Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 4499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4499 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39716/2024
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Rel. Est.
dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39716/2024 promossa da:
parte ricorrente
Parte 1
nata a [...] il [...]
residente VIA LUIGI EINAUDI,4 20020 LAINATE ITALIA
codice fiscale C.F. 1
con l'avv. ARIANNA MARIA CORCELLI come da procura in atti nei confronti di parte convenuta contumace
Controparte_1 nato a [...] il [...]
Residente STRADA AL TRAFORO DI PINO, 67 10100 TORINO ITALIA
codice fiscale C.F. 2
e con Parte 2 nata il [...], rappresentata e difesa dalla Curatrice Speciale Avv. Marina
Norma Ingrascì, nominata con provvedimento del 19/11/2024;
Oggetto: Divorzio Contenzioso
Conclusioni precisate nell'interesse di parte ricorrente all'udienza del 13/05/2025
"Codesto Ecc.mo Tribunale di Milano affinché Voglia accogliere le seguenti precise
CONCLUSIONI
respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
1) PRONUNCIARE lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte 1 e secondo il rito civile il 17.03.2008 in Torino iscritto nei registri Controparte_1 dello stato civile Atto n. 82, Parte I, Anno 2008, Ufficio 2.
2) ORDINARE all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torino di provvedere all'annotazione della sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
3) PRONUNCIARE la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore
Parte 2 .
4) DISPORRE l'affidamento super-esclusivo rafforzato alla madre della figlia minore Parte 2 stabilendo che mantenga la residenza anagrafica e dimora abituale presso l'abituazione materna.
5) DISPORRE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore secondo i desideri della stessa, in ragione dell'età ormai adolescenziale, ed esclusivamente alla presenza della madre.
Controparte 1 corrisponda, entro e non oltre il 6) DISPORRE che il signor giorno 5 (cinque) di ciascun mese e per dodici mensilità, in favore della signora Parte_1
la somma mensile di €. 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici TA, a titolo di contributo al mantenimento della figlia.
7) DISPORRE che le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia minore siano poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno".
Conclusioni precisate della Curatrice Speciale all'udienza del 13/05/2025
Pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del convenuto;
affidare la minore in via super esclusiva alla madre;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 1 e Controparte_1 hanno contratto matrimonio con rito civile in Torino
(TO) il 17/03/2008, in regime di comunione legale dei beni, iscritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune medesimo (Anno 2008; N. 82; Parte I).
Dal matrimonio è nata la figlia Parte 2 (nata in data [...]).
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Torino con sentenza definitiva n. 5503/2013 del 26/06/2013 e resa pubblica il 18/09/2013.
Con ricorso depositato in data 11/11/2024 e regolarmente notificato alla controparte, la ricorrente
Parte 1 ha chiesto al Tribunale adito di pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
di dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre;
di disporre l'affidamento super esclusivo a sé della figlia minore Parte 2 con collocamento presso di sé anche ai fini della residenza anagrafica e regolamentazione della frequentazione padre-figlia come indicato in atti;
di porre a carico del signor a titolo di contributo al mantenimento dellaControparte_1 figlia minore, un importo complessivo di Euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
TA e da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e per dodici mensilità, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 13/05/2025, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo al resistente non costituito, ne ha dichiarato la contumacia.
Ha sentito la parte ricorrente che ha reso le dichiarazioni come verbalizzate in atti.
La Curatrice Speciale ha evidenziato che anche alla luce delle dichiarazioni rese dalla ricorrente ci fossero i presupposti per la pronuncia di decadenza del convenuto dalla responsabilità genitoriale e ha insistito come da comparsa di costituzione e risposta.
Il difensore di parte ricorrente ha insistito come da ricorso, ha rinunciato alle istanze istruttorie e ha chiesto la rimessione della causa al Collegio.
All'esito della discussione, il Giudice delegato ha così provveduto:
"Letto il ricorso introduttivo del giudizio;
viste le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'odierna udienza;
rilevato che, nonostante la rituale notificazione del ricorso introduttivo, la parte resistente non ha inteso costituirsi in giudizio e nemmeno è comparsa all'udienza fissata davanti al Giudice delegato;
rilevato che secondo quanto emerso dalle precise dichiarazioni della parte ricorrente, il padre non si è mai interessato concretamente alla figlia minore, non hai partecipato in modo fattivo alle sue scelte di vita, non ha instaurato con la figlia un rapporto stabile e continuativo e non ha provveduto al suo mantenimento ritenuto, dunque, che anche con il comportamento processuale assunto, la parte resistente abbia manifestato completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale;
ritenuto che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, non avendo più contatti da tempo con il figlio minore, rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di provvedere al mantenimento dello stesso, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr
Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08);
ritenuto, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo della figlia alla madre vada accolta per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità;
ritenuto, altresì, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto in ricorso da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super-esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c., anche in assenza di una diversa prospettazione della parte resistente;
considerato che il Giudice non dispone di elemento alcuno circa le effettive ed attuali capacità reddituali del resistente, dovendo comunque quest'ultimo contribuire al mantenimento della prole essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.)
e dovendo altresì ritenersi, sulla base delle risultanze disponibili, che lo stesso, abbia integra capacità lavorativa, non essendo altresì emersi elementi da cui desumere una sua mancanza o limitazione della capacità lavorativa;
considerate le condizioni reddituale della ricorrente che provvede in via esclusiva alla cura materiale ed affettiva della figlia, con assenza di oneri di mantenimento diretto a carico del padre;
ritenuto, in ragione di quanto sopra nonché delle esigenze di vita e formazione della figlia minore, di quantificare il contributo al mantenimento indiretto della minore medesima a carico del padre nella misura di € 400,00 mensili, somma omnicomprensiva stante l'assenza di comunicazione tra i genitori, con decorrenza dalla data della domanda (mensilità novembre 2024), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici TA;
visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.;
adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1) AFFIDA la figlia minore Parte 2 in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Lainate, via Enaudi n. 4, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) Dispone che la frequentazione padre-figlia avvenga previo accordo con la madre nel rispetto della volontà della minore;
3) PONE a carico della parte resistente l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2024, la somma omnicomprensiva di € 400,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della prole;
4) Assegno unico integralmente a favore della madre".
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha ordinato la discussione orale della causa.
Il difensore della parte ricorrente e la Curatrice Speciale della minore hanno discusso oralmente riportandosi al ricorso.
All'esito della discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 28 Maggio 2025.
Sulla giurisdizione e legge applicabile Osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art.3 del
Regolamento UE 1111/2019, atteso che, avendo la parte resistente cittadinanza senegalese, è in Italia la residenza abituale degli stessi.
E', altresì, applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. a) del regolamento UE n. 1259/2010, in quanto legge dello Stato in cui si trova la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui viene adita l'autorità giurisdizionale.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto la figlia minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale della minore.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G. e comunque anche ai sensi delle lettere a) e b) essendo entrambe le parti abitualmente residenti in Italia.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Sulla domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Torino con sentenza n.
5503/2013.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 11/11/2024), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, visto il lungo periodo separativo, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va, dunque, dichiarato lo scioglimento del matrimonio. Sulla decadenza della responsabilità genitoriale
Reputa il Collegio che non sussistano i presupposti per la pronuncia di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale.
Secondo il condiviso orientamento della Corte di Cassazione “La decadenza dalla responsabilità genitoriale deve basarsi su un grave inadempimento dei doveri genitoriali che causi o possa causare un serio pregiudizio al figlio, fondandosi su fatti concreti e elementi indiziari caratterizzati da gravità, precisione e concordanza (Cass. n. 24708/2024). La decadenza dalla responsabilità genitoriale comporta per il genitore la sospensione dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità quando ricorra un grave pregiudizio per il figlio;
di contro, il genitore continua ad essere gravato dei compiti (primo fra tutti quello di mantenimento) il cui assolvimento non sia incompatibile con gli effetti della pronuncia ....Invero, la decadenza dalla responsabilità genitoriale può essere pronunciata dal giudice quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio (primo comma); quindi, ove ricorrano gravi motivi, il giudice può ordinare anche l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore (secondo comma)"
(Ordinanza Cass. n. 27171/2024).
Controparte_1Nel caso specifico, se da un lato, i comportamenti di sono indice di grave inadeguatezza genitoriale, dall'altro, non è stato specificamente dedotto, né provato, che detti comportamenti abbiano causato un grave pregiudizio alla figlia minore, con la quale lo stesso padre mantiene contatti, seppur sporadici.
La domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre va, dunque, rigettata.
Sulla responsabilità genitoriale
Reputa il Collegio di confermare il regime di responsabilità genitoriale disposto dal Giudice delegato nei provvedimenti temporanei ed urgenti sopra richiamati.
Dalle risultanze del giudizio emerge la piena adeguatezza genitoriale della madre che si occupa nella quotidianità della cura e gestione della figlia minore.
Il padre, al contrario, è risultato del tutto inadeguato all'assunzione di un serio e consapevole ruolo genitoriale.
Secondo quanto emerso dalle precise dichiarazioni della parte ricorrente, padre non si è mai interessato concretamente alla figlia minore, non hai partecipato in modo fattivo alle sue scelte di vita, non ha instaurato con la figlia un rapporto stabile e continuativo e non ha provveduto al suo mantenimento.
La madre ha, altresì, dedotto oggettive difficoltà nell'esercizio della responsabilità genitoriale e nell'assunzione di scelte tempestive nell'interesse della minore medesima, stante l'assenza del padre.
Con il comportamento processuale assunto, la parte resistente ha manifestato completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale. è,La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., infatti, derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
In applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e considerate le circostanze sopra esposte, va disposto l'affidamento esclusivo alla madre per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, anche alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità.
Le condizioni sopra indicate giustificano una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto dalla ricorrente e dalla Curatrice Speciale nel corso del giudizio, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super-esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater,
3° comma c.C..
Quanto alla frequentazione paterna, reputa il Tribunale di integralmente confermare il provvedimento assunto dal Giudice delegato rispondente all'interesse della figlia minore e tutelante per la medesima.
Sul contributo al mantenimento della prole
In assenza di qualsivoglia elemento di novità va confermato il contributo paterno al mantenimento della figlia come determinato dal Giudice delegato nei provvedimenti temporanei ed urgenti sopra riportati.
All'udienza del 13/05/2025, la ricorrente ha riferito di lavorare come impiegata e di percepire Euro
1.500,00 per 14 mensilità. Dalla documentazione in atti (730/2024) risulta che la ricorrente nel 2023 ha percepito un reddito mensile netto di Euro 1836,00 circa calcolato su dodici mensilità.
Vive insieme ad Parte 2 al suo attuale compagno ed al loro figlio in un immobile in locazione con canone mensile di Euro 750,00.
Pur in assenza di dati sulle attuali condizioni personali e reddituali del convenuto, in assenza di elementi di segno diverso, deve ritenersi che lo stesso ha piena capacità lavorativa, e deve, pertanto, contribuire al mantenimento della figlia, essendogli ciò imposto dai doveri nascenti dalla responsabilità genitoriale.
In ragione di quanto sopra esposto, considerate le esigenze di vita e formazione della minore, la cui cura e gestione è integralmente demandata alla madre, considerato che il padre non sopporta oneri di mantenimento diretto della figlia, si reputa equo e congruo confermare il contributo al mantenimento della figlia minore nella misura omnicomprensiva di Euro 400,00, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2024.
L'obbligo di contribuzione deve farsi decorrere dalla data della domanda, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno del ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano al momento introduttivo del giudizio.
L'Assegno Unico dovrà continuare ad essere integralmente percepito dalla madre che da sola provvede alla cura e alla gestione della figlia minore.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili.
I genitori vanno condannati a rifondere allo Stato, nella misura del 50% ciascuno, le spese della
Curatrice Speciale della minore ammessa al Gratuito Patrocinio, liquidate come da separato decreto,
P.Q.M
Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta, così statuisce:
Parte 1 e […..]1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da
Controparte 1 a Torino (TO) il 17/03/2008, iscritto nei Registri dello Stato Civile del comune medesimo (Anno 2008, N. 82, Parte I); 2) Rigetta la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del signor Controparte_1
[...]
3) Dispone l'affidamento della figlia minore Parte 2 nata il [...], in [...] esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di
Lainate, Via Luigi Einaudi n. 4, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
4) Dispone che la frequentazione padre-figlia avvenga previo accordo con la madre nel rispetto della volontà della minore;
5) Pone a carico della parte resistente l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2024, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, la somma omnicomprensiva di € 400,00 al mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici TA
(prima rivalutazione novembre 2025);
6) Assegno Unico integralmente a favore della madre;
7) Dichiara le spese di lite irripetibili;
8) Liquida come da separato decreto le spese della Curatrice Speciale della minore, condannando i genitori, nella misura del 50% ciascuno, alla rifusione a favore dello Stato.
9) Manda il Cancelliere per la trasmissione della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino per l'annotazione sui Registri dello Stato Civile
e per quant'altro di sua competenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ad eccezione del capo sub 1.
Si comunichi.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 28 Maggio 2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai