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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 01/12/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 2931/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA CROCEVIA N. 1 Parte_1
82010 ARPAISE, presso lo studio dell'avv. PIGNATIELLO DOMENICO, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
elettivamente domiciliato presso VIA ARMANDO DIAZ 11 80100 NAPOLI, rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 28/11/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1 1.
Con ricorso depositato il 21.7.25 e ritualmente notificato, il ricorrente ha proposto opposizione avverso il provvedimento di ingiunzione per €12.474,93 della deducendo che: Controparte_1
- si era rivolto al Tribunale di Benevento in funzione di Giudice del Lavoro per sentire condannare l' , di cui era stato dipendente, per Controparte_1
l'ingiusta esclusione patita dalla selezione per l'attribuzione di progressione economica orizzontale dalla fascia retributiva F5 ad F6, al pagamento dei danni subiti quantificati in € 7.278,32 oltre interessi e danni subendi;
- che il Tribunale accoglieva la domanda relativamente alla richiesta di risarcimento del danno con sentenza del 14/04/2014;
- che nel periodo gennaio-febbraio del 2015, la parte soccombente pagava il proprio debito (All.2);
- che l' impugnava la sentenza di primo grado davanti alla Controparte_1
competente Corte d'Appello di Napoli nel giudizio iscritto al N.R.G. 4134/2014;
- che la Corte d'Appello confermava la pronuncia di primo grado con la sentenza n. 7302/2018;
- che l' proponeva gravame anche contro quest'ultima Controparte_1 pronuncia, con tre separati motivi e la Suprema Corte con sentenza n. 5132/2024 accoglieva tra questi il terzo con la seguente motivazione: “… si deve riconoscere … il terzo motivo meritevole di accoglimento, non recando la motivazione dell'impugnata sentenza alcuna pronunzia in ordine all'an ed al quantum del danno” e per l'effetto cassava con rinvio la sentenza (All. 4);
- che decorreva il termine per la riassunzione del giudizio senza che alcuno provvedesse a tanto, estinguendosi il procedimento;
- che in data 21/06/2025, l' notificava provvedimento di Controparte_1
ingiunzione per recupero credito erariale per €12.474,93, al netto di trattenute fiscali e previdenziali, interpretando l'avvenuta estinzione del processo quale
2 decadenza dal diritto già accertato dal Giudice del Lavoro in due gradi del giudizio;
- che la richiesta di restituzione era illegittima dal momento che la sentenza di primo grado gli dava ragione e che in ogni caso aveva interesse a che fosse accertato il suo diritto al risarcimento del danno.
Ha chiesto, pertanto, di: “accertata la persistenza della sentenza di condanna al risarcimento inflitta ad n. 632/14 del Tribunale di Controparte_1
Benevento, annullare l'atto opposto pe r l'inesistenza del credito vantato. In via subordinata e alternativa, accogliere la domanda di condanna di CP_1
, come formulata in via riconvenzionale, e per l'effetto compensare tra
[...]
loro i crediti vantati dall'opposta con quelli vantati dal sig. . Con vittoria Pt_1 di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, con attribuzione”.
Si è costituita parte resistente eccependo l'infondatezza del ricorso ed in via preliminare l'incompetenza territoriale del giudice adito.
2.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale, dal momento che la competenza territoriale si determina ex art. 413 c.p.c., avuto riguardo al luogo in cui il lavoratore prestava servizio. Pertanto, correttamente il ricorso è stato incardinato dinanzi al Tribunale di Benevento.
3.
Ciò posto, dagli atti risulta che con provvedimento prot. n. 35060 del 18 giugno
2025, preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 29834 del 21 maggio 2025 nonché dall'avviso di mora prot. n. 5709 del 3 febbraio 2025
(cfr. all.1 memoria), la ha ingiunto al Controparte_2 ricorrente il pagamento della complessiva somma di € 12.474,93, a titolo di somme corrisposte al medesimo.
E' pacifico e documentato che le somme oggetto dell'atto di ingiunzione traggono origine da somme corrisposte dall'Agenzia sulla partita stipendiale
3 precedentemente intestata al ricorrente in esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 632 del 14 aprile 2014, che parte resistente ritiene non più dovute per effetto della mancata riassunzione del giudizio in seguito alla ordinanza della Corte di Cassazione n. 5132/2024.
Risulta infatti che con la sentenza n. 632 del 14 aprile 2014, il Tribunale di
Benevento, in accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta dal ha condannato l' a risarcire il detto danno in suo favore, Pt_1 CP_1
quantificando il medesimo in € 7.278,32, oltre interessi dal marzo 2012 al soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in € 4.015,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, al contributo unificato di € 103,00, all'IVA ed alla CPA.
In esecuzione della detta sentenza del Tribunale di Benevento n. 632/2014,
l ha corrisposto in favore del la somma complessiva di € CP_1 Pt_1
11.272,58 (v. cedolini in atti).
Avverso la detta sentenza del Tribunale di Napoli, l'Amministrazione resistente ha proposto appello presso la Corte di Appello di Napoli, rigettato con sentenza n. 7302 del 22 gennaio 2019, impugnata dall' con ricorso per CP_1
Cassazione, conclusosi con ordinanza n. 5132 pubblicata il 27 febbraio 2024.
All'esito del giudizio di legittimità, la Corte di Cassazione, in accoglimento del terzo motivo di cui al ricorso proposto, ha cassato la sentenza della Corte di
Appello di Napoli n. 7302 del 22 gennaio 2019, rinviando alla Corte di Appello, in diversa composizione, affinchè provvedesse in conformità con quanto disposto.
Non essendo stato riassunto il giudizio, l' ha accertato un credito erariale CP_1 complessivo di € 12.474,93, al netto delle trattenute fiscali, derivante da somme corrisposte sulla partita stipendiale, in esecuzione della sentenza del Tribunale di
Benevento non più dovute.
4 Ciò posto, con riguardo agli effetti della mancata riassunzione, in via generale si osserva che la Corte di Cassazione, intervenendo sugli effetti che determina l'estinzione dell'intero processo a seguito della mancata riassunzione sugli atti compiuti e sulle sentenze di merito pronunciate nel corso del processo, ha costantemente affermato che, la mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., l'estinzione non solo di quel giudizio ma dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, ivi compresa la decisione di primo grado, eccettuate quelle già coperte dal giudicato, in quanto non investite dal ricorso per cassazione, ovvero non avendo formato oggetto della pronunzia di accoglimento.
La statuizione della Corte di Cassazione conserva i suoi effetti vincolanti sulle parti della decisione di merito in relazione alle quali essa è operante, e cioè sulle parti cassate, anche nel caso in cui, dopo l'avvenuta estinzione del processo, la domanda viene riproposta tra le stesse parti e con lo stesso oggetto (cfr. Cass.
Civ. sez. II, 31/08/2018, n. 21469; Cass. Civile sez. III, 07/02/2012, n. 1680;
Cass. Civ. sez. II, 21/12/2012, n. 23813; Cass. Civ. sez. un., 22/02/2010, n. 4071;
V. anche: Cass. Civ. sez. lav., 29/09/1988, n. 5279; Cass. Civ. sez. lav.,
27/11/1995, n. 12262; Cass. Civ. sez. I, 30/12/1994, n. 11296).
Quindi l'estinzione dell'intero processo travolge tutte le sentenze o parti di esse che siano state oggetto del ricorso di cassazione e che hanno formato oggetto della pronunzia di accoglimento da parte della Corte di Cassazione.
Nel caso di specie, la citata sentenza n. 5132 del 27 febbraio 2024 della Corte di
Cassazione (cfr. doc. alleg. fasc. parte resistente), ha cassato con rinvio la sentenza n. 7302 del 22 gennaio 2019 della Corte di appello di Napoli;
in particolare l' ha dapprima proposto apposito gravame Controparte_1 avverso la sentenza di primo grado, in particolate avverso la sua diretta condanna al risarcimento di danni in favore del ricorrente, all'esito dell'intervenuta conferma sul punto della sentenza di primo grado, ha proposto ricorso per
5 Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli (punto 3, citata sent. Cassazione), accolto successivamente dalla Cassazione con la citata sentenza avendo statuito “il terzo motivo meritevole di accoglimento, non recando la motivazione dell'impugnata sentenza alcuna pronunzia in ordine all'an ed al quantum del danno”.
La Corte di Cassazione non ha affermato alcun principio di diritto ritenendo soltanto che anche la Corte di Appello avrebbe dovuto motivare sull'an e sul quantum senza effettuare alcuna interpretazione giuridica delle norme di diritto invocato in primo grado.
Facendo applicazione del riferito orientamento della Cassazione, per i motivi suesposti, la sentenza della Corte di appello di Napoli di conferma della sentenza di primo grado del Tribunale di Benevento e la stessa sentenza di primo grado, in quanto investite dal ricorso per cassazione e cassate con rinvio, contrariamente a quando asserito dalla parte ricorrente devono ritenersi non coperte da giudicato e, quindi, devono ritenersi travolte e caducate per effetto dell'estinzione dell'intero processo ex art 393 c.p.c., determinata dalla mancata riassunzione del giudizio di rinvio dinanzi la Corte di appello di Napoli.
Invero, in forza degli articoli 336 e 393 c.p.c., gli effetti della cassazione con rinvio si estrinsecano rendendo inefficaci le sentenze di merito emesse nel corso del giudizio (Cass. civ., Sez. III, 09/01/2002, n. 210).
Tale costante impostazione della Suprema Corte è perfettamente coerente con il fatto che la mancata riassunzione della causa nel termine “ex lege” del giudizio di rinvio, nei termini di cui all'art. 393 c.p.c., non determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ormai “tamquam non esset”, ma la caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso del giudizio (Cass. civ., Sez.
III, 07/02/2012, n. 1680 , Conformi Cass. civ. Sez. V, 06/12/2002, n. 17372).
6 La sentenza di primo grado, dopo la cassazione dell'appello è comunque caducata anche nel caso in cui, con la nuova sentenza di appello si abbia una conferma di quanto era stato riconosciuto in primo grado.
Questo, in quanto, la sentenza del giudizio di rinvio è del tutto autonoma e costituisce il primo pronunciamento tra le parti .
La sopravvenuta caducazione del titolo non può, dunque, che giustificare la richiesta di restituzione di parte resistente.
Sul punto si richiama l'orientamento della Corte di Cassazione che ha affermato che la riforma o la cassazione di una sentenza estende ex art. 336 c.p.c. i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla pronuncia riformata o cassata, sicchè vengono meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente (Cass. Civ. sez. I, 06/12/2006, n. 26171; V. anche: Cass.
Civ. sez. II, 01/10/2019, n. 24475; Cassazione civile sez. VI, 21/11/2019, n.
30389; Cass. Civ. sez. III, 13/02/2013, n. 3544; Cass. Civ. sez. III, 13/04/2007, n.
8829).
Da ultimo “In tema di esecuzione forzata, ove il titolo esecutivo di formazione giudiziale sia stato oggetto di cassazione parziale, la mancata riassunzione del giudizio di rinvio comporta, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., l'estinzione non solo di quest'ultimo ma dell'intero processo, con conseguente caducazione dello stesso titolo esecutivo giudiziale, ad eccezione di quelle statuizioni di esso già coperte dal giudicato, in quanto non impugnate o non cassate;
ne deriva che è nullo sia il precetto intimato sulla base delle statuizioni direttamente formanti oggetto di cassazione parziale, che avrebbero dovuto essere "sub iudice" nel processo di rinvio, poi estinto, sia quello intimato sulla base delle statuizioni da esse dipendenti le quali, in forza dell'effetto espansivo "interno" di cui all'art. 336,
7 comma 1, c.p.c., sono anch'esse travolte e caducate dalla cassazione parziale (v.
Cassazione civile sez. III, 08/05/2023, n.12183).
Da ciò consegue il rigetto della domanda principale.
4.
Va altresì rigettata la domanda riconvenzionale, in quanto solo genericamente dedotta e non provata, essendosi parte ricorrente limitata a rivendicare il proprio diritto richiamando la sentenza n. 632/2014 ed allegando alle note di trattazione scritta il fascicolo di parte relativo al giudizio di primo grado.
5.
Ricorrono giusti motivi, stante la complessità delle questioni trattate e la natura interpretativa delle stesse, per dichiarare interamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 01/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
8
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 2931/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA CROCEVIA N. 1 Parte_1
82010 ARPAISE, presso lo studio dell'avv. PIGNATIELLO DOMENICO, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
elettivamente domiciliato presso VIA ARMANDO DIAZ 11 80100 NAPOLI, rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 28/11/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1 1.
Con ricorso depositato il 21.7.25 e ritualmente notificato, il ricorrente ha proposto opposizione avverso il provvedimento di ingiunzione per €12.474,93 della deducendo che: Controparte_1
- si era rivolto al Tribunale di Benevento in funzione di Giudice del Lavoro per sentire condannare l' , di cui era stato dipendente, per Controparte_1
l'ingiusta esclusione patita dalla selezione per l'attribuzione di progressione economica orizzontale dalla fascia retributiva F5 ad F6, al pagamento dei danni subiti quantificati in € 7.278,32 oltre interessi e danni subendi;
- che il Tribunale accoglieva la domanda relativamente alla richiesta di risarcimento del danno con sentenza del 14/04/2014;
- che nel periodo gennaio-febbraio del 2015, la parte soccombente pagava il proprio debito (All.2);
- che l' impugnava la sentenza di primo grado davanti alla Controparte_1
competente Corte d'Appello di Napoli nel giudizio iscritto al N.R.G. 4134/2014;
- che la Corte d'Appello confermava la pronuncia di primo grado con la sentenza n. 7302/2018;
- che l' proponeva gravame anche contro quest'ultima Controparte_1 pronuncia, con tre separati motivi e la Suprema Corte con sentenza n. 5132/2024 accoglieva tra questi il terzo con la seguente motivazione: “… si deve riconoscere … il terzo motivo meritevole di accoglimento, non recando la motivazione dell'impugnata sentenza alcuna pronunzia in ordine all'an ed al quantum del danno” e per l'effetto cassava con rinvio la sentenza (All. 4);
- che decorreva il termine per la riassunzione del giudizio senza che alcuno provvedesse a tanto, estinguendosi il procedimento;
- che in data 21/06/2025, l' notificava provvedimento di Controparte_1
ingiunzione per recupero credito erariale per €12.474,93, al netto di trattenute fiscali e previdenziali, interpretando l'avvenuta estinzione del processo quale
2 decadenza dal diritto già accertato dal Giudice del Lavoro in due gradi del giudizio;
- che la richiesta di restituzione era illegittima dal momento che la sentenza di primo grado gli dava ragione e che in ogni caso aveva interesse a che fosse accertato il suo diritto al risarcimento del danno.
Ha chiesto, pertanto, di: “accertata la persistenza della sentenza di condanna al risarcimento inflitta ad n. 632/14 del Tribunale di Controparte_1
Benevento, annullare l'atto opposto pe r l'inesistenza del credito vantato. In via subordinata e alternativa, accogliere la domanda di condanna di CP_1
, come formulata in via riconvenzionale, e per l'effetto compensare tra
[...]
loro i crediti vantati dall'opposta con quelli vantati dal sig. . Con vittoria Pt_1 di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, con attribuzione”.
Si è costituita parte resistente eccependo l'infondatezza del ricorso ed in via preliminare l'incompetenza territoriale del giudice adito.
2.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale, dal momento che la competenza territoriale si determina ex art. 413 c.p.c., avuto riguardo al luogo in cui il lavoratore prestava servizio. Pertanto, correttamente il ricorso è stato incardinato dinanzi al Tribunale di Benevento.
3.
Ciò posto, dagli atti risulta che con provvedimento prot. n. 35060 del 18 giugno
2025, preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 29834 del 21 maggio 2025 nonché dall'avviso di mora prot. n. 5709 del 3 febbraio 2025
(cfr. all.1 memoria), la ha ingiunto al Controparte_2 ricorrente il pagamento della complessiva somma di € 12.474,93, a titolo di somme corrisposte al medesimo.
E' pacifico e documentato che le somme oggetto dell'atto di ingiunzione traggono origine da somme corrisposte dall'Agenzia sulla partita stipendiale
3 precedentemente intestata al ricorrente in esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 632 del 14 aprile 2014, che parte resistente ritiene non più dovute per effetto della mancata riassunzione del giudizio in seguito alla ordinanza della Corte di Cassazione n. 5132/2024.
