Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 1755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1755 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
1
Proc. 11226 / 2022 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il IC Unico Felice Angelo Pizzi ha pronunciato all'esito della scadenza del termine per atti difensivi finali di cui all'art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 11226/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: risarcimento del danno da incidente stradale, e vertente
TRA
con codice fiscale , elett.te dom.to in AC ( Parte_1 C.F._1
NA ) alla via Aldo Moro n. 22/A presso l'avv. Domenico De Laurentiis, dal quale è
rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla citazione introduttiva nonché alla comparsa di costituzione depositata il 27/2/2024
ATTORE
E
con codice fiscale , elett.te dom.ta in Controparte_1 P.IVA_1
ER RE ( SA ) presso l'avv. , dal quale è rappresentata e Controparte_2
difesa in virtù di procura generale in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTA
NONCHÈ
con codice fiscale residente in [...]alla Controparte_3 C.F._2
via Marco Aurelio Severino n. 21, Pi. 2, Int. 8 – 80124
CONVENUTA - CONTUMACE
CONCLUSIONI :
le parti costituite concludono come da verbale di udienza del 2/10/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ha dedotto Parte_1
che il giorno 3/10/2018, intorno alle ore 12.00 circa, egli si trovava alla guida del motociclo tg. EJ 72079, assicurato e percorreva regolarmente in Controparte_4
Arzano (NA) il Corso TO d'AM, con direzione Frattamaggiore, quando era stato investito dal conducente dell'autoveicolo tg. CL744TC il quale, nel tentativo di operarne il sorpasso, ne aveva provocato la caduta al suolo. A dire dell'attore, in conseguenza del sinistro egli aveva riportato lesioni personali tali da rendere necessario il suo trasporto al vicino Presidio Ospedaliero “San Giovanni di Dio” in Frattamaggiore,
ove i sanitari di turno avevano refertato quanto segue : “contusione regione della spalla.
Contusione del gomito. Contusione del ginocchio. Riferisce incidente stradale in
Arzano. Trauma contusivo spalla destra e gomito destro. Sospetta frattura capitello
rifiuta rx trauma distorsivo ginocchio destro escoriazioni” . Il tutto risultante da certificazione del Pronto Soccorso allegata alla citazione, cui si è aggiunta documentazione medico-legale successiva, formata presso enti privati, dato che al primo ricovero al Pronto Soccorso erano seguiti numerosi controlli specialistici ed esami strumentali.
Il ha dedotto che la responsabilità del sinistro era da ascriversi a fatto e colpa Pt_1
esclusivi del conducente il veicolo tg. CL744TC, garantito per la RCA a mezzo polizza e risultato di proprietà di tale il cui conducente, Controparte_5 Controparte_3
con la sua condotta di guida, lo aveva investito e scaraventato a terra . L'attore ha 3
precisato che dopo un lungo periodo di inabilità, era guarito con postumi invalidanti di natura permanente, oltre che con giorni di inabilità temporanea totale e parziale.
Il sinistro era stato gestito inizialmente dalla quale impresa Controparte_4
assicuratrice del motociclo, la quale, una volta ottenuta una valutazione delle lesioni residuate dal proprio medico fiduciario, con la stima di un danno biologico superiore al
9%, aveva trasferito la gestione del sinistro alla compagnia che però, Controparte_6
all'esito della rituale visita medico-legale, aveva comunicato un generico diniego di offerta.
Di qui l'esperimento presso il Tribunale di Trieste, su iniziativa di , di Parte_1
un ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. depositato in data
22/7/2020 ed esperito nei confronti della impresa assicuratrice nonchè Controparte_5
di al fine di conseguire, in contraddittorio tra le parti, una valutazione Controparte_3
e una stima dei danni patiti, in conseguenza del sinistro in parola, e di tentare la conciliazione tra le parti.
All'esito dell'a.t.p. era stata depositata dal C.T.U. in data 10/2/2021 la relazione finale,
l'ausiliario aveva concluso che “… sotto il profilo della temporanea si ritiene di poter
valutare l'inabilità in 8 giorni di totale, … in 30 giorni al 75%, in 60 giorni al 50%...,
nonché ulteriori 60 gg al 25% … fino a definitiva stabilizzazione del quadro clinico.
Per quanto attiene ai postumi … si ritiene che gli esiti nel campo del danno biologico
trovino giusta collocazione in 18 punti di invalidità” , il tutto per complessivi euro
92.141,50, secondo le Tabelle Tribunale di Milano elaborate nel 2021.
Il ha sottolineato che tutti i tentativi di conciliazione erano falliti, nonostante tutte Pt_1
le altre posizioni coinvolte nel dedotto sinistro fossero state integralmente risarcite, con attribuzione della totale ed esclusiva responsabilità in capo al conducente del veicolo tg.
CL 744 TC. In particolare, secondo l'assunto attoreo, erano stati risarciti dalla [..
sia il proprietario del motociclo sul quale viaggiava parte attrice, per i danni CP_7
materiali, sia il trasportato per le lesioni subìte.
Di qui la richiesta di condanna sia della che della al pagamento CP_3 Controparte_1
in proprio favore della somma di euro 92.141,50, salva la maggiore o minore somma
accertata in corso di causa, da determinarsi, all'occorrenza, in via equitativa ex
artt. 1226 e 2056 c.c., a titolo di ristoro dei danni patrimoniali e non.
Trattasi con tutta evidenza di richiesta di risarcimento del danno da responsabilità
extracontrattuale, indirizzata nei confronti della quale impresa Controparte_1
assicuratrice del veicolo tg. CL744TC ai sensi dell'art. 144 D.Lgs. 209/2005 nonchè del proprietario del mezzo quale responsabile civile del sinistro ex art. 2054 comma 3 c.c.
La convenuta va dichiarata contumace, attesa la sua mancata Controparte_3
costituzione in giudizio nonostante la ritualità della notifica nei suoi confronti in data
12/5/2022 della citazione introduttiva.
Si è invece costituita in giudizio con comparsa di risposta depositata il 21/9/2022 la la quale in punto di rito ha eccepito la mancanza nella richiesta di Controparte_1
risarcimento inoltrata dall'attore, che vale quale messa in mora, degli specifici elementi normativi richiesti dall'art. 148 C.d.A. nonché la nullità ex art. 164 c.p.c. della citazione introduttiva per non essere state chiarite al suo interno le circostanze in cui si era verificato l'evento, non descrivendo l'atto la dinamica del sinistro e non identificando i protagonisti coinvolti nell'incidente.
In aggiunta sono stati disconosciuti formalmente ex art. 2719 c.c. tutti i documenti prodotti nel fascicolo attoreo perché in copia fotostatica non autentica.
Nel merito la resistente ha contestato l'effettiva verificazione del sinistro stradale,
evidenziando che l'attore si era rifiutato di sottoporsi a tempestivi esami strumentali presso il P.S. dell'Ospedale “San Giovanni Di Dio” di Frattamaggiore dove si era recato 5
nell'immediatezza del sinistro, salvo poi, in pari data, recarsi presso una struttura privata per sottoporsi ad un esame strumentale di secondo livello (TC), non richiesto dai sanitari al momento dell'arrivo al Pronto Soccorso.
Inoltre la convenuta ha controdedotto, probabilmente riferendosi all'esame elettromiografico dell'11/12/2028, dal quale era risultata a carico del una Pt_1
sofferenza focale del nervo ulnare destro, che l'interessamento neurologico ivi riscontrato era del tutto inspiegabile dal punto di vista cronologico in quanto descritto ed emerso soltanto dopo la rimozione del gesso.
Una volta ammessa la prova orale sollecitata da parte attrice, nel corso dell'udienza del
18/10/2023 è stato escusso il primo testimone nella persona di , il quale Testimone_1
ha premesso di essere amico dell'attore , per aver lavorato insieme con Parte_1
lui a Punta Romana nel Comune di Bacoli.
