Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/06/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione civile
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa avente n. 1602/2020 R.G.A.C., promossa da:
“ (P.I.: sito in Catanzaro, in Via Gramsci, n. 40, in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore e l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via De Gasperi, n. 48, presso lo Studio dell'avv. Giuseppe Palermo (C.F.: ), che, in sostituzione dell'originario difensore (avv. CodiceFiscale_1
Alfieri), lo rappresenta e difende, come da procura resa in calce alla “Comparsa di costituzione in Sostituzione”
del 20.09.2023;
- ATTORE OPPONENTE -
C o n t r o
(P.I.: , in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante p.t., Dott.ssa Controparte_1 P.IVA_2
, elettivamente domiciliata in Catanzaro al Vico S. Barbara, n. 2 presso lo Studio dell'avv. CP_2
Domenico Lasalvia (C.F. ), che la rappresenta e difende come “da procura separata, in C.F._2
uno con la Comparsa di costituzione e risposta” del 14.10.2020;
- CONVENUTO ENTE ADDETTO ALLA RISCOSSIONE -
N o n c h é
Il (P.I.: ), in persona del Sindaco e l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Parte_2 P.IVA_3
Catanzaro, alla via Jannoni - Palazzo De Nobili, presso l'Ufficio legale del Parte_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Saverio Molica (C.F.: e Anna Maria Paladino (C.F.: C.F._3
), in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione depositata in CodiceFiscale_4
cancelleria in data 15.10.2020;
- CONVENUTO ENTE IMPOSITORE -
Avente ad oggetto: opposizione avverso ingiunzione di pagamento per canone acqua, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 26.6.2024, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte fino alla stessa data, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il “ ”, nella spiegata qualità, evocava, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Catanzaro, la in persona del Controparte_3
l.r.p.t. e il , in persona del Sindaco p.t., nelle rispettive qualità di cui in epigrafe, affinché Parte_2 venisse dichiarata, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento n.
194653 del 4.12.2019, di importo pari alla somma di euro 6.799,23, notificatagli a mezzo pec dalla CP_1
per conto del sopra indicato ente impositore, in data 14.12.2019, pretesa per il mancato pagamento
[...] dell'avviso di pagamento, relativo alla fattura n. 7245 del 7.6.2016, avente a oggetto canoni idrici riferiti all'anno 2014, con conseguente condanna degli stessi enti che precedono, in solido tra loro, alla rifusione delle spese ed al pagamento dei compensi professionali di lite, con distrazione in favore del procuratore costituito,
ex art 93 c.p.c..
A fondamento della domanda, il debitore ente di gestione deduceva:
- che il canone idrico, posto a base dell'impugnata ingiunzione di pagamento, riguardava la fornitura del relativo servizio in favore del “ ”, sito in Catanzaro, in Via Gramsci, n. 40, oggetto Parte_1 del contratto n. 34382 e di cui alla fattura n.7245 del 7.6.2016;
- che parte attrice veniva a conoscenza di tale obbligazione di pagamento solo con la notifica dell'ingiunzione opposta, vista l'omessa notifica di tutti gli atti prodromici alla stessa.
Alla luce di tali deduzioni concludeva, quindi, come in epirgafe.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la società addetta al servizio di riscossione, la quale, Controparte_1 nel resistere alle avverse considerazioni, ritenute del tutto infondate, instava per il rigetto dell'avanzata opposizione e conseguenziale conferma dell'opposta ingiunzione di pagamento.
Affermava, a tal fine che, in seguito all'invio della fattura n. 7245 del 7.6.2016, persistendo la morosità, il aveva provveduto a trasmetterle la relativa lista di carico, in forza della quale curava la Parte_2 notifica, a mezzo pec del 17.7.2019, dell'avviso di pagamento n. 90020190007902030 del 2.7.2019, a cui seguiva poi l'ingiunzione di pagamento n. 0194823 del 4.12.2019, che ci occupa, notificata con pec del
14.12.2019.
Si costituiva, altresì, il , il quale, in via preliminare eccepiva la propria carenza di Parte_2 legittimazione passiva in merito all'attività successiva alla trasmissione del ruolo nei confronti della società di riscossione;
nel merito, poi, chiedeva il rigetto della domanda oppositiva perché reputata infondata in fatto e in diritto.
Solo in via del tutto gradata, per l'ipotesi di accoglimento della proposta opposizione, instava per l'accertamento di ogni esclusiva responsabilità al riguardo, in capo alla stessa società di riscossione. La causa, istruita esclusivamente su base documentale, all'esito dell'udienza del 22.06.2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta per la decisione, previa concessione dei termini ordinari, previsti per lo scambio degli atti defensionali conclusivi.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento negativo dei crediti portati dall'ingiunzione di pagamento n.
194653 del 4.12.2019, di importo pari a euro 6.799,23, notificata a mezzo pec dalla per conto Controparte_1 del , al “ ”, emessa per il mancato pagamento dell'avviso di Parte_2 Parte_1 pagamento, relativo alla fattura n. 7245 del 7.6.2016 e riguardante i canoni idrici riferiti all'anno 2014, per l'utenza n. 22767, in virtù del contratto di fornitura n. 34382.
Orbene, “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione
della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti,
con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del
destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta
la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma
3, del D.L. 31 dicembre 1992 n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora,
cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto
presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento,
avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo,
per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda,
verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo
la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con
eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel
secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio
2018, n. 1144; Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012). La giurisprudenza di questa Corte è, dunque,
senz'altro consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la
mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente
aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non
sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo (Cass., S.U., 15 aprile 2021,
n. 10012). Tale principio può valere anche per la sequenza procedimentale "avviso di accertamento -
ingiunzione di pagamento" (Cass. Sent. n. 12832/2022).
Alla luce di tali principi, deve dichiararsi la illegittimità dell'azionata pretesa di cui all'ingiunzione di pagamento che ci occupa, poiché nel compendio probatorio non vi è prova della regolarità delle notifiche degli atti prodromici rispetto a quello impugnato e quindi della conoscenza del debito da parte del Parte_1 prima della notifica dell'ingiunzione di pagamento opposta. Nello specifico, l'invio della fattura n. 7245, riferita ai consumi idrici per l'anno 2014, mediante posta semplice, all'indirizzo dell'amministratore dell'epoca, non consente di accertare l'effettivo recapito al destinatario della stessa.
Inoltre, la di riscossione convenuta ha nei propri scritti difensivi indicato dati e fornito documenti CP_3 inconferenti al caso di specie, in quanto relativi al “Condominio Santa Barbara”, sito in Via Teano n. 57, dunque differente rispetto al che è parte opponente nell'odierno procedimento. Parte_1
Ne consegue, pertanto, il riconoscimento dell'invalidità dell'ingiunzione opposta, stante la mancata prova, da parte delle convenute, della regolare notifica della fattura e del relativo avviso di pagamento.
Quanto al regime delle spese, vista la motivazione che ha giustificato l'assunta decisione, si reputa corretto addebitarle ad entrambi gli enti convenuti, in solido tra loro;
spese e competenze che, determinate facendo riferimento ai valori medi di cui alla vigente disciplina regolamentare, applicati in stretta correlazione con il valore della domanda (compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00) e la concreta attività processuale espletata (che ha visto difettare non solo della fase istruttoria ma anche del deposito di alcuno scritto defensionale conclusivo,
da parte del difensore della parte opponente (avv. Palermo Giuseppe), trovano ristoro come da dispositivo,
facendo distrazione in favore dell'avv. Palermo che si è espressamente dichiarato anticipatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata,
ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione per come promossa dal “ , in qualità, e per l'effetto, Parte_1 annulla l'ingiunzione di pagamento n. 194653 del 4.12.2019, relativa alla fattura n. 7245 del 7.6.2016, dichiarando che nullo è dovuto a titolo di canone acqua riferito all'anno 2014 da parte del in Parte_1 epigrafe;
2. Condanna la ed il , nelle rispettive qualità di cui in parte motiva, ed in CP_1 Parte_2 solido tra loro, alla refusione delle spese di lite che si determinano in complessivi € 1.637,00, di cui € 237,00,
per esborsi documentati, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa, se dovuti, come per legge, facendone distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Palermo, dichiaratosi distrattario ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Catanzaro il 16.06.2025
Il Giudice
(Dott. Aleardo Zangari Del Prato)