Versione
14 febbraio 1979
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30 marzo 2004
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6 ottobre 2011
6 ottobre 2011
Art. 44. ((Fermo restando quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione, ai giudizi relativi alle condizioni di eleggibilita' e di compatibilita', stabilite dalla presente legge in relazione alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, si applica l'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.)) ((12))
L'azione si propone da parte di qualsiasi cittadino elettore ((...)) ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) ((12)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) ((12)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) ((12)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) ((12)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) ((12)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) ((12)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) ((12))
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AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso."
Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
L'azione si propone da parte di qualsiasi cittadino elettore ((...)) ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) ((12)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) ((12)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) ((12)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) ((12)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) ((12)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) ((12)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) ((12))
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AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso."
Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
Commentari • 3
- 1. Riforma della procedura civile: d.lgs. 150/2011 il decreto taglia-riti è stato pubblicato in gazzetta ufficialeAntonio Revelino · https://www.diritto.it/ · 21 settembre 2011 · 1.6900989
[…] Le controversie previste dall'articolo 44 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/2007, n. 3608Provvedimento: […] MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente col primo motivo, articolato in triplice profilo, censura la decisione impugnata, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 44 della legge n. 18 del 24 gennaio 1979, e degli artt. 183 e 184 c.p.c. sull'assunto che:. 는 1.-né la norma contenuta nell'art. 44 della legge speciale rubricata, che regola la materia, né tanto meno alcuna disposizione del codice di rito, alla cui disciplina detta norma di legge rinvia al comma 7°, sanzionano mediante l'improcedibilità l'omissione riscontrata. […]Leggi di più...
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