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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/04/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8743/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Luciano Ambrosoli Presidente dott. Christian Colombo Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice relatore all'esito della camera di consiglio del 27.3.2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 8743/2024, promosso da:
nato in [...] il [...], c.f. , CUI 05CMO42; Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Paolo INTERNULLO;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 27.4.2023, cittadino senegalese nato il [...], ha formalizzato in via Parte_1 amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di con provvedimento in data 13.6.2024 (notificato all'istante in data 18.6.2024). CP_1
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante emesso il 6.6.2024 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia – si fonda sul fatto che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbe né un suo compiuto radicamento sul territorio nazionale né una sua situazione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale potrebbe comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto il ricorrente non avrebbe documentato la presenza di legami familiari o affettivi in Italia e neppure la percezione di redditi da lavoro in modo costante e in misura sufficiente ad assicurargli effettive possibilità di integrazione.
Infine, la sua zona di provenienza non sarebbe soggetta a indicazioni di non rimpatrio a livello
Pag. 1 di 6 internazionale.
2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 13.7.2024 tempestivo ricorso. La difesa ha dato atto della situazione personale del ricorrente sul territorio nazionale, sottolineando (e documentando) il percorso di integrazione socio-lavorativa da lui intrapreso (sono stati prodotti, tra gli altri, i seguenti documenti: certificazioni uniche 2022-2023; diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione rilasciato il 25.6.2020 dal CPIA 2 di e altre certificazioni scolastiche;
dichiarazione di CP_1 disponibilità all'assunzione resa dal legale rappresentante della San Patroclo s.r.l.s. il 26.6.2024).
Sulla scorta di quanto sopra, il difensore del ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto del suo assistito all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale, con vittoria di spese.
3. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Brescia, in data 11.11.2024, ribadendo la correttezza delle valutazioni effettuate nel provvedimento impugnato e invocando, pertanto, il rigetto della domanda avversaria.
Unitamente alla comparsa di risposta, l'amministrazione resistente ha depositato in atti una relazione stilata l'8.112024 dall'Ufficio Immigrazione della Questura di in ordine alla posizione CP_1 personale del ricorrente, corredata della documentazione acquisita nel procedimento amministrativo e dell'estratto conto previdenziale aggiornato all'8.11.2024. CP_2
4. L'udienza di comparizione delle parti fissata in data 21.11.2024 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. e in data 12.11.2024 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta con cui ha chiesto la rimessione della causa in decisione, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
5. Il Giudice designato ha fissato udienza avanti a sé per la discussione il 30.1.2025, disponendo la sua sostituzione con note scritte in surroga delle difese orali. In data 22.1.2025 parte ricorrente – oltre ad aver depositato documentazione lavorativa sopravvenuta (denuncia di rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato a decorrere dall'8.1.2025) – ha precisato le sue conclusioni e ha articolato le proprie difese finali, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Rimessa la causa al Collegio, essa è stata decisa nella camera di consiglio del 27.3.2025.
Ritenuto in diritto
1. In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8 CEDU).
Pag. 2 di 6 Con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Un primo elemento comune tra la protezione speciale e quella umanitaria riposa, dunque, proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene, poi, al contenuto del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, quindi, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine. Non è, pertanto, sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal Paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali della sua persona.
Di recente, l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha però soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha, tuttavia, dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che la domanda di protezione speciale è stata presentata da il 27.4.2023, ma che la stessa Pt_1 amministrazione ha fatto applicazione della disciplina previgente (così ammettendo che il ricorrente aveva manifestato la propria volontà di formulare l'istanza in epoca anteriore all'entrata in vigore del decreto sopra citato), essa va esaminata sulla base della disciplina abrogata.
Risulta, allora, irrilevante in questa sede interrogarsi circa la legittimità costituzionale dell'ultima novella e, in caso positivo, circa l'esatta identificazione del nuovo regime in conseguenza dell'abrogazione espressa dei periodi menzionati.
2. Tanto chiarito in ordine alla disciplina applicabile, il ricorso merita accoglimento per le ragioni che
Pag. 3 di 6 seguono.
2.1. Si evidenzia innanzitutto che le circostanze dedotte a sostegno della domanda non sono riconducibili all'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998 , ai sensi del quale «in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione») né il rischio descritto da tale disposizione emerge altrimenti dagli atti di causa. 2.2. Stima, inoltre, il Collegio che non ricorrano nemmeno i presupposti dell'ipotesi di non-refoulement prevista dall'art. 19, comma 1.1, I-II periodo, d.lgs. 286/1998.
Alla luce delle fonti consultate (e di séguito menzionate), la situazione attualmente presente in Senegal è ben lontana dal dar luogo a una situazione di violenza diffusa e generalizzata ovvero a gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani.
Anzi, si rappresenta che oggi il Senegal è stato annoverato tra i Paesi di origine sicuri: si vedano, da ultimo, l'attuale art. 2-bis d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e, in precedenza, il decreto del 7.5.2024 (GU Serie Generale n. 105 del 7.5.2024) con le schede redatte dagli Uffici Territoriali del Ministero (disponibili all'indirizzo https://www.asgi.it/notizie/accesso-civico-asgi-le-schede-dei-paesi-di-origine-sicuri/). Tale qualificazione risale, peraltro, al 2019 (v., infatti, il decreto del 4.10.2019 e poi quello del 17.3.2023: GU Serie Generale n. 235 del 7.10.2019 e GU Serie Generale n. 72 del 25.3.2023). Si noti, inoltre, che ormai dal 2023 non sono più previste eccezioni per parti del territorio (in precedenza limitate solo ad alcune aree della regione della Casamance, donde comunque non proviene l'odierno ricorrente).
Da sempre considerato uno dei Paesi più stabili dell'Africa occidentale, il Senegal è una repubblica semipresidenziale caratterizzata da un sistema legale misto, basato sul diritto francese e sul diritto islamico, e aderisce a importanti strumenti internazionali che concorrono alla definizione di un quadro normativo di tutela dei diritti della persona, come la Convenzione di Ginevra del 1951 sullo statuto dei rifugiati, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 (con riserve) e la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984. Nel 2004 l'Assemblea Nazionale del Senegal ha abolito la pena di morte per tutti i reati. La Costituzione è stata adottata nel 1989 e modificata nel 2016.
Assai significativo al fine di valutare la situazione di sicurezza appare il fatto che l'esercito del Senegal è l'unico tra quelli dell'Africa occidentale a non aver mai effettuato un colpo di Stato (cfr., sul punto, Le Monde Diplomatique, En Afrique, des «conflits intra-étatiques de nature politique», 5.8.2022, https://blog.mondediplo.net/en-afrique-des-conflits-intra-etatiques-de-nature).
Va, poi, segnalato che il Governo senegalese ha attuato, nel corso del 2016, importanti riforme legislative per la lotta al terrorismo, e ha istituito il Cadre d'Intervention et de Coordination interministériel des Opérations de lutte anti-terroriste (CICO), destinato a coordinare l'azione del Governo per la prevenzione e gli interventi in caso di attacco. Il Paese si è anche dotato di un moderno dispositivo di “servizi segreti” e sta compiendo seri sforzi per potenziare il law enforcement, con la partecipazione ad accordi multilaterali, come la Border Security Initiative del Global Counterterrorism Forum (GCTF). In materia di cooperazione antiterrorismo si rinvengono, inoltre, accordi franco-senegalesi, come il Trattato di amicizia e cooperazione, firmato a Parigi e risalente al 1974, e l'accordo di gestione concertata dei flussi migratori firmato fra i due Paesi nel 2006. Nel 2016 il Senegal ha altresì firmato con gli Stati Uniti d'America un accordo per facilitare l'accesso delle forze armate di tale Paese in caso di pericolo per la sicurezza o crisi umanitarie.
Alla luce di quanto dettagliatamente riportato nella scheda redatta ai sensi dell'art. 2-bis d.lgs. 25/2008 (e nelle numerose fonti in essa citate), non sussistono nel Paese situazioni di generalizzata insicurezza connesse a conflitti armati interni o internazionali e neppure situazioni di gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani, se non per categorie di persone (albini, membri della comunità LGBTQIA+ e potenziali vittime di tratta o di mutilazioni genitali femminili) alle quali il ricorrente non risulta appartenere.
Pag. 4 di 6 Appare, inoltre, essere nettamente migliorata anche la situazione nella regione meridionale della Casamance (da cui comunque non proviene nato a [...] e trasferitosi poi a , Pt_1 Per_1 interessata fino a poco tempo fa da un conflitto “a bassa intensità” tra le forze governative e il Democratiche (MFDC), nonché dalla diffusa presenza di mine Controparte_3 Controparte_4
(cfr. anche Encyclopaedia Britannica, Casamance – Region, Senegal, https://www.britannica.com/place/Casamance).
Pur a fronte di una persistente instabilità, le fonti consultate (v. soprattutto EUAA, Senegal. Scheda sicurezza, settembre 2023) documentano, infatti, una sostanziale diminuzione dell'impatto delle azioni militari degli indipendentisti sugli equilibri della regione. Ciò, soprattutto da quando il fronte di , uno dei Persona_2 maggiori leader del movimento, isolato dal resto del gruppo di ribelli, ha perso, con la caduta dell'ex dittatore nel 2017, le possibilità di approvvigionarsi di rifornimenti offerti dal vicino Persona_3
IA (cfr. Jeune Afrique, Sénégal: «La rébellion en Casamance est plus affaiblie que jamais», 30.4.2019, https://www.jeuneafrique.com/768832/politique/senegal-la-rebellion-en-casamance-est-plus-affaiblie-que-jamais/). Negli ultimi anni le varie fazioni del movimento si sono difatti rese responsabili perlopiù di “operazioni simboliche” su obiettivi militari, umanitari e civili, mentre procede – sia pure a rilento – il rientro delle popolazioni sfollate a causa del conflitto (cfr. Africa, Senegal, il conflitto “dimenticato” della Casamance, 8.2.2021, https://www.africarivista.it/casamance-da-dove-nasce-il-conflitto/180307/). Il 4 agosto 2022, i funzionari del governo hanno firmato un accordo di pace preliminare con il comitato provvisorio del MDFC in Guinea-Bissau, obbligando il MFDC al disarmo e consentendo così il progressivo ritorno degli sfollati nelle loro abitazioni (USDOS, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Senegal, https://www.ecoi.net/en/document/2089141.html), con l'aiuto dell'esercito che ha condotto diverse operazioni aeree e di terra per facilitare il ritorno delle popolazioni colpite dal conflitto.
I ribelli già da tempo si sono ritirati nei boschi della regione di confine con la Guinea-Bissau e il IA, limitando le attività di lotta armata e convergendo piuttosto in attività criminali come rapine, furti e rapimenti (EASO, Information on forced recruitment by secessionist rebel group(s), including the “Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance” (MFDC), in 2013, in the Casamance region, 26.4.2018, https://www.ecoi.net/en/file/local/1431335/1226_1525353867_qh-senegal-forced-recruitment-68.pdf). Inoltre, essi risultano coinvolti in attività di contrabbando, incluso l'abbattimento di alberi per il commercio illegale di legname.
Le fonti (v., in particolare, EUAA, Senegal. Scheda sicurezza, cit., p. 23) danno conto nell'attualità di un (peraltro basso) rischio di attacchi dei ribelli ai danni delle popolazioni civili solo in aree remote della Casamance. Si tratta di una situazione sì instabile, ma in progressivo miglioramento e – ciò che più conta
– priva di significativi rischi per la vita o l'incolumità fisica dei civili, potenzialmente vittime, al più, di atti di criminalità comune (soprattutto predatoria) ad opera dei ribelli, comunque documentati in numero limitato. Le stesse autorità senegalesi prestano particolare attenzione alle possibili ripercussioni per la popolazione civile delle proprie operazioni militari contro le forze separatiste: ad esempio, all'inizio del 2022, in occasione di un'offensiva dell'esercito nella zona di confine tra Senegal e IA, le autorità si sono premurate di chiudere temporaneamente diverse scuole per evitare danni ai bambini o alle loro famiglie (cfr. Deutsche les écoles ferment à cause de l'insécurité, 1.4.2022, CP_5 CP_6 https://www.dw.com/fr/casamance-conflit-%C3%A9coles-%C3%A9ducation/a-61335839).
I dati ACLED più recenti confortano in ordine all'assenza di significativi rischi per la popolazione in Senegal. Nel 2024, sono stati registrati solo 76 eventi rilevanti in materia di sicurezza (per un totale di 19 morti), di cui 71 rivolte e 5 episodi di violenza contro i civili. Con particolare riferimento alla regione di (donde proviene il ricorrente), sono stati registrati solo 3 eventi rilevanti (2 rivolte e un Per_1 episodio di violenza contro i civili), che hanno causato 4 decessi.
Non ricorrono, dunque, i presupposti per ravvisare una situazione di non-refoulement alla stregua dell'art. 19, commi 1 e 1.1, I-II periodo, d.lgs. 286/1998, del resto neppure invocata dal difensore del ricorrente.
2.3. Ciò posto, ha, però, dimostrato di aver intrapreso un buon percorso di integrazione in Parte_1
Pag. 5 di 6 Italia, come emerge dalla documentazione versata in atti dal suo difensore e dalla stessa amministrazione resistente.
L'istante – oltre ad aver frequentato corsi di alfabetizzazione e ad aver conseguito il diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione già nel 2020 (cfr. doc. 5 del fascicolo di parte ricorrente) – ha, infatti, svolto nel corso del tempo plurime attività lavorative: dal 2.11.2021 egli è stato assunto come apprendista part-time dalla per la quale ha ininterrottamente lavorato sino al Controparte_7
31.5.2023 per poi essere riassunto per il periodo 1.1.2024 al 30.3.2024 (v. le CU sub docc.
3-4 del fascicolo del ricorrente e il doc. 4 del fascicolo della resistente); nel frattempo, l'istante ha prestato attività anche per la in forza di contratto a tempo parziale e determinato in essere dal 17.6.2023 Controparte_8 al 31.12.2023 (cfr. doc. 4 del fascicolo di parte resistente); da ultimo, a decorrere dall'8.1.2025 egli ha instaurato un rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato, come da denuncia sub doc. 12 del fascicolo di parte ricorrente.
Considerata tale documentata integrazione lavorativa e rilevata anche la sua protratta assenza dal Paese di origine, stima allora il Tribunale che l'eventuale rimpatrio del ricorrente andrebbe ad interrompere il positivo percorso di inserimento avviato e si porrebbe in contrasto con il suo diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 286/1998.
3. Le spese di lite debbono possono essere integralmente compensate tra le parti, alla luce del carattere dirimente assunto, rispetto all'esito del giudizio, dalla stabilizzazione della situazione lavorativa del ricorrente in epoca successiva all'emissione del provvedimento questorile qui impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
, CUI 05CMO42), il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi C.F._1
1.1, III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo posteriore alla novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. e), nn. 1) e 2), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173; dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 32, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), d.lgs. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile previo parere della Commissione territoriale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
compensa per intero le spese processuali;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Giudice est.
Dott. Andrea Gaboardi Il Presidente
Dott. Luciano Ambrosoli
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