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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 09/04/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1755 /2019 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 09.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Limbadi, via Papa Giovanni XXIII, n. 63, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Francesco Di Mundo (PEC: che lo rappresenta e difende Email_1 giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Melendugno (LE), via Matera, n. 2, presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia D'Aprile (PEC: che la rappresenta e difende Email_2 giusta procura in atti.
RESISTENTE
E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria
Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) che congiuntamente e Email_3 disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
E
, in persona del Controparte_3 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via A. De Gasperi
(PEC: che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_4
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 01/10/2019, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando illegittimità dell'intimazione di pagamento, avente numero 13920189001955124000, notificata il 2 agosto 2019, cui sono sottese le cartelle di pagamento aventi numero: 13920020014380327000, 13920060005156772, 13920070007950492, 13920080005781656,
13920080008207643, 13920090000654006, 13920090005032076, 13920090007635672,
1 13920090010052763, 13920090011564320 e 13920100002636404. Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto la notifica delle predette cartelle di pagamento sottese all'intimazione oggetto di impugnazione e chiedeva accertarsi in ogni caso l'estinzione delle pretese creditorie per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accertare e dichiarare estinto il credito indicato nell'atto impugnato per intervenuta prescrizione, per i motivi di cui in epigrafe;
accertare e dichiarare nullo e/o annullare l'atto d'intimazione impugnato per i motivi di cui in epigrafe. Condannare i resistenti al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio , e contestando CP_2 CP_3 CP_4 le pretese di parte ricorrente e chiedendone il rigetto con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la parziale inammissibilità, la parziale cessazione della materia contenziosa e l'accoglimento del ricorso, nel resto.
2. Occorre, preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità del ricorso, relativamente alle cartelle di pagamento n. 13920090011564320, 13920080008207643 e 13920080005781656, sottese all'intimazione impugnata, perché dalla documentazione versata in atti, si evince come le contestazioni relative a dette cartelle siano già state oggetto di precedenti procedimenti conclusi con sentenze (sent. n. 1716/2012; 690/2019 e 329/2010), passate in giudicato. Ragione per cui,
l'odierna domanda è inammissibile in base al principio del ne bis in idem.
3. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie riportate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti.
4. L e hanno documentato di aver provveduto allo sgravio ex lege (art. Controparte_5 CP_3
1, comma da 222 a 230, della L. n. 197/2022) degli atti di pagamento n.
13920020014380327000; 13920060005156772 (per quest'ultimo, limitatamente ai crediti relativi ai primi tre trimestri del 2005); 13920070007950492; 13920090000654006,
13920090005032076, 13920090007635672, 13920090010052763 e 13920100002636404, sottesi alla intimazione di pagamento impugnata in via principale, in virtù del quale già l'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018, convertito – con modificazioni – dalla l. 136/2018, riportava come «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati» e recentemente la Legge di bilancio 2023 (art. 1, CCXXII c.,
l. 197/2022 ai sensi del quale: «Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023,
i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali
e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo
3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 …. >>), estende la caducazione ope legis a tutti i crediti
- entro i mille euro – affidati al riscossore sino al 2015. Non si tralasci, inoltre, di considerare, peraltro, come – secondo Cass., Sez. V Civ., sent. n. 22018/2020 – «Tre [siano] i fattori
2 richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della
Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, “invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite è riferito al
“singolo carico affidato”, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella».
5. Relativamente, invece, ai residui crediti della cartella di pagamento n. 13920060005156772, occorre dichiararne l'estinzione per intervenuta prescrizione.
6. Premesso che vertendosi in materia di contributi previdenziali, il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, però, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
7. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996
(lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
8. Nessuna parte resistente ha documentato di aver notificato la cartella di pagamento n.
13920060005156772, pertanto, i crediti non oggetto di stralcio, sono da dichiararsi prescritti, poiché: I) riferiti al periodo intercorrente tra il 1990 e il 2004; II) maturati prima dell'entrata in vigore della normativa predetta, soggiacciono al termine decennale di prescrizione;
III) dalla data di notifica della intimazione di pagamento impugnata (2.08.2019), a ritroso, emerge che il termine decennale sia spirato abbondantemente.
9. Per tale motivo, limitatamente alla cartella suddetta, il ricorso va accolto.
10. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite fra le parti in causa tenendo conto che lo stralcio è stato disposto sulla base della normativa entrata in vigore successivamente la deposito del presente ricorso.
3
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara la parziale inammissibilità del ricorso, limitatamente ai crediti riportati dalle cartelle n. 13920090011564320, 13920080008207643 e 13920080005781656 sottese all'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- dichiara parzialmente cessata la materia contenziosa con riferimento alle cartelle di pagamento avente numero: 13920020014380327, 13920060005156772 (limitatamente alle poste creditorie relative ai primi tre trimestri dell'anno 2005), 13920070007950492,
13920090000654006, 13920090005032076, 13920090007635672, 13920090010052763 e
13920100002636404, richiamate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- accoglie la domanda, nel resto, e, per l'effetto, accerta e dichiara come non dovute da
[...]
, poiché prescritte, i crediti residui e non stralciati ex lege, riportati dalla cartella di Parte_1 pagamento n. 13920060005156772, sottesa all'intimazione di pagamento;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Vibo Valentia, 09.04.2025
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 09.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Limbadi, via Papa Giovanni XXIII, n. 63, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Francesco Di Mundo (PEC: che lo rappresenta e difende Email_1 giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Melendugno (LE), via Matera, n. 2, presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia D'Aprile (PEC: che la rappresenta e difende Email_2 giusta procura in atti.
RESISTENTE
E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria
Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) che congiuntamente e Email_3 disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
E
, in persona del Controparte_3 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via A. De Gasperi
(PEC: che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_4
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 01/10/2019, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando illegittimità dell'intimazione di pagamento, avente numero 13920189001955124000, notificata il 2 agosto 2019, cui sono sottese le cartelle di pagamento aventi numero: 13920020014380327000, 13920060005156772, 13920070007950492, 13920080005781656,
13920080008207643, 13920090000654006, 13920090005032076, 13920090007635672,
1 13920090010052763, 13920090011564320 e 13920100002636404. Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto la notifica delle predette cartelle di pagamento sottese all'intimazione oggetto di impugnazione e chiedeva accertarsi in ogni caso l'estinzione delle pretese creditorie per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accertare e dichiarare estinto il credito indicato nell'atto impugnato per intervenuta prescrizione, per i motivi di cui in epigrafe;
accertare e dichiarare nullo e/o annullare l'atto d'intimazione impugnato per i motivi di cui in epigrafe. Condannare i resistenti al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio , e contestando CP_2 CP_3 CP_4 le pretese di parte ricorrente e chiedendone il rigetto con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la parziale inammissibilità, la parziale cessazione della materia contenziosa e l'accoglimento del ricorso, nel resto.
2. Occorre, preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità del ricorso, relativamente alle cartelle di pagamento n. 13920090011564320, 13920080008207643 e 13920080005781656, sottese all'intimazione impugnata, perché dalla documentazione versata in atti, si evince come le contestazioni relative a dette cartelle siano già state oggetto di precedenti procedimenti conclusi con sentenze (sent. n. 1716/2012; 690/2019 e 329/2010), passate in giudicato. Ragione per cui,
l'odierna domanda è inammissibile in base al principio del ne bis in idem.
3. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie riportate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti.
4. L e hanno documentato di aver provveduto allo sgravio ex lege (art. Controparte_5 CP_3
1, comma da 222 a 230, della L. n. 197/2022) degli atti di pagamento n.
13920020014380327000; 13920060005156772 (per quest'ultimo, limitatamente ai crediti relativi ai primi tre trimestri del 2005); 13920070007950492; 13920090000654006,
13920090005032076, 13920090007635672, 13920090010052763 e 13920100002636404, sottesi alla intimazione di pagamento impugnata in via principale, in virtù del quale già l'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018, convertito – con modificazioni – dalla l. 136/2018, riportava come «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati» e recentemente la Legge di bilancio 2023 (art. 1, CCXXII c.,
l. 197/2022 ai sensi del quale: «Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023,
i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali
e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo
3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 …. >>), estende la caducazione ope legis a tutti i crediti
- entro i mille euro – affidati al riscossore sino al 2015. Non si tralasci, inoltre, di considerare, peraltro, come – secondo Cass., Sez. V Civ., sent. n. 22018/2020 – «Tre [siano] i fattori
2 richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della
Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, “invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite è riferito al
“singolo carico affidato”, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella».
5. Relativamente, invece, ai residui crediti della cartella di pagamento n. 13920060005156772, occorre dichiararne l'estinzione per intervenuta prescrizione.
6. Premesso che vertendosi in materia di contributi previdenziali, il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, però, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
7. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996
(lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
8. Nessuna parte resistente ha documentato di aver notificato la cartella di pagamento n.
13920060005156772, pertanto, i crediti non oggetto di stralcio, sono da dichiararsi prescritti, poiché: I) riferiti al periodo intercorrente tra il 1990 e il 2004; II) maturati prima dell'entrata in vigore della normativa predetta, soggiacciono al termine decennale di prescrizione;
III) dalla data di notifica della intimazione di pagamento impugnata (2.08.2019), a ritroso, emerge che il termine decennale sia spirato abbondantemente.
9. Per tale motivo, limitatamente alla cartella suddetta, il ricorso va accolto.
10. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite fra le parti in causa tenendo conto che lo stralcio è stato disposto sulla base della normativa entrata in vigore successivamente la deposito del presente ricorso.
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P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara la parziale inammissibilità del ricorso, limitatamente ai crediti riportati dalle cartelle n. 13920090011564320, 13920080008207643 e 13920080005781656 sottese all'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- dichiara parzialmente cessata la materia contenziosa con riferimento alle cartelle di pagamento avente numero: 13920020014380327, 13920060005156772 (limitatamente alle poste creditorie relative ai primi tre trimestri dell'anno 2005), 13920070007950492,
13920090000654006, 13920090005032076, 13920090007635672, 13920090010052763 e
13920100002636404, richiamate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- accoglie la domanda, nel resto, e, per l'effetto, accerta e dichiara come non dovute da
[...]
, poiché prescritte, i crediti residui e non stralciati ex lege, riportati dalla cartella di Parte_1 pagamento n. 13920060005156772, sottesa all'intimazione di pagamento;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Vibo Valentia, 09.04.2025
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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