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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/04/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 419/2019
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dr.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dr. NATALINO SAPONE Consigliere
dr.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 419/2019 vertente
TRA
C.F. ), già in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.Salvatore Attinà (CF:
pec: C.F._1 Email_1
Appellante
CONTRO
(C.F. ) nella qualità di titolare della Ditta Ingro CP_1 C.F._2
Service di Spanò Maurizio(PI: ), rappresentato e difeso, congiuntamente e/o P.IVA_2 separatamente tra di loro,dall'Avv. Laganà Demetrio (CF: ) pec: C.F._3
dall'Avv. Paola Mesiano (CF: ) pec: Email_2 C.F._4 it Email_3
Appellato
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – indennizzo assicurativo per danni da incendio
- appello alla sentenza n. 387/2019 del Tribunale di Reggio Calabria pubblicata in data
11.03.2019, non notificata, resa a definizione del proc. 4541/2013 RGAC Trib.RC
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con decreto ingiuntivo n. 889/2013 notificato in data 11.10.2013, il Tribunale di Reggio
Calabria ingiungeva alla il pagamento della somma di € 75.700,00, in Parte_1 favore dell'assicurato , nella qualità di titolare della impresa individuale Ingro Service CP_1
di Spanò Maurizio, a titolo di indennizzo assicurativo del danno derivato da incendio doloso subìto nella notte tra il 6 ed il 7 gennaio 2010 nel deposito di generi alimentari ubicato in S. Elia di
Montebello Jonico.
L'ingiunzione era stata chiesta sulla base della perizia contrattuale redatta il 20.07.2012 dai periti ing. , ing. e dr a seguito della definizione della procedura contrattuale Per_1 Per_2 Per_3
di liquidazione dei danni oggetto della polizza assicurativa n. 291200704 Parte_3 stipulata con l'assicuratrice il 12.10.2009. Pt_1
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.11.2013, la Società Parte_1
proponeva opposizione al Decreto Ingiuntivo de quo, chiedendone la revoca, per carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., giacché la perizia contrattuale non costituiva documentazione idonea alla concessione del monitorio , in quanto la stima del danno non poteva determinare il diritto all'indennizzo in capo all'assicurato, essendo tale diritto rimesso alla valutazione giuridica sull'indennizzabilità del sinistro.
Inoltre, chiedeva dichiararsi la nullità della perizia contrattuale datata 20.07.2012, per errore essenziale sulla qualità delle merci indennizzabili, ovvero dichiararsi non indennizzabile il sinistro,perché in tutti gli elenchi forniti dallo delle merci andate distrutte non vi era nessun CP_1
riferimento alla circostanza che i prodotti alimentari fossero nella quasi totalità scaduti.
In ogni caso, eccepiva la perdita del diritto all'indennizzo a causa dell'esagerazione dolosa del danno, ai sensi dell'art 7.2 CGA.
Si costituiva in giudizio , nella qualità di titolare della Ditta Ingro Service, CP_1
impugnando e contestando in toto quanto dedotto dall'opponente e chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto n. 889/2013, ex art. 648 c.p.c., oltre che l'emissione dell'ordinanza anticipatoria di condanna ex art. 186 bis c.p.c.; nel merito, il rigetto integrale dell'opposizione, con conferma dell'opposto decreto e condanna della società assicurativa alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con conferma di quelle del procedimento monitorio.
In particolare, l'opposto rilevava che la giurisprudenza considerava pacificamente la perizia contrattuale come prova scritta idonea all'emissione dell'ingiunzione di pagamento ex articolo 634 cpc;
che nell'immediatezza dell'incendio gli era stata preclusa la possibilità di redigere un elenco dettagliato della merce distrutta per circostanze a lui non addebitabili, cioè perché l'immobile era stato sottoposto a sequestro lo stesso 7 gennaio 2010 e, successivamente al dissequestro e fino allo
2 Cont smaltimento dei residuati, resa necessaria dall'ingiunzione di sgombero pervenuta dall' per il precario stato dei luoghi;
che nessun comportamento di dolosa esagerazione poteva essergli addebitato perché egli si è attenuto alle risultanze del collegio arbitrale sia in ordine al valore della merce e alla sua commerciabilità. Aggiungeva che la compagnia assicurativa con missiva del
5.12.2012 aveva comunicato al difensore dello n. q. la disponibilità a una definizione bonaria CP_1
del sinistro mediante un'offerta irrisoria e per questo inaccettabile.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza celebrata il 01/04/2015, il Tribunale rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione dell'ingiunzione di pagamento e la causa veniva istruita con la concessione dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c..
Successivamente al deposito delle memorie istruttorie, il giudice di prime cure rigettava l'istanza di emissione dell'ordinanza per il pagamento delle somme non contestate formulata da parte opposta e venivano escussi i testi ing. , ing. e dr . Per_1 Per_2 Per_3
All'udienza del 03/10/2018 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con sentenza n. 387/2019 pubblicata il giorno 11/03/2019 il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l'opposizione proposta da e, per l'effetto, confermava il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 889/2013 emesso il 19/7/2013, con condanna dell'opponente a rifondere allo le spese del giudizio, quantificate in € 4.000,00 per onorari, oltre rimborso per spese CP_1
generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Il giudice di prime cure riteneva legittima l'ingiunzione di pagamento sul presupposto che la perizia contrattuale potesse assumere valore di prova scritta sebbene priva di efficacia probatoria assoluta e affermava la sussistenza in capo allo del diritto all'indennizzo per come stimato a maggioranza CP_1
dal Collegio peritale in data 20.7.2012, ritenendo che la fattispecie in esame fosse da ricondurre
“nell'alveo dell'istituto dell'arbitrato irrituale ex articolo 808 ter cpc, costituendo l'elaborato peritale de quo un “lodo contrattuale”
Rilevava poi che “le conclusioni avanzate nell'elaborato peritale evidenziano la tenutezza del quantum oggetto di ingiunzione complessivamente calcolato in € 75.700,00 in corrispondenza con
l'importo definitivo ottenibile addizionando le varie somme calcolate in perizia in base alle singole categorie di merce analizzate, nonché il danno quantificato in relazione alla partita fabbricati ed alla partita attrezzatura arredamento”, e che tali considerazioni risultavano suffragate dalle risultanze delle prove testimoniali.
Inoltre, il giudicante aveva ritenuto infondate le eccezioni sollevate dalla compagnia assicurativa, in particolare aveva rilevato che lo non avrebbe potuto fornire nel termine fissato dalla polizza CP_1
assicurativa all'art.
7.1 un elenco dettagliato del valore della merce distrutta nell'incendio del
3 07/01/2010, in quanto l'immobile era stato dissequestrato solo in data 27/03/2010. Aveva escluso che lo fosse incorso nella decadenza dal diritto di indennizzo per dolosa esagerazione del danno CP_1
essendosi attenuto alla stima del CTP ing. ed alle conclusioni del collegio arbitrale;
Persona_4
aveva ritenuto che non erano emersi durante il corso del processo elementi per ritenere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale era stato richiesto l'indennizzo, mancante dei requisiti della certezza della provenienza, in violazione dell'art.
4.10 della polizza;
che era da escludersi che gran parte della merce indennizzabile era avariata, perché come chiarito dal teste era stata stimata solo la merce ancora utilizzabile e non ancora scaduta al Testimone_1
momento del sinistro;
che lo stesso perito della compagnia assicurativa in sede di verbale di perizia aveva escluso la conclusione per la quale i prodotti di telefonia erano inutilizzabili perché fuori commercio.
In conclusione, il Tribunale affermava che parte convenuta-attrice sostanziale aveva assolto l'onere probatorio su di lei incombente circa l'an e il quantum del diritto di credito vantato nei confronti della parte opponente - convenuta sostanziale, la quale, invece non aveva provato l'esistenza dei fatti estintivi e/o modificativi della pretesa avversaria.
Con atto di citazione in appello, notificato il 07/05/2019 e iscritto a ruolo il 15/05/2019, la
ha impugnato la sentenza, mai notificata ai fini della decorrenza Parte_1
del c.d. termine breve, per i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 633 – 634 c.p.c. in ordine alla idoneità della perizia contrattuale a fungere da titolo per l'emissione di un decreto ingiuntivo;
2) vizio di motivazione. Travisamento della prova in violazione e falsa applicazione degli artt.
