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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 20/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sez. II CIVILE
Il Collegio, riunito in camera di Consiglio e composto dai Sig.ri:
dr. Giuseppe Minutoli Presidente dr. Antonino Zappalà Consigliere dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta in grado di appello al n. R.G.A. 871/2020, concernente l'impugnativa
Sentenza n.171/2020, del 12/05/2020 del Tribunale di Messina, avente ad oggetto:
prestazione d'opera intellettuale;
proposta da
, nato a [...] il [...] (c.f. , rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'Avv. Angelo Vitarelli ed elettivamente domiciliato in Messina, Via Cesare
Battisti, 229, per procura in atti;
- appellante -
contro
(P. IVA e C.F. ) con sede in Messina, Rione Controparte_1 P.IVA_1
Gravitelli, via Pietro Castelli, n° 198, in in persona dei legali rappresentanti Commissari
Liquidatori ed elettivamente domiciliata in Messina, Viale Italia n° 147, presso lo studio dell'Avv. Santi Gervasi Ferrara , che la rappresenta e difende per procura in atti;
- appellata -
Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza, a trattazione scritta, del
1.2.2024: “I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di
causa, con rigetto di ogni contraria eccezione, deduzione difesa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29.10.2021 la Controparte_1
proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1456/2012 del Tribunale di Messina,
con il quale veniva ingiunto all'opponente di pagare in favore dell'ing. la Parte_1
somma di euro 25.866,58 a titolo di prestazioni professionali non corrisposte, in aggiunta ad euro 88.594,00, già pagate.
L'opponente contestava la legittimazione ad agire, l'an e il quantum, chiedendo in riconvenzionale il risarcimento del danno da inadempimento quantificato in euro
100.000,00.
Sulla scorta della documenti in atti e della svolta CTU, il Tribunale di Messina, con sentenza n. 701/2020, dichiarava la carenza di legittimazione ad agire in sede di procedimento monitorio e in sede di opposizione di , revocava il decreto ingiuntivo, Parte_1
rigettava l'eccezione di inadempimento e la domanda riconvenzionale avanzate da parte opponente, compensava le spese di giudizio e poneva le spese di CTU a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuna.
Avverso la superiore statuizione, con atto regolarmente notificato in data 13.10.2020,
proponeva gravame . Parte_1
Si costituiva in giudizio , chiedendo la conferma della Controparte_1
sentenza impugnata, vinte le spese.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 1.2.2024, resa a trattazione scritta, la Corte
assumeva la causa in decisione con i termini di legge per gli atti conclusivi finali.
Motivi della decisione Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta violazione dell'art. 1362 c.c.
Ritiene che il giudice di primo grado abbia erroneamente dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo all' ing. male interpretando il disciplinare di incarico Pt_1
del 23.2.2009 che configurerebbe, non già un mandato all'incasso senza rappresentanza ma l' esplicazione di obbligazione solidale.
Il motivo di gravame è fondato
Il disciplinare d'incarico del 23.2.2009 stipulato tra la fondazione committente ed i tre professionisti ing. arch. ing. costituisce il titolo del rapporto per Pt_1 Pt_1 CP_2
cui è causa. Testè recita: “L'incarico, inteso e subordinato alle condizioni del presente
disciplinare, è dall'Amministrazione affidato e dai professionisti accettato in solido”.
L'obbligazione è unitaria e ciò giova, per patto espresso, ad entrambe le parti del rapporto,
rappresentando la convenzione di una obbligazione a carattere solidale in favore dei professionisti per la riscossione dei rispettivi crediti.
Passando ad analizzare il merito del gravame, l'appellante ritiene che la CTU svolta in primo grado non doveva essere ammessa, dovendo la essere condannata alla CP_1
corresponsione del compenso nella misura liquidata dall'ordine professionale, stante che con il disciplinare di incarico le parti - formalizzata la rinuncia dei professionisti all'applicazione dell'art. 7 della tariffa professionale di cui alla legge 2.3.2949 n. 143 - hanno convenuto che “ agli stessi sarà corrisposto complessivamente un unico onorario
determinato come espresso dall'ordine degli ingegneri della Provincia di Messina”, ragione per la quale non avrebbe dovuto essere commesso al CTU l'incarico di liquidare i compensi,
atteso che sul punto andava applicato il disciplinare. In ogni caso l'appellante contesta le risultanze della CTU, riproponendo gli stessi rilievi ed osservazioni proposte dal c.t.p. ing.
, già formulate in primo grado ed esaminate dal CTU, chiedendo il rinnovo della Persona_1
CTU.
Il motivo di gravame è infondato L'incarico conferito al CTU è stato di ampia ed esaustiva portata, abbracciando tutti gli aspetti della vicenda processuale e non circoscritto alla liquidazione dei compensi. La CTU
disposta in primo grado ha ben chiarito, con l'applicazione delle tariffe professionali, che la ha corrisposto i compensi dovuti ai suddetti professionisti. Tutte le voci oggetto CP_1
di D.I. sono state considerate dal CTU ed il calcolo del complessivo compenso, ciò
nonostante, è stato inferiore a quanto già versato dalla . Le osservazioni CP_1
tecniche, da parte dell'ing. riportate in nota all'atto di appello, sono state tutte Persona_1
vagliate dal CTU, che ad esse ha risposto compiutamente. Peraltro l'appellante,
riproponendo le stese osservazioni già illustrate in primo grado e compitamente rigettate,
non supporta i motivi per i quali andrebbe rinnovata la CTU.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ex D.M. 147/2022, come in dispositivo.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta in grado di appello al n. R.G.A.
871/2020, concernente l'impugnativa Sentenza n.171/2020 del 12/05/2020 del Tribunale
di Messina, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese del presente grado, che liquida in complessive euro 3.966,00, oltre rimborso forfettario spese 15%, CPA e IVA;
- ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all' appellante.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 5.12.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)