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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/12/2025, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 24.10.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai NN. 1010 e 2098/2022 R.G., aventi ad oggetto “NASpI”;
promosse da:
nato a [...] l'[...] ed ivi residente in [...], Parte_1 C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Virgadavola del Foro di C.F._1
Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esauriti i rimedi amministrativi, con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 12.05.2022
[...]
, percettore di NASpI dal 19.03.2021 per n. 571 giorni, esponendo di avere intrapreso Parte_1 attività commerciale autonoma in Comiso (RG) in forza di partita IVA aperta in data 01.09.2021 e di SCIA presentata al Comune di Comiso in data 04.01.2022, seguita da comunicazione di avvio indirizzata all'Ufficio del Registro delle Imprese in data 01.02.2022, ha deplorato il rigetto, da parte dell' dell'istanza di NASpI anticipata ex art. 8 D.Lvo n. 22/2015 presentata il 03.02.2022, CP_2 integrata da comunicazione dei redditi dell'anno in corso eseguita il dì successivo, e la conseguente sospensione della prestazione a far data dal gennaio 2022, provvedimenti dall' CP_1 fallacemente motivati in ragione della tardiva comunicazione del reddito presunto oltre il termine di giorni trenta di cui all'art. 8, comma terzo, D.Lvo. n. 22/2015, decorrente dall'apertura della partita IVA, e della conseguente decadenza dalla prestazione. A sostegno della proposta opposizione il ricorrente ha eccepito l'illegittima sospensione dell'indennità, il dies a quo di decorrenza del richiamato termine dovendo individuarsi nella data di invio all'Ufficio del Registro delle Imprese della indispensabile comunicazione unica per l'avvio dell'attività e non dall'apertura della partita IVA rimaste inattiva;
ha perciò chiesto volersi accertare il proprio diritto all'anticipo NASpI e conseguentemente condannare l' “a corrispondere CP_2 (…) la NASpI corrispondente a n. 287 giornate, ancora dovuti e non corrisposti, in un'unica soluzione, equivalenti ad € 10.128,23 lordi con rivalutazione monetaria e interessi legali dovuti per legge, o comunque a quell'altra somma che risulta dovuta per legge”. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto del ricorso perché infondato, l'apertura di CP_1 partita IVA, ancorché inattiva, essendo espressiva dell'inizio dell'attività commerciale - il ricorrente avendo peraltro presentato dichiarazioni IVA e IRAP per l'a.i. 2021 - e perciò idonea ad innescare la decorrenza del termine, per modo che alla data della domanda la prestazione non era in corso perché già decaduta. Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 24.10.2025, nel corso della quale è stata ordinata la riunione del giudizio iscritto al n. 2098/2022 R.G., promosso dal ad Pt_1 impugnazione del recupero dell'indebito di € 3.870,82 disposto dall' con provvedimento CP_1 del 18.05.2022, avente ad oggetto la medesima indennità di disoccupazione NASpI n. 775226/2021 per il periodo dal 01.09.2021 al 31.12.2021.