Sul capo a il teste ha risposto : “ Il 3/10/2018, intorno alle 12.30, io mi trovavo a bordo
di un ciclomotore condotto da . Io mi trovavo sul mezzo quale Persona_1
passeggero nella parte posteriore del ciclomotore. Stavamo percorrendo il Corso
TO d'AM nel Comune di Arzano. Il nostro ciclomotore si trovava dietro
quello di perché stavamo andando a Frattamaggiore per affittare un Parte_1
campo di calcetto per fare una partita. Assistemmo allo scontro tra il ciclomotore
guidato dal ed una autovettura di colore bianco. Si trattava di una Renault Pt_1
NI, a bordo della quale c'era una persona sola, più precisamente un uomo ” .
Sul capo b il teste ha dichiarato : “ Noi stavamo dietro al ciclomotore del Il Pt_1
conducente della Renault NI sorpassò il nostro ciclomotore. Poi tentò di sorpassare
pure il ciclomotore guidato dal Poiché la strada era a doppio senso di Pt_1
circolazione, e stava venendo un'altra autovettura di cui non ricordo il tipo nel senso
opposto, la Renault NI, nel tentativo di rientrare, urtò il ciclomotore da dietro con 6
la sua parte anteriore. Tra il nostro ciclomotore e quello guidato dal c'erano Pt_1
quindici o venti metri. Il ciclomotore del è caduto sul lato destro unitamente al Pt_1
conducente ” .
Sul capo c il teste ha risposto : “ indossava il casco , ma non si Parte_1
trattava di un casco integrale. Il riuscì a rialzarsi ma lamentava dolori al fianco Pt_1
destro e al braccio destro. Il conducente della Renault NI si fermò e scese dalla
sua autovettura. Il conducente della autovettura caricò sulla sua Parte_1
autovettura per accompagnarlo in ospedale. prese lui il ciclomotore Persona_1
di e io presi la guida del ciclomotore di cui inizialmente ero il Parte_1
passeggero. Quindi seguimmo la Renault NI fino all'ospedale di Frattamaggiore.
Noi due chiamammo il padre del e quando questi arrivò in ospedale dopo Pt_1
mezz'ora che ci eravamo arrivati noi, io e ce ne andammo a bordo Persona_1
del ciclomotore dello . Il ciclomotore del fu preso da suo padre. La Per_1 Pt_1
persona che aveva investito il rimase in ospedale almeno fino a quando arrivò Pt_1
il padre di quest'ultimo, poi io e lo . Il conducente della si Per_1 CP_8
preoccupò delle condizioni del tanto che lo accompagnò in ospedale. Il Pt_1 Pt_1
si posizionò sui sedili posteriori della . Il presentava delle CP_8 Pt_1
escoriazioni vicino al ginocchio ed anche sul braccio . Si vedevano delle tracce
minime di sangue. Il all'ospedale fu messo su una barella e fin quando Pt_1
c'eravamo io e lo non fu visitato. In occasione del sinistro nella strada non Per_1
c'era molto traffico. Questa è la prima volta che depongo dinanzi alla autorità
giudiziaria come testimone”.
Il secondo testimone, nella persona di è stato esaminato anche lui nel Testimone_2
corso dell'udienza del 18/10/2023 , ed ha premesso di essere amico di Parte_1
ma di non aver mai lavorato insieme con lui. 7
Sul capo a il teste ha risposto : “ Il 3/10/2018, sul Corso TO d'AM nel Comune
di Arzano, assistetti intorno alle ore 12.30 ad un sinistro in cui fu coinvolto
[...]
” . Parte_1
Sul capo b il teste ha dichiarato : “ Il nell'occasione si trovava alla Parte_1
guida del proprio ciclomotore e stava percorrendo il Corso TO d'AM nel
Comune di Arzano. Indossava un casco , che però non copriva il mento. Io mi trovavo
alla guida del mio ciclomotore in compagnia di , che era il passeggero. Testimone_1
Stavamo dietro il ciclomotore guidato da , stavamo andando ad Parte_1
affittare un campetto di pallone nei pressi di Arzano, quando una Renault NI di
colore bianco sorpassò il nostro ciclomotore e tentò di sorpassare anche , Parte_1
ma nella corsia opposta c'erano altre autovetture e il conducente della Renault nel
rientrare urtò lo scooter di sulla parte posteriore . Lo scooter cadde Parte_1
sul lato destro, ed anche il conducente cadde su tale lato. Il conducente della CP_8
si fermò. riuscì a rialzarsi. Il conducente dell'autovettura
[...] Parte_1
investitrice caricò il sulla propria autovettura al lato anteriore , per cui il Pt_1
si trovava al proprio fianco sinistro il conducente dell'autovettura. Andarono Pt_1
all'Ospedale di Frattamaggiore. Io presi il motorino di e Parte_1 Tes_1
prese il mio ciclomotore , e insieme seguimmo l'autovettura Renault NI.
[...]
Dentro l'ospedale entrò solo . Forse mezz'ora dopo arrivò il padre di Testimone_1
. Quindi io e ce ne andammo a bordo del mio Parte_1 Testimone_1
ciclomotore. Il ciclomotore di rimase lì. Questa è la prima volta che Parte_1
depongo come teste in un processo. La strada del sinistro nella mia direzione non era
molto trafficata. In occasione del sinistro il lamentava dolore al braccio destro , Pt_1
ma non ho notato nell'occasione se perdeva sangue o aveva escoriazioni” . 8
Quindi il IC ha rinviato il processo per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2/10/2024, quando ha rimesso la controversia in decisione con assegnazione alle parti del termine di gg. 60 + 20 per il deposito degli atti difensivi finali .
In punto di rito, vanno respinte le eccezioni di improcedibilità della domanda e di nullità
della citazione introduttiva avanzate dalla Invero la domanda giudiziale CP_1
proposta dal è stata preceduta dalla messa in mora inviata con raccomandata e la Pt_1
resistente non ha specificato quale delle indicazioni di cui all'art. 148 del Codice delle
Assicurazioni private fosse mancante.
Inoltre “ la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare
all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex
art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli
elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità,
stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della
proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei
contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai
fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore” ( v. Cass. civ.
sez. VI, 30/9/2016, n. 19354 ).
Nel caso di specie la messa in mora per l'appunto conteneva tutti gli elementi idonei per far formulare una congrua offerta risarcitoria da parte della compagnia assicuratrice,
tanto è vero che sulla base di tale denuncia del sinistro un medico legale incaricato dalla ha potuto visitare di persona il La descrizione della dinamica del CP_1 Pt_1
sinistro contenuta nella messa in mora era inoltre sufficiente a ricondurre, in ipotesi, la responsabilità dell'incidente alla colpa esclusiva del conducente della autovettura assicurata con la Lo stesso è a dirsi quanto alla descrizione del fatto contenuta CP_1 9
in citazione, che contiene gli elementi essenziali per l'azione diretta contro l'assicuratore e per l'azione contro il responsabile civile, vale a dire la descrizione del fatto dell' urto in fase di sorpasso, atteso che “ la nullità della citazione, ai sensi
dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., può essere dichiarata soltanto allorché
l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile
individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi
essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate
nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità
della citazione nella sua interezza” ( v. Cass. civ. sez. un., 22/5/2012, n. 8077 ) . Inoltre,
se in citazione non è stato inserito il nominativo della persona che si trovava insieme con sul motociclo da lui guidato, tale indicazione è contenuta nella Parte_1
raccomandata di messa in mora . Si trattava di tale persona che a Persona_2
dire dell'attore sarebbe stato indennizzato dalla vale a dire dalla compagnia CP_4
assicuratrice del motociclo da lui condotto.
L'eccezione formulata ex art. 2719 c.c. è infine palesemente infondata perché priva di specificità, non avendo la chiarito quali aspetti della documentazione offerta in CP_1
copia dall'attore non sarebbero attendibili e per quale motivo, e in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti,
ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive ( v. sul punto Cass. civ. sez. II, 30/12/2009, n. 28096 ). 10
Nel merito, la domanda risarcitoria va rigettata per mancanza di prova attendibile della verificazione del sinistro secondo le modalità descritte in citazione dall'attore. Invero
appare significativa innanzitutto la circostanza che il rifiutò di effettuare Pt_1
radiografie nell'ospedale di Frattamaggiore , come riportato nel referto del Pronto
Soccorso del nosocomio, che costituisce atto pubblico e che fa fede, fino a querela di
falso, dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza e quindi anche delle dichiarazioni rese ( v. sul punto Cass. civ.
sez. lav., 11/05/2000, n. 6045 ). Inoltre in base al principio di acquisizione probatoria non è possibile per le parti disporre degli effetti delle prove ritualmente assunte, le quali possono giovare o nuocere all'una o all'altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte ( cfr. Cass. civ. sez. lav. 25/9/2013, n. 21909 ), il che significa che i documenti offerti in comunicazione formano prova anche contro coloro i quali li hanno prodotti in giudizio. Beninteso, la pubblica fede riguarda solo l'estrinseco, vale a dire il contenuto della dichiarazione resa dal in occasione delle cure apprestate dal Pronto Pt_1
Soccorso, ma non vi è alcuna ragione plausibile per ritenere che, all'epoca, da lui fosse stato affermato il falso, visto che nella stessa giornata si recò presso il centro privato
Aktis per effettuare delle radiografie per proprio conto, senza la prescrizione di un medico, che agli atti non risulta. Il comportamento tenuto dall'attore nell'occasione fu se non altro sospetto, visto che anziché procurarsi la documentazione medica attestanti le lesioni subìte da un ospedale pubblico, presso il quale era stato ricoverato immediatamente dopo il sinistro, e quindi presso un ente dotato del carattere della imparzialità, preferì rivolgersi nella stessa giornata ad una struttura privata, non è dato conoscere in base a quali indicazioni. Le cure apprestate dall'ospedale San Giovanni Di
Dio di Frattamaggiore in data 3/10/2018 furono effettivamente approssimative, come riscontrato dal C.T.U. medico nominato in sede di accertamento tecnico preventivo dal 11
IC del Tribunale di Trieste, ma ciò avvenne a causa del rifiuto del di far Pt_1
eseguire in loco gli accertamenti strumentali necessari almeno per una prima valutazione attendibile della natura e della entità delle lesioni, vale a dire per sua scelta personale. Va quindi evidenziato che anche l'esito dell'a.t.p. è il frutto dell'esame di documentazione medica strumentale proveniente esclusivamente da centri privati, ivi incluso il centro Aktis. In proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che per la valutazione del danno biologico il IC deve tenere conto anche delle certificazioni mediche redatte da medici privati , perché la provenienza della certificazione medica da una struttura pubblica e la sua asseverazione con giuramento non costituiscono requisiti necessari perché essa possa essere presa in considerazione quale elemento documentale a sostegno dei fatti allegati che richiedano un accertamento e/o una valutazione di tipo tecnico scientifico sul piano sanitario. Tuttavia la circostanza può incidere sull'attendibilità o meno del contenuto della documentazione proveniente da una struttura privata ( v. Cass. civ. sez. III, 21/11/2017, n. 27574 ).
Una valutazione di inattendibilità va effettuata anche in relazione alla deposizione testimoniale, laddove vanno riscontrate le contraddizioni contenute nelle dichiarazioni dei due testimoni escussi in giudizio all'udienza del 18/10/2023, che hanno ammesso entrambi di essere amici dell'attore.
Invero il primo teste, nella persona di ha riferito che dopo il sinistro Testimone_1
l'attore era stato trasportato dal conducente della Renault NI ed era stato posizionato
sul sedile posteriore . Al contrario, il secondo teste ha asserito che Testimone_2
era stato posto al lato anteriore seduto accanto al conducente. Parte_1
In aggiunta, ha asserito che dentro l'ospedale era in compagnia dello Testimone_1
, quando quest'ultimo ha dichiarato che ad entrare all'interno del Pronto Soccorso Tes_2
era stato solo l' Tes_1 12
Ancora, ha dichiarato che presentava escoriazioni e Testimone_1 Parte_1
perdite di sangue, circostanza quest'ultima non notata dallo , nonostante il sinistro Tes_2
fosse avvenuto alle ore 12.00 e quindi il luogo in cui si era verificato fosse illuminato dalla luce naturale del giorno.
Ancora più inverosimile è il racconto di entrambi i testi nella parte in cui è stato da loro riferito che il ciclomotore caduto per terra insieme con il suo conducente in occasione del sinistro era stato poi montato e utilizzato, nella immediatezza del fatto, da
[...]
per raggiungere l'ospedale. La deposizione sul punto è inverosimile, perché Tes_2
parte attrice ha sostenuto che il proprietario di tale ciclomotore era stato poi indennizzato dalla sua compagnia assicuratrice il che significa che dopo CP_4
l'incidente e per effetto della caduta il mezzo a motore era rimasto danneggiato. Ma non si spiega come sia stato possibile il 3/10/2018 allora far riprendere la marcia ad un ciclomotore che poco prima aveva subìto dei danni in occasione del sinistro.
Infine nessuno dei due testi ha riferito la presenza sul ciclomotore guidato dal Pt_1
anche di un'altra persona. Vero è che tale circostanza non era stata riportata nei capitoli di prova e che nulla è stato chiesto specificamente al teste in proposito nel corso dell'udienza, ma appare comunque paradossale che né l' né lo abbiano Tes_1 Tes_2
sentito la necessità di dichiarare spontaneamente, completando le rispettive deposizioni sulla dinamica del sinistro, che insieme con l'attore cadde sul manto stradale, a seguito dell'urto, anche un'altra persona.
Invero, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste -
che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il IC compie alla stregua di elementi di natura oggettiva ( la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili
contraddizioni, ecc. ) e di carattere soggettivo ( la credibilità della dichiarazione in 13
relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite ), ed anche uno solo di tali elementi, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità
( v. sul punto Cass. civ. sez. III, 18/4/2016, n. 7623 ).
Per l'appunto le deposizioni dei due testi sono contraddittorie e inverosimili sotto i profili già evidenziati, il che significa che non sono attendibili e che manca la prova del fatto storico descritto in citazione, e quindi del nesso di causalità tra la lesione asseritamente riportata dall'attore, che almeno in parte sussisteva, sotto il profilo delle escoriazioni, essendo riportata nel referto medico del Pronto Soccorso, e la causa della caduta menzionata nell'atto introduttivo. In altri termini, non può considerarsi dimostrato che il cadde e si fece male a causa dell'urto del ciclomotore tg. EJ Pt_1
72079 con la Renault NI appartenente alla Anzi, non è provato neppure che CP_3
il riportò le lesioni descritte negli accertamenti strumentali effettuati tutti da Pt_1
centri privati, data la inattendibilità di tale documentazione alla luce della mancanza di un sia pur minimo riscontro con gli esami radiografici che non furono effettuati nell'ospedale pubblico per scelta del danneggiato.
Di qui il rigetto della domanda risarcitoria attorea.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate in favore della come da dispositivo, in considerazione del valore della Controparte_1
controversia individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del D.M. 10/3/2014 n. 55 , come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 , da applicare ex art. 6 di tale ultimo regolamento alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, e 14
comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide, in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o di risarcimento di danni, con la somma domandata dalla parte attrice, dovendo seguirsi soltanto il criterio 14
del disputatum e non trovando applicazione il correttivo del decisum ( v. Cass. civ. sez.
III, 6/5/2022, n. 14470 ).
La liquidazione va effettuata per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi
previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma 1, che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il IC è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, con apposita e specifica motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI,
13/5/2022, n. 15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542 e Cass. civ. sez. III,
7/1/2021, n. 89 ) .
In proposito la domanda proposta dal ha valore indeterminabile e presenta una Pt_1
complessità media, costituendo gli elementi di valutazione del danno, di cui si è stato chiesto il ristoro, l'oggetto dell'accertamento e della quantificazione rimessi al IC (
v. Cass. civ. sez. II, 31/3/2014, n. 7508 ). Ciò in quanto in tema di liquidazione