TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/11/2025, n. 8566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8566 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE – crisi d'impresa e procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Rosa Grippo, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25990/2024 R.G. promossa
DA
(CF Parte_1
) elettivamente domiciliata in VIA PODGORA, 15 20122 MILANO, presso lo studio dell'avv. P.IVA_1
IN GI, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
CF ) CP_1 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni
Per parte ricorrente:
- “in via principale, condannare al pagamento della somma di Euro 149.659,00, oltre interessi maturati e CP_1 maturandi, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o che risulterà dovuta in corso di causa;
- in alternativa, per la denegata ipotesi in cui la transazione apparentemente stipulata il 12.12.2021 fosse ritenuta opponibile alla procedura, accertare e dichiarare l'inefficacia della transazione stessa nei confronti della procedura a norma degli artt. 2901
c.c. e 165 CCII e, per l'effetto, condannare al pagamento della somma di Euro 149.659,00 o, in subordine, della CP_1 somma di Euro 108.915,13, oltre interessi maturati e maturandi, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o che risulterà dovuta in corso di causa, assumendo tutti i provvedimenti del caso;
- in ogni caso, con il favore delle spese di lite;
- in via istruttoria, con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre, dedurre, sollevare eccezioni e formulare domande riconvenzionali, formulare capitoli di prova e proporre la CTU”.
RILEVATO
− che con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 09.07.2024 la
[...]
ha chiesto a questo Tribunale di condannare Parte_1 CP_1
in via principale, al pagamento della somma di Euro 149.659,00, oltre interessi e in via alternativa,
[...]
1 accertare e dichiarare l'inefficacia a norma degli artt. 2901 c.c. e 165 CCII dell'atto di transazione stipulato in data 12.12.2021 tra e e, per l'effetto, condannare al pagamento CP_1 Parte_1 CP_1 della somma di Euro 149.659,00 o, in subordine, della somma di Euro 108.915,13, oltre interessi maturati e maturandi;
− in particolare, a fondamento della domanda, ha esposto quanto segue:
- a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale della società con Parte_1 sentenza n. 153/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 09.03.2023, il curatore ha potuto appurare tramite verifica incrociata delle fatture elettroniche reperite presso lo SDI relative al periodo
2020/2023, che “la Società ha emesso fatture verso – con la quale intercorrevano rapporti di natura commerciale
CP_1 inerenti alla fornitura reciproca di merci e servizi – per complessivi Euro 1.490.737 (doc.
1 - prospetto fatture emesse e ricevute nei confronti di , ricevendo incassi (con causali “acconto su fatture” o “saldo fatture”) per il minor importo
CP_1 di Euro 1.090.595 (doc. 2 – prospetto movimentazioni bancarie con;
viceversa, risultano fatture ricevute dalla
CP_1 per complessivi Euro 1.232.282,00 (doc.
3 - prospetto fatture ricevute da , a fronte di bonifici in uscita verso
CP_1 CP_1 per un totale di Euro 981.799,00 (doc. 4 – prospetto pagamenti ricevuti da residuando, pertanto, un debito
CP_1 CP_1 della società dell'importo complessivo di Euro 149.659,00” (cfr. atto di citazione);
CP_1
- a riscontro della diffida ad adempiere inviata dal legale della procedura in data 27.10.2023, ha CP_1 contestato tale pretesa creditoria, rappresentando che “al 12.12.21 le due società compensavano le fatture emesse
e le fatture ricevute e, a seguito della grave crisi di liquidità causata dalla pandemia, sottoscrivevano un accordo, a saldo e stralcio dell'intero credito, con il quale la si impegnava a corrispondere, in un'unica soluzione, la somma di euro CP_1
50.000,00 (si allega transazione, pec intervenuta tra le due società nonché scheda contabile che comprova l'intervenuto pagamento dell'obbligazione in data 11.01.2022)” (cfr. p. 2 ricorso), trasmettendo l'accordo stipulato il
12.12.2021 (doc. 7), oltre alla scheda contabile attestante l'ammontare dei crediti oggetto dello stesso
(doc. 8). In tale transazione in bonis ha riconosciuto di essere debitrice della somma Parte_1 di euro 292.857,00 nei confronti di che a sua volta ha riconosciuto di essere debitrice della CP_1 in bonis della somma di euro 451.773,00; Parte_1
− in diritto parte ricorrente ha evidenziato che:
- tale transazione non può ritenersi opponibile al Curatore in quanto essa risulta conclusa in conflitto di interesse, priva di data certa e senza autenticazione delle sottoscrizioni e, consequenzialmente, la rinuncia al maggiore credito ivi contenuta è da ritenersi improduttiva di ogni effetto per la procedura;
- pertanto, la resistente va condannata al pagamento della suddetta somma di euro 149.659,00 (credito commerciale residuo emerso all'esito della ricostruzione operata dalla Curatela, al netto del versamento di Euro 50.000,00 effettuato da il 12.1.2022), oltre interessi;
CP_1
- per la denegata e non creduta ipotesi in cui l'atto transattivo fosse ritenuto opponibile alla procedura la transazione risulta comunque inefficace ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 c.c. e 165 CCII, sussistendo i requisiti per la revoca;
- nello specifico l'esistenza del credito in capo al revocante nei confronti del debitore risulta infatti dallo
2 stato passivo della procedura allegato (doc. 13). Inoltre, la maggior parte dei debiti erariali e previdenziali
è sorta in epoca antecedente la transazione (docc. 14 -15), a dimostrazione della preesistenza delle ragioni creditorie rispetto l'atto pregiudizievole;
- quanto l'eventus damni, il ricorrente ha dedotto che l'atto di transazione, recante data 12.12.2021, con cui in bonis ha rinunciato al maggior credito, è stato concluso in un momento in cui la società Parte_1 si trovava già in uno stato di insolvenza, come evincibile dal capitale sociale registrato nel bilancio chiuso al 31.12.2020, negativo per oltre Euro 2 milioni (doc. 17), dall'ingente debito tributario accumulato e dai numerosi pignoramenti iscritti dall'Agenzia delle Entrate a partire dall'esercizio 2018 (doc. 18) sulla base di cartelle di pagamento e avvisi di addebito notificati negli anni 2017, 2018 e 2019, con pregiudizio delle pretese dei creditori;
- la perdita del capitale sociale e il sorgere dei crediti ammessi al passivo prima della stipula della transazione è sufficiente alla difesa attorea per dimostrare la consapevolezza del pregiudizio che il debitore sapeva di arrecare ai propri creditori, conoscendo il proprio stato di insolvenza e avendo così determinato una riduzione della consistenza del patrimonio sociale della società;
- infine quanto alla scientia damni del terzo, parte ricorrente ha rappresentato che le due società sono legate da strette connessioni: infatti sono entrambe riconducibili al Sig. il quale, all'epoca della Persona_1 transazione era amministratore unico e titolare (direttamente ed indirettamente) del 100% del capitale di in bonis, era altresì amministratore unico della società che possiede il 70% Parte_1 Controparte_2 del capitale sociale di nonché si era dimesso dalla carica di amministratore unico della stessa CP_1 CP_1 solo in data 8.2.2021 (per poi ritornare in carica in data 21.9.2022) (docc.
9 -12 ricorso);
− fissata udienza di comparizione delle parti, stante la mancata costituzione della resistente, alla quale il ricorso e il decreto di fissazione di prima udienza sono stati regolarmente notificati, il giudice ne ha dichiarato la contumacia in udienza. Alla successiva udienza, sentita la parte, questo tribunale ha riservato la decisione;
OSSERVATO
− che la liquidazione giudiziale della società è stata aperta con sentenza n. Parte_1
153/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 09.03.2023;
− il ricorrente ha rappresentato e allegato che, a seguito delle verifiche documentali effettuate dal curatore, tra la società in bonis e intercorrevano rapporti di natura commerciale inerenti alla fornitura reciproca di CP_1 merci e servizi e che risultano fatture emesse da di euro 1.490.737 nei confronti di a Parte_1 CP_1 fronte di bonifici in uscita da quest'ultima verso pari ad Euro 1.090.595, residuando Parte_1 conseguentemente un debito di Retail nei confronti di pari ad euro 400.142,00, nonché Parte_1 fatture emesse da nei confronti di per complessivi Euro 1.232.282,00 a fronte di CP_1 Parte_1 bonifici in uscita verso per un totale di Euro 981.799,00 e residuando, pertanto, un debito di CP_1 Parte_1 della società dell'importo complessivo di Euro 250.483,00; che, pertanto, vanta
[...] CP_1 Parte_1 un credito pari alla somma di euro 149.659,00;
− la transazione stipulata tra e in data 12.12.2021 (doc. 7), inviata da alla curatela in Parte_1 CP_1 CP_1
3 data 27.10.23, con la quale le due società hanno compensato le fatture emesse e le fatture ricevute e, a saldo e stralcio dell'intero credito, si è impegnata a corrispondere a la somma di euro CP_1 Parte_1
50.000,00, non è qui opponibile per mancanza di data certa anteriore al fallimento. Qui, infatti, il curatore sta agendo come terzo nell'interesse della massa dei creditori, eccependo appunto l'inopponibilità della transazione per difetto di data certa anteriore al fallimento;
− come noto, ai sensi dell'art. 2704 c.c. “La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura
è riprodotto in atti pubblici [2699] o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo
l'anteriorità della formazione del documento. La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate
a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova”;
− nel caso di specie, non solo la transazione è priva dell'autenticazione delle sottoscrizioni, ma non emerge dagli atti alcun fatto diverso che possa stabilire “in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento”, in assenza peraltro della costituzione di e quindi di difese corroborate da ulteriore CP_1 documentazione a dimostrazione della certezza della data, non rinvenendo nulla a tali fini nella comunicazione a suo tempo inviata dalla suddetta società alla curatela;
− anzi la mancanza di data certa è altresì confermata da quanto ulteriormente rappresentato e dimostrato, ossia delle strette connessioni esistenti tra le due società, in quanto sono entrambe riconducibili al sig.
[...]
giacchè quest'ultimo, all'epoca della transazione, che giova ribadire è stata stipulata in data Per_1
12.12.2021, era amministratore unico di e si era dimesso dalla carica di amministratore unico Parte_1 della stessa solo in data 8.2.2021 ed è poi ritornato “in carica” in data 21.9.2022. Non solo ma il sig. CP_1
è socio unico di (titolare del 100% del capitale) e amministratore unico di Persona_1 Parte_1
che è socia di maggioranza di tenuto conto che ne possiede il 70% del capitale sociale;
Controparte_2 CP_1
− stante, pertanto l'inopponibilità della transazione stipulata tra le parti in data 12.12.21, e risultando dalla documentazione allegata dal curatore un credito a favore di nei confronti di pari Parte_1 CP_1 alla somma di euro 149.659,00, il ricorso va accolto;
− conseguentemente va condannata al pagamento della somma di euro 149.659,00, oltre interessi CP_1 dalla data della domanda al saldo, nei confronti della liquidazione giudiziale;
− le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e pertanto la resistente va condannata a rimborsare alla ricorrente le spese di lite liquidate in dispositivo secondo il D.M. 55/2014, in base ai valori medi (scaglione di riferimento da € 52.001 a € 260.000, riduzione del 50% tenuto conto delle ragioni della decisione e della non complessità delle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria perché non è stata svolta); visti gli artt. 281 decies e ss., nonché l'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M
.
4 1) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna a corrispondere a CP_1 P.IVA_2
Parte_1 Parte_1 P.IVA_1
l'importo di € 149.659,00 oltre interessi dalla domanda sino al saldo effettivo;
2) condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
delle spese processuali che liquida in € 4.217,00 oltre spese generali al
[...]
15%, I.V.A. (ove non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva
Si comunichi.
Milano, lì 10/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Grippo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE – crisi d'impresa e procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Rosa Grippo, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25990/2024 R.G. promossa
DA
(CF Parte_1
) elettivamente domiciliata in VIA PODGORA, 15 20122 MILANO, presso lo studio dell'avv. P.IVA_1
IN GI, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
CF ) CP_1 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni
Per parte ricorrente:
- “in via principale, condannare al pagamento della somma di Euro 149.659,00, oltre interessi maturati e CP_1 maturandi, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o che risulterà dovuta in corso di causa;
- in alternativa, per la denegata ipotesi in cui la transazione apparentemente stipulata il 12.12.2021 fosse ritenuta opponibile alla procedura, accertare e dichiarare l'inefficacia della transazione stessa nei confronti della procedura a norma degli artt. 2901
c.c. e 165 CCII e, per l'effetto, condannare al pagamento della somma di Euro 149.659,00 o, in subordine, della CP_1 somma di Euro 108.915,13, oltre interessi maturati e maturandi, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o che risulterà dovuta in corso di causa, assumendo tutti i provvedimenti del caso;
- in ogni caso, con il favore delle spese di lite;
- in via istruttoria, con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre, dedurre, sollevare eccezioni e formulare domande riconvenzionali, formulare capitoli di prova e proporre la CTU”.
RILEVATO
− che con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 09.07.2024 la
[...]
ha chiesto a questo Tribunale di condannare Parte_1 CP_1
in via principale, al pagamento della somma di Euro 149.659,00, oltre interessi e in via alternativa,
[...]
1 accertare e dichiarare l'inefficacia a norma degli artt. 2901 c.c. e 165 CCII dell'atto di transazione stipulato in data 12.12.2021 tra e e, per l'effetto, condannare al pagamento CP_1 Parte_1 CP_1 della somma di Euro 149.659,00 o, in subordine, della somma di Euro 108.915,13, oltre interessi maturati e maturandi;
− in particolare, a fondamento della domanda, ha esposto quanto segue:
- a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale della società con Parte_1 sentenza n. 153/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 09.03.2023, il curatore ha potuto appurare tramite verifica incrociata delle fatture elettroniche reperite presso lo SDI relative al periodo
2020/2023, che “la Società ha emesso fatture verso – con la quale intercorrevano rapporti di natura commerciale
CP_1 inerenti alla fornitura reciproca di merci e servizi – per complessivi Euro 1.490.737 (doc.
1 - prospetto fatture emesse e ricevute nei confronti di , ricevendo incassi (con causali “acconto su fatture” o “saldo fatture”) per il minor importo
CP_1 di Euro 1.090.595 (doc. 2 – prospetto movimentazioni bancarie con;
viceversa, risultano fatture ricevute dalla
CP_1 per complessivi Euro 1.232.282,00 (doc.
3 - prospetto fatture ricevute da , a fronte di bonifici in uscita verso
CP_1 CP_1 per un totale di Euro 981.799,00 (doc. 4 – prospetto pagamenti ricevuti da residuando, pertanto, un debito
CP_1 CP_1 della società dell'importo complessivo di Euro 149.659,00” (cfr. atto di citazione);
CP_1
- a riscontro della diffida ad adempiere inviata dal legale della procedura in data 27.10.2023, ha CP_1 contestato tale pretesa creditoria, rappresentando che “al 12.12.21 le due società compensavano le fatture emesse
e le fatture ricevute e, a seguito della grave crisi di liquidità causata dalla pandemia, sottoscrivevano un accordo, a saldo e stralcio dell'intero credito, con il quale la si impegnava a corrispondere, in un'unica soluzione, la somma di euro CP_1
50.000,00 (si allega transazione, pec intervenuta tra le due società nonché scheda contabile che comprova l'intervenuto pagamento dell'obbligazione in data 11.01.2022)” (cfr. p. 2 ricorso), trasmettendo l'accordo stipulato il
12.12.2021 (doc. 7), oltre alla scheda contabile attestante l'ammontare dei crediti oggetto dello stesso
(doc. 8). In tale transazione in bonis ha riconosciuto di essere debitrice della somma Parte_1 di euro 292.857,00 nei confronti di che a sua volta ha riconosciuto di essere debitrice della CP_1 in bonis della somma di euro 451.773,00; Parte_1
− in diritto parte ricorrente ha evidenziato che:
- tale transazione non può ritenersi opponibile al Curatore in quanto essa risulta conclusa in conflitto di interesse, priva di data certa e senza autenticazione delle sottoscrizioni e, consequenzialmente, la rinuncia al maggiore credito ivi contenuta è da ritenersi improduttiva di ogni effetto per la procedura;
- pertanto, la resistente va condannata al pagamento della suddetta somma di euro 149.659,00 (credito commerciale residuo emerso all'esito della ricostruzione operata dalla Curatela, al netto del versamento di Euro 50.000,00 effettuato da il 12.1.2022), oltre interessi;
CP_1
- per la denegata e non creduta ipotesi in cui l'atto transattivo fosse ritenuto opponibile alla procedura la transazione risulta comunque inefficace ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 c.c. e 165 CCII, sussistendo i requisiti per la revoca;
- nello specifico l'esistenza del credito in capo al revocante nei confronti del debitore risulta infatti dallo
2 stato passivo della procedura allegato (doc. 13). Inoltre, la maggior parte dei debiti erariali e previdenziali
è sorta in epoca antecedente la transazione (docc. 14 -15), a dimostrazione della preesistenza delle ragioni creditorie rispetto l'atto pregiudizievole;
- quanto l'eventus damni, il ricorrente ha dedotto che l'atto di transazione, recante data 12.12.2021, con cui in bonis ha rinunciato al maggior credito, è stato concluso in un momento in cui la società Parte_1 si trovava già in uno stato di insolvenza, come evincibile dal capitale sociale registrato nel bilancio chiuso al 31.12.2020, negativo per oltre Euro 2 milioni (doc. 17), dall'ingente debito tributario accumulato e dai numerosi pignoramenti iscritti dall'Agenzia delle Entrate a partire dall'esercizio 2018 (doc. 18) sulla base di cartelle di pagamento e avvisi di addebito notificati negli anni 2017, 2018 e 2019, con pregiudizio delle pretese dei creditori;
- la perdita del capitale sociale e il sorgere dei crediti ammessi al passivo prima della stipula della transazione è sufficiente alla difesa attorea per dimostrare la consapevolezza del pregiudizio che il debitore sapeva di arrecare ai propri creditori, conoscendo il proprio stato di insolvenza e avendo così determinato una riduzione della consistenza del patrimonio sociale della società;
- infine quanto alla scientia damni del terzo, parte ricorrente ha rappresentato che le due società sono legate da strette connessioni: infatti sono entrambe riconducibili al Sig. il quale, all'epoca della Persona_1 transazione era amministratore unico e titolare (direttamente ed indirettamente) del 100% del capitale di in bonis, era altresì amministratore unico della società che possiede il 70% Parte_1 Controparte_2 del capitale sociale di nonché si era dimesso dalla carica di amministratore unico della stessa CP_1 CP_1 solo in data 8.2.2021 (per poi ritornare in carica in data 21.9.2022) (docc.
9 -12 ricorso);
− fissata udienza di comparizione delle parti, stante la mancata costituzione della resistente, alla quale il ricorso e il decreto di fissazione di prima udienza sono stati regolarmente notificati, il giudice ne ha dichiarato la contumacia in udienza. Alla successiva udienza, sentita la parte, questo tribunale ha riservato la decisione;
OSSERVATO
− che la liquidazione giudiziale della società è stata aperta con sentenza n. Parte_1
153/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 09.03.2023;
− il ricorrente ha rappresentato e allegato che, a seguito delle verifiche documentali effettuate dal curatore, tra la società in bonis e intercorrevano rapporti di natura commerciale inerenti alla fornitura reciproca di CP_1 merci e servizi e che risultano fatture emesse da di euro 1.490.737 nei confronti di a Parte_1 CP_1 fronte di bonifici in uscita da quest'ultima verso pari ad Euro 1.090.595, residuando Parte_1 conseguentemente un debito di Retail nei confronti di pari ad euro 400.142,00, nonché Parte_1 fatture emesse da nei confronti di per complessivi Euro 1.232.282,00 a fronte di CP_1 Parte_1 bonifici in uscita verso per un totale di Euro 981.799,00 e residuando, pertanto, un debito di CP_1 Parte_1 della società dell'importo complessivo di Euro 250.483,00; che, pertanto, vanta
[...] CP_1 Parte_1 un credito pari alla somma di euro 149.659,00;
− la transazione stipulata tra e in data 12.12.2021 (doc. 7), inviata da alla curatela in Parte_1 CP_1 CP_1
3 data 27.10.23, con la quale le due società hanno compensato le fatture emesse e le fatture ricevute e, a saldo e stralcio dell'intero credito, si è impegnata a corrispondere a la somma di euro CP_1 Parte_1
50.000,00, non è qui opponibile per mancanza di data certa anteriore al fallimento. Qui, infatti, il curatore sta agendo come terzo nell'interesse della massa dei creditori, eccependo appunto l'inopponibilità della transazione per difetto di data certa anteriore al fallimento;
− come noto, ai sensi dell'art. 2704 c.c. “La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura
è riprodotto in atti pubblici [2699] o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo
l'anteriorità della formazione del documento. La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate
a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova”;
− nel caso di specie, non solo la transazione è priva dell'autenticazione delle sottoscrizioni, ma non emerge dagli atti alcun fatto diverso che possa stabilire “in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento”, in assenza peraltro della costituzione di e quindi di difese corroborate da ulteriore CP_1 documentazione a dimostrazione della certezza della data, non rinvenendo nulla a tali fini nella comunicazione a suo tempo inviata dalla suddetta società alla curatela;
− anzi la mancanza di data certa è altresì confermata da quanto ulteriormente rappresentato e dimostrato, ossia delle strette connessioni esistenti tra le due società, in quanto sono entrambe riconducibili al sig.
[...]
giacchè quest'ultimo, all'epoca della transazione, che giova ribadire è stata stipulata in data Per_1
12.12.2021, era amministratore unico di e si era dimesso dalla carica di amministratore unico Parte_1 della stessa solo in data 8.2.2021 ed è poi ritornato “in carica” in data 21.9.2022. Non solo ma il sig. CP_1
è socio unico di (titolare del 100% del capitale) e amministratore unico di Persona_1 Parte_1
che è socia di maggioranza di tenuto conto che ne possiede il 70% del capitale sociale;
Controparte_2 CP_1
− stante, pertanto l'inopponibilità della transazione stipulata tra le parti in data 12.12.21, e risultando dalla documentazione allegata dal curatore un credito a favore di nei confronti di pari Parte_1 CP_1 alla somma di euro 149.659,00, il ricorso va accolto;
− conseguentemente va condannata al pagamento della somma di euro 149.659,00, oltre interessi CP_1 dalla data della domanda al saldo, nei confronti della liquidazione giudiziale;
− le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e pertanto la resistente va condannata a rimborsare alla ricorrente le spese di lite liquidate in dispositivo secondo il D.M. 55/2014, in base ai valori medi (scaglione di riferimento da € 52.001 a € 260.000, riduzione del 50% tenuto conto delle ragioni della decisione e della non complessità delle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria perché non è stata svolta); visti gli artt. 281 decies e ss., nonché l'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M
.
4 1) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna a corrispondere a CP_1 P.IVA_2
Parte_1 Parte_1 P.IVA_1
l'importo di € 149.659,00 oltre interessi dalla domanda sino al saldo effettivo;
2) condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
delle spese processuali che liquida in € 4.217,00 oltre spese generali al
[...]
15%, I.V.A. (ove non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva
Si comunichi.
Milano, lì 10/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Grippo
5