Risulta infatti che con la sentenza n. 632 del 14 aprile 2014, il Tribunale di
Benevento, in accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta dal ha condannato l' a risarcire il detto danno in suo favore, Pt_1 CP_1
quantificando il medesimo in € 7.278,32, oltre interessi dal marzo 2012 al soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in € 4.015,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, al contributo unificato di € 103,00, all'IVA ed alla CPA.
In esecuzione della detta sentenza del Tribunale di Benevento n. 632/2014,
l ha corrisposto in favore del la somma complessiva di € CP_1 Pt_1
11.272,58 (v. cedolini in atti).
Avverso la detta sentenza del Tribunale di Napoli, l'Amministrazione resistente ha proposto appello presso la Corte di Appello di Napoli, rigettato con sentenza n. 7302 del 22 gennaio 2019, impugnata dall' con ricorso per CP_1
Cassazione, conclusosi con ordinanza n. 5132 pubblicata il 27 febbraio 2024.
All'esito del giudizio di legittimità, la Corte di Cassazione, in accoglimento del terzo motivo di cui al ricorso proposto, ha cassato la sentenza della Corte di
Appello di Napoli n. 7302 del 22 gennaio 2019, rinviando alla Corte di Appello, in diversa composizione, affinchè provvedesse in conformità con quanto disposto.
Non essendo stato riassunto il giudizio, l' ha accertato un credito erariale CP_1 complessivo di € 12.474,93, al netto delle trattenute fiscali, derivante da somme corrisposte sulla partita stipendiale, in esecuzione della sentenza del Tribunale di
Benevento non più dovute.
4 Ciò posto, con riguardo agli effetti della mancata riassunzione, in via generale si osserva che la Corte di Cassazione, intervenendo sugli effetti che determina l'estinzione dell'intero processo a seguito della mancata riassunzione sugli atti compiuti e sulle sentenze di merito pronunciate nel corso del processo, ha costantemente affermato che, la mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., l'estinzione non solo di quel giudizio ma dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, ivi compresa la decisione di primo grado, eccettuate quelle già coperte dal giudicato, in quanto non investite dal ricorso per cassazione, ovvero non avendo formato oggetto della pronunzia di accoglimento.
La statuizione della Corte di Cassazione conserva i suoi effetti vincolanti sulle parti della decisione di merito in relazione alle quali essa è operante, e cioè sulle parti cassate, anche nel caso in cui, dopo l'avvenuta estinzione del processo, la domanda viene riproposta tra le stesse parti e con lo stesso oggetto (cfr. Cass.
Civ. sez. II, 31/08/2018, n. 21469; Cass. Civile sez. III, 07/02/2012, n. 1680;
Cass. Civ. sez. II, 21/12/2012, n. 23813; Cass. Civ. sez. un., 22/02/2010, n. 4071;
V. anche: Cass. Civ. sez. lav., 29/09/1988, n. 5279; Cass. Civ. sez. lav.,
27/11/1995, n. 12262; Cass. Civ. sez. I, 30/12/1994, n. 11296).
Quindi l'estinzione dell'intero processo travolge tutte le sentenze o parti di esse che siano state oggetto del ricorso di cassazione e che hanno formato oggetto della pronunzia di accoglimento da parte della Corte di Cassazione.
Nel caso di specie, la citata sentenza n. 5132 del 27 febbraio 2024 della Corte di
Cassazione (cfr. doc. alleg. fasc. parte resistente), ha cassato con rinvio la sentenza n. 7302 del 22 gennaio 2019 della Corte di appello di Napoli;
in particolare l' ha dapprima proposto apposito gravame Controparte_1 avverso la sentenza di primo grado, in particolate avverso la sua diretta condanna al risarcimento di danni in favore del ricorrente, all'esito dell'intervenuta conferma sul punto della sentenza di primo grado, ha proposto ricorso per
5 Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli (punto 3, citata sent. Cassazione), accolto successivamente dalla Cassazione con la citata sentenza avendo statuito “il terzo motivo meritevole di accoglimento, non recando la motivazione dell'impugnata sentenza alcuna pronunzia in ordine all'an ed al quantum del danno”.
