Decreto cautelare 1 luglio 2025
Sentenza breve 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 14/08/2025, n. 15546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15546 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15546/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07603/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7603 del 2025, proposto da GH TI, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Siviglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 21485 del 03.06.2025 ricevuto a mezzo posta elettronica ordinaria in pari data, a mezzo del quale l'Amministrazione Scolastica ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita dal ricorrente in Romania, rigettando l'istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione per la classe di concorso A018 - Filosofia e Scienze Umane nelle scuole secondarie di II grado; nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, propedeutico, conseguenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 agosto 2025 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio vengono impugnati gli atti enucleati in epigrafe e se ne domanda l’annullamento.
In sostanza si tratta del provvedimento a mezzo del quale l’Amministrazione ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita dalla ricorrente in Romania, rigettando l’istanza presentata in riferimento al percorso di abilitazione per la classe di concorso A018 – Filosofia e Scienze Umane nelle scuole secondarie di II grado.
Il diniego è motivato, da un lato, con la assenza di un'abilitazione alla specifica professione richiesta nello Stato membro “di provenienza”, e, dall’altro lato, con la riscontrata assenza di elementi essenziali, secondo l’ordinamento italiano, nella formazione della ricorrente, oggetto comunque di un’analisi in concreto.
I motivi di ricorso attengono a: “ Eccesso di potere per falso presupposto e travisamento dei fatti. Violazione dell’art. 3 della L. 7.08.1990 n.241 - difetto di motivazione. Eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria. Illogicità e contraddittorietà. Eccesso di potere per sviamento, arbitrarietà e ingiustizia manifesta. Violazione degli artt. 16, 17, 18 e 19 del d.lgs. n. 206/2007 e degli artt. 11 e 13 Della Direttiva 2005/36/CE; Violazione dei principi di diritto “vivente” in materia sanciti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato – in particolare – con la Sentenza n. 22/2022 ”.
L’Amministrazione è rimasta contumace pure se ritualmente intimata.
All’udienza in epigrafe, previa indicazione da parte del Collegio di possibile sentenza in forma semplificata, ricorrendone tutti i presupposti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e deve dunque essere accolto in ossequio rigoroso ai principi sanciti dalle sentenze di Adunanza plenaria intervenute in materia nel dicembre 2022 ( i.e. nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022) nonché dalla giurisprudenza unionale ( i.a. Corte di giustizia UE sentenze: 2 marzo 2023, causa C-270/21, A (Insegnante di scuola materna) ; 3 marzo 2022, causa C-634/20, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto - Formazione in medicina generale ; 8 luglio 2021, causa C-166/20, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ; 6 ottobre 2015, causa C-298/14, LA ).
Al riguardo appare dirimente ed assorbente, da un lato, che l’assenza di un titolo abilitativo nel paese di origine non è di per sé dirimente, atteso che l’art. 13 della Direttiva 2005/36/CE impone il riconoscimento di titoli abilitativi, titoli professionali, e persino di esperienze lavorative, e pertanto il titolo vantato dalla ricorrente rientra nella categoria, trattandosi di una Adeverinta “ministeriale” che certifica una forma di abilitazione in Romania, in disparte la eventuale autosufficienza all’uopo dei c.d. Nivel, pure posseduti dalla ricorrente.
Dall’altro lato, è dirimente ed assorbente che l’Amministrazione non ha chiesto conto alla ricorrente in sede procedimentale del requisito nazionale ritenuto mancante, ossia la sussistenza di sufficiente formazione in filosofia e scienze umane, quando invece la ricorrente ha rappresentato in giudizio, in maniera non manifestamente strumentale, di aver verosimilmente sostenuto gli esami richiesti all’uopo dal D.P.R. 19/2016, seppure integrandoli successivamente al completamento del percorso universitario.
In conseguenza, è fondata la doglianza di carenza di istruttoria e di motivazione, in violazione peraltro anche dell’art. 51 della menzionata Direttiva, che impone all’Amministrazione un reale e sostanziale, oltre che tempestivo, dialogo procedimentale.
Vale altresì ricordare che le esperienze valutabili nei procedimenti di riconoscimento non sono soltanto quelle conseguite nello Stato membro che ha rilasciato l’abilitazione, o nell’ultimo Stato membro in cui è stato acquisito un titolo (di qualsiasi genere, abilitativo, formativo, esperenziale), perché ciò sarebbe contrario ai principi unionali di libera circolazione (di cui, i.a. , alle sentenze Corte di giustizia UE 7 maggio 1991, causa C-340/89, SS ; 13 novembre 2003, causa C313/01, ES ; 8 luglio 1999, causa C-234/97, ÁN de BO ; 22 gennaio 2002, causa C-31/00, EN ).
Al riguardo, autorevole dottrina ha evidenziato come in tali fattispecie debba effettuarsi una valutazione che va “oltre il trattamento nazionale”, proprio perché l’Unione è fondata su un nuovo tipo di Trattato, che costituisce un nuovo ordinamento giuridico, di cui sono attori non solo gli Stati membri ma anche i cittadini ed i privati in generale.
In altre parole le posizioni soggettive dei cittadini europei non dipendono soltanto dal coordinamento degli Stati membri, e dai riconoscimenti e titoli che gli stessi in ultimo rilasciano, ma derivano direttamente dal Trattato (nella misura dallo stesso prevista) e dal diritto unionale derivato.
L’Amministrazione ha peraltro piena consapevolezza di quanto sopra, atteso che ha di recente affermato che non può ricorrere a mezzi di intelligenza artificiale, salva la riserva di umanità, al fine di superare le sue inefficienze nella gestione dei procedimenti di riconoscimento, perché sussisterebbe la: “ necessità di valutare l’esperienza prestata dall’istante sulla specifica classe di concorso per la quale chiede il riconoscimento del titolo estero. Per procedere in tal senso, occorre analizzare lo stato matricolare isolando l’eventuale attività di docenza sulla specifica disciplina di interesse e tenerne conto unitamente al percorso formativo svolto per valutare l’idoneità della complessiva preparazione e provvedere all’accoglimento, pieno o subordinato a misure compensative, oppure al rigetto .” (cfr. ordinanza della Sezione 24 aprile 2025, n. 8066, che riporta passi fondamentali di una Relazione dell’Amministrazione).
Orbene, in disparte il fatto che anche con mezzi di intelligenza artificiale sembrerebbe possibile incorporare nelle valutazioni inerenti al riconoscimento le rilevanti circostanze appena evidenziate, vale notare che la stessa Amministrazione considera pregnante il complesso delle esperienze maturate, anche in Italia, dal richiedente. Non si vede allora perché non si possa tenere conto anche della laurea e degli eventuali esami successivi ai fini dell’attribuzione della classe di concorso qualora si ritenga che la abilitazione romena risulti carente.
Il ricorso va dunque accolto quanto alle doglianze afferenti al difetto di istruttoria e di motivazione, mentre le altre devono considerarsi assorbite, dal momento che non permangono motivazioni autosufficienti del provvedimento impugnato che possano sorreggerne la legittimità in via autonoma.
Conseguentemente, il procedimento deve riprendere il suo corso dalla fase prevista dall’art. 10 bis della l. n. 241/1990, nel cui ambito andrà valutato se la ricorrente sia in possesso o meno della laurea e degli esami pertinenti alla classe di concorso richiesta, oltre che la necessità di eventuali misure compensative.
L’Amministrazione, quindi, dovrà pronunziarsi di nuovo sull’istanza della ricorrente:
- nel rispetto del contraddittorio procedimentale ed alla luce anche delle statuizioni della presente sentenza;
- evidenziando comunque entro un mese dalla pubblicazione o dalla notifica (se antecedente) della presente sentenza, una volta per tutte, ogni eventuale elemento ostativo all’accoglimento anche parziale o condizionato dell’istanza.
Le spese di lite vanno compensate, in considerazione della peculiarità e parziale novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 agosto 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
Giovanni Caputi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Caputi | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO