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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/09/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2488/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/9/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 4/6/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO FRANCINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Camaiore (LU), frazione Capezzano Pianore, via S. Michele Arcangelo n. 5, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MAVI Parte_2 C.F._2
ROSI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Pisani n. 50, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Ciascuno di essi sarà libero di fissare la propria residenza dove riterrà opportuno, con il solo obbligo di darsene reciproca tempestiva comunicazione. Il signor continuerà ad abitare nella casa Parte_1 coniugale sita in Camaiore (LU), frazione Lido, via Carraia, n. 139, di proprietà dei genitori dello stesso. La signora a già lasciato la casa coniugale dal gennaio 2025 e si è trasferita a vivere Parte_2 con i propri genitori, in attesa di reperire una nuova sistemazione abitativa;
2- I coniugi concordano per l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento Per_1
e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le
1 decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto d'esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3- Il ricorrente compatibilmente con i propri impegni di lavoro, e salvo Parte_1 diversi accordi tra i coniugi, avrà la facoltà di tenere con sé il figlio:
- un pomeriggio infrasettimanale e, precisamente, il martedì pomeriggio, dalle ore 15,00 – 15,30 alle ore 19,00 – 19,30;
- il fine settimana nella giornata del sabato o della domenica, da concordarsi una settimana prima, in base alle rispettive esigenze lavorative e/o alle esigenze del bimbo, dalle ore 12,00 alle ore 18,00.
- per le festività del 24, 25 e 26 dicembre;
31 dicembre, 01 e 06 gennaio;
nonché per Sabato Santo, Pasqua e Pasquetta di ogni anno ad anni alternati tra i genitori, in determinate fasce orarie da concordarsi un mese prima. A partire dal compimento dell'ottavo anno di età del bimbo, entrambi i genitori avranno diritto ad un periodo di tre sette giorni continuativi in inverno e cinque quindici giorni continuativi in estate, in date da comunicare tra loro con almeno due mesi preavviso;
Ulteriori periodi di visita/frequentazione, saranno concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi, sociali e della volontà del figlio. La madre s'impegna espressamente ad adoperarsi per agevolare il diritto di visita del padre e per renderlo effettivo, così come il padre s'impegna espressamente ad adoperarsi nel venire in contro alla madre nella gestione del bambino anche fuori dei giorni e degli orari concordati;
4) Il padre contribuirà alle esigenze di mantenimento del figlio minore , Persona_2 pertanto, corrisponderà alla signora a titolo di contributo per il mantenimento Parte_2 ordinario del figlio minore, la somma mensile di € 300,00 (trecento/00); detto importo verrà versato entro il giorno 30 di ogni mese sul seguente Iban: [...] 1000 000 08930, e sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie, individuate come da vigente Protocollo d'Intesa in uso presso il Tribunale di Lucca, saranno divise al 50% (cinquanta per cento) tra i coniugi, e dovranno essere preventivamente documentate e concordate tra loro. Oltre a detto importo il signor si impegna e obbliga a corrispondere alla Signora Parte_1
n contributo per le spese di locazione dell'immobile dove quest'ultima andrà a vivere Parte_2 con il figlio minore, pari complessivamente ad € 20.000,00 (ventimila/00); ciò nei seguenti termini e modalità:
- € 10.000,00 (diecimila/00) in unica soluzione entro 15 gg. dalla pubblicazione della Sentenza di Omologa della Separazione;
- € 10.000,00 (diecimila/00) in rate mensili di € 500,00 (cinquecento/00) ciascuna a partire dal mese successivo a quello della pubblicazione della Sentenza di Omologa della Separazione, ed entro il giorno 25 di ogni mese: ciò fino al raggiungimento dell'importo di € 10.000,00 (diecimila/00);
5- Entrambi i coniugi si danno reciprocamente atto di godere d'idoneità e capacità lavorative e di essere indipendenti economicamente. Dichiarano altresì di voler provvedere autonomamente al proprio mantenimento e rinunciano fin d'ora ad ogni e qualsivoglia reciproca pretesa di mantenimento o di concorso al personale mantenimento».
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Camaiore (LU) il 16/9/2022, dal quale è nato il figlio
(nato il [...]) ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la Per_1 pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Camaiore (LU) in data 16/9/2022, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Camaiore (LU) all'Atto Numero 47, Parte 1,
3 dell'Anno 2022, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Camaiore (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 10/9/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/9/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 4/6/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO FRANCINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Camaiore (LU), frazione Capezzano Pianore, via S. Michele Arcangelo n. 5, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MAVI Parte_2 C.F._2
ROSI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Pisani n. 50, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Ciascuno di essi sarà libero di fissare la propria residenza dove riterrà opportuno, con il solo obbligo di darsene reciproca tempestiva comunicazione. Il signor continuerà ad abitare nella casa Parte_1 coniugale sita in Camaiore (LU), frazione Lido, via Carraia, n. 139, di proprietà dei genitori dello stesso. La signora a già lasciato la casa coniugale dal gennaio 2025 e si è trasferita a vivere Parte_2 con i propri genitori, in attesa di reperire una nuova sistemazione abitativa;
2- I coniugi concordano per l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento Per_1
e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le
1 decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto d'esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3- Il ricorrente compatibilmente con i propri impegni di lavoro, e salvo Parte_1 diversi accordi tra i coniugi, avrà la facoltà di tenere con sé il figlio:
- un pomeriggio infrasettimanale e, precisamente, il martedì pomeriggio, dalle ore 15,00 – 15,30 alle ore 19,00 – 19,30;
- il fine settimana nella giornata del sabato o della domenica, da concordarsi una settimana prima, in base alle rispettive esigenze lavorative e/o alle esigenze del bimbo, dalle ore 12,00 alle ore 18,00.
- per le festività del 24, 25 e 26 dicembre;
31 dicembre, 01 e 06 gennaio;
nonché per Sabato Santo, Pasqua e Pasquetta di ogni anno ad anni alternati tra i genitori, in determinate fasce orarie da concordarsi un mese prima. A partire dal compimento dell'ottavo anno di età del bimbo, entrambi i genitori avranno diritto ad un periodo di tre sette giorni continuativi in inverno e cinque quindici giorni continuativi in estate, in date da comunicare tra loro con almeno due mesi preavviso;
Ulteriori periodi di visita/frequentazione, saranno concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi, sociali e della volontà del figlio. La madre s'impegna espressamente ad adoperarsi per agevolare il diritto di visita del padre e per renderlo effettivo, così come il padre s'impegna espressamente ad adoperarsi nel venire in contro alla madre nella gestione del bambino anche fuori dei giorni e degli orari concordati;
4) Il padre contribuirà alle esigenze di mantenimento del figlio minore , Persona_2 pertanto, corrisponderà alla signora a titolo di contributo per il mantenimento Parte_2 ordinario del figlio minore, la somma mensile di € 300,00 (trecento/00); detto importo verrà versato entro il giorno 30 di ogni mese sul seguente Iban: [...] 1000 000 08930, e sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie, individuate come da vigente Protocollo d'Intesa in uso presso il Tribunale di Lucca, saranno divise al 50% (cinquanta per cento) tra i coniugi, e dovranno essere preventivamente documentate e concordate tra loro. Oltre a detto importo il signor si impegna e obbliga a corrispondere alla Signora Parte_1
n contributo per le spese di locazione dell'immobile dove quest'ultima andrà a vivere Parte_2 con il figlio minore, pari complessivamente ad € 20.000,00 (ventimila/00); ciò nei seguenti termini e modalità:
- € 10.000,00 (diecimila/00) in unica soluzione entro 15 gg. dalla pubblicazione della Sentenza di Omologa della Separazione;
- € 10.000,00 (diecimila/00) in rate mensili di € 500,00 (cinquecento/00) ciascuna a partire dal mese successivo a quello della pubblicazione della Sentenza di Omologa della Separazione, ed entro il giorno 25 di ogni mese: ciò fino al raggiungimento dell'importo di € 10.000,00 (diecimila/00);
5- Entrambi i coniugi si danno reciprocamente atto di godere d'idoneità e capacità lavorative e di essere indipendenti economicamente. Dichiarano altresì di voler provvedere autonomamente al proprio mantenimento e rinunciano fin d'ora ad ogni e qualsivoglia reciproca pretesa di mantenimento o di concorso al personale mantenimento».
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Camaiore (LU) il 16/9/2022, dal quale è nato il figlio
(nato il [...]) ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la Per_1 pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Camaiore (LU) in data 16/9/2022, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Camaiore (LU) all'Atto Numero 47, Parte 1,
3 dell'Anno 2022, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Camaiore (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 10/9/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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