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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/04/2025, n. 2261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2261 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 359/2021
All'udienza collegiale del giorno 09/04/2025 ore 12:20
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. MAMMUCARI ANDREA avv. Colangeli in sost.
Appellato/i
Controparte_1
Avv. MANDRE' MARA avv. Rella in sost.
Avv. GALLO PATRIZIA
ES NC
Avv.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 9 aprile 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 359 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Mammucari (C.F.: – PEC: CodiceFiscale_2 Email_1 con studio in Velletri (00049), Via dei Volsci 71, ed elettivamente domiciliato per ogni effetto del presente atto presso lo Studio dell'Avv. Francesco Capozzi con studio in Roma Viale delle Milizie n.
1, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
P.I. ) con sede in sede in Milano, Piazza Tre Torri n. 3, in persona CP_1 P.IVA_1 del Suo procuratore speciale Dr. (C.F. rappresentata e Controparte_2 C.F._3 difesa dagli Avv.ti Mara Mandrè (C.F. - PEC: C.F._4 Email_2
) e Patrizia Gallo (C.F. - PEC:
[...] C.F._5
) e nel loro studio elettivamente domiciliata in Roma, Via Email_3
Antonio Dionisi 73 h, giusta procura in atti;
- APPELLATA -
e
ES NC
- APPELLATO CONTUMACE - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 15/01/2021 ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Velletri n. 906/2020, pubblicata in data 16/06/2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 2905/2017, promosso dall'odierno appellante nei confronti di NZ SE e . Controparte_3
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“2 Nel merito, si controverte del sinistro stradale accaduto il giorno 11/1/2012 alle ore 9,45 circa, all'altezza del civico 107 di Via dei Volsci in Velletri, allorché l'attrice, nell'attraversare la strada sulla segnaletica verticale veniva improvvisamente investita dal motociclo Honda Deauville tg.
AF29665, di proprietà e condotto da NZ SE, con copertura assicurativa nr. 429162521 dell'allora , poi assorbita dal . In seguito al sinistro la Controparte_4 Controparte_5
allora sessantaquattrenne, cadeva rovinosamente per terra, riportando danni fisici che Parte_1
venivano refertati al pronto soccorso del locale ospedale di Velletri. L'attrice, quindi, nell'ascrivere la piena ed esclusiva responsabilità del sinistro al conducente del motociclo, ha agito nei confronti del proprietario /conducente, evocando in giudizio anche la compagnia assicuratrice, per ottenere il ristoro dei danni che in parte già le erano stati liquidati dalla . 3 La società , CP_1 CP_1
nel costituirsi in giudizio, ha confermato la ricostruzione dinamica dell'evento sinistroso, riconoscendo la responsabilità dell'assicurato, mentre ha contestato l'entità delle lesioni (danno biologico) che la controparte già aveva chiesto in sede stragiudiziale, per poi reiterare in citazione”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “1 - Accertata la responsabilità esclusiva del motociclo Honda Deauville tg. AF29665, di proprietà e condotto da NZ SE relativamente al sinistro per cui è domanda, condanna, in via solidale, NZ SE e
[...]
, a pagare a favore dell'attrice a titolo di risarcimento dei danni CP_3 Parte_1 non patrimoniali, la complessiva somma di € 120.310,40 somma rivalutata all'attualità, nonché la somma di € 15.800,00 per i danni patrimoniali, oltre agli interessi al saggio legale come meglio precisato in motivazione, già decurtato il versamento di € 31.000,00 da parte della compagnia assicuratrice.
2 - Compensa al 30% le spese processuali, ponendo a carico delle parti soccombenti la restante quota del 70% che liquida, per tale percentuale, in € 15.400 (€ 3.800 per studio;
€ 1.900 introduzione;
€ 6.500 trattazione e istruttoria;
€ 3.200 fase decisionale col rito ex art. 281 sexies cpc), con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3 - Pone i costi della ctu definitivamente a carico dei convenuti”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: NE ME : In riforma della sentenza n.906/2020 pubblicata il 16.6.2020 repertorio N. 1603/2020 del 16.6.2020 dal Tribunale Ordinario di Velletri , nella persona del Dott. MA che ha deciso la causa iscritta al n. 2905/2017 R.G.A.C. tra la Sig. e SE Parte_1
NZ nonché in persona del legale rapp.te pro tempore Controparte_1
CONDANNARE lo stesso Sig. SE NZ solidalmente con la ciascuno nelle CP_1
rispettive qualità, al risarcimento dei gravissimi danni fisici subiti dalla signora Parte_1
al pagamento residuo della somma pari ad Euro 130.007,90 somma cosi determinata dalla
[...]