***
Va intanto utilmente premesso che sotto la rubrica “incentivo all'imprenditorialità”, l'art. 8, commi primo e terzo, D.Lvo n. 22/2015 stabiliscono che “il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio” e “il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare all a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla CP_2 data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa”. A mente dell'art. 10, comma primo, inoltre, “il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 T.U.I.R., deve informare l' entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo CP_2 che prevede di trarne”. Nel caso di specie, incontestati i rimanenti requisiti di fruizione della prestazione, l' CP_1 ne ha disposto la sospensione a far data dell'01.01.2022 per vano decorso del termine di giorni trenta di cui all'art. 10, comma primo, D.Lvo n. 22/2015 e conseguente maturata decadenza alla data della respinta domanda amministrativa, il avendo eseguito la prescritta comunicazione Pt_1 reddituale in data 04.02.2022; unico punto controverso tra le parti è dunque l'individuazione del dies a quo del richiamato termine - la prospettazione posta a fondamento del provvedimento reiettivo dell' essendo idonea a comportare il venir meno della prerequisita attualità della CP_1 prestazione, della quale andrebbe per contro ritenuta la ricorrenza in ipotesi di decorso del termine dalla comunicazione di avvio dell'attività commerciale eseguita dal in data 01.02.2022 -, Pt_1 ovvero il corretto intendimento della circostanza all'uopo indicata dalla richiamata disposizione quale “inizio dell'attività lavorativa”. Ciò detto, il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto per le ragioni di cui appresso. Come già ritenuto dall' ai punti 5 e 7.b della circolare n. 174 del 23.11.2017 versata CP_1 in atti dal ricorrente, infatti, “l'iscrizione ad Albi professionali del beneficiario di prestazione di disoccupazione non è da sola sufficiente a consentire e quindi a far supporre lo svolgimento di attività di lavoro autonomo. Altrettanto può dirsi in ordine alla semplice apertura di una partita IVA riferita al medesimo soggetto. Pur in presenza di impegno dichiarato in domanda da parte del disoccupato a segnalare iscrizione ad albi professionali e/o aperture di partita IVA successive alla presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione - in considerazione del possibile equivoco in cui possa incorrere il richiedente circa la necessità di provvedere a detta segnalazione anche quando la conseguente attività non venga in concreto svolta - sarà cura della struttura territoriale, ove emerga l'apertura di una partita IVA o l'iscrizione ad un Albo professionale, verificare se l'attività sia effettivamente svolta contattando l'interessato. Se l'attività è effettivamente svolta e l'interessato non ha provveduto a comunicarne l'avvio con indicazione del relativo reddito presunto, si produrrà la decadenza dalla prestazione. Se l'attività non risulta svolta, la prestazione potrà continuare ad essere erogata. La presenza di iscrizione ad Albo professionale o la titolarità di partita IVA, stante la loro inadeguatezza sopra evidenziata a denotare sic et simpliciter lo svolgimento di attività lavorativa richiedono che venga posta particolare attenzione ai casi in cui risultino preesistenti alla presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione”; (…) “il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare all a pena di decadenza, domanda di CP_2 anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. A tal fine si precisa che per inizio di attività si intende la data di invio all'Ufficio del Registro delle Imprese della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa di cui al D.L. n. 7 del 2007 convertito in legge n. 40 del 2007. Le domande intese ad ottenere l'incentivo all'autoimprenditorialità devono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di invio della Comunicazione Unica”. Siffatta esegesi - conforme al tenore letterale della norma - richiede dunque l'accertamento, caso per caso, della data di inizio dello svolgimento dell'attività, non identificabile ex se nella mera apertura della partita IVA. Nel caso sub iudice, tuttavia, pur in presenza di documentati indici rivelatori dell'inizio dell'attività di commercio al dettaglio di vernici e colori per cui è causa in epoca posteriore all'apertura della partita IVA (i.e. la presentazione della relativa SCIA al Comune di Comiso in data 04.01.2022e la comunicazione dell'inizio dell'attività all'Ufficio in data CP_3
01.02.2022, cfr. istanze protocollate in atti), l' si è limitato ad argomentare l'inizio CP_1 dell'attività già a far data dall'apertura della partita IVA, mercé l'esecuzione di acquisti funzionali all'avvio dell'attività d'impresa, senza però documentare alcuna movimentazione contabile relativa alla partita IVA del ricorrente;
