Articolo 44 della Legge 24 gennaio 1979, n. 18
Articolo 43Articolo 45
Versione
14 febbraio 1979
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30 marzo 2004
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Versione
6 ottobre 2011
Art. 44. ((Fermo restando quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione, ai giudizi relativi alle condizioni di eleggibilita' e di compatibilita', stabilite dalla presente legge in relazione alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, si applica l'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.)) ((12))
L'azione si propone da parte di qualsiasi cittadino elettore ((...)) ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) ((12)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) ((12)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) ((12)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) ((12)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) ((12)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) ((12)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) ((12))



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AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso."
Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
Entrata in vigore il 6 ottobre 2011
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