specifica sotto riportata (CON LE TABELLE DI MILANO): Età del danneggiato (nata il [...]) alla data del sinistro (11.01.12) 64 anni Percentuale di invalidità permanente 40% Punto base danno non patrimoniale 7.898,10 Giorni di invalidità temporanea totale (CTU pag. 12) 60 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% (CTU pag. 12) 30 Punto base I.T.T. 98,00 Danno risarcibile
216.408,00 Aumento personalizzato (max 25%) 270.510,00 Invalidità temporanea totale 5.880,00
Invalidità temporanea parziale al 50% 1.470,00 Totale danno biologico temporaneo 7.350,00 Totale generale 223.758,00 Totale con personalizzazione massima 277.860,00 Somma da rivalutare e maggiorare con gli interessi dalla data del sinistro (11/1/2012) al saldo (18/4/2020) pari ad Euro
36.872,93 e dal totale pari ad €314.732,93 (€277.860,00 + €36.872,93) dalla quale andrà decurtata e detratta la somma già versata come offerta reale in data 10 dicembre 2012 con assegno numero
2001160449 02 tratto presso per un importo pari ad euro 31.000,00 come sorte (già CP_6
esclusi gli onorari) somma trattenuta come acconto sul maggior dovuto (doc. 24 atto di citazione) a detrarre la somma versata dall' a seguito della notifica del 24.06.2020 della sentenza CP_1 esecutiva e dell'atto di precetto, e pertanto residua la somma di €130.007,90, somma da rivalutare dal momento del sinistro all'effettivo soddisfo. Sempre Nel ME: -Condannare l' in CP_1
solido con il Sig. SE NZ al pagamento delle spese legali nella misura non riconosciuta in primo grado pari ad €31.206,20 e detrarsi la somma di € 19.353,90 già pagata ovvero quindi la somma pari ad € 11.852,30 da liquidarsi sempre a favore del presente procuratore antistatario in forza delle tabelle di cui al DM 55/2014. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e risarcimento danni ex art. 96 cpc soprattutto nell'ipotesi di ingiustificata insistenza nell'agire in giudizio con malafede e/o colpa grave da liquidarsi in favore sempre del presente procuratore antistatario”.
§ 5. — L'appellata costituitasi con comparsa di risposta depositata in data CP_1
07/07/2021, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.ma Corte adita rigettare il gravame proposto dalla sig.ra in quanto Parte_1
totalmente infondato in fatto ed in diritto, ritenendo congruo ed esaustivo quanto già erogato in suo favore dall' ante causam ed in seguito alla sentenza di primo grado. In via del tutto CP_3
gradata, laddove si ritenesse tale gravame anche solo parzialmente fondato, Voglia l'Ill.ma Corte adita ricondurre e limitare ogni ipotetico ulteriore risarcimento alla sola misura che eziologicamente verrà ritenuta riconducibile alle lesioni subite dall'appellante nel sinistro de quo, se del caso anche con rinnovazione della CTU medico-legale attesa la palese inidoneità della precedente consulenza tecnica d'ufficio, con esclusione di ogni danno che non sia causalmente e strettamente riconducibile all'evento occorso alla sig.ra il 11.01.2012. In ogni ipotesi dare atto che la sig.ra Parte_1 per il sinistro per cui è causa ha già ricevuto dall' le seguenti somme: a) Parte_1 CP_3
€. 34.900,00 nel dicembre 2012; b) €. 154.464,47 per sorte ed €.22.947,25 per onorari e spese di giudizio in data 20.06.2020. Con vittoria di spese, competenze ed onorari per la presente fase di giudizio e con espressa riserva di agire per la retrocessione della maggior somma versata alla
Agenzia delle Entrate a titolo di imposta di registro per la sentenza di 1° grado, pari ad euro
1.326,45”.
§ 6. — All'udienza del 18/01/2022 è stata dichiarata la contumacia di SE NZ.
§ 7. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. — L'appello si articola in due motivi.
