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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 31/03/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
in persona dei magistrati:
dr. Nicoletta Orlandi - Presidente rel. dr. Carla Ciofani - Consigliera dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1141 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
in persona del suo procuratore Parte_1 speciale Avv. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
Maria Sirolli del Foro di Chieti come da procura allegata all'atto di appello appellante
e
con sede in Castiglione Messer Raimondo (TE), in CP_1 persona del legale rappresentante Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Antenucci del foro di
Teramo come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello appellata
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale
Ordinario di Teramo n. 304 pubblicata il 25/03/2021, in materia di contratti bancari
Conclusioni dell'appellante:
“Si riporta ai propri scritti difensivi, nessuno escluso, alle argomentazioni, alle richieste (anche istruttorie) formulate, alle conclusioni rassegnate e torna ad impugnare e contestare le conclusioni del CTU, richiamando in questa sede le puntuali osservazioni rese dal CTP di parte appellante, Dott. Per_1 pure esplicate nel primo motivo di appello (a cui, per non tediare l'On.le Corte, si fa espresso rimando). Per l'effetto, alcun credito dovrà ritenersi esistente in capo alla CP_1
In subordine, aderisce alle conclusioni cui perviene il CTU nelle controdeduzioni del 24.2.2025, allorquando, rettificando il saldo dare/avere rispetto alla CTU resa in primo grado e quella depositata nel presente grado di giudizio, quantificava il saldo di c/c della in € 66.263,35. CP_1
Si evidenzia che, con due distinti bonifici del 17.05.2021 (uno per € 170.657,02 e l'altro per € 10.352,00), la Parte_1 in ottemperanza alla sentenza di primo grado oggetto
[...] della odierna impugnazione, corrispondeva ad le CP_1 somme liquidate nell'appellata sentenza di primo grado. Si chiede, dunque, in accoglimento, anche parziale del gravame, che nella non creduta ipotesi che la Corte non Voglia accogliere le osservazioni del CTP, dott. e, in caso, richiamare a Per_1 chiarimenti il CTU, Voglia, accertare il saldo c/c per cui è causa nella misura di € 66.236,35 in favore della CP_1
e, per l'effetto, ordinare alla società appellata la restituzione delle somme già corrisposte dalla alla Pt_1 decurtando l'importo di € 66.236,35 CP_1 riconosciutole dal CTU, oltre interessi legali dalla data del pagamento all'effettiva restituzione.
Il tutto con vittoria delle spese del grado”
Conclusioni dell'appellata:
“Dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'appello e tutte le eccezioni, richieste e domande formulate dalla appellante, anche in punto prescrizione, confermando integralmente la sentenza di primo grado;
- comunque dichiararsi che il corretto saldo e la somma da restituire alla correntista è pari a € 170.564,49, per lo effetto condannando la banca alla restituzione di tale somma ovvero comunque confermando la condanna in tale misura, in aggiunta agli interessi di legge- con vittoria di spese, compensi
e relativi accessori, incluso rimborso forfetario 15% spese generali, di entrambi i gradi del giudizio.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di non recepimento del conteggio definitivo del CTU di cui alla prima integrazione di perizia depositata il 16.9.24 (conferma della somma di cui alla sentenza di primo grado), disporre integrazione - rinnovazione della CTU senza la capitalizzazione trimestrale in favore della banca (così come da quesito del Giudice di prime cure già recepito dalla Corte) anche a far data dal 15.12.11 e facendo partire il ricalcolo del saldo non già solo dall'ultima rimessa solutoria ma dal primo estratto conto in atti, quindi non tralasciando nel ricalcolo del saldo e delle somme ripetibili dalla correntista tutte le rimesse ripristinatorie antecedenti
l'ultima solutoria dell'ante decennio e per cui non è in alcun modo decorsa la prescrizione (quantomeno in relazione all'apertura di credito in conto corrente), tenendo infine conto di tutti gli affidamenti concessi (compresi gli ampliamenti dei medesimi a fronte della presentazione di portafoglio sbf, come da conclusioni della prima relazione integrativa in appello e come sopra esposto)”
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza n. 304, pubblicata in data 25/03/2021, il
Tribunale Ordinario di Teramo, in parziale accoglimento delle domande proposte da nei confronti di CP_1 [...]
p.a., accertava la nullità delle Controparte_3 pattuizioni contenute nel contratto di conto corrente n. 10548, stipulato dall'attrice in data 29/4/1986 con CP_4
, relative alla misura degli interessi debitori indicata
[...] con rinvio agli usi su piazza, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori ed alla commissione di massimo scoperto e l'illegittima applicazione di spese e di giorni valuta non pattuiti per iscritto e condannava la convenuta al pagamento della somma di euro 170.564,49, oltre ad interessi al tasso legale decorrenti dalla data della domanda, a titolo di restituzione delle somme indebitamente addebitate sul conto sino alla data di chiusura del 20/12/2016, sulla base dei calcoli effettuati dal consulente tecnico d'ufficio.
1.1. Il Tribunale condannava inoltre la convenuta a rifondere alla controparte le spese di lite, ivi comprese quelle della consulenza tecnica espletata.
1.2. Il giudice di prime cure riteneva non provata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta per non avere questa fornito elementi a supporto della tesi della natura solutoria delle rimesse effettuate dalla correntista.
1.3. Evidenziava che solo in data 15/12/2011 le parti avevano validamente pattuito le condizioni contrattuali che regolavano il rapporto di conto corrente mediante la sottoscrizione di un documento di sintesi;
che sino a quella data dovevano espungersi dal conto gli addebiti effettuati dalla banca a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, stante la nullità delle clausole anatocistiche anteriori alla delibera CICR del 9/2/2000; che andavano altresì espunti gli addebiti effettuati a titolo di commissione di massimo scoperto, stante l'indeterminatezza dell'oggetto di essa e delle modalità di calcolo, nonché gli addebiti derivanti dall'applicazione di giorni valuta diversi da quelli nei quali le operazioni erano state effettuate e le spese non pattuite per iscritto;
che gli interessi debitori dovevano essere calcolati al tasso legale ai sensi dell'art. 117, comma 7, TUB.
2. Con atto di citazione notificato il giorno 22/10/2021 la nuova forma societaria assunta Parte_1 dall'istituto di credito, proponeva appello avverso la sentenza sopra indicata, pubblicata il 25/03/2021 e non notificata, sulla base di tre motivi, chiedendo il rigetto della domanda restitutoria proposta da e la condanna della controparte CP_1
a restituirle le somme versatele in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad € 170.657,02, oltre ad € 10.352,20 per spese legali.
2.1. Si costituiva in giudizio chiedendo il CP_1 rigetto dell'appello proposto dalla controparte.
3. Con sentenza non definitiva n. 571, pubblicata il
29/4/2024, la Corte rigettava il secondo ed il terzo motivo di gravame, con i quali l'appellante aveva lamentato l'incompletezza della documentazione contabile prodotta da ed aveva sostenuto la legittimità della capitalizzazione CP_1 degli interessi debitori successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR del 9/2/2000, per avere applicato a partire dal luglio del 2000 la medesima periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi.
3.1. La Corte riteneva invece parzialmente fondato il primo motivo di gravame, con il quale aveva Parte_1 lamentato la violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c. per avere il Tribunale rigettato l'eccezione di prescrizione proposta in primo grado, gravandola dell'onere di individuare le rimesse solutorie, in contrasto con i più recenti orientamenti della
Corte di Cassazione.
3.2. La Corte richiamava sul punto la giurisprudenza della
Suprema Corte, secondo la quale l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte abbia allegato l'inerzia del titolare nell'esercizio del suo diritto, senza necessità, nei contratti bancari, di specifica indicazione delle rimesse solutorie, la cui individuazione si sposta sul piano della prova, sicché il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente
(vedi Cass. S.U. n. 15895 del 2019).
3.3. Rimetteva quindi la causa sul ruolo per l'integrazione della consulenza tecnica svolta in primo grado, al fine di verificare le rimesse solutorie effettuate dalla correntista sino al 7/4/2007, nel periodo antecedente ai dieci anni dalla data della notifica dell'atto di citazione, al fine di ripianare uno scoperto superiore alle aperture di credito risultanti dalla documentazione in atti, sulla base dei saldi rettificati, previa espunzione degli addebiti dichiarati illegittimi in primo grado.
4. Espletato tale incombente, la causa è stata posta in decisione nell'udienza del 18/3/2025, ai sensi degli artt. 281 sexies, 350 bis e 127 ter c.p.c. e le parti nelle memorie depositata in forza della norma da ultimo citata hanno concluso come riportato in epigrafe.
5. Il consulente tecnico d'ufficio ha calcolato in euro
66.263,35 a credito della correntista il saldo alla data del
20/12/2016 del conto corrente n. 10548 intestato ad CP_1
presso la banca appellante, mediante l'espunzione degli
[...] addebiti già ritenuti illegittimi dal giudice di primo grado per interessi ultralegali, anatocistici, commissioni, spese e valute non validamente pattuiti sino al 15/12/2011, ha quindi verificato in base ai saldi rettificati la presenza di rimesse solutorie effettuate dalla correntista sino al 7/4/2007 oltre i limiti delle aperture di credito concessile ed ha proceduto quindi al calcolo del saldo a partire dall'ultima rimessa solutoria, individuata dal consulente alla data del 18/9/2006.
5.1. La censura dell'appellante secondo la quale la verifica delle rimesse solutorie andrebbe effettuata in base ai saldi banca e non in base ai saldi rettificati risulta inammissibile, poiché sul punto questa Corte si è già pronunciata nella sentenza non definitiva.
5.2. Quanto alle contestazioni dell'appellata, va osservato che correttamente nella stesura finale della relazione il consulente non ha tenuto conto, ai fini dell'individuazione dei limiti dell'affidamento, delle anticipazioni su fatture concesse dalla banca sul conto corrente alla società appellata.
5.2.1. Sul punto giova richiamare il costante insegnamento della Corte di Cassazione, secondo cui mentre nel contratto di apertura di credito la banca attribuisce al cliente la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di danaro, nei contratti di sconto, comunque denominati, l'affidamento concesso diviene operante solo al momento del compimento di determinati atti o al realizzarsi di determinate condizioni o circostanze, quali la presentazione degli effetti da scontare,
e solo per l'ammontare corrispondente alla concreta operazione correlata a quell'atto, con la conseguenza che relativamente a tali contratti, diversamente da quanto accade nell'apertura di credito, i versamenti effettuati dal cliente sul conto corrente non possono essere considerati atti di natura ripristinatoria della provvista correlata al fido, ma hanno tutti natura solutoria dell'operazione compiuta (vedi, ex plurimis, Cass. n.
22597 del 2017, Cass. 13510 del 2015, Cass. n. 8662 del 1997).
5.3. L'appellata ha inoltre contestato il conteggio finale elaborato dal consulente, deducendo che avrebbero dovuto ritenersi ripetibili le rimesse ripristinatorie da lei effettuate in epoca antecedente all'ultima rimessa solutoria.
5.3.1. La censura risulta inammissibile in quanto generica.
5.3.2. Ciò che si prescrive è infatti il diritto del correntista di ripetere gli addebiti effettuati illegittimamente dalla banca, al cui pagamento, ai sensi dell'art. 1194 c.c., devono essere prioritariamente imputati i versamenti effettuati sul conto corrente. Nel caso in esame il consulente ha rilevato oltre 200 rimesse solutorie effettuate da dal 7/2/1990 CP_1 al 7/4/2007, di cui l'ultima in data 18/9/2006, per cifre anche molto elevate (la penultima rimessa solutoria, effettuata il
17/1/2006, ammontava ad euro 45.400,88 su un affidamento di euro
51.646,00, e l'ultima ad euro 8.187,72). L'appellata non ha neppure dedotto che tali versamenti non avessero coperto gli addebiti a titolo di interessi ultralegali ed anatocistici nonché di spese ed altri oneri non validamente pattuiti, effettuati illegittimamente dalla banca nel periodo considerato.
6. Sulla base di quanto esposto, in parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in Parte_1 parziale riforma della sentenza impugnata, la somma dovuta dalla banca alla cliente in restituzione degli addebiti illegittimamente effettuati sul conto deve essere determinata in euro 66.263,35.
7. Tenuto conto della significativa riduzione della pretesa creditoria di , appare equo compensare nella misura della CP_1 metà le spese processuali, che si liquidano per il primo grado secondo i parametri utilizzati dal Tribunale, non oggetto di censura, e per il presente grado di giudizio sulla base dei valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147 del
2022 per le cause di valore compreso tra 52.000,01 e 260.000,00 euro, tenuto conto del decisum, con condanna della banca a rifondere all'appellata la residua quota della metà.
8. Per le stesse ragioni le spese della consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado ed in appello, come liquidate con separati decreti da questa Corte e dal Tribunale in favore del consulente dr. vanno poste a carico delle Persona_2 parti in misura del 50% ciascuna, ferma la loro responsabilità solidale nei confronti del consulente.
9. Va infine accolta la domanda restitutoria formulata da nei limiti della differenza fra quanto Parte_1 pagato dalla banca in esecuzione della sentenza di primo grado e le somme che risultano dovute alla controparte in base alla presente sentenza, con interessi al tasso legale decorrenti dalla data degli esborsi e sino al saldo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, in parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in parziale riforma Parte_1 della sentenza impugnata, così provvede:
1) accerta che il saldo del conto corrente n. 10548 intestato ad presso la banca appellante ammontava alla CP_1 data di chiusura del 20/12/2016 ad euro 66.263,35 a credito della correntista e condanna Parte_1 al pagamento all'appellata della somma sopra indicata, con interessi al tasso legale decorrenti dalla data della domanda e sino al saldo;
2) compensa le spese del giudizio nella misura della metà e condanna a rifondere ad Parte_1 la residua quota di un mezzo, che liquida CP_1 per il primo grado in euro 272,50 per esborsi ed euro
3.897,50 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15%, e per il secondo grado in euro 7.158,50 per esborsi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%;
3) pone definitivamente a carico delle parti in misura del 50% ciascuna le spese della consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado ed in appello, come liquidate dal Tribunale
e da questa Corte con separati decreti in favore del dr.
ferma la responsabilità solidale delle Persona_2 parti nei confronti del consulente;
4) dà atto dell'avvenuto pagamento da parte di Parte_1 delle somme poste a suo carico in primo
[...] grado e condanna a restituire all'appellante CP_1 la differenza fra quanto pagato dalla banca in esecuzione della sentenza di primo grado e quanto risulta dalla stessa dovuto in base alla presente sentenza, con interessi al tasso legale decorrenti dalla data degli esborsi e sino al saldo.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 20/3/2025
La Presidente est.
dr. Nicoletta Orlandi