- in pendenza del giudizio, è stato approvato l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni con l. n. 118 dell’8 agosto 2025, secondo cui: “ Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite. Fino al termine dell'accertamento di cui al terzo periodo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, con riguardo alle aziende di cui al presente articolo, sono sospesi i termini di prescrizione, sono precluse nuove azioni esecutive e sono altresì sospese le eventuali azioni esecutive in corso. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del citato articolo 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78 del 2015 ”;
Rilevato che:
- con memoria del 25 novembre 2025, la società ricorrente ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti delle Amministrazioni resistenti, avendo provveduto al pagamento del 25% degli importi richiesti a titolo di ripiano;
- all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 9 gennaio 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a., la causa è stata posta in decisione;
Ritenuto che:
- ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, la pronuncia di cessata materia del contendere può essere emessa solo a seguito della comunicazione, a questo Tribunale, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento del pagamento dell’importo dovuto;
- in conseguenza, il ricorso, integrato con motivi aggiunti, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la società ricorrente dichiarato l’avvenuto pagamento senza che le Regioni interessate ne abbiano dato conferma e dovendosi desumere da tale dichiarazione, in ogni caso, la sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione sul merito del presente ricorso;
- le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia, con contributi unificati a carico di parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato con motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AR BA AL, Presidente FF
Francesco Elefante, Consigliere
MA BU, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA BU | AR BA AL |
IL SEGRETARIO