§ 8.1. — Con il primo motivo d'appello la sentenza impugnata viene censurata relativamente alla erronea valutazione nella quantificazione del danno di . Parte_1
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che: “Maggiormente pertinente è, invece, il richiamo al DM Sanità 5/2/1992 – che anche la difesa della società assicuratrice fa proprio - concernente l'"Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti" che, nella sezione dedicata ai deficit funzionali, riporta le sindromi depressive incidenti sull'apparato psichico, cui è associabile la patologia che l'esperto ha accertato in capo all'attrice. Volendo quindi determinate la percentuale dei postumi, si concorda col criterio di stima utilizzato da consulente di parte convenuta che, in forza delle vigenti tabelle SIMLA, ha classificato il disturbo da stress di cui soffre la signora come una forma moderata Parte_1 complicata o grave, cui corrisponde una percentuale di invalidità dal 22% al 26%. Tale classificazione, peraltro, coincide con il quadro psicopatologico refertato il 4/3/2014 dal prof.
su incarico della stessa interessata, laddove riporta che l'evento traumatico ha determinato Per_1 un disturbo post traumatico da stress ad esordio acuto e poi cronico di grado moderato” (pag. 18 relazione doc. 21 fasc. attrice), conseguendone che va presa a riferimento la percentuale del 22%
(grado moderato).
A tale valutazione, però, deve associarsi l'entità del danno fisico che ha coinvolto il distretto maxillo facciale che, con argomentazioni logico-scientifiche condivisibili, è stato quantificato in misura del 15%, come da perizia del dott. del 12/5/2012 (doc. 14 fasc. attrice) e del Persona_2 prof. in data 4/3/2014 (doc. 21 fasc. attrice), alle quali è possibile fare riferimento in quanto Per_1 il CTU non ha autonomamente valutato tale profilo di danno utilizzando un valore percentuale unitario, né la difesa della società assicuratrice ha mai specificatamente contestato. È nei poteri del
Giudice, infatti, far proprie le argomentazioni di una consulenza tecnica di parte la quale può essere utilizzata dal giudice per ricavarne elementi di giudizio ed anche per formare il proprio convincimento, qualora la ritenga fondata (Cass., 18 settembre 2015, n. 18303; Cass., nr. 724/1973).
Va altresì soggiunto, infine, che nulla è emerso per ritenere in capo all'attrice la preesistenza, al momento dell'evento, di menomazioni policrone coesistenti, essendo rimasto nella sfera delle mere ipotesi il dato clinico della “personalità premorbosa della peritanda”. In conclusione, la determinazione della percentuale di invalidità totale subita dall'attrice in conseguenza del sinistro non può essere la semplice sommatoria dei due valori percentuali su riportati, bensì deve essere la risultante del calcolo riduzionale a scalare di TH in esito al quale l'entità dei postumi è pari al 34% , cui si aggiunge una durata di giorni 30 (trenta) per incapacità temporanea assoluta, come da prognosi dell'Ospedale San Giovanni Addolorata di Roma (non risultano, agli atti, altri periodi di invalidità temporanea)”
Deduce l'appellante che “il Dott. MA abbia quantificato in maniera errata il ristoro del danno subito sbagliando i calcoli del risarcimento” in quanto non ha tenuto conto della percentuale di invalidità quantificata dal ctu dott. Per_3
La deduzione è infondata.
Invero il Tribunale ha ampiamente espresso le ragioni per cui ha deciso di quantificare la percentuale di invalidità nel 34% e tali motivazioni non sono state oggetto di critica specifica da parte dell'appellante.
In particolare, il tribunale ha fatto riferimento alle tabelle SIMLA applicando quindi, di diverse componenti del danno biologico (fisica e psichica) la formula TH considerando una percentuale del danno psichico pari al 22% e del danno fisico pari al 15 % <(0,22+0,15)- (0,22x
0,15)= 0,34 quindi 34%>.
Contesta ancora l'appellante l'applicazione da parte del Tribunale delle tabelle elaborate dal
Tribunale di Roma in luogo di quelle elaborate dal Tribunale di Milano.
La doglianza è fondata.
Invero “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.” (Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 8532 del 06/05/2020, Rv. 657813 -
01). “In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve dare conto dei criteri posti a base del procedimento valutativo seguito e l'omessa adozione delle tabelle del Tribunale di
Milano integra una violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché i relativi parametri devono essere presi a riferimento dal medesimo giudice ai fini di tale liquidazione, dovendo egli indicare in motivazione le ragioni che lo hanno condotto ad una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando dette tabelle” (Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 8508 del 06/05/2020, Rv. 657808 - 01).
La giurisprudenza di questa Corte di appello è conforme all'orientamento della Corte di Cassazione ritenendo che il danno debba essere liquidato secondo le tabelle Milanesi che costituiscono un valido parametro di riferimento per una valutazione che sia il più possibile conformata al caso concreto.
Applicando le tabelle del Tribunale di Milano dell'anno 2024 si avranno i seguenti importi:
Età del danneggiato alla data del sinistro 64 anni
Percentuale di invalidità permanente 34%
Punto danno biologico € 5.486,04
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) € 2.743,02
Punto danno non patrimoniale € 8.229,06
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Danno biologico risarcibile € 127.770,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 191.655,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Totale danno biologico temporaneo € 3.450,00
Totale generale: € 195.105,00
§ 8.2. — Con il secondo motivo di appello la sentenza impugnata viene censurata relativamente alla erronea valutazione sulla liquidazione delle spese legali.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che: “Compensa al 30% le spese processuali, ponendo a carico delle parti soccombenti la restante quota del 70% che liquida, per tale percentuale, in € 15.400 (€ 3.800 per studio;
€ 1.900 introduzione;
€ 6.500 trattazione e istruttoria;
€ 3.200 fase decisionale col rito ex art. 281 sexies cpc), con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
Deduce l'appellante: " Le stesse infatti sono state incomprensibilmente compensate del 30 % perché secondo il Giudice di prime cure la domanda è stata ridotta rispetto a quanto richiesto nell'atto di citazione. Orbene vorremo ricordare come la valutazione e la liquidazione delle spese legali segue la soccombenza e che le stesse andavano valutate correttamente secondo i parametri di legge e che in ogni caso il valore della causa era pari allo scaglione ricompreso tra i 260.001,00 ed
€ 520.00,00 e pertanto le stesse come da foglio depositato già in primo grado e che si rideposita andavano liquidate in € 21.387,00 oltre oneri di legge”.
Il motivo è infondato.
Invero, con la sentenza impugnata, il Tribunale riduceva l'importo dei compensi richiesti in considerazione della riduzione dell'importo del risarcimento danni oggetto della domanda originaria.
Tale circostanza, seppure non integra un'ipotesi di soccombenza reciproca, può essere tenuta in considerazione per l'eventuale compensazione, totale, o parziale, delle spese (Cass. Sez. 1,
23/06/2000, n. 8532, Rv. 537937 - 01).
Deve altresì darsi atto della leale condotta processuale della compagnia che non contestava l'an del risarcimento.
§ 9. — In conclusione, l'appello deve essere accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata che, per il resto si conferma, NZ SE e , devono essere Controparte_3 condannati, in solido tra loro, a pagare a favore di l'ulteriore somma di € Parte_1
58.994,60 (€ 195.105,00 - € 136.110,40) oltre agli interessi come liquidati nella sentenza di primo grado.
§ 10. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 52.001 ad € 260.000, tabella 12, 5° scaglione, compensi minimi attesa la semplicità della controversia ed il valore della controversia prossimo al minimo dello scaglione considerato, escluso compenso della fase istruttoria/trattazione non espletata) nel seguente modo :
Fase di studio della controversia: € 1.489,00
Fase introduttiva del giudizio: € 956,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.552,00
Compenso tabellare € 4.997,00 oltre ad € 147,00 di spese.
Esse vanno distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di e SE NZ avverso la sentenza definitiva del Controparte_1
Tribunale ordinario di Velletri n. 906/2020, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata che, per il resto si conferma, condanna NZ SE e , in solido tra loro, a pagare a Controparte_3 [...]
[...] l'ulteriore somma di € 58.994,60 (€ 195.105,00 - € 136.110,40) oltre agli interessi come Parte_1 liquidati nella sentenza di primo grado;
2. condanna NZ SE e , in solido tra loro, a rifondere a Controparte_3 [...] le spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario avvocato Andrea Parte_1
Mammucari che liquida in complessivi € 4.997,00 per compensi ed € 147,00 per spese oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Roma il 9 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli