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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/10/2025, n. 2608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2608 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 23.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 683/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. COLUCCI FRANCESCO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità con decorrenza dalla domanda amministrativa del 05.09.2022, assumendo di essere inabile già al momento della morte del proprio genitore (madre), con condanna dell' al pagamento della prestazione. CP_1
L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
La materia è disciplinata dall' art. 13 del R.D.L. n. 636/39, come modificato dall' art. 22 della L.
903/65, che prevede: “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a), e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”. Il ricorrente deve quindi dimostrare la vivenza a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo, nonché l'inabilità assoluta al lavoro. Quanto alla vivenza a carico, la S.C. ha stabilito che la prova di tale requisito nel caso di figlio superstite (ultradiciottenne) inabile al lavoro non è esaurita con la sola dimostrazione della convivenza, occorrendo anche provare che il genitore defunto provvedeva in via continuativa e in misura totale, o quantomeno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (Cass. 15440/2004).
Nel caso di specie, come da documentazione prodotta in atti, sussiste la vivenza a carico della defunta madre da parte dell'odierna ricorrente (provata non solo con produzione dello stato di famiglia ma anche con modello 730/2022 della defunta sig.ra , dal quale risulta Persona_1 che la ricorrente era familiare a carico della defunta madre). Quanto al requisito sanitario, essendo stato contestato dall' convenuto, è stato accertato CP_2 tramite consulenza medico legale. In particolare, il CTU ha così concluso: “diagnosi medico legale attuale: spondiloartrosi cervico-dorso-lombare con discopatie multiple lombari e poliradicolopatia cervicale e lombare.in pz. con grave insufficienza vertebrale e deficit statico dinamico;
gonartrosi bilaterale ed artrosi dei piedi con alluce valgo ed ipolplasia del iv e v raggio e compromissione della deambulazione. dismetria arti inferiori tendinopatia degenerativa della cdr con conflitto sub- acromiale;
cardiopatia ipertensiva in fase di instabilita' clinica. rigurgito valvolare mitro tricuspidalico. aneurisma del sia disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso persistente;
lieve- moderata insufficienza ostio safeno femorale associata ad importanti segni di linfedema. La visita peritale odierna è stata condotta su di un soggetto femminile di 58 anni. La Sig.ra Pt_1
, in data 17/10/2022, a seguito di domanda del 05/09/2022, si vedeva respinta la domanda per
[...] il diritto alla Reversibilità della Pensione della madre , deceduta il 28/07/2022, in Persona_1 quanto: NON è stata riconosciuta inabile alla data di morte del familiare. Alla sig.ra Parte_1
è stato riconosciuto assegno mensile di invalidità civile parziale come da sentenza del 28/11/2007,
Giud. Dott. , a seguito di CTU del dott. con riconoscimento di invalidità del Persona_2 Persona_3
75% per diagnosi “Cardiopatia ipertensiva 2^ classe NYHA;
Ipovisus in ŌŌ; Sindrome depressiva;
Artrosi del rachide con scoliosi a marcato impegno funzionale. Da quanto si evince dalla documentazione sanitaria esaminata e dall'esame obiettivo condotto in sede di visita peritale, la
Signora è affetta dalle patologie in diagnosi riportate e le stesse rendono la Parte_1 ricorrente inabile al lavoro alla data del decesso della madre avvenuto il 28.07.2022”
Si ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il Ctu attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, stante anche l'assenza di controdeduzioni di parte resistente.
L' va dunque condannato alla corresponsione della pensione di reversibilità con decorrenza CP_1 dal 01.10.2022 (primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa), oltre interessi o rivalutazione. Le spese di lite vanno poste a carico dell' , come da dispositivo. CP_1
Nella liquidazione si è tenuto conto della scarsa complessità della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' con atto depositato in data 15.01.2024, così provvede: CP_1
1) Accerta e dichiara il diritto della sig.ra alla corresponsione della pensione di Parte_1 reversibilità a far data dal 01.10.2022 e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione del CP_1 dovuto oltre interessi o rivalutazione come per legge.
2) Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 4500,00 per compensi oltre CP_1 rimborso forfetario 15%, Iva e CPA con distrazione.
3) Pone definitivamente a carico dell le spese di CTU, liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 23.10.2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo