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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 21/05/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
PRIMA SEZIONE
N. R.G. 764/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Ada Gambardella Presidente
Giovanna Maria Mossa Giudice relatore
Francesca Fiorentini Giudice
ha pronunziato la seguente nel procedimento per divorzio promosso da
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Sassari, Via Mazzini 6 presso lo studio dell'Avv. PALMAS
SERGIO (C.F. ) che lo rappresenta e lo difende C.F._2
RICORRENTE
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni: per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito 1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n.2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n.898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra e 2) Persona_1 CP_2
ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sassari di procedere alla annotazione dell'emanando provvedimento a margine dell'atto di matrimonio contratto in data 29 settembre 2016 (anno 2016, atto: 310,
Parte 2, serie c) e di procedere a tutte le incombenze di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 26.3.2024 adiva questo Tribunale per Parte_1
ottenere la pronuncia di sentenza di scioglimento del matrimonio contratto con (Repubblica Popolare Cinese) il 29.9.2016 e Controparte_3
debitamente registrato presso il Comune di Sassari.
Rappresentava che dall'unione delle parti non era nata prole e che, dopo Con poco più due anni dalla celebrazione del matrimonio, la sig.ra si disinteressava del proprio coniuge sia sotto profilo morale che materiale, abbandonando la casa coniugale e rendendosi irreperibile.
Per tali motivi il sig. nel settembre 2022, proponeva azione per la Pt_1
separazione personale dei coniugi davanti all'intestato Tribunale che, dopo aver autorizzato le parti a vivere separate, accoglieva la domanda del ricorrente con la sentenza n. 341/2023.
Il ricorrente deduceva infine che era trascorso oltre un anno dalla comparizione delle parti davanti al Giudice che ha conosciuto della
Pag. 2 di 4 separazione senza che vi fosse alcuna riconciliazione o riavvicinamento tra le medesime e concludeva come in epigrafe.
La resistente, pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e veniva pertanto dichiarata contumace all'udienza del 2.4.2025, in occasione della quale la causa veniva rimessa in decisione davanti al Collegio.
***
La domanda merita accoglimento poiché fondata.
Deve darsi atto della ricorrenza nel caso in esame delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lett. B L.898/1970, come modificato dalla L. n. 55/2015, poiché risulta ampiamente decorso il termine annuale di ininterrotta separazione dei coniugi dall'udienza di comparizione dei medesimi innanzi al Presidente del Tribunale.
Risulta inoltre incontestata l'impossibilità di mantenere o ricostituire la comunione spirituale e materiale tra le parti, dovendosi pertanto accogliere la richiesta diretta a ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto tra le odierne parti.
Stante la natura del procedimento e la contumacia di parte resistente, si compensano integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
Pag. 3 di 4 - Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in il 29 settembre 2016 tra e unione CP_3 Parte_1 CP_1
regolarmente trascritta nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di Sassari (anno 2016, atto 310, parte II, serie
C);
- Spese interamente compensate.
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Sassari 20/05/2025
Il Presidente
Ada Gambardella
Il Giudice estensore
Giovanna Maria Mossa
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
PRIMA SEZIONE
N. R.G. 764/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Ada Gambardella Presidente
Giovanna Maria Mossa Giudice relatore
Francesca Fiorentini Giudice
ha pronunziato la seguente nel procedimento per divorzio promosso da
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Sassari, Via Mazzini 6 presso lo studio dell'Avv. PALMAS
SERGIO (C.F. ) che lo rappresenta e lo difende C.F._2
RICORRENTE
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni: per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito 1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n.2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n.898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra e 2) Persona_1 CP_2
ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sassari di procedere alla annotazione dell'emanando provvedimento a margine dell'atto di matrimonio contratto in data 29 settembre 2016 (anno 2016, atto: 310,
Parte 2, serie c) e di procedere a tutte le incombenze di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 26.3.2024 adiva questo Tribunale per Parte_1
ottenere la pronuncia di sentenza di scioglimento del matrimonio contratto con (Repubblica Popolare Cinese) il 29.9.2016 e Controparte_3
debitamente registrato presso il Comune di Sassari.
Rappresentava che dall'unione delle parti non era nata prole e che, dopo Con poco più due anni dalla celebrazione del matrimonio, la sig.ra si disinteressava del proprio coniuge sia sotto profilo morale che materiale, abbandonando la casa coniugale e rendendosi irreperibile.
Per tali motivi il sig. nel settembre 2022, proponeva azione per la Pt_1
separazione personale dei coniugi davanti all'intestato Tribunale che, dopo aver autorizzato le parti a vivere separate, accoglieva la domanda del ricorrente con la sentenza n. 341/2023.
Il ricorrente deduceva infine che era trascorso oltre un anno dalla comparizione delle parti davanti al Giudice che ha conosciuto della
Pag. 2 di 4 separazione senza che vi fosse alcuna riconciliazione o riavvicinamento tra le medesime e concludeva come in epigrafe.
La resistente, pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e veniva pertanto dichiarata contumace all'udienza del 2.4.2025, in occasione della quale la causa veniva rimessa in decisione davanti al Collegio.
***
La domanda merita accoglimento poiché fondata.
Deve darsi atto della ricorrenza nel caso in esame delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lett. B L.898/1970, come modificato dalla L. n. 55/2015, poiché risulta ampiamente decorso il termine annuale di ininterrotta separazione dei coniugi dall'udienza di comparizione dei medesimi innanzi al Presidente del Tribunale.
Risulta inoltre incontestata l'impossibilità di mantenere o ricostituire la comunione spirituale e materiale tra le parti, dovendosi pertanto accogliere la richiesta diretta a ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto tra le odierne parti.
Stante la natura del procedimento e la contumacia di parte resistente, si compensano integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
Pag. 3 di 4 - Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in il 29 settembre 2016 tra e unione CP_3 Parte_1 CP_1
regolarmente trascritta nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di Sassari (anno 2016, atto 310, parte II, serie
C);
- Spese interamente compensate.
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Sassari 20/05/2025
Il Presidente
Ada Gambardella
Il Giudice estensore
Giovanna Maria Mossa
Pag. 4 di 4