l'unica documentazione di supporto alla tesi, versata in atti dall' è infatti il quadro RG del modello fiscale comunicato dal ricorrente per l'a.i. 2021, di CP_2 cui risulta però compilato il solo rigo RG22 - “altri componenti negativi”, il quale riporta unicamente il dato simbolico di 5,00 €, importo minimo verosimilmente richiesto dal software di compilazione e inidoneo a documentare l'esistenza di attività operativa, bensì piuttosto l'esecuzione di mero adempimento formale conseguente all'apertura della partiva IVA nell'anno di imposta. Per quanto sopra, dovendosi correttamente assumere l'inizio dell'attività commerciale intrapresa del ricorrente in epoca non anteriore alla comunicazione di avvio indirizzata all'Ufficio del Registro delle Imprese in data 01.02.2022 e la conseguente tempestiva trasmissione all' CP_2 della dichiarazione reddituale (negativa) in data 04.02.2022, deve ritenersi che alla data della domanda amministrativa del 03.02.2022, come integrata dalla comunicazione anzidetta, la prestazione fosse ancora in corso, con conseguente illegittima sospensione della stessa a far data dal gennaio 2022. Altresì infondata si appalesa dunque la ripetizione di indebito avversata dal ricorrente nel giudizio riunito iscritto al n. 2098/2022 R.G., indebito che l' ha chiarito essere stato CP_1
“determinato dal venir meno del diritto alla Naspi. Infatti, l'01/09/2021 il sig. apre la P.I. Pt_1 ma non comunica nessun reddito presunto nei 30 giorni successivi, per cui la Naspi decade dallo stesso 01/9/2021”, precisando altresì che “il reale valore della presente causa è di appena € 263,40: infatti, per pagare la Naspi da marzo a dicembre 2021 l' ha dovuto sospendere il pagamento CP_2 della pensione IOCOM n.37030328, di importo solo leggermente più basso. La decadenza della Naspi comporta il ripristino del pagamento della pensione, sicché l'importo che il sig. deve Pt_1 è, per l'appunto, solo la differenza di appena € 263,40 tra settembre e dicembre 2021”. Entrambi i provvedimenti opposti nei giudizi riuniti vanno perciò annullati, con ogni conseguenza in ordine alle altre prestazioni già fruite dal ricorrente, e condanna dell' , CP_1 giusta soccombenza, al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore delle controversie riunite e dell'identità delle svolte difese.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nelle cause riunite iscritte ai NN. 1010 e 2098/2022 R.G., in accoglimento di entrambi i ricorsi;
annulla il provvedimento di rigetto della domanda di anticipazione NASpI n. 6136916600094 presentata dal ricorrente in data 03.03.2022 e condanna l' a Parte_1 CP_2 corrispondere al predetto la prestazione conseguentemente dovutagli, nella incontestata misura di € 10.128,23 lordi, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali fino al saldo;
annulla la comunicazione di indebito notificata dall' al ricorrente in CP_2 Parte_1 data 18.05.2022 in relazione alla NASpI n. 775226/2021; condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in CP_2 complessivi € 3.500,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa il 15 dicembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 24.10.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai NN. 1010 e 2098/2022 R.G., aventi ad oggetto “NASpI”;
promosse da:
nato a [...] l'[...] ed ivi residente in [...], Parte_1 C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Virgadavola del Foro di C.F._1
Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esauriti i rimedi amministrativi, con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 12.05.2022
[...]
, percettore di NASpI dal 19.03.2021 per n. 571 giorni, esponendo di avere intrapreso Parte_1 attività commerciale autonoma in Comiso (RG) in forza di partita IVA aperta in data 01.09.2021 e di SCIA presentata al Comune di Comiso in data 04.01.2022, seguita da comunicazione di avvio indirizzata all'Ufficio del Registro delle Imprese in data 01.02.2022, ha deplorato il rigetto, da parte dell' dell'istanza di NASpI anticipata ex art. 8 D.Lvo n. 22/2015 presentata il 03.02.2022, CP_2 integrata da comunicazione dei redditi dell'anno in corso eseguita il dì successivo, e la conseguente sospensione della prestazione a far data dal gennaio 2022, provvedimenti dall' CP_1 fallacemente motivati in ragione della tardiva comunicazione del reddito presunto oltre il termine di giorni trenta di cui all'art. 8, comma terzo, D.Lvo. n. 22/2015, decorrente dall'apertura della partita IVA, e della conseguente decadenza dalla prestazione. A sostegno della proposta opposizione il ricorrente ha eccepito l'illegittima sospensione dell'indennità, il dies a quo di decorrenza del richiamato termine dovendo individuarsi nella data di invio all'Ufficio del Registro delle Imprese della indispensabile comunicazione unica per l'avvio dell'attività e non dall'apertura della partita IVA rimaste inattiva;
ha perciò chiesto volersi accertare il proprio diritto all'anticipo NASpI e conseguentemente condannare l' “a corrispondere CP_2 (…) la NASpI corrispondente a n. 287 giornate, ancora dovuti e non corrisposti, in un'unica soluzione, equivalenti ad € 10.128,23 lordi con rivalutazione monetaria e interessi legali dovuti per legge, o comunque a quell'altra somma che risulta dovuta per legge”. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto del ricorso perché infondato, l'apertura di CP_1 partita IVA, ancorché inattiva, essendo espressiva dell'inizio dell'attività commerciale - il ricorrente avendo peraltro presentato dichiarazioni IVA e IRAP per l'a.i. 2021 - e perciò idonea ad innescare la decorrenza del termine, per modo che alla data della domanda la prestazione non era in corso perché già decaduta. Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 24.10.2025, nel corso della quale è stata ordinata la riunione del giudizio iscritto al n. 2098/2022 R.G., promosso dal ad Pt_1 impugnazione del recupero dell'indebito di € 3.870,82 disposto dall' con provvedimento CP_1 del 18.05.2022, avente ad oggetto la medesima indennità di disoccupazione NASpI n. 775226/2021 per il periodo dal 01.09.2021 al 31.12.2021.
***
Va intanto utilmente premesso che sotto la rubrica “incentivo all'imprenditorialità”, l'art. 8, commi primo e terzo, D.Lvo n. 22/2015 stabiliscono che “il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio” e “il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare all a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla CP_2 data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa”. A mente dell'art. 10, comma primo, inoltre, “il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 T.U.I.R., deve informare l' entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo CP_2 che prevede di trarne”. Nel caso di specie, incontestati i rimanenti requisiti di fruizione della prestazione, l' CP_1 ne ha disposto la sospensione a far data dell'01.01.2022 per vano decorso del termine di giorni trenta di cui all'art. 10, comma primo, D.Lvo n. 22/2015 e conseguente maturata decadenza alla data della respinta domanda amministrativa, il avendo eseguito la prescritta comunicazione Pt_1 reddituale in data 04.02.2022; unico punto controverso tra le parti è dunque l'individuazione del dies a quo del richiamato termine - la prospettazione posta a fondamento del provvedimento reiettivo dell' essendo idonea a comportare il venir meno della prerequisita attualità della CP_1 prestazione, della quale andrebbe per contro ritenuta la ricorrenza in ipotesi di decorso del termine dalla comunicazione di avvio dell'attività commerciale eseguita dal in data 01.02.2022 -, Pt_1 ovvero il corretto intendimento della circostanza all'uopo indicata dalla richiamata disposizione quale “inizio dell'attività lavorativa”. Ciò detto, il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto per le ragioni di cui appresso. Come già ritenuto dall' ai punti 5 e 7.b della circolare n. 174 del 23.11.2017 versata CP_1 in atti dal ricorrente, infatti, “l'iscrizione ad Albi professionali del beneficiario di prestazione di disoccupazione non è da sola sufficiente a consentire e quindi a far supporre lo svolgimento di attività di lavoro autonomo. Altrettanto può dirsi in ordine alla semplice apertura di una partita IVA riferita al medesimo soggetto. Pur in presenza di impegno dichiarato in domanda da parte del disoccupato a segnalare iscrizione ad albi professionali e/o aperture di partita IVA successive alla presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione - in considerazione del possibile equivoco in cui possa incorrere il richiedente circa la necessità di provvedere a detta segnalazione anche quando la conseguente attività non venga in concreto svolta - sarà cura della struttura territoriale, ove emerga l'apertura di una partita IVA o l'iscrizione ad un Albo professionale, verificare se l'attività sia effettivamente svolta contattando l'interessato. Se l'attività è effettivamente svolta e l'interessato non ha provveduto a comunicarne l'avvio con indicazione del relativo reddito presunto, si produrrà la decadenza dalla prestazione. Se l'attività non risulta svolta, la prestazione potrà continuare ad essere erogata. La presenza di iscrizione ad Albo professionale o la titolarità di partita IVA, stante la loro inadeguatezza sopra evidenziata a denotare sic et simpliciter lo svolgimento di attività lavorativa richiedono che venga posta particolare attenzione ai casi in cui risultino preesistenti alla presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione”; (…) “il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare all a pena di decadenza, domanda di CP_2 anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. A tal fine si precisa che per inizio di attività si intende la data di invio all'Ufficio del Registro delle Imprese della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa di cui al D.L. n. 7 del 2007 convertito in legge n. 40 del 2007. Le domande intese ad ottenere l'incentivo all'autoimprenditorialità devono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di invio della Comunicazione Unica”. Siffatta esegesi - conforme al tenore letterale della norma - richiede dunque l'accertamento, caso per caso, della data di inizio dello svolgimento dell'attività, non identificabile ex se nella mera apertura della partita IVA. Nel caso sub iudice, tuttavia, pur in presenza di documentati indici rivelatori dell'inizio dell'attività di commercio al dettaglio di vernici e colori per cui è causa in epoca posteriore all'apertura della partita IVA (i.e. la presentazione della relativa SCIA al Comune di Comiso in data 04.01.2022e la comunicazione dell'inizio dell'attività all'Ufficio in data CP_3
01.02.2022, cfr. istanze protocollate in atti), l' si è limitato ad argomentare l'inizio CP_1 dell'attività già a far data dall'apertura della partita IVA, mercé l'esecuzione di acquisti funzionali all'avvio dell'attività d'impresa, senza però documentare alcuna movimentazione contabile relativa alla partita IVA del ricorrente;
l'unica documentazione di supporto alla tesi, versata in atti dall' è infatti il quadro RG del modello fiscale comunicato dal ricorrente per l'a.i. 2021, di CP_2 cui risulta però compilato il solo rigo RG22 - “altri componenti negativi”, il quale riporta unicamente il dato simbolico di 5,00 €, importo minimo verosimilmente richiesto dal software di compilazione e inidoneo a documentare l'esistenza di attività operativa, bensì piuttosto l'esecuzione di mero adempimento formale conseguente all'apertura della partiva IVA nell'anno di imposta. Per quanto sopra, dovendosi correttamente assumere l'inizio dell'attività commerciale intrapresa del ricorrente in epoca non anteriore alla comunicazione di avvio indirizzata all'Ufficio del Registro delle Imprese in data 01.02.2022 e la conseguente tempestiva trasmissione all' CP_2 della dichiarazione reddituale (negativa) in data 04.02.2022, deve ritenersi che alla data della domanda amministrativa del 03.02.2022, come integrata dalla comunicazione anzidetta, la prestazione fosse ancora in corso, con conseguente illegittima sospensione della stessa a far data dal gennaio 2022. Altresì infondata si appalesa dunque la ripetizione di indebito avversata dal ricorrente nel giudizio riunito iscritto al n. 2098/2022 R.G., indebito che l' ha chiarito essere stato CP_1
“determinato dal venir meno del diritto alla Naspi. Infatti, l'01/09/2021 il sig. apre la P.I. Pt_1 ma non comunica nessun reddito presunto nei 30 giorni successivi, per cui la Naspi decade dallo stesso 01/9/2021”, precisando altresì che “il reale valore della presente causa è di appena € 263,40: infatti, per pagare la Naspi da marzo a dicembre 2021 l' ha dovuto sospendere il pagamento CP_2 della pensione IOCOM n.37030328, di importo solo leggermente più basso. La decadenza della Naspi comporta il ripristino del pagamento della pensione, sicché l'importo che il sig. deve Pt_1 è, per l'appunto, solo la differenza di appena € 263,40 tra settembre e dicembre 2021”. Entrambi i provvedimenti opposti nei giudizi riuniti vanno perciò annullati, con ogni conseguenza in ordine alle altre prestazioni già fruite dal ricorrente, e condanna dell' , CP_1 giusta soccombenza, al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore delle controversie riunite e dell'identità delle svolte difese.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nelle cause riunite iscritte ai NN. 1010 e 2098/2022 R.G., in accoglimento di entrambi i ricorsi;
annulla il provvedimento di rigetto della domanda di anticipazione NASpI n. 6136916600094 presentata dal ricorrente in data 03.03.2022 e condanna l' a Parte_1 CP_2 corrispondere al predetto la prestazione conseguentemente dovutagli, nella incontestata misura di € 10.128,23 lordi, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali fino al saldo;
annulla la comunicazione di indebito notificata dall' al ricorrente in CP_2 Parte_1 data 18.05.2022 in relazione alla NASpI n. 775226/2021; condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in CP_2 complessivi € 3.500,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa il 15 dicembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella