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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/06/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3390/2022, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Marino Iannacchero, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t. CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: annullare il provvedimento di restituzione dell'indennità di disoccupazione N.A.S.p.I. n. 941269/2015, percepita dall'8.7.2015 al 10.7.2017 per un importo di € 15.064,48; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.11.2022, la sig.ra esponeva di Parte_1 aver lavorato alle dipendenze di sino alla data del 30.6.2015, Controparte_2 allorquando veniva licenziata per giustificato motivo oggettivo.
Rappresentava di aver percepito il trattamento N.A.S.p.I. per 24 mesi, e di aver ricevuto dall' comunicazione di indebita percezione della somma di € CP_1
15.064,48, per il periodo dall'8.7.2015 al 10.7.2017, con la seguente motivazione: “E' stata corrisposta indennità di disoccupazione Naspi non spettante per mancanza dei
1 requisiti di legge”.
Precisava che la comunicazione di indebito era collegata alla sentenza del Tribunale di
Avellino n. 569/2018, con cui era stato statuito l'annullamento del licenziamento e la condanna di (che aveva incorporato per fusione Controparte_3 [...]
alla reintegra nel posto di lavoro ed al pagamento di una indennità CP_2 risarcitoria di 12 mensilità.
Rappresentava di essere stata priva di occupazione per 39 mesi e di aver ricevuto una copertura economica per complessivi 36 mesi, di cui 24 mesi per N.A.S.p.I. e 12 mensilità della retribuzione persa a carico del datore di lavoro.
Precisava di aver invano proposto ricorso al Comitato in data 27.6.2022. CP_1
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' , benché Controparte_4 regolarmente intimato, non si costituiva in giudizio, e ne veniva dichiarata la contumacia con provvedimento del 24.4.2023.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
L'azione intentata dalla ricorrente è diretta all'annullamento del provvedimento formato in data 1.8.2022, contenente l'accertamento di indebita percezione CP_1 dell'indennità di disoccupazione N.A.S.p.I. (“a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 08/07/2015 al 10/07/2017 un pagamento non dovuto sulla prestazione INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE NASPI N. 941269/2015 per un importo complessivo di euro 15.064,48 per la seguente motivazione: è stata corrisposta indennità di disoccupazione NASPI non spettante per mancanza dei requisiti di legge”).
Nella fattispecie, si riscontra che la ricorrente, a seguito di domanda amministrativa, ha percepito l'indennità N.A.S.p.I. per il periodo decorrente dall'8.7.2015 al 10.7.2017, conseguente allo stato di disoccupazione per licenziamento per giustificato motivo oggettivo, intimato da in data 30.6.2015. Controparte_2
La prestazione è stata poi ritenuta indebita dall' per mancanza dei requisiti di CP_1 legge, e ciò verosimilmente per effetto della sentenza n. 569/2018 del 24.1.2019, resa dal Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Ciro
2 Luce, nel predetto giudizio di impugnativa del licenziamento.
La domanda deve, pertanto, essere giuridicamente qualificata in termini di azione ordinaria tesa all'accertamento dell'insussistenza del diritto alla ripetizione delle somme pretese dall' ex art. 2033 c.c. (Cassazione civile sez. lav., 30/04/2024, CP_1
n.11659: “La Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI) è una prestazione previdenziale non pensionistica, cosicché la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico né a quelle dettate per
l'indebito assistenziale, ma alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., la quale deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e di proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel suo nucleo essenziale”).
In siffatto contesto, la regola di riparto probatorio ex art. 2697 c.c. addossa alla ricorrente l'onere di dover dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto alla percezione del trattamento de quo, ossia la sussistenza dei requisiti di legge per la percezione dell'indennità di disoccupazione.
Infatti, nell'azione di accertamento negativo del credito previdenziale, è l'accipiens a dover dimostrare che le somme percepite sono state erogate per un valido titolo giuridico e che, pertanto, non v'è diritto del solvens alla ripetizione (Cassazione civile, sez. lav., 07/08/2020, n. 16851: “In tema di indebito previdenziale, il percipiente ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata e già ricevuta;
ciò significa che nella specie la lavoratrice era tenuta ad allegare e dimostrare la sussistenza del requisito per
l'erogazione della integrazione salariale …”).
2. Ebbene, va riscontrata la fondatezza della prospettazione di parte ricorrente.
Anzitutto, non assume rilevanza l'assenza di qualunque contraria deduzione da parte dell' , rimasto contumace e silente in ordine all'indebita Controparte_5 prestazione erogata.
Sul punto, si osserva che l'omessa costituzione in giudizio del resistente non è idonea a lasciar ritenere non contestati i fatti dedotti dalla parte ricorrente (Cassazione civile, sez. lav., 21/11/2014, n. 24885: “La contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova”; Cassazione civile, sez. III, 23/06/2009, n. 14623:
“L'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema”; Cass. n. 4301/1985; Cass., sez. lav., n. 4800/1989).
Difatti, in caso di contumacia della parte convenuta, come nell'ipotesi di specie, opera
3 la c.d. ficta contestatio dei fatti dedotti dalla parte ricorrente (ex art. 115 c.p.c.) e, pertanto, grava interamente su quest'ultima l'onere di provare i fatti costitutivi dei pretesi diritti (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. lav., 27/04/2022, n. 1245).
Ebbene, l'inquadramento fattuale e giuridico operato dalla ricorrente impone di ritenere fondato il diritto alla percezione dell'indennità N.A.S.p.I., con conseguente statuizione di infondatezza della comunicazione di indebito.
Sul punto, vale premettere che l'indennità di disoccupazione, nelle sue varie declinazioni (I.D.O., I.D.A., I.D.R.R., speciale, ridotta, ecc.), inizialmente era uno strumento di integrazione salariale riconosciuto ai lavoratori assicurati contro la disoccupazione.
Dall'1.1.2013 è entrata in vigore l'assicurazione sociale per l'Impiego (A.S.p.I.), introdotta con L. 92/2012, che ha sostituito sia l'indennità di disoccupazione sia l'indennità di mobilità, a sua volta sostituita dalla nuova assicurazione sociale per l'impiego (N.A.S.p.I.), prevista e regolata dal D. Lgs. 22/2015, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dall'1.5.2015.
L'evento coperto dal trattamento di disoccupazione è l'involontaria disoccupazione per mancanza di lavoro, ossia quella inattività, conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro, non riconducibile alla volontà del lavoratore.
La finalità propria dell'istituto è quella di fornire ai lavoratori e alle loro famiglie, in tale situazione di disoccupazione involontaria, un sostegno al reddito in attuazione dell'art. 38 co. 2 Cost.
Trattasi di prestazione previdenziali subordinata alla presentazione di apposita domanda amministrativa ed alla presenza di precisi requisiti, tra cui il summenzionato stato di disoccupazione involontaria (che comprende una serie diversificata di ipotesi: dimissioni per giusta causa;
licenziamento per giustificato motivo oggettivo per ragioni organizzative;
risoluzioni consensuali all'esito della procedura di conciliazione ex art. 7 L. 604/1966, ecc.), il requisito contributivo (13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio della disoccupazione) ed il requisito occupazionale (almeno 30 giornate di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi).
3. Di siffatti requisiti parte ricorrente ha dimostrato il possesso, come si evince anche dalla comunicazione di accoglimento della domanda N.A.S.P.I. n.
6012675800527, datata 8.9.2015 e presentata dalla sig.ra a seguito del Parte_1 recesso datoriale (“Le comunichiamo che la domanda di indennità di disoccupazione
NASPI n.6012675800527 (2015/941269), presentata in data 02/07/2015, E' STATA
4 ACCOLTA con decorrenza dal 08/07/2015, e potrà essere corrisposta per il seguente numero di giorni 714, corrispondente ad un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione che lei può far valere negli ultimi quattro anni”).
Come anticipato, l'accoglimento della domanda di rintegra, all'esito del giudizio di impugnazione del licenziamento, in uno alla tutela risarcitoria accordata per 12 mensilità, ha poi indotto l a revocare la provvidenza, chiedendone la CP_1 restituzione e, a tal uopo, ritenendo, con tutta evidenza, non più sussistente la condizione di disoccupazione.
Giova evidenziare che, nella sentenza n. 569/2018 del 24.1.2019, si statuiva quanto segue: “[..] si applica il regime di cui al quarto comma del medesimo art. 18: il giudice "annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al comma 1,
e al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non potrà essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. [..] Il ripristino del rapporto di lavoro è effettuato con la , società incorporante la Controparte_3 Controparte_2
Non v'è richiesta di costituzione in capo ad altro soggetto dei distinti rapporti di lavoro in esame.
L'indennità viene calcolata secondo i prospetti provenienti dalla parte ricorrente, non contestati, e che appaiono logici e coerenti, per cui ad essi si può fare riferimento. La misura, in considerazione della durata del rapporto pregresso e delle complessive modalità della vicenda, può essere fissata nelle dodici mensilità”.
In tema di restituzione del trattamento di disoccupazione a fronte di un licenziamento dichiarato giudizialmente illegittimo, la Suprema Corte ha affermato che l'indennità va restituita solo nel caso in cui il rapporto di lavoro si ricostituisca, ossia solo in caso di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
Del resto, l'accertamento giudiziale dell'illegittimità del licenziamento e il conseguente ordine di reintegrazione, ricostituendo de iure il rapporto, ne ripristinano integralmente anche l'originario contenuto obbligatorio, con effetto ex tunc.
Ebbene, una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione, le indennità di disoccupazione vengono chieste in
5 restituzione dall' , essendone venuti meno i presupposti, così Controparte_4 come esse non sono detratte, quali aliunde perceptum, dall'indennità stabilita ai sensi dell'art. 18 L. 300/1970 (Cassazione civile , sez. lav. , 21/07/2022, n. 22850: “Solo una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione le indennità di disoccupazione potranno e dovranno essere chieste in restituzione dall'Istituto previdenziale, essendone venuti meno i presupposti, così non potendo, peraltro, le stesse essere detratte dalle somme cui il datore di lavoro è stato condannato ai sensi della l. n. 300 del 1970, art. 18
. Se alla pronunzia non segue l'effettiva reintegra e senza che il lavoratore sia obbligato ad eseguire la sentenza favorevole, l'erogazione dell'indennità di disoccupazione non diviene indebita in quanto lo stato di disoccupazione è provocato, e giustificato, dall'atto datoriale di risoluzione, e non dalla mancata esecuzione del provvedimento giudiziale, e deve quindi ritenersi comunque involontario”;
Cassazione civile sez. lav., 15/05/2000, n. 6265: “Le indennità previdenziali (nella specie, indennità di disoccupazione) non possono essere detratte dalle somme cui il datore di lavoro è stato condannato ai sensi dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970, in quanto le stesse, una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione, potranno e dovranno essere chieste in restituzione dall' previdenziale, essendone venuti meno i CP_4 presupposti”; Cassazione civile sez. lav., 04/11/2019, n. 28295: “L'indennità di disoccupazione, sostegno al reddito per il caso di involontaria mancanza di lavoro, è dovuta anche alla scadenza del contratto a termine che sia stato convertito giudizialmente in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quando alla pronunzia non segua poi l'effettiva reintegra, e senza che rilevi la successiva risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a seguito di transazione posteriore alla sentenza favorevole, che il lavoratore non è obbligato ad eseguire, in quanto lo stato di disoccupazione, provocato dall'atto datoriale di risoluzione, e non dalla mancata esecuzione del provvedimento giudiziale, deve ritenersi comunque involontario”).
La sentenza che annulla il licenziamento, se pure definitiva, non è, di per sé, sufficiente a legittimare la restituzione dell'indennità di disoccupazione percepita dal lavoratore, essendo necessario, dunque, che alla pronunzia giudiziale segua l'effettiva reintegra.
Invero, la ripetizione dell'indebito è legittima soltanto nel caso di effettiva ricostituzione del rapporto, essendo la N.A.S.p.I. condizionata alla situazione di disoccupazione del lavoratore, condizione che viene meno solo quando il lavoratore viene effettivamente riammesso in servizio.
In caso contrario, l'erogazione dell'indennità di disoccupazione non diviene indebita, permanendo uno stato di disoccupazione involontario.
4. In ordine al ripristino del rapporto di lavoro, questo giudicante, ritenendo necessario accertare detta circostanza ed in esercizio dei poteri - doveri di cui agli artt.
213 e 421 co. 2 c.p.c., ha ordinato al Centro per l'Impiego della Provincia di Avellino, con provvedimento del 14.11.2024, di trasmettere il certificato storico di occupazione
6 (mod. C1), ritualmente acquisito in atti.
Da tale documentazione si evince che la ricorrente, dalla data del licenziamento
(30.6.2015) sino alla data del 23.7.2017, si è trovata in stato di disoccupazione involontaria, e che, successivamente, sino alla data del 19.6.2019, la stessa ha prestato attività lavorativa alle dipendenze di soggetto destinatario Controparte_3 dell'ordine giudiziale di reintegra prefato.
Risulta, poi, più che verosimile che la ricorrente abbia ottenuto il pagamento dell'indennità risarcitoria liquidata nella sentenza stessa, costituente titolo esecutivo in suo favore.
Tali benefici, ossia reintegrazione ed indennità di 12 mensilità, rappresentano però
l'attuazione della c.d. “tutela reintegratoria attenuata” ex art. 18 co. 4 L. 300/1970, norma in forza della quale, in caso d'illegittimità del recesso, il lavoratore viene reintegrato ma non percepisce tutte le retribuzioni perdute sin dalla data del recesso
(come avviene, invece, nell'ipotesi di nullità del licenziamento disciplinata dai co. precedenti), e ciò a fronte del limite edittale stabilito dalla norma stessa.
In sintesi, l'indennità risarcitoria percepita dalla sig.ra non ha “coperto” Parte_1
l'intero periodo di disoccupazione intercorrente tra il recesso datoriale e la sentenza di annullamento del licenziamento.
È chiaro, quindi, che la ricorrente non è stata pienamente tutelata sotto il profilo retributivo, in quanto la tutela indennitaria è stata accordata solo per 12 mensilità, che rappresentano la misura massima di legge.
In tale contesto, questo giudice ritiene di dover condividere gli orientamenti giurisprudenziali secondo i quali, ai fini della ripetibilità delle prestazioni di disoccupazione erogate dall' è necessario il ripristino del rapporto di lavoro CP_1 non solo sul piano giuridico, ma anche e soprattutto su quello economico (Cassazione civile, sez. lav., 15.9.2021, n. 24950: “
5. Deve darsi continuità ai principi affermati da questa
Corte (cfr Cass. n 28295/2019 e n 17793/2020) in relazione a fattispecie analoghe aventi ad oggetto CP_ l'accertamento negativo della fondatezza della pretesa restitutoria, azionata dall dell'indennità di disoccupazione. … " non può ritenersi idonea ad escludere l'indennità di disoccupazione la mera ricostituzione de iure del rapporto, sia pure con sentenza esecutiva, essendo necessario per garantire
l'effettività della tutela che a detta reintegra sia data effettiva attuazione, con la realizzazione di una situazione de facto tale da escludere la sussistenza della situazione di disoccupazione protetta ex lege".
8. Deve dunque affermarsi, in applicazione di tali principi, che elemento ostativo alla percezione dell'indennità di disoccupazione è da ravvisarsi nell'effettiva ricostituzione del rapporto, nei suoi aspetti giuridici ed economici, in conformità alla ratio dell'istituto. In sostanza essa va restituita se nel medesimo periodo il lavoratore ha percepito la retribuzione”; nello stesso senso: Tribunale di
7 Milano, sez. lav., 23.7.2024, n. 2964: “L assume che l'annullamento del licenziamento e la CP_1 disposta reintegra determina il venir meno dello stato di disoccupazione involontaria e conseguentemente il venir meno dei presupposti per fruire della Naspi. Il principio in astratto appare corretto. Tuttavia, deve richiamarsi la più recente giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto necessario, ai fini della ripetibilità delle prestazioni di disoccupazione erogata dall' il ripristino CP_1 de facto del rapporto di lavoro, non essendo sufficiente il solo ripristino de iure (Cass. Civ. n.
24950/2021, n. 28295/2019 e n. 17793/2020). … se è vero che la ricorrente è stata reintegrata nel posto di lavoro, è anche vero che, per le caratteristiche della tutela prevista dal comma 4 dell'art. 18 Stat.
Lav. detta reintegra non è stata piena, ma attenuata, avendo corrisposto il datore di lavoro non già tutte le retribuzioni maturate dal licenziamento … bensì solo una indennità corrispondente a 12 mensilità della retribuzione a fronte di uno stato di disoccupazione durato quasi 4 anni”).
5. Non può, invece, essere condiviso l'opposto orientamento, secondo cui la reintegrazione del lavoratore è sempre fonte del diritto dell' alla ripetizione dei CP_1 trattamenti di disoccupazione, giacché essa elimina in ogni caso uno dei requisiti della provvidenza (Corte d'Appello di Roma, n. 10636/2022, 14/12/2022: “… tenuto conto del disposto dell'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c., si richiamano e si fanno proprie le argomentazioni esposte nella sentenza n. 4384/22 CP_ della Corte d'Appello di Roma sez. Lavoro (allegata dall , riguardante analoga controversia … L'annullamento dei licenziamenti de quibus, con sentenza reintegratoria ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300/1970 (e successive modifiche ed integrazioni), opera ex tunc e comporta, quindi, la continuità giuridica del rapporto di lavoro, determinando, appunto in ragione di ciò, il venir meno del presupposto delle prestazioni erogate dopo il licenziamento da parte dall'Ente previdenziale, ovvero lo stato di mobilità o di disoccupazione nel caso delle prestazioni di cui qui si tratta (v. Cass. n. 16350/2017; Cass. n.
154/2012; Cass. n. 26988/2009). In altri termini, tali prestazioni vanno considerate erogate sine titulo, con conseguente diritto CP dell alla loro integrale ripetizione, anche quando - come nel caso di specie - l'indennità risarcitoria riconosciuta alle lavoratrici non copra l'intero periodo intercorrente fra il recesso datoriale e la sentenza che annulla il licenziamento con la condanna alla reintegrazione. Trova, pertanto, applicazione il principio per cui, una volta che il licenziamento sia stato annullato, le indennità previdenziali, ivi compresa quella di mobilità e l'integrazione FSTA, non essendo acquisite in via definitiva dal lavoratore, sono ripetibili dagli Istituti previdenziali, stante che, in tal caso, ne vengono meno i presupposti, rappresentati dalla disoccupazione involontaria e dal collocamento in mobilità conseguenti al medesimo licenziamento (v., tra le altre, Cass. n. 8150/2018; Cass. n. 3597/2011). In quest'ordine di concetti, non risulta corretta, sotto un duplice profilo, la decisione del primo giudice, laddove, in ragione della c.d. tutela attenuata prevista dal novellato art. 18, comma 4, a CP_6 CP favore del lavoratore illegittimamente licenziato, ha ritenuto, in buona sostanza, che anche all dovesse riconoscersi una sorta di forma attenuata di diritto alla restituzione di quanto corrisposto allo stesso lavoratore (v., altresì, App. Milano n.
109/2022; App. Torino n. 463/2021; contra, la prevalente giurisprudenza del Tribunale di Roma). In primo luogo, si ribadisce che, a seguito della sentenza che annulla il licenziamento, il rapporto di lavoro si ricostituisce ex tunc e viene, quindi, giuridicamente meno lo stato di disoccupazione, che costituisce, infatti, il presupposto normativo dell'erogazione delle indennità
a sostegno del reddito e la cui assenza comporta l'insussistenza ab origine del diritto alla prestazione previdenziale. In secondo luogo, la gravata decisione finisce per operare una compensazione fra l'indennità risarcitoria dovuta dal datore di lavoro ex art. 18 citato, in conseguenza del licenziamento dichiarato illegittimo, e le prestazioni che il lavoratore ha percepito dall'
[...]
successivamente allo stesso licenziamento, compensazione, tuttavia, non consentita trattandosi di poste che si CP_7 sottraggono alla regola della compensatio lucri cum damno, poiché il diritto all'indennità di mobilità, come di quella connessa allo stato di disoccupazione, sorge al verificarsi di determinati fatti stabiliti dalla legge e non è causalmente ricollegabile al licenziamento illegittimamente subìto dal lavoratore (oltre a Cass. S.U. n. 12194/2002, v., in particolare, quanto all'indennità di mobilità e di disoccupazione, Cass. n. 3597/2011; Cass. n. 18687/2006; Cass. n. 6265/2000; Cass. n. 6357/1999). E' pur vero CP che, nel caso di specie, l'integrale ripetizione, da parte dell di quanto versato alle lavoratrici finisce per determinare un effetto gravemente iniquo, essendo queste ultime, di fatto, prive di occupazione per un periodo di oltre 12 mesi, ma - a ben vedere CP
- tale effetto non discende dalla ripetibilità delle somme percepite dall bensì dalla previsione del novellato art. 18, comma
8 4, laddove ora prevede la condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria non superiore, in ogni caso,
a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Si sottolinea che, operando la reintegrazione con effetto ex tunc, una volta dichiarato dal giudice l'annullamento del licenziamento con applicazione della tutela reale, sia pure nella forma c.d. attenuata, difetti, in capo alle odierne appellate, il requisito della disoccupazione che, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 223/1991, rappresenta il presupposto imprescindibile per il diritto alla prestazione di sostegno de qua, sia principale che integrativa
(come, peraltro, emerge dalla copertura assicurativa e previdenziale dal giorno del recesso a quello di effettiva reintegrazione garantita al lavoratore dallo stesso art. 18). D'altronde, la scelta legislativa di limitare l'indennità risarcitoria al periodo di 12 mesi non può incidere sulla sussistenza o meno dello stato di disoccupazione, in presenza della ricostituzione di diritto del rapporto di lavoro sin dal momento della sua cessazione (cfr.: sent. n. 1569/2021 della Corte d'Appello di Milano e sent. n. CP_ 4647/2022 di questo Tribunale allegate dall ”).
Il risultato prodotto da tale tesi, che essa stessa definisce gravemente iniquo, non può ritenersi mero effetto di previsioni di legge, ma anzi si pone in contrasto con la stessa ratio della N.A.S.p.I., che è costituita dall'esigenza di garantire, a chi versi in condizione di disoccupazione involontaria, gli ordinari mezzi di sussistenza per tutto il periodo in cui detta condizione si protragga (sia pure nei limiti di durata prestabiliti e spettanti).
Escludere del tutto la spettanza del trattamento ed imporne la ripetizione, in caso di reintegrazione per licenziamento illegittimo, finirebbe per disattendere la finalità precipua dell'istituto laddove lo iato temporale tra il recesso e la reintegrazione esuberi le mensilità riconosciute a titolo di indennità risarcitoria, e ciò per cause che comunque non sono dipendenti dalla volontà del lavoratore, come la durata del processo.
All'opposto, la tesi contraria va applicata nella diversa fattispecie del licenziamento nullo, a cui consegua una tutela reintegratoria e risarcitoria piena.
6. In sintesi, occorre perciò valutare il periodo compreso tra il recesso e la reintegra sempre come una condizione di disoccupazione involontaria, con diritto del lavoratore alla N.A.S.p.I. ed esclusione delle sole duplicazioni, nel senso che il trattamento andrà restituito solo per quella parte corrisposta in relazione a periodi già investiti dalla tutela risarcitoria.
Né vale osservare che la reintegrazione ha effetto retroattivo, nel senso che essa opera sin dalla data del licenziamento illegittimo, in quanto, come opinato dal primo indirizzo giurisprudenziale suindicato, la reintegra va intesa non già quale mero recupero della posizione lavorativa, da intendersi mai cessata, ma anche agli effetti retributivi, che, come detto, possono difettare per periodi di tempo più o meno lunghi.
Alla luce di tali considerazioni, il giudicante ritiene che la pretesa restitutoria vantata dall'Istituto di previdenza sia infondata in ragione dell'assenza di copertura retributiva per l'intero periodo di disoccupazione involontaria.
Del resto, come evidenziato dalla parte istante, la sommatoria tra le mensilità durante
9 le quali essa ha fruito della N.A.S.p.I. (24) e le mensilità risarcitorie (12) non assomma all'intero periodo in cui essa stessa è rimasta disoccupata prima di essere reintegrata
(39 mesi, che decorrono dal licenziamento del 30.6.2015 sino alla pubblicazione del dispositivo della sentenza, avvenuta addì 26.9.2018).
Pertanto, la ricorrente non è tenuta a restituire il trattamento di disoccupazione percepito dall'8.7.2015 al 10.7.2017.
Di conseguenza, il ricorso deve trovare accoglimento. Assorbito ogni profilo.
7. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, le oscillazioni giurisprudenziali e l'oggettiva condizione di incertezza interpretativa in ordine alle questioni dirimenti, che ha reso necessario il processo, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c. nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara insussistente il diritto alla ripetizione d'indebito vantato da nella CP_1 missiva del 27.6.2022 e, per l'effetto, dichiara che nulla è dovuto all' da parte CP_4 di per il titolo ed il periodo di cui alla missiva prefata;
Parte_1
2) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 19.6.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3390/2022, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Marino Iannacchero, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t. CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: annullare il provvedimento di restituzione dell'indennità di disoccupazione N.A.S.p.I. n. 941269/2015, percepita dall'8.7.2015 al 10.7.2017 per un importo di € 15.064,48; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.11.2022, la sig.ra esponeva di Parte_1 aver lavorato alle dipendenze di sino alla data del 30.6.2015, Controparte_2 allorquando veniva licenziata per giustificato motivo oggettivo.
Rappresentava di aver percepito il trattamento N.A.S.p.I. per 24 mesi, e di aver ricevuto dall' comunicazione di indebita percezione della somma di € CP_1
15.064,48, per il periodo dall'8.7.2015 al 10.7.2017, con la seguente motivazione: “E' stata corrisposta indennità di disoccupazione Naspi non spettante per mancanza dei
1 requisiti di legge”.
Precisava che la comunicazione di indebito era collegata alla sentenza del Tribunale di
Avellino n. 569/2018, con cui era stato statuito l'annullamento del licenziamento e la condanna di (che aveva incorporato per fusione Controparte_3 [...]
alla reintegra nel posto di lavoro ed al pagamento di una indennità CP_2 risarcitoria di 12 mensilità.
Rappresentava di essere stata priva di occupazione per 39 mesi e di aver ricevuto una copertura economica per complessivi 36 mesi, di cui 24 mesi per N.A.S.p.I. e 12 mensilità della retribuzione persa a carico del datore di lavoro.
Precisava di aver invano proposto ricorso al Comitato in data 27.6.2022. CP_1
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' , benché Controparte_4 regolarmente intimato, non si costituiva in giudizio, e ne veniva dichiarata la contumacia con provvedimento del 24.4.2023.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
L'azione intentata dalla ricorrente è diretta all'annullamento del provvedimento formato in data 1.8.2022, contenente l'accertamento di indebita percezione CP_1 dell'indennità di disoccupazione N.A.S.p.I. (“a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 08/07/2015 al 10/07/2017 un pagamento non dovuto sulla prestazione INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE NASPI N. 941269/2015 per un importo complessivo di euro 15.064,48 per la seguente motivazione: è stata corrisposta indennità di disoccupazione NASPI non spettante per mancanza dei requisiti di legge”).
Nella fattispecie, si riscontra che la ricorrente, a seguito di domanda amministrativa, ha percepito l'indennità N.A.S.p.I. per il periodo decorrente dall'8.7.2015 al 10.7.2017, conseguente allo stato di disoccupazione per licenziamento per giustificato motivo oggettivo, intimato da in data 30.6.2015. Controparte_2
La prestazione è stata poi ritenuta indebita dall' per mancanza dei requisiti di CP_1 legge, e ciò verosimilmente per effetto della sentenza n. 569/2018 del 24.1.2019, resa dal Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Ciro
2 Luce, nel predetto giudizio di impugnativa del licenziamento.
La domanda deve, pertanto, essere giuridicamente qualificata in termini di azione ordinaria tesa all'accertamento dell'insussistenza del diritto alla ripetizione delle somme pretese dall' ex art. 2033 c.c. (Cassazione civile sez. lav., 30/04/2024, CP_1
n.11659: “La Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI) è una prestazione previdenziale non pensionistica, cosicché la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico né a quelle dettate per
l'indebito assistenziale, ma alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., la quale deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e di proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel suo nucleo essenziale”).
In siffatto contesto, la regola di riparto probatorio ex art. 2697 c.c. addossa alla ricorrente l'onere di dover dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto alla percezione del trattamento de quo, ossia la sussistenza dei requisiti di legge per la percezione dell'indennità di disoccupazione.
Infatti, nell'azione di accertamento negativo del credito previdenziale, è l'accipiens a dover dimostrare che le somme percepite sono state erogate per un valido titolo giuridico e che, pertanto, non v'è diritto del solvens alla ripetizione (Cassazione civile, sez. lav., 07/08/2020, n. 16851: “In tema di indebito previdenziale, il percipiente ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata e già ricevuta;
ciò significa che nella specie la lavoratrice era tenuta ad allegare e dimostrare la sussistenza del requisito per
l'erogazione della integrazione salariale …”).
2. Ebbene, va riscontrata la fondatezza della prospettazione di parte ricorrente.
Anzitutto, non assume rilevanza l'assenza di qualunque contraria deduzione da parte dell' , rimasto contumace e silente in ordine all'indebita Controparte_5 prestazione erogata.
Sul punto, si osserva che l'omessa costituzione in giudizio del resistente non è idonea a lasciar ritenere non contestati i fatti dedotti dalla parte ricorrente (Cassazione civile, sez. lav., 21/11/2014, n. 24885: “La contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova”; Cassazione civile, sez. III, 23/06/2009, n. 14623:
“L'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema”; Cass. n. 4301/1985; Cass., sez. lav., n. 4800/1989).
Difatti, in caso di contumacia della parte convenuta, come nell'ipotesi di specie, opera
3 la c.d. ficta contestatio dei fatti dedotti dalla parte ricorrente (ex art. 115 c.p.c.) e, pertanto, grava interamente su quest'ultima l'onere di provare i fatti costitutivi dei pretesi diritti (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. lav., 27/04/2022, n. 1245).
Ebbene, l'inquadramento fattuale e giuridico operato dalla ricorrente impone di ritenere fondato il diritto alla percezione dell'indennità N.A.S.p.I., con conseguente statuizione di infondatezza della comunicazione di indebito.
Sul punto, vale premettere che l'indennità di disoccupazione, nelle sue varie declinazioni (I.D.O., I.D.A., I.D.R.R., speciale, ridotta, ecc.), inizialmente era uno strumento di integrazione salariale riconosciuto ai lavoratori assicurati contro la disoccupazione.
Dall'1.1.2013 è entrata in vigore l'assicurazione sociale per l'Impiego (A.S.p.I.), introdotta con L. 92/2012, che ha sostituito sia l'indennità di disoccupazione sia l'indennità di mobilità, a sua volta sostituita dalla nuova assicurazione sociale per l'impiego (N.A.S.p.I.), prevista e regolata dal D. Lgs. 22/2015, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dall'1.5.2015.
L'evento coperto dal trattamento di disoccupazione è l'involontaria disoccupazione per mancanza di lavoro, ossia quella inattività, conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro, non riconducibile alla volontà del lavoratore.
La finalità propria dell'istituto è quella di fornire ai lavoratori e alle loro famiglie, in tale situazione di disoccupazione involontaria, un sostegno al reddito in attuazione dell'art. 38 co. 2 Cost.
Trattasi di prestazione previdenziali subordinata alla presentazione di apposita domanda amministrativa ed alla presenza di precisi requisiti, tra cui il summenzionato stato di disoccupazione involontaria (che comprende una serie diversificata di ipotesi: dimissioni per giusta causa;
licenziamento per giustificato motivo oggettivo per ragioni organizzative;
risoluzioni consensuali all'esito della procedura di conciliazione ex art. 7 L. 604/1966, ecc.), il requisito contributivo (13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio della disoccupazione) ed il requisito occupazionale (almeno 30 giornate di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi).
3. Di siffatti requisiti parte ricorrente ha dimostrato il possesso, come si evince anche dalla comunicazione di accoglimento della domanda N.A.S.P.I. n.
6012675800527, datata 8.9.2015 e presentata dalla sig.ra a seguito del Parte_1 recesso datoriale (“Le comunichiamo che la domanda di indennità di disoccupazione
NASPI n.6012675800527 (2015/941269), presentata in data 02/07/2015, E' STATA
4 ACCOLTA con decorrenza dal 08/07/2015, e potrà essere corrisposta per il seguente numero di giorni 714, corrispondente ad un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione che lei può far valere negli ultimi quattro anni”).
Come anticipato, l'accoglimento della domanda di rintegra, all'esito del giudizio di impugnazione del licenziamento, in uno alla tutela risarcitoria accordata per 12 mensilità, ha poi indotto l a revocare la provvidenza, chiedendone la CP_1 restituzione e, a tal uopo, ritenendo, con tutta evidenza, non più sussistente la condizione di disoccupazione.
Giova evidenziare che, nella sentenza n. 569/2018 del 24.1.2019, si statuiva quanto segue: “[..] si applica il regime di cui al quarto comma del medesimo art. 18: il giudice "annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al comma 1,
e al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non potrà essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. [..] Il ripristino del rapporto di lavoro è effettuato con la , società incorporante la Controparte_3 Controparte_2
Non v'è richiesta di costituzione in capo ad altro soggetto dei distinti rapporti di lavoro in esame.
L'indennità viene calcolata secondo i prospetti provenienti dalla parte ricorrente, non contestati, e che appaiono logici e coerenti, per cui ad essi si può fare riferimento. La misura, in considerazione della durata del rapporto pregresso e delle complessive modalità della vicenda, può essere fissata nelle dodici mensilità”.
In tema di restituzione del trattamento di disoccupazione a fronte di un licenziamento dichiarato giudizialmente illegittimo, la Suprema Corte ha affermato che l'indennità va restituita solo nel caso in cui il rapporto di lavoro si ricostituisca, ossia solo in caso di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
Del resto, l'accertamento giudiziale dell'illegittimità del licenziamento e il conseguente ordine di reintegrazione, ricostituendo de iure il rapporto, ne ripristinano integralmente anche l'originario contenuto obbligatorio, con effetto ex tunc.
Ebbene, una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione, le indennità di disoccupazione vengono chieste in
5 restituzione dall' , essendone venuti meno i presupposti, così Controparte_4 come esse non sono detratte, quali aliunde perceptum, dall'indennità stabilita ai sensi dell'art. 18 L. 300/1970 (Cassazione civile , sez. lav. , 21/07/2022, n. 22850: “Solo una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione le indennità di disoccupazione potranno e dovranno essere chieste in restituzione dall'Istituto previdenziale, essendone venuti meno i presupposti, così non potendo, peraltro, le stesse essere detratte dalle somme cui il datore di lavoro è stato condannato ai sensi della l. n. 300 del 1970, art. 18
. Se alla pronunzia non segue l'effettiva reintegra e senza che il lavoratore sia obbligato ad eseguire la sentenza favorevole, l'erogazione dell'indennità di disoccupazione non diviene indebita in quanto lo stato di disoccupazione è provocato, e giustificato, dall'atto datoriale di risoluzione, e non dalla mancata esecuzione del provvedimento giudiziale, e deve quindi ritenersi comunque involontario”;
Cassazione civile sez. lav., 15/05/2000, n. 6265: “Le indennità previdenziali (nella specie, indennità di disoccupazione) non possono essere detratte dalle somme cui il datore di lavoro è stato condannato ai sensi dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970, in quanto le stesse, una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione, potranno e dovranno essere chieste in restituzione dall' previdenziale, essendone venuti meno i CP_4 presupposti”; Cassazione civile sez. lav., 04/11/2019, n. 28295: “L'indennità di disoccupazione, sostegno al reddito per il caso di involontaria mancanza di lavoro, è dovuta anche alla scadenza del contratto a termine che sia stato convertito giudizialmente in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quando alla pronunzia non segua poi l'effettiva reintegra, e senza che rilevi la successiva risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a seguito di transazione posteriore alla sentenza favorevole, che il lavoratore non è obbligato ad eseguire, in quanto lo stato di disoccupazione, provocato dall'atto datoriale di risoluzione, e non dalla mancata esecuzione del provvedimento giudiziale, deve ritenersi comunque involontario”).
La sentenza che annulla il licenziamento, se pure definitiva, non è, di per sé, sufficiente a legittimare la restituzione dell'indennità di disoccupazione percepita dal lavoratore, essendo necessario, dunque, che alla pronunzia giudiziale segua l'effettiva reintegra.
Invero, la ripetizione dell'indebito è legittima soltanto nel caso di effettiva ricostituzione del rapporto, essendo la N.A.S.p.I. condizionata alla situazione di disoccupazione del lavoratore, condizione che viene meno solo quando il lavoratore viene effettivamente riammesso in servizio.
In caso contrario, l'erogazione dell'indennità di disoccupazione non diviene indebita, permanendo uno stato di disoccupazione involontario.
4. In ordine al ripristino del rapporto di lavoro, questo giudicante, ritenendo necessario accertare detta circostanza ed in esercizio dei poteri - doveri di cui agli artt.
213 e 421 co. 2 c.p.c., ha ordinato al Centro per l'Impiego della Provincia di Avellino, con provvedimento del 14.11.2024, di trasmettere il certificato storico di occupazione
6 (mod. C1), ritualmente acquisito in atti.
Da tale documentazione si evince che la ricorrente, dalla data del licenziamento
(30.6.2015) sino alla data del 23.7.2017, si è trovata in stato di disoccupazione involontaria, e che, successivamente, sino alla data del 19.6.2019, la stessa ha prestato attività lavorativa alle dipendenze di soggetto destinatario Controparte_3 dell'ordine giudiziale di reintegra prefato.
Risulta, poi, più che verosimile che la ricorrente abbia ottenuto il pagamento dell'indennità risarcitoria liquidata nella sentenza stessa, costituente titolo esecutivo in suo favore.
Tali benefici, ossia reintegrazione ed indennità di 12 mensilità, rappresentano però
l'attuazione della c.d. “tutela reintegratoria attenuata” ex art. 18 co. 4 L. 300/1970, norma in forza della quale, in caso d'illegittimità del recesso, il lavoratore viene reintegrato ma non percepisce tutte le retribuzioni perdute sin dalla data del recesso
(come avviene, invece, nell'ipotesi di nullità del licenziamento disciplinata dai co. precedenti), e ciò a fronte del limite edittale stabilito dalla norma stessa.
In sintesi, l'indennità risarcitoria percepita dalla sig.ra non ha “coperto” Parte_1
l'intero periodo di disoccupazione intercorrente tra il recesso datoriale e la sentenza di annullamento del licenziamento.
È chiaro, quindi, che la ricorrente non è stata pienamente tutelata sotto il profilo retributivo, in quanto la tutela indennitaria è stata accordata solo per 12 mensilità, che rappresentano la misura massima di legge.
In tale contesto, questo giudice ritiene di dover condividere gli orientamenti giurisprudenziali secondo i quali, ai fini della ripetibilità delle prestazioni di disoccupazione erogate dall' è necessario il ripristino del rapporto di lavoro CP_1 non solo sul piano giuridico, ma anche e soprattutto su quello economico (Cassazione civile, sez. lav., 15.9.2021, n. 24950: “
5. Deve darsi continuità ai principi affermati da questa
Corte (cfr Cass. n 28295/2019 e n 17793/2020) in relazione a fattispecie analoghe aventi ad oggetto CP_ l'accertamento negativo della fondatezza della pretesa restitutoria, azionata dall dell'indennità di disoccupazione. … " non può ritenersi idonea ad escludere l'indennità di disoccupazione la mera ricostituzione de iure del rapporto, sia pure con sentenza esecutiva, essendo necessario per garantire
l'effettività della tutela che a detta reintegra sia data effettiva attuazione, con la realizzazione di una situazione de facto tale da escludere la sussistenza della situazione di disoccupazione protetta ex lege".
8. Deve dunque affermarsi, in applicazione di tali principi, che elemento ostativo alla percezione dell'indennità di disoccupazione è da ravvisarsi nell'effettiva ricostituzione del rapporto, nei suoi aspetti giuridici ed economici, in conformità alla ratio dell'istituto. In sostanza essa va restituita se nel medesimo periodo il lavoratore ha percepito la retribuzione”; nello stesso senso: Tribunale di
7 Milano, sez. lav., 23.7.2024, n. 2964: “L assume che l'annullamento del licenziamento e la CP_1 disposta reintegra determina il venir meno dello stato di disoccupazione involontaria e conseguentemente il venir meno dei presupposti per fruire della Naspi. Il principio in astratto appare corretto. Tuttavia, deve richiamarsi la più recente giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto necessario, ai fini della ripetibilità delle prestazioni di disoccupazione erogata dall' il ripristino CP_1 de facto del rapporto di lavoro, non essendo sufficiente il solo ripristino de iure (Cass. Civ. n.
24950/2021, n. 28295/2019 e n. 17793/2020). … se è vero che la ricorrente è stata reintegrata nel posto di lavoro, è anche vero che, per le caratteristiche della tutela prevista dal comma 4 dell'art. 18 Stat.
Lav. detta reintegra non è stata piena, ma attenuata, avendo corrisposto il datore di lavoro non già tutte le retribuzioni maturate dal licenziamento … bensì solo una indennità corrispondente a 12 mensilità della retribuzione a fronte di uno stato di disoccupazione durato quasi 4 anni”).
5. Non può, invece, essere condiviso l'opposto orientamento, secondo cui la reintegrazione del lavoratore è sempre fonte del diritto dell' alla ripetizione dei CP_1 trattamenti di disoccupazione, giacché essa elimina in ogni caso uno dei requisiti della provvidenza (Corte d'Appello di Roma, n. 10636/2022, 14/12/2022: “… tenuto conto del disposto dell'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c., si richiamano e si fanno proprie le argomentazioni esposte nella sentenza n. 4384/22 CP_ della Corte d'Appello di Roma sez. Lavoro (allegata dall , riguardante analoga controversia … L'annullamento dei licenziamenti de quibus, con sentenza reintegratoria ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300/1970 (e successive modifiche ed integrazioni), opera ex tunc e comporta, quindi, la continuità giuridica del rapporto di lavoro, determinando, appunto in ragione di ciò, il venir meno del presupposto delle prestazioni erogate dopo il licenziamento da parte dall'Ente previdenziale, ovvero lo stato di mobilità o di disoccupazione nel caso delle prestazioni di cui qui si tratta (v. Cass. n. 16350/2017; Cass. n.
154/2012; Cass. n. 26988/2009). In altri termini, tali prestazioni vanno considerate erogate sine titulo, con conseguente diritto CP dell alla loro integrale ripetizione, anche quando - come nel caso di specie - l'indennità risarcitoria riconosciuta alle lavoratrici non copra l'intero periodo intercorrente fra il recesso datoriale e la sentenza che annulla il licenziamento con la condanna alla reintegrazione. Trova, pertanto, applicazione il principio per cui, una volta che il licenziamento sia stato annullato, le indennità previdenziali, ivi compresa quella di mobilità e l'integrazione FSTA, non essendo acquisite in via definitiva dal lavoratore, sono ripetibili dagli Istituti previdenziali, stante che, in tal caso, ne vengono meno i presupposti, rappresentati dalla disoccupazione involontaria e dal collocamento in mobilità conseguenti al medesimo licenziamento (v., tra le altre, Cass. n. 8150/2018; Cass. n. 3597/2011). In quest'ordine di concetti, non risulta corretta, sotto un duplice profilo, la decisione del primo giudice, laddove, in ragione della c.d. tutela attenuata prevista dal novellato art. 18, comma 4, a CP_6 CP favore del lavoratore illegittimamente licenziato, ha ritenuto, in buona sostanza, che anche all dovesse riconoscersi una sorta di forma attenuata di diritto alla restituzione di quanto corrisposto allo stesso lavoratore (v., altresì, App. Milano n.
109/2022; App. Torino n. 463/2021; contra, la prevalente giurisprudenza del Tribunale di Roma). In primo luogo, si ribadisce che, a seguito della sentenza che annulla il licenziamento, il rapporto di lavoro si ricostituisce ex tunc e viene, quindi, giuridicamente meno lo stato di disoccupazione, che costituisce, infatti, il presupposto normativo dell'erogazione delle indennità
a sostegno del reddito e la cui assenza comporta l'insussistenza ab origine del diritto alla prestazione previdenziale. In secondo luogo, la gravata decisione finisce per operare una compensazione fra l'indennità risarcitoria dovuta dal datore di lavoro ex art. 18 citato, in conseguenza del licenziamento dichiarato illegittimo, e le prestazioni che il lavoratore ha percepito dall'
[...]
successivamente allo stesso licenziamento, compensazione, tuttavia, non consentita trattandosi di poste che si CP_7 sottraggono alla regola della compensatio lucri cum damno, poiché il diritto all'indennità di mobilità, come di quella connessa allo stato di disoccupazione, sorge al verificarsi di determinati fatti stabiliti dalla legge e non è causalmente ricollegabile al licenziamento illegittimamente subìto dal lavoratore (oltre a Cass. S.U. n. 12194/2002, v., in particolare, quanto all'indennità di mobilità e di disoccupazione, Cass. n. 3597/2011; Cass. n. 18687/2006; Cass. n. 6265/2000; Cass. n. 6357/1999). E' pur vero CP che, nel caso di specie, l'integrale ripetizione, da parte dell di quanto versato alle lavoratrici finisce per determinare un effetto gravemente iniquo, essendo queste ultime, di fatto, prive di occupazione per un periodo di oltre 12 mesi, ma - a ben vedere CP
- tale effetto non discende dalla ripetibilità delle somme percepite dall bensì dalla previsione del novellato art. 18, comma
8 4, laddove ora prevede la condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria non superiore, in ogni caso,
a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Si sottolinea che, operando la reintegrazione con effetto ex tunc, una volta dichiarato dal giudice l'annullamento del licenziamento con applicazione della tutela reale, sia pure nella forma c.d. attenuata, difetti, in capo alle odierne appellate, il requisito della disoccupazione che, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 223/1991, rappresenta il presupposto imprescindibile per il diritto alla prestazione di sostegno de qua, sia principale che integrativa
(come, peraltro, emerge dalla copertura assicurativa e previdenziale dal giorno del recesso a quello di effettiva reintegrazione garantita al lavoratore dallo stesso art. 18). D'altronde, la scelta legislativa di limitare l'indennità risarcitoria al periodo di 12 mesi non può incidere sulla sussistenza o meno dello stato di disoccupazione, in presenza della ricostituzione di diritto del rapporto di lavoro sin dal momento della sua cessazione (cfr.: sent. n. 1569/2021 della Corte d'Appello di Milano e sent. n. CP_ 4647/2022 di questo Tribunale allegate dall ”).
Il risultato prodotto da tale tesi, che essa stessa definisce gravemente iniquo, non può ritenersi mero effetto di previsioni di legge, ma anzi si pone in contrasto con la stessa ratio della N.A.S.p.I., che è costituita dall'esigenza di garantire, a chi versi in condizione di disoccupazione involontaria, gli ordinari mezzi di sussistenza per tutto il periodo in cui detta condizione si protragga (sia pure nei limiti di durata prestabiliti e spettanti).
Escludere del tutto la spettanza del trattamento ed imporne la ripetizione, in caso di reintegrazione per licenziamento illegittimo, finirebbe per disattendere la finalità precipua dell'istituto laddove lo iato temporale tra il recesso e la reintegrazione esuberi le mensilità riconosciute a titolo di indennità risarcitoria, e ciò per cause che comunque non sono dipendenti dalla volontà del lavoratore, come la durata del processo.
All'opposto, la tesi contraria va applicata nella diversa fattispecie del licenziamento nullo, a cui consegua una tutela reintegratoria e risarcitoria piena.
6. In sintesi, occorre perciò valutare il periodo compreso tra il recesso e la reintegra sempre come una condizione di disoccupazione involontaria, con diritto del lavoratore alla N.A.S.p.I. ed esclusione delle sole duplicazioni, nel senso che il trattamento andrà restituito solo per quella parte corrisposta in relazione a periodi già investiti dalla tutela risarcitoria.
Né vale osservare che la reintegrazione ha effetto retroattivo, nel senso che essa opera sin dalla data del licenziamento illegittimo, in quanto, come opinato dal primo indirizzo giurisprudenziale suindicato, la reintegra va intesa non già quale mero recupero della posizione lavorativa, da intendersi mai cessata, ma anche agli effetti retributivi, che, come detto, possono difettare per periodi di tempo più o meno lunghi.
Alla luce di tali considerazioni, il giudicante ritiene che la pretesa restitutoria vantata dall'Istituto di previdenza sia infondata in ragione dell'assenza di copertura retributiva per l'intero periodo di disoccupazione involontaria.
Del resto, come evidenziato dalla parte istante, la sommatoria tra le mensilità durante
9 le quali essa ha fruito della N.A.S.p.I. (24) e le mensilità risarcitorie (12) non assomma all'intero periodo in cui essa stessa è rimasta disoccupata prima di essere reintegrata
(39 mesi, che decorrono dal licenziamento del 30.6.2015 sino alla pubblicazione del dispositivo della sentenza, avvenuta addì 26.9.2018).
Pertanto, la ricorrente non è tenuta a restituire il trattamento di disoccupazione percepito dall'8.7.2015 al 10.7.2017.
Di conseguenza, il ricorso deve trovare accoglimento. Assorbito ogni profilo.
7. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, le oscillazioni giurisprudenziali e l'oggettiva condizione di incertezza interpretativa in ordine alle questioni dirimenti, che ha reso necessario il processo, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c. nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara insussistente il diritto alla ripetizione d'indebito vantato da nella CP_1 missiva del 27.6.2022 e, per l'effetto, dichiara che nulla è dovuto all' da parte CP_4 di per il titolo ed il periodo di cui alla missiva prefata;
Parte_1
2) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 19.6.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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