115 e 116 e 808 ter c.p.c. e degli artt. 1349, 1362 e 1363 c.c. in ordine alla differenza tra lodo arbitrale e perizia contrattuale;
3) vizio di motivazione. Violazione falsa applicazione degli articoli 1218 e 2697 c.c. degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c. in ordine alla supposta sussistenza di un diritto all'indennizzo in capo allo in forza della perizia contrattuale e dagli oneri probatori che ne discendono in capo alle CP_1
parti in caso di contestazione del diritto stesso;
4) violazione falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1375 c.c. nonché degli artt. 112, 115 e
116 c.p.c.. Vizio di motivazione per insufficienza ed erroneo apprezzamento sull'esito della prova in ordine agli obblighi derivanti dall'art.
7.1 CGA sezione incendio della polizza, nonché, in ordine alla decadenza dal diritto all'indennizzo per la sussistenza dell'esagerazione dolosa del danno di cui all'art.
7.2 delle CGA sezione incendio della polizza;
5) violazione falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nonché degli artt. 112, 115 e 116
c.p.c.. Vizio di motivazione per insufficienza ed erroneo apprezzamento sull'esito della prova in
4 ordine alla domanda di annullamento della perizia contrattuale per errore essenziale sulla qualità delle merci indennizzabili;
6) violazione falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nonché degli artt. 112, 115 e 116
c.p.c.. Vizio di motivazione per insufficienza ed erroneo apprezzamento sull'esito della prova in ordine alla liquidazione del danno all'immobile in favore dello . CP_1
Ha concluso chiedendo, previa sospensiva ai sensi dell'art. 283 c.p.c., la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo ed il rigetto di ogni domanda dell'appellato, oltre al favore delle spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre IVA, CPA ex legge del doppio grado di giudizio.
Con istanza di inibitoria depositata in data 20.05.2019 e notificata unitamente al decreto di fissazione udienza in data 31.05.2019, la formulava istanza di Parte_1
sospensione della efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 387/2019.
Nel sub procedimento di inibitoria si costituiva l'11 luglio 2019 , e richiedeva il CP_1 rigetto dell'istanza per carenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Con ordinanza del 24/07/2019 la Corte d'Appello di Reggio Calabria accoglieva la richiesta di inibitoria, “ritenuta la sussistenza di un pericolo di apprezzabile pregiudizio derivante all'appellante dall'esecuzione della sentenza impugnata, in ragione della consistenza dell'importo in contestazione
e della possibile difficoltà nel recupero della somma e ritenuta la sussistenza di gravi e fondati motivi per l'accoglimento della richiesta di inibitoria”.
Nel procedimento principale d'appello si costituiva il 17 ottobre 2019 , n.q. di CP_1
titolare della Ditta Ingro Service di Spanò Maurizio, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) “Rigettare l'appello ex adverso proposto, ed ogni relativa domanda formulata da parte odierna appellante, in persona dei suoi procuratori, dott. Parte_1 CP_3
e dott. , perché inammissibile ed in ogni caso infondato in fatto e diritto, per i
[...] CP_4 motivi meglio esposti in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza appellata in ogni sua statuizione;
2) Condannare in persona dei suoi procuratori, dott. Parte_1 CP_3
e dott. , alla rifusione delle spese e competenze anche del presente grado di
[...] CP_4
giudizio, rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con conferma della relativa statuizione di primo grado”.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, le parti precisavano le proprie conclusioni all'udienza del 07/11/2024
e con ordinanza del 21/11/2024 la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di cui entrambe profittavano.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione di primo grado risulta essere totalmente errata e merita di essere riformata.
I
E' fondato il primo motivo di appello, che censura la sentenza per avere erroneamente equiparato all'arbitrato irrituale la perizia contrattuale datata 20.07.2012, contenente soltanto l'accertamento e la quantificazione dei danni causati dall'incendio sviluppatosi nei locali dell'esercizio assicurato nella notte tra il 6 e il 7 gennaio 2010, perizia resa ai sensi dell'art 7.4 delle CGA.
Il Tribunale sulla base di un'erronea equiparazione tra lodo irrituale e perizia contrattuale, ha inquadrato la fattispecie in esame nell'alveo dell'istituto dell'arbitrato irrituale ex art. 808 ter c.p.c., parificando l'elaborato peritale ad un lodo contrattuale, cioè“un accordo diretto alla composizione di una lite potenziale, secondo lo schema di una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti medesime”, ed ha ritenuto quindi legittima l'ingiunzione di pagamento .
In realtà la perizia contrattuale del 20.7.2012 posta a fondamento dell'ingiunzione è prevista dall'art.
7.4 sezione incendio della polizza di assicurazione stipulata tra , nella qualità CP_1
e la Parte_1
Tale clausola contrattuale prevede che i risultati delle operazioni demandate ai periti sono obbligatori per le parti solamente in riferimento alle attività previste:
- alla lettere c “di verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano a momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti all'art.
7.5 della presente Sezione”;
- e alla lettera d “procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio”
Invece non sono vincolanti a mente di polizza le risultanze dell'attività svolta dai periti con riferimento alle lettere a (“indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro”) e b
(“verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate nella forma prevista all'art.
2.4 della Parte Comune, nonché verificare se
l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto a quanto previsto all'art. dello stesso art.
7.1 della presente Sezione”).
Ma l'art 7.4 dopo aver disciplinato l'attività dei periti (redazione processo verbale) e aver dichiarato vincolanti solo le operazioni di cui alle lettere c) e d) dichiara espressamente che rimane “ impregiudicata qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni”.
6 Proprio questa clausola chiarisce che l'attività tecnica demandata ai periti era quella della redazione della perizia contrattuale (ovvero: l'accertamento del danno e determinazione del valore delle cose assicurate) che si differenzia dall'istituto dell'arbitrato irrituale, non essendo stata demandata ai periti nessuna composizione di aspetti controversi sulla indennizzabilità effettiva dei danni
(quindi su tutte le questioni che possono porsi sulla validità del contratto, sui limiti ed oggetto del rischio assicurato, sull'applicabilità di clausole limitative o di decadenza dall'indennizzo, ecc)
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Si ha arbitrato irrituale quando le parti conferiscono all'arbitro il compito di definire in via negoziale le contestazioni insorte o che possono insorgere tra loro in ordine a determinati rapporti giuridici mediante una composizione amichevole riconducibile alla loro volontà, mentre si ha perizia contrattuale quando le parti devolvono al terzo, scelto per la particolare competenza tecnica, non la risoluzione di una controversia giuridica, ma la formulazione di un apprezzamento tecnico che preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva. …omissis.” (Cass Sez. 1, Sentenza n. 10705 del 10/05/2007 – conforme Cass Sez. 3, Sentenza n. 14909 del 22/10/2002).
Non può quindi condividersi la decisione del giudice di prime cure, errata nei presupposti. poiché la valutazione tecnica demandata ai periti consisteva nella mera stima del valore dei beni e dell'entità del pregiudizio subìto a causa del sinistro, ma non determinava alcun diritto all'indennizzo in capo all'assicurato, essendo tale diritto – in caso di contestazioni - rimesso alla valutazione e verifica dell'indennizzabilità del danno.
Da ciò discende anche l'erroneamente ritenuta legittimità del decreto ingiuntivo.
A mente degli art 633 e ss cpc la prova scritta deve rappresentare il credito di una somma certa, liquida ed esigibile: caratteristiche che non può avere la stima di un danno che lascia impregiudicata ogni ragione di contestazione sulla effettiva indennizzabilità di quel sinistro
La perizia contrattuale non era un arbitrato irrituale, non aveva quindi i requisiti richiesti dagli art
633 e 634 cpc, non costituiva prova scritta del credito, non consentiva l'emissione del decreto ingiuntivo , che è stato illegittimamente concesso. Sono fondati i primi due motivi di appello;
per questo punto va riformata la sentenza, e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
II
Come è noto, la revoca del monitorio per carenza delle condizioni della sua emissione, non esime il giudice dall'esaminare nel merito la domanda giudiziale con esso proposta, restando fermi gli oneri probatori attinenti alle effettive e sostanziali posizioni processuali delle parti, che solo formalmente risultano invertite, perché l'opposto ( , n..q.), convenuto in senso formale, era in primo CP_1
grado attore in senso sostanziale e su quest'ultimo gravava l'onere di dimostrare la fondatezza della domanda giudiziale (il diritto al pagamento dell'indennizzo contrattuale nella misura stimata).
7 Incombeva invece sull'assicuratrice- opponente ma convenuta sostanziale in primo grado - l'onere di provare il fondamento delle eccezioni frapposte alla richiesta di pagamento.
Dovendo quindi indagare il fondamento della domanda, appare corretto esaminare immediatamente il motivo n 4 dell'appello, ovvero quello che eccepisce l' erroneo rigetto della eccezione di decadenza dal diritto all'indennizzo per l'esagerazione dolosa del danno di cui all'art.
7.2 delle CGA sezione incendio della polizza, previsione correlata agli obblighi derivanti dall'art.
7.1 CGA.
Ciò in base al principio dell'utilità processuale dell'esame della cd “ragione più liquida”, posto che pur ove fossero accertati tutti gli (altri) fatti costituitivi della domanda dello , e ove pure CP_1 fosse respinta l'impugnazione della perizia contrattuale per errore (proposta sin dal primo grado dalla assicuratrice), il verificarsi dei presupposti di tale decadenza vanificherebbe ogni altro accertamento ed ogni diritto dell'assicurato.
La legittimità di tale procedimento, anche in deroga alla regola dell'ordine di trattazione delle questioni dettato dall'art 276 cod proc civ, con finalità di garantire il superiore principio costituzionale della ragionevole durata del processo, evitando la trattazione – talora complessa – di circostanze che si rivelino inutili alla definizione del processo, è stata affermata già da Cass Sez. 6
- L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014 “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”. (conforme, fra le altre, Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 11458 del 11/05/2018;
Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019, che espressamente privilegiano “un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c “)
Naturalmente il limite dell' operatività del principio in appello è data dai limiti di cognizione del giudice dell'impugnazione, limite derivante dall'effetto devolutivo del gravame, in virtù del quale la decisione non può esorbitare dal thema decidendum delineato dai motivi di impugnazione, pena la violazione dell'art. 112 c.p.c. ( Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 30507 del 03/11/2023)
Nella specie non vi è dubbio che la questione, oggetto di eccezione formulata in primo grado, è stata negativamente definita dal Tribunale e sulla decisione l'assicurazione ha proposto argomentato e tempestivo motivo di appello: è quindi rispettato il principio che precede.
8 III
Il motivo di appello n. 4 che ripropone l'eccezione di intervenuta decadenza dal diritto di riscuotere il premio assicurativo risulta fondato.
È utile ricostruire la successione temporale degli eventi al fine di mettere in evidenza come lo CP_1
non abbia ottemperato correttamente alla clausola che gli imponeva di dichiarare immediatamente
“l'entità approssimativa del danno” , si dalla prima denuncia (così come previsto dall'art 7.1 lettera a) e c)) della CGC;
e come sia incorso , con dichiarazioni successive, nella decadenza di cui all'art
7.2 delle stesse CGA.
Le dette previsioni contrattuali sono all'evidenza strettamente collegate, e mirano a mettere immediatamente in chiaro l'entità approssimativa del danno e quindi dell'indennizzo che la società potrebbe essere chiamata a pagare, e risultano implicitamente finalizzate alle attività di accertamento che impegnano le parti sin dal verificarsi del rischio assicurato
Invece lo con la prima denuncia alla assicuratrice non ha indicato neppure il valore CP_1
approssimativo delle merci contenute nel magazzino, contravvenendo all'obbligo contrattuale, e giustificando l'omissione con l'impossibilitò di accedere all'immobile, posto sotto sequestro su istanza dei Carabinieri (che sin dal primo accesso nell'immediatezza dei fatti hanno riscontrato immediatamente alcune anomalie, ovvero che la quasi totalità delle mrci – di natura alimentare – custodite nell'immobile erano già scadute al momento del fatto, e che gli ignoti autori dell'incendio avevano tentato una capillare distribuzione delle sostanze infiammabili all'interno del deposito, cosa ritenuta inusuale per essere ricondotto a fatti vessatori del commerciante- cfr foglio tre della comunicazione di notizia di reato dei CC di ON IC datata Saline Joniche 25 gennaio 2010 nr. 20/1- 2 di prot ) e dissequestrato solo il 27 marzo 2010.
La società con l'opposizione al decreto ingiuntivo ha sollevato l'eccezione, ma il Pt_1
Tribunale ha ritenuto “giustificata” l'omissione per l'impossibilità di accedere al deposito, argomento recepito dal Tribunale di Reggio Calabria
L'argomento è invece palesemente inconsistente.
Un commerciante di articoli all'ingrosso, qual era lo , ha e deve avere certamente perfetta CP_1
contezza del contenuto del deposito nel quale si trova la merce che viene acquistata e dalla quale viene prelevata quella venduta, e senza necessità di accedervi, ma semplicemente raffrontando i registri di carico e scarico della merce, i libri contabili, o almeno le fatture di acquisto e vendita dei prodotti.
Tanto è vero che anche in caso di totale distruzione della merce per l'incendio l'assicurato avrebbe avuto modo di quantificare , pur con comprensibile ma limitata “approssimazione”, la qualità e
9 quantità del contenuto del deposito. Né lo ha mai affermato di non essere in possesso della CP_1
documentazione fiscale, come sottolineato senza contestazione dalla difesa della Pt_1
Non solo: il deposito era stato di recente, pochi mesi prima dell'incendio, preso in locazione dallo
(aprile 2009), che quindi da pochi mesi vi aveva trasferito la merce;
inoltre ancor più recente CP_1
era stata la stipula del contratto di assicurazione, datata 12.10.2009, poco più di due mesi prima dell'incendio del 7 gennaio 2010.
E' anche per questo ancor più inverosimile ed ingiustificato che l'assicurato non fosse in grado nell'immediatezza del sinistro in data 07.01.2010 di ottemperare all'obbligo di indicare il danno approssimativo.
Ciò è tanto vero che risulta dalla stessa comunicazione dei Carabinieri del 25 gennaio 2010 (pag terza) che su richiesta dei militari lo il giorno dopo l'incendio, con una nota sottoscritta e CP_1
datata 8 gennaio 2010 “…consegnava copia di una attestazione dalla quale si rileva , genericamente, il contenuto degli alimenti custoditi nel deposito ed il valore approssimativo della merce stessa, cioè
150.000-200.000 circa, non facendo però riferimento al fatto se la merce fosse o meno commercializzabile” (così nella comunicazione di notizia di reato dei Carabinieri del 25.1.2010)
La nota è allegata alla comunicazione della notizia di reato dei Carabinieri, unitamente alle numerose fotografie scattate dai militari , che hanno ripetutamente insistito sulla circostanza che la
“quasi totalità dei prodotti “ contenuti nel capannone , rimasti integri nonostante le fiamme (subito domate dai Vigili del Fuoco) “risultava scaduta di validità e quindi non più idonea al consumo alimentare”. Quindi priva di valore commerciale.
Ciò nonostante, l'assicurato inviava alla società denuncia di danno da incendio nella quale Pt_1 non indicava neppure l'ammontare approssimativo del danno subìto, così incorrendo nella inosservanza (inadempimento) dell'obbligo nascente dal punto 7.1 del contratto.
Le condotte successive dello integrano perfettamente la condotta della consapevole CP_1 esagerazione del danno, sanzionata dall'art 7.2 con l'integrale perdita dell'indennizzo
A seguito del dissequestro del locale incendiato avvenuto il 27.03.2010 , e allo scopo di procedere all'accertamento delle cause del sinistro, e anche alla stima e alla quantificazione dei danni, le parti nominavano ognuna i propri periti.
In occasione del primo sopralluogo dei tecnici incaricati avvenuto il 03.06.2010 lo forniva al CP_1
perito della compagnia assicuratrice un elenco delle merci danneggiate, a cui seguiva da parte del perito della società la richiesta di dettaglio dei costi unitari delle merci contenute Parte_1 nell'elenco oltre che la relativa documentazione contabile.
L'8 giugno 2010 (quindi prima della redazione del primo verbale dei periti del 22.6.2010) a mezzo fax l'assicurato comunicava alla compagnia assicurativa di volersi avvalere dell'anticipo sul
10 pagamento dell'indennizzo, ciò in quanto “l'indennizzo complessivo è senz'altro superiore, di molto, al previsto limite di € 75.000,00”.
Già tale indicazione è idonea a determinare la dolosa (consapevole) esagerazione del danno, posto che lo indicava un importo “di gran lunga” superiore all'anticipo richiesto, non indicava altro CP_1
parametro, taceva la condizione della merce (praticamente nella maggior parte già scaduta nell'anno 2009 o anche molo prima del momento nel quale è stata ammassata nei locali, perché questi erano stati utilizzati dall'aprile 2009).
Condizione della merce che avrebbe poi condotto i periti a maggioranza a riconoscere solo in €
58.700,00 il danno alle merci (con il dissenso del mandatario dell'assicurazione ing che Per_1
ha ritenuto esagerata anche tale stima perché la merce era scaduta e non commercializzabile).
La consapevole esagerazione del danno è stata rafforzata, insistita ed avvalorata allorquando lo tramite il proprio perito ing ha inviato un fax in data 1.2 2011 alla società CP_1 Per_2
assicuratrice ( ovvero dopo un anno dal sinistro senza giustificazione) ed ha quantificato il valore delle merci distrutte in € 226.766,09 IVA compresa (di molto superiore a quello che sarebbe stato poi definito dal collegio peritale), considerando indennizzabili le merci scadute come risultava dagli elenchi forniti dallo stesso assicurato.
La prospettazione di valori di merce indennizzabili assai lontana dalla realtà, enormemente superiore alla possibile quantificazione (come conclusa poi dai periti per euro 58.000 il 20.7.2012) e determinata dall'essere ormai i prodotti alimentari scaduti, quindi non commerciabili, configura la consapevole (quindi dolosa) esagerazione della richiesta di danno.
Consapevolezza che deve attribuirsi all'imprenditore per il sol fatto che egli era certamente a conoscenza di quanto contenuto nel deposito, del fatto che molta merce , di natura alimentare , fosse ormai scaduta e priva di valore, come del resto era stato insistentemente evidenziato dai Carabinieri
, che avevano nel'immediatezza visionato e documentato con fotografie a campione (in atti) le date di scadenza di varie scatole di prodotti.
Circostanza che aveva peraltro insospettito i militari, perché unita alle “anomale” modalità dell'appiccamento dell'incendio (con profusione di liquidi infiammabili, potenzialmente idonei a bruciare tutto il contenuto del capannone), nonché per avere lo dichiarato di essere in buone CP_1 condizioni economiche mentre la circostanza era stata smentita dai locatori dell'immobile, ai quali da tempo lo non pagava l'affitto per difficoltà economiche (cfr comunicazione notizia di reato CP_1
del 25.1.2010).
La consapevolezza della scarsità di valore della merce ammassata nel deposito da parte dello CP_1
deve trarsi anche da altre circostanze, ricavabili dalla lettura degli elenchi in atti (a cominciare
11 dall'elenco allegato al primo accesso e verbale dei periti assicurativi, del 22.6.2010 ), ma evidentemente ben note a colui che quelle merci aveva collocato nel deposito:
- Nell'elenco redatto dai periti con il verbale del 22.6.2010 si leggono numerose scadenze risalenti al 2003-2006-2008, quindi di merci abbondantemente scadute ben prima di essere portate nel deposito, locato solo nel 2009;
- Una considerevole partita di the inglese, che i periti hanno valutato da sola per circa 20.000 euro (delle complessive 58.000) risulta per buona parte scaduta addirittura negli anni 97-98, altra parte nell'anno 2007 come riportato dai periti nell'elenco :
-
Molte altre incongruenze sono poi emerse dagli atti, rimaste sfornite di spiegazione : fra la merce contenuta nel deposito vi erano accessori per telefonia (merce non pertinente con l'attività di ingrosso di alimentari svolto dallo ), peraltro anche questa obsoleta e risalente agli anni 2004-2007; CP_1
parte della merce risultava fornita da società o ditte che da molti anni avevano cessato di esistere, o che commerciavano merce diversa (i liquori risultavano forniti da una ditta che commerciava giocattoli ) cfr. pag 13 della perizia contrattuale, le imprese e Persona_5 Persona_6 non risultavano esistenti, il the inglese risultava stato acquistato da un'azienda che si occupava di commercio all'ingrosso di saponi e pulizia, ecc;
Di tali anomalie , scadenze ormai maturate, merci non tracciabili, fornitori non identificabili, che certamente incidevano in maniera determinante sul valore della merce e che non risultavano dalle fatture e dagli elenchi forniti dallo (a sostegno dell'eccessivo importo al fine quantificato) non CP_1
è stata data alcuna segnalazione, nonostante si trattasse, evidentemente, di circostanze a conoscenza del commerciante grossista.
Le condotte fin qui illustrate realizzano la violazione dell'obbligo contrattuale scaturente dall'art.
7.2 delle CGA sezione incendio della polizza , perché manifestano la consapevolezza – già espressa nella richiesta di anticipazione per 75.000 euro, accompagnata dalla segnalazione di un danno “di gran lunga superiore” e seguita nel febbraio 2011 da una valutazione delle merci distrutte in €
226.766,09 (di molto superiore a quello definito dal collegio peritale), – di stare chiedendo un danno palesemente superiore al dovuto per la qualità della merce colpita dall'incendio
Vi sono quindi gli estremi dell'esagerazione dolosa del danno , che si realizza quando l'assicurato abbia scientemente “gonfiato” la quantificazione del danno, cioè, abbia agito con la consapevolezza
12 di eccedere i limiti di una corretta valutazione dello stesso, secondo criteri economico-commerciali normalmente praticati.
Deve prendersi atto della fondatezza della eccezione dell'assicuratrice, dell'esistenza dei presupposti per la dichiarazione di decadenza dell'assicurato da ogni indennizzo, che comporta la riforma della decisione sul punto, ed il rigetto dell'originaria domanda dello CP_1
Restano assorbite tutte le altre questioni proposte dalle parti, che pur ove fossero risolte favorevolmente per lo non consentirebbero di superare l'eccezione di decadenza. CP_1
IV
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza;
pertanto dovrà rifondere CP_1
l'assicuratrice appellante per gli esborsi causati dal doppio grado di giudizio.
Le somme dovute sono liquidate di seguito, ai sensi del DM 55/2014 e DM 147/2022 , tenendo presente il valore dichiarato della causa (euro 75.700, corrispondente all'importo liquidato dalla perizia contrattuale quindi compreso nella fascia tra € 52.001 ed € 260.000) e liquidate nei parametri medi dei compensi per attività difensiva .
Pertanto saranno dovute dallo alla controparte CP_1
Per il primo grado di giudizio euro 14.103,00 (di cui per fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00, fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00, fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00, fase decisionale, valore medio:€ 4.253,00)
Per il presente grado di giudizio euro 14.317,00 ( di cui per Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio:€1.911,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:€ 4.326,00; fase decisionale, valore medio:€ 5.103,00)
Entrambe le somme da maggiorarsi ulteriormente di CU , Iva , CPA e spese forfetarie da calcolarsi come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(C.F. , nei confronti di (C.F. Parte_1 P.IVA_1 CP_1
) nella qualità di titolare della Ditta Ingro Service di Spanò C.F._2
Maurizio(PI: , avverso la Sentenza n. 387/2019 emessa dal Tribunale di Reggio P.IVA_2
Calabria pubblicata in data 11.03.2019, così provvede:
- Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, revoca il decreto ingiuntivo n. 889/2013 RG emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 19.07.2013 e rigetta l'originaria domanda dell'assicurato ; CP_1
13 - Pone a carico dell'appellato soccombente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida a favore della ai sensi del DM 55/2014 e DM 147/2022 per il Pt_1 Parte_1
primo grado di giudizio euro 14.103,00 e per il presente grado euro 14.317,00 oltre CU , spese vive e forfetarie, IVA e CPA da calcolarsi come per legge.
Reggio Calabria, così deciso il 24 aprile 2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
14
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dr.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dr. NATALINO SAPONE Consigliere
dr.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 419/2019 vertente
TRA
C.F. ), già in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.Salvatore Attinà (CF:
pec: C.F._1 Email_1
Appellante
CONTRO
(C.F. ) nella qualità di titolare della Ditta Ingro CP_1 C.F._2
Service di Spanò Maurizio(PI: ), rappresentato e difeso, congiuntamente e/o P.IVA_2 separatamente tra di loro,dall'Avv. Laganà Demetrio (CF: ) pec: C.F._3
dall'Avv. Paola Mesiano (CF: ) pec: Email_2 C.F._4 it Email_3
Appellato
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – indennizzo assicurativo per danni da incendio
- appello alla sentenza n. 387/2019 del Tribunale di Reggio Calabria pubblicata in data
11.03.2019, non notificata, resa a definizione del proc. 4541/2013 RGAC Trib.RC
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con decreto ingiuntivo n. 889/2013 notificato in data 11.10.2013, il Tribunale di Reggio
Calabria ingiungeva alla il pagamento della somma di € 75.700,00, in Parte_1 favore dell'assicurato , nella qualità di titolare della impresa individuale Ingro Service CP_1
di Spanò Maurizio, a titolo di indennizzo assicurativo del danno derivato da incendio doloso subìto nella notte tra il 6 ed il 7 gennaio 2010 nel deposito di generi alimentari ubicato in S. Elia di
Montebello Jonico.
L'ingiunzione era stata chiesta sulla base della perizia contrattuale redatta il 20.07.2012 dai periti ing. , ing. e dr a seguito della definizione della procedura contrattuale Per_1 Per_2 Per_3
di liquidazione dei danni oggetto della polizza assicurativa n. 291200704 Parte_3 stipulata con l'assicuratrice il 12.10.2009. Pt_1
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.11.2013, la Società Parte_1
proponeva opposizione al Decreto Ingiuntivo de quo, chiedendone la revoca, per carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., giacché la perizia contrattuale non costituiva documentazione idonea alla concessione del monitorio , in quanto la stima del danno non poteva determinare il diritto all'indennizzo in capo all'assicurato, essendo tale diritto rimesso alla valutazione giuridica sull'indennizzabilità del sinistro.
Inoltre, chiedeva dichiararsi la nullità della perizia contrattuale datata 20.07.2012, per errore essenziale sulla qualità delle merci indennizzabili, ovvero dichiararsi non indennizzabile il sinistro,perché in tutti gli elenchi forniti dallo delle merci andate distrutte non vi era nessun CP_1
riferimento alla circostanza che i prodotti alimentari fossero nella quasi totalità scaduti.
In ogni caso, eccepiva la perdita del diritto all'indennizzo a causa dell'esagerazione dolosa del danno, ai sensi dell'art 7.2 CGA.
Si costituiva in giudizio , nella qualità di titolare della Ditta Ingro Service, CP_1
impugnando e contestando in toto quanto dedotto dall'opponente e chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto n. 889/2013, ex art. 648 c.p.c., oltre che l'emissione dell'ordinanza anticipatoria di condanna ex art. 186 bis c.p.c.; nel merito, il rigetto integrale dell'opposizione, con conferma dell'opposto decreto e condanna della società assicurativa alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con conferma di quelle del procedimento monitorio.
In particolare, l'opposto rilevava che la giurisprudenza considerava pacificamente la perizia contrattuale come prova scritta idonea all'emissione dell'ingiunzione di pagamento ex articolo 634 cpc;
che nell'immediatezza dell'incendio gli era stata preclusa la possibilità di redigere un elenco dettagliato della merce distrutta per circostanze a lui non addebitabili, cioè perché l'immobile era stato sottoposto a sequestro lo stesso 7 gennaio 2010 e, successivamente al dissequestro e fino allo
2 Cont smaltimento dei residuati, resa necessaria dall'ingiunzione di sgombero pervenuta dall' per il precario stato dei luoghi;
che nessun comportamento di dolosa esagerazione poteva essergli addebitato perché egli si è attenuto alle risultanze del collegio arbitrale sia in ordine al valore della merce e alla sua commerciabilità. Aggiungeva che la compagnia assicurativa con missiva del
5.12.2012 aveva comunicato al difensore dello n. q. la disponibilità a una definizione bonaria CP_1
del sinistro mediante un'offerta irrisoria e per questo inaccettabile.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza celebrata il 01/04/2015, il Tribunale rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione dell'ingiunzione di pagamento e la causa veniva istruita con la concessione dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c..
Successivamente al deposito delle memorie istruttorie, il giudice di prime cure rigettava l'istanza di emissione dell'ordinanza per il pagamento delle somme non contestate formulata da parte opposta e venivano escussi i testi ing. , ing. e dr . Per_1 Per_2 Per_3
All'udienza del 03/10/2018 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con sentenza n. 387/2019 pubblicata il giorno 11/03/2019 il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l'opposizione proposta da e, per l'effetto, confermava il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 889/2013 emesso il 19/7/2013, con condanna dell'opponente a rifondere allo le spese del giudizio, quantificate in € 4.000,00 per onorari, oltre rimborso per spese CP_1
generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Il giudice di prime cure riteneva legittima l'ingiunzione di pagamento sul presupposto che la perizia contrattuale potesse assumere valore di prova scritta sebbene priva di efficacia probatoria assoluta e affermava la sussistenza in capo allo del diritto all'indennizzo per come stimato a maggioranza CP_1
dal Collegio peritale in data 20.7.2012, ritenendo che la fattispecie in esame fosse da ricondurre
“nell'alveo dell'istituto dell'arbitrato irrituale ex articolo 808 ter cpc, costituendo l'elaborato peritale de quo un “lodo contrattuale”
Rilevava poi che “le conclusioni avanzate nell'elaborato peritale evidenziano la tenutezza del quantum oggetto di ingiunzione complessivamente calcolato in € 75.700,00 in corrispondenza con
l'importo definitivo ottenibile addizionando le varie somme calcolate in perizia in base alle singole categorie di merce analizzate, nonché il danno quantificato in relazione alla partita fabbricati ed alla partita attrezzatura arredamento”, e che tali considerazioni risultavano suffragate dalle risultanze delle prove testimoniali.
Inoltre, il giudicante aveva ritenuto infondate le eccezioni sollevate dalla compagnia assicurativa, in particolare aveva rilevato che lo non avrebbe potuto fornire nel termine fissato dalla polizza CP_1
assicurativa all'art.
7.1 un elenco dettagliato del valore della merce distrutta nell'incendio del
3 07/01/2010, in quanto l'immobile era stato dissequestrato solo in data 27/03/2010. Aveva escluso che lo fosse incorso nella decadenza dal diritto di indennizzo per dolosa esagerazione del danno CP_1
essendosi attenuto alla stima del CTP ing. ed alle conclusioni del collegio arbitrale;
Persona_4
aveva ritenuto che non erano emersi durante il corso del processo elementi per ritenere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale era stato richiesto l'indennizzo, mancante dei requisiti della certezza della provenienza, in violazione dell'art.
4.10 della polizza;
che era da escludersi che gran parte della merce indennizzabile era avariata, perché come chiarito dal teste era stata stimata solo la merce ancora utilizzabile e non ancora scaduta al Testimone_1
momento del sinistro;
che lo stesso perito della compagnia assicurativa in sede di verbale di perizia aveva escluso la conclusione per la quale i prodotti di telefonia erano inutilizzabili perché fuori commercio.
In conclusione, il Tribunale affermava che parte convenuta-attrice sostanziale aveva assolto l'onere probatorio su di lei incombente circa l'an e il quantum del diritto di credito vantato nei confronti della parte opponente - convenuta sostanziale, la quale, invece non aveva provato l'esistenza dei fatti estintivi e/o modificativi della pretesa avversaria.
Con atto di citazione in appello, notificato il 07/05/2019 e iscritto a ruolo il 15/05/2019, la
ha impugnato la sentenza, mai notificata ai fini della decorrenza Parte_1
del c.d. termine breve, per i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 633 – 634 c.p.c. in ordine alla idoneità della perizia contrattuale a fungere da titolo per l'emissione di un decreto ingiuntivo;
2) vizio di motivazione. Travisamento della prova in violazione e falsa applicazione degli artt.
115 e 116 e 808 ter c.p.c. e degli artt. 1349, 1362 e 1363 c.c. in ordine alla differenza tra lodo arbitrale e perizia contrattuale;
3) vizio di motivazione. Violazione falsa applicazione degli articoli 1218 e 2697 c.c. degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c. in ordine alla supposta sussistenza di un diritto all'indennizzo in capo allo in forza della perizia contrattuale e dagli oneri probatori che ne discendono in capo alle CP_1
parti in caso di contestazione del diritto stesso;
4) violazione falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1375 c.c. nonché degli artt. 112, 115 e
116 c.p.c.. Vizio di motivazione per insufficienza ed erroneo apprezzamento sull'esito della prova in ordine agli obblighi derivanti dall'art.
7.1 CGA sezione incendio della polizza, nonché, in ordine alla decadenza dal diritto all'indennizzo per la sussistenza dell'esagerazione dolosa del danno di cui all'art.
7.2 delle CGA sezione incendio della polizza;
5) violazione falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nonché degli artt. 112, 115 e 116
c.p.c.. Vizio di motivazione per insufficienza ed erroneo apprezzamento sull'esito della prova in
4 ordine alla domanda di annullamento della perizia contrattuale per errore essenziale sulla qualità delle merci indennizzabili;
6) violazione falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nonché degli artt. 112, 115 e 116
c.p.c.. Vizio di motivazione per insufficienza ed erroneo apprezzamento sull'esito della prova in ordine alla liquidazione del danno all'immobile in favore dello . CP_1
Ha concluso chiedendo, previa sospensiva ai sensi dell'art. 283 c.p.c., la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo ed il rigetto di ogni domanda dell'appellato, oltre al favore delle spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre IVA, CPA ex legge del doppio grado di giudizio.
Con istanza di inibitoria depositata in data 20.05.2019 e notificata unitamente al decreto di fissazione udienza in data 31.05.2019, la formulava istanza di Parte_1
sospensione della efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 387/2019.
Nel sub procedimento di inibitoria si costituiva l'11 luglio 2019 , e richiedeva il CP_1 rigetto dell'istanza per carenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Con ordinanza del 24/07/2019 la Corte d'Appello di Reggio Calabria accoglieva la richiesta di inibitoria, “ritenuta la sussistenza di un pericolo di apprezzabile pregiudizio derivante all'appellante dall'esecuzione della sentenza impugnata, in ragione della consistenza dell'importo in contestazione
e della possibile difficoltà nel recupero della somma e ritenuta la sussistenza di gravi e fondati motivi per l'accoglimento della richiesta di inibitoria”.
Nel procedimento principale d'appello si costituiva il 17 ottobre 2019 , n.q. di CP_1
titolare della Ditta Ingro Service di Spanò Maurizio, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) “Rigettare l'appello ex adverso proposto, ed ogni relativa domanda formulata da parte odierna appellante, in persona dei suoi procuratori, dott. Parte_1 CP_3
e dott. , perché inammissibile ed in ogni caso infondato in fatto e diritto, per i
[...] CP_4 motivi meglio esposti in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza appellata in ogni sua statuizione;
2) Condannare in persona dei suoi procuratori, dott. Parte_1 CP_3
e dott. , alla rifusione delle spese e competenze anche del presente grado di
[...] CP_4
giudizio, rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con conferma della relativa statuizione di primo grado”.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, le parti precisavano le proprie conclusioni all'udienza del 07/11/2024
e con ordinanza del 21/11/2024 la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di cui entrambe profittavano.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione di primo grado risulta essere totalmente errata e merita di essere riformata.
I
E' fondato il primo motivo di appello, che censura la sentenza per avere erroneamente equiparato all'arbitrato irrituale la perizia contrattuale datata 20.07.2012, contenente soltanto l'accertamento e la quantificazione dei danni causati dall'incendio sviluppatosi nei locali dell'esercizio assicurato nella notte tra il 6 e il 7 gennaio 2010, perizia resa ai sensi dell'art 7.4 delle CGA.
Il Tribunale sulla base di un'erronea equiparazione tra lodo irrituale e perizia contrattuale, ha inquadrato la fattispecie in esame nell'alveo dell'istituto dell'arbitrato irrituale ex art. 808 ter c.p.c., parificando l'elaborato peritale ad un lodo contrattuale, cioè“un accordo diretto alla composizione di una lite potenziale, secondo lo schema di una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti medesime”, ed ha ritenuto quindi legittima l'ingiunzione di pagamento .
In realtà la perizia contrattuale del 20.7.2012 posta a fondamento dell'ingiunzione è prevista dall'art.
7.4 sezione incendio della polizza di assicurazione stipulata tra , nella qualità CP_1
e la Parte_1
Tale clausola contrattuale prevede che i risultati delle operazioni demandate ai periti sono obbligatori per le parti solamente in riferimento alle attività previste:
- alla lettere c “di verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano a momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti all'art.
7.5 della presente Sezione”;
- e alla lettera d “procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio”
Invece non sono vincolanti a mente di polizza le risultanze dell'attività svolta dai periti con riferimento alle lettere a (“indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro”) e b
(“verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate nella forma prevista all'art.
2.4 della Parte Comune, nonché verificare se
l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto a quanto previsto all'art. dello stesso art.
7.1 della presente Sezione”).
Ma l'art 7.4 dopo aver disciplinato l'attività dei periti (redazione processo verbale) e aver dichiarato vincolanti solo le operazioni di cui alle lettere c) e d) dichiara espressamente che rimane “ impregiudicata qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni”.
6 Proprio questa clausola chiarisce che l'attività tecnica demandata ai periti era quella della redazione della perizia contrattuale (ovvero: l'accertamento del danno e determinazione del valore delle cose assicurate) che si differenzia dall'istituto dell'arbitrato irrituale, non essendo stata demandata ai periti nessuna composizione di aspetti controversi sulla indennizzabilità effettiva dei danni
(quindi su tutte le questioni che possono porsi sulla validità del contratto, sui limiti ed oggetto del rischio assicurato, sull'applicabilità di clausole limitative o di decadenza dall'indennizzo, ecc)
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Si ha arbitrato irrituale quando le parti conferiscono all'arbitro il compito di definire in via negoziale le contestazioni insorte o che possono insorgere tra loro in ordine a determinati rapporti giuridici mediante una composizione amichevole riconducibile alla loro volontà, mentre si ha perizia contrattuale quando le parti devolvono al terzo, scelto per la particolare competenza tecnica, non la risoluzione di una controversia giuridica, ma la formulazione di un apprezzamento tecnico che preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva. …omissis.” (Cass Sez. 1, Sentenza n. 10705 del 10/05/2007 – conforme Cass Sez. 3, Sentenza n. 14909 del 22/10/2002).
Non può quindi condividersi la decisione del giudice di prime cure, errata nei presupposti. poiché la valutazione tecnica demandata ai periti consisteva nella mera stima del valore dei beni e dell'entità del pregiudizio subìto a causa del sinistro, ma non determinava alcun diritto all'indennizzo in capo all'assicurato, essendo tale diritto – in caso di contestazioni - rimesso alla valutazione e verifica dell'indennizzabilità del danno.
Da ciò discende anche l'erroneamente ritenuta legittimità del decreto ingiuntivo.
A mente degli art 633 e ss cpc la prova scritta deve rappresentare il credito di una somma certa, liquida ed esigibile: caratteristiche che non può avere la stima di un danno che lascia impregiudicata ogni ragione di contestazione sulla effettiva indennizzabilità di quel sinistro
La perizia contrattuale non era un arbitrato irrituale, non aveva quindi i requisiti richiesti dagli art
633 e 634 cpc, non costituiva prova scritta del credito, non consentiva l'emissione del decreto ingiuntivo , che è stato illegittimamente concesso. Sono fondati i primi due motivi di appello;
per questo punto va riformata la sentenza, e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
II
Come è noto, la revoca del monitorio per carenza delle condizioni della sua emissione, non esime il giudice dall'esaminare nel merito la domanda giudiziale con esso proposta, restando fermi gli oneri probatori attinenti alle effettive e sostanziali posizioni processuali delle parti, che solo formalmente risultano invertite, perché l'opposto ( , n..q.), convenuto in senso formale, era in primo CP_1
grado attore in senso sostanziale e su quest'ultimo gravava l'onere di dimostrare la fondatezza della domanda giudiziale (il diritto al pagamento dell'indennizzo contrattuale nella misura stimata).
7 Incombeva invece sull'assicuratrice- opponente ma convenuta sostanziale in primo grado - l'onere di provare il fondamento delle eccezioni frapposte alla richiesta di pagamento.
Dovendo quindi indagare il fondamento della domanda, appare corretto esaminare immediatamente il motivo n 4 dell'appello, ovvero quello che eccepisce l' erroneo rigetto della eccezione di decadenza dal diritto all'indennizzo per l'esagerazione dolosa del danno di cui all'art.
7.2 delle CGA sezione incendio della polizza, previsione correlata agli obblighi derivanti dall'art.
7.1 CGA.
Ciò in base al principio dell'utilità processuale dell'esame della cd “ragione più liquida”, posto che pur ove fossero accertati tutti gli (altri) fatti costituitivi della domanda dello , e ove pure CP_1 fosse respinta l'impugnazione della perizia contrattuale per errore (proposta sin dal primo grado dalla assicuratrice), il verificarsi dei presupposti di tale decadenza vanificherebbe ogni altro accertamento ed ogni diritto dell'assicurato.
La legittimità di tale procedimento, anche in deroga alla regola dell'ordine di trattazione delle questioni dettato dall'art 276 cod proc civ, con finalità di garantire il superiore principio costituzionale della ragionevole durata del processo, evitando la trattazione – talora complessa – di circostanze che si rivelino inutili alla definizione del processo, è stata affermata già da Cass Sez. 6
- L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014 “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”. (conforme, fra le altre, Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 11458 del 11/05/2018;
Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019, che espressamente privilegiano “un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c “)
Naturalmente il limite dell' operatività del principio in appello è data dai limiti di cognizione del giudice dell'impugnazione, limite derivante dall'effetto devolutivo del gravame, in virtù del quale la decisione non può esorbitare dal thema decidendum delineato dai motivi di impugnazione, pena la violazione dell'art. 112 c.p.c. ( Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 30507 del 03/11/2023)
Nella specie non vi è dubbio che la questione, oggetto di eccezione formulata in primo grado, è stata negativamente definita dal Tribunale e sulla decisione l'assicurazione ha proposto argomentato e tempestivo motivo di appello: è quindi rispettato il principio che precede.
8 III
Il motivo di appello n. 4 che ripropone l'eccezione di intervenuta decadenza dal diritto di riscuotere il premio assicurativo risulta fondato.
È utile ricostruire la successione temporale degli eventi al fine di mettere in evidenza come lo CP_1
non abbia ottemperato correttamente alla clausola che gli imponeva di dichiarare immediatamente
“l'entità approssimativa del danno” , si dalla prima denuncia (così come previsto dall'art 7.1 lettera a) e c)) della CGC;
e come sia incorso , con dichiarazioni successive, nella decadenza di cui all'art
7.2 delle stesse CGA.
Le dette previsioni contrattuali sono all'evidenza strettamente collegate, e mirano a mettere immediatamente in chiaro l'entità approssimativa del danno e quindi dell'indennizzo che la società potrebbe essere chiamata a pagare, e risultano implicitamente finalizzate alle attività di accertamento che impegnano le parti sin dal verificarsi del rischio assicurato
Invece lo con la prima denuncia alla assicuratrice non ha indicato neppure il valore CP_1
approssimativo delle merci contenute nel magazzino, contravvenendo all'obbligo contrattuale, e giustificando l'omissione con l'impossibilitò di accedere all'immobile, posto sotto sequestro su istanza dei Carabinieri (che sin dal primo accesso nell'immediatezza dei fatti hanno riscontrato immediatamente alcune anomalie, ovvero che la quasi totalità delle mrci – di natura alimentare – custodite nell'immobile erano già scadute al momento del fatto, e che gli ignoti autori dell'incendio avevano tentato una capillare distribuzione delle sostanze infiammabili all'interno del deposito, cosa ritenuta inusuale per essere ricondotto a fatti vessatori del commerciante- cfr foglio tre della comunicazione di notizia di reato dei CC di ON IC datata Saline Joniche 25 gennaio 2010 nr. 20/1- 2 di prot ) e dissequestrato solo il 27 marzo 2010.
La società con l'opposizione al decreto ingiuntivo ha sollevato l'eccezione, ma il Pt_1
Tribunale ha ritenuto “giustificata” l'omissione per l'impossibilità di accedere al deposito, argomento recepito dal Tribunale di Reggio Calabria
L'argomento è invece palesemente inconsistente.
Un commerciante di articoli all'ingrosso, qual era lo , ha e deve avere certamente perfetta CP_1
contezza del contenuto del deposito nel quale si trova la merce che viene acquistata e dalla quale viene prelevata quella venduta, e senza necessità di accedervi, ma semplicemente raffrontando i registri di carico e scarico della merce, i libri contabili, o almeno le fatture di acquisto e vendita dei prodotti.
Tanto è vero che anche in caso di totale distruzione della merce per l'incendio l'assicurato avrebbe avuto modo di quantificare , pur con comprensibile ma limitata “approssimazione”, la qualità e
9 quantità del contenuto del deposito. Né lo ha mai affermato di non essere in possesso della CP_1
documentazione fiscale, come sottolineato senza contestazione dalla difesa della Pt_1
Non solo: il deposito era stato di recente, pochi mesi prima dell'incendio, preso in locazione dallo
(aprile 2009), che quindi da pochi mesi vi aveva trasferito la merce;
inoltre ancor più recente CP_1
era stata la stipula del contratto di assicurazione, datata 12.10.2009, poco più di due mesi prima dell'incendio del 7 gennaio 2010.
E' anche per questo ancor più inverosimile ed ingiustificato che l'assicurato non fosse in grado nell'immediatezza del sinistro in data 07.01.2010 di ottemperare all'obbligo di indicare il danno approssimativo.
Ciò è tanto vero che risulta dalla stessa comunicazione dei Carabinieri del 25 gennaio 2010 (pag terza) che su richiesta dei militari lo il giorno dopo l'incendio, con una nota sottoscritta e CP_1
datata 8 gennaio 2010 “…consegnava copia di una attestazione dalla quale si rileva , genericamente, il contenuto degli alimenti custoditi nel deposito ed il valore approssimativo della merce stessa, cioè
150.000-200.000 circa, non facendo però riferimento al fatto se la merce fosse o meno commercializzabile” (così nella comunicazione di notizia di reato dei Carabinieri del 25.1.2010)
La nota è allegata alla comunicazione della notizia di reato dei Carabinieri, unitamente alle numerose fotografie scattate dai militari , che hanno ripetutamente insistito sulla circostanza che la
“quasi totalità dei prodotti “ contenuti nel capannone , rimasti integri nonostante le fiamme (subito domate dai Vigili del Fuoco) “risultava scaduta di validità e quindi non più idonea al consumo alimentare”. Quindi priva di valore commerciale.
Ciò nonostante, l'assicurato inviava alla società denuncia di danno da incendio nella quale Pt_1 non indicava neppure l'ammontare approssimativo del danno subìto, così incorrendo nella inosservanza (inadempimento) dell'obbligo nascente dal punto 7.1 del contratto.
Le condotte successive dello integrano perfettamente la condotta della consapevole CP_1 esagerazione del danno, sanzionata dall'art 7.2 con l'integrale perdita dell'indennizzo
A seguito del dissequestro del locale incendiato avvenuto il 27.03.2010 , e allo scopo di procedere all'accertamento delle cause del sinistro, e anche alla stima e alla quantificazione dei danni, le parti nominavano ognuna i propri periti.
In occasione del primo sopralluogo dei tecnici incaricati avvenuto il 03.06.2010 lo forniva al CP_1
perito della compagnia assicuratrice un elenco delle merci danneggiate, a cui seguiva da parte del perito della società la richiesta di dettaglio dei costi unitari delle merci contenute Parte_1 nell'elenco oltre che la relativa documentazione contabile.
L'8 giugno 2010 (quindi prima della redazione del primo verbale dei periti del 22.6.2010) a mezzo fax l'assicurato comunicava alla compagnia assicurativa di volersi avvalere dell'anticipo sul
10 pagamento dell'indennizzo, ciò in quanto “l'indennizzo complessivo è senz'altro superiore, di molto, al previsto limite di € 75.000,00”.
Già tale indicazione è idonea a determinare la dolosa (consapevole) esagerazione del danno, posto che lo indicava un importo “di gran lunga” superiore all'anticipo richiesto, non indicava altro CP_1
parametro, taceva la condizione della merce (praticamente nella maggior parte già scaduta nell'anno 2009 o anche molo prima del momento nel quale è stata ammassata nei locali, perché questi erano stati utilizzati dall'aprile 2009).
Condizione della merce che avrebbe poi condotto i periti a maggioranza a riconoscere solo in €
58.700,00 il danno alle merci (con il dissenso del mandatario dell'assicurazione ing che Per_1
ha ritenuto esagerata anche tale stima perché la merce era scaduta e non commercializzabile).
La consapevole esagerazione del danno è stata rafforzata, insistita ed avvalorata allorquando lo tramite il proprio perito ing ha inviato un fax in data 1.2 2011 alla società CP_1 Per_2
assicuratrice ( ovvero dopo un anno dal sinistro senza giustificazione) ed ha quantificato il valore delle merci distrutte in € 226.766,09 IVA compresa (di molto superiore a quello che sarebbe stato poi definito dal collegio peritale), considerando indennizzabili le merci scadute come risultava dagli elenchi forniti dallo stesso assicurato.
La prospettazione di valori di merce indennizzabili assai lontana dalla realtà, enormemente superiore alla possibile quantificazione (come conclusa poi dai periti per euro 58.000 il 20.7.2012) e determinata dall'essere ormai i prodotti alimentari scaduti, quindi non commerciabili, configura la consapevole (quindi dolosa) esagerazione della richiesta di danno.
Consapevolezza che deve attribuirsi all'imprenditore per il sol fatto che egli era certamente a conoscenza di quanto contenuto nel deposito, del fatto che molta merce , di natura alimentare , fosse ormai scaduta e priva di valore, come del resto era stato insistentemente evidenziato dai Carabinieri
, che avevano nel'immediatezza visionato e documentato con fotografie a campione (in atti) le date di scadenza di varie scatole di prodotti.
Circostanza che aveva peraltro insospettito i militari, perché unita alle “anomale” modalità dell'appiccamento dell'incendio (con profusione di liquidi infiammabili, potenzialmente idonei a bruciare tutto il contenuto del capannone), nonché per avere lo dichiarato di essere in buone CP_1 condizioni economiche mentre la circostanza era stata smentita dai locatori dell'immobile, ai quali da tempo lo non pagava l'affitto per difficoltà economiche (cfr comunicazione notizia di reato CP_1
del 25.1.2010).
La consapevolezza della scarsità di valore della merce ammassata nel deposito da parte dello CP_1
deve trarsi anche da altre circostanze, ricavabili dalla lettura degli elenchi in atti (a cominciare
11 dall'elenco allegato al primo accesso e verbale dei periti assicurativi, del 22.6.2010 ), ma evidentemente ben note a colui che quelle merci aveva collocato nel deposito:
- Nell'elenco redatto dai periti con il verbale del 22.6.2010 si leggono numerose scadenze risalenti al 2003-2006-2008, quindi di merci abbondantemente scadute ben prima di essere portate nel deposito, locato solo nel 2009;
- Una considerevole partita di the inglese, che i periti hanno valutato da sola per circa 20.000 euro (delle complessive 58.000) risulta per buona parte scaduta addirittura negli anni 97-98, altra parte nell'anno 2007 come riportato dai periti nell'elenco :
-
Molte altre incongruenze sono poi emerse dagli atti, rimaste sfornite di spiegazione : fra la merce contenuta nel deposito vi erano accessori per telefonia (merce non pertinente con l'attività di ingrosso di alimentari svolto dallo ), peraltro anche questa obsoleta e risalente agli anni 2004-2007; CP_1
parte della merce risultava fornita da società o ditte che da molti anni avevano cessato di esistere, o che commerciavano merce diversa (i liquori risultavano forniti da una ditta che commerciava giocattoli ) cfr. pag 13 della perizia contrattuale, le imprese e Persona_5 Persona_6 non risultavano esistenti, il the inglese risultava stato acquistato da un'azienda che si occupava di commercio all'ingrosso di saponi e pulizia, ecc;
Di tali anomalie , scadenze ormai maturate, merci non tracciabili, fornitori non identificabili, che certamente incidevano in maniera determinante sul valore della merce e che non risultavano dalle fatture e dagli elenchi forniti dallo (a sostegno dell'eccessivo importo al fine quantificato) non CP_1
è stata data alcuna segnalazione, nonostante si trattasse, evidentemente, di circostanze a conoscenza del commerciante grossista.
Le condotte fin qui illustrate realizzano la violazione dell'obbligo contrattuale scaturente dall'art.
7.2 delle CGA sezione incendio della polizza , perché manifestano la consapevolezza – già espressa nella richiesta di anticipazione per 75.000 euro, accompagnata dalla segnalazione di un danno “di gran lunga superiore” e seguita nel febbraio 2011 da una valutazione delle merci distrutte in €
226.766,09 (di molto superiore a quello definito dal collegio peritale), – di stare chiedendo un danno palesemente superiore al dovuto per la qualità della merce colpita dall'incendio
Vi sono quindi gli estremi dell'esagerazione dolosa del danno , che si realizza quando l'assicurato abbia scientemente “gonfiato” la quantificazione del danno, cioè, abbia agito con la consapevolezza
12 di eccedere i limiti di una corretta valutazione dello stesso, secondo criteri economico-commerciali normalmente praticati.
Deve prendersi atto della fondatezza della eccezione dell'assicuratrice, dell'esistenza dei presupposti per la dichiarazione di decadenza dell'assicurato da ogni indennizzo, che comporta la riforma della decisione sul punto, ed il rigetto dell'originaria domanda dello CP_1
Restano assorbite tutte le altre questioni proposte dalle parti, che pur ove fossero risolte favorevolmente per lo non consentirebbero di superare l'eccezione di decadenza. CP_1
IV
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza;
pertanto dovrà rifondere CP_1
l'assicuratrice appellante per gli esborsi causati dal doppio grado di giudizio.
Le somme dovute sono liquidate di seguito, ai sensi del DM 55/2014 e DM 147/2022 , tenendo presente il valore dichiarato della causa (euro 75.700, corrispondente all'importo liquidato dalla perizia contrattuale quindi compreso nella fascia tra € 52.001 ed € 260.000) e liquidate nei parametri medi dei compensi per attività difensiva .
Pertanto saranno dovute dallo alla controparte CP_1
Per il primo grado di giudizio euro 14.103,00 (di cui per fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00, fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00, fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00, fase decisionale, valore medio:€ 4.253,00)
Per il presente grado di giudizio euro 14.317,00 ( di cui per Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio:€1.911,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:€ 4.326,00; fase decisionale, valore medio:€ 5.103,00)
Entrambe le somme da maggiorarsi ulteriormente di CU , Iva , CPA e spese forfetarie da calcolarsi come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(C.F. , nei confronti di (C.F. Parte_1 P.IVA_1 CP_1
) nella qualità di titolare della Ditta Ingro Service di Spanò C.F._2
Maurizio(PI: , avverso la Sentenza n. 387/2019 emessa dal Tribunale di Reggio P.IVA_2
Calabria pubblicata in data 11.03.2019, così provvede:
- Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, revoca il decreto ingiuntivo n. 889/2013 RG emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 19.07.2013 e rigetta l'originaria domanda dell'assicurato ; CP_1
13 - Pone a carico dell'appellato soccombente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida a favore della ai sensi del DM 55/2014 e DM 147/2022 per il Pt_1 Parte_1
primo grado di giudizio euro 14.103,00 e per il presente grado euro 14.317,00 oltre CU , spese vive e forfetarie, IVA e CPA da calcolarsi come per legge.
Reggio Calabria, così deciso il 24 aprile 2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
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