La Corte di Cassazione non ha affermato alcun principio di diritto ritenendo soltanto che anche la Corte di Appello avrebbe dovuto motivare sull'an e sul quantum senza effettuare alcuna interpretazione giuridica delle norme di diritto invocato in primo grado.
Facendo applicazione del riferito orientamento della Cassazione, per i motivi suesposti, la sentenza della Corte di appello di Napoli di conferma della sentenza di primo grado del Tribunale di Benevento e la stessa sentenza di primo grado, in quanto investite dal ricorso per cassazione e cassate con rinvio, contrariamente a quando asserito dalla parte ricorrente devono ritenersi non coperte da giudicato e, quindi, devono ritenersi travolte e caducate per effetto dell'estinzione dell'intero processo ex art 393 c.p.c., determinata dalla mancata riassunzione del giudizio di rinvio dinanzi la Corte di appello di Napoli.
Invero, in forza degli articoli 336 e 393 c.p.c., gli effetti della cassazione con rinvio si estrinsecano rendendo inefficaci le sentenze di merito emesse nel corso del giudizio (Cass. civ., Sez. III, 09/01/2002, n. 210).
Tale costante impostazione della Suprema Corte è perfettamente coerente con il fatto che la mancata riassunzione della causa nel termine “ex lege” del giudizio di rinvio, nei termini di cui all'art. 393 c.p.c., non determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ormai “tamquam non esset”, ma la caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso del giudizio (Cass. civ., Sez.
III, 07/02/2012, n. 1680 , Conformi Cass. civ. Sez. V, 06/12/2002, n. 17372).
6 La sentenza di primo grado, dopo la cassazione dell'appello è comunque caducata anche nel caso in cui, con la nuova sentenza di appello si abbia una conferma di quanto era stato riconosciuto in primo grado.
Questo, in quanto, la sentenza del giudizio di rinvio è del tutto autonoma e costituisce il primo pronunciamento tra le parti .
La sopravvenuta caducazione del titolo non può, dunque, che giustificare la richiesta di restituzione di parte resistente.
Sul punto si richiama l'orientamento della Corte di Cassazione che ha affermato che la riforma o la cassazione di una sentenza estende ex art. 336 c.p.c. i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla pronuncia riformata o cassata, sicchè vengono meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente (Cass. Civ. sez. I, 06/12/2006, n. 26171; V. anche: Cass.
Civ. sez. II, 01/10/2019, n. 24475; Cassazione civile sez. VI, 21/11/2019, n.
30389; Cass. Civ. sez. III, 13/02/2013, n. 3544; Cass. Civ. sez. III, 13/04/2007, n.
8829).
Da ultimo “In tema di esecuzione forzata, ove il titolo esecutivo di formazione giudiziale sia stato oggetto di cassazione parziale, la mancata riassunzione del giudizio di rinvio comporta, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., l'estinzione non solo di quest'ultimo ma dell'intero processo, con conseguente caducazione dello stesso titolo esecutivo giudiziale, ad eccezione di quelle statuizioni di esso già coperte dal giudicato, in quanto non impugnate o non cassate;
ne deriva che è nullo sia il precetto intimato sulla base delle statuizioni direttamente formanti oggetto di cassazione parziale, che avrebbero dovuto essere "sub iudice" nel processo di rinvio, poi estinto, sia quello intimato sulla base delle statuizioni da esse dipendenti le quali, in forza dell'effetto espansivo "interno" di cui all'art. 336,
7 comma 1, c.p.c., sono anch'esse travolte e caducate dalla cassazione parziale (v.
Cassazione civile sez. III, 08/05/2023, n.12183).
Da ciò consegue il rigetto della domanda principale.
4.
Va altresì rigettata la domanda riconvenzionale, in quanto solo genericamente dedotta e non provata, essendosi parte ricorrente limitata a rivendicare il proprio diritto richiamando la sentenza n. 632/2014 ed allegando alle note di trattazione scritta il fascicolo di parte relativo al giudizio di primo grado.
5.
Ricorrono giusti motivi, stante la complessità delle questioni trattate e la natura interpretativa delle stesse, per dichiarare interamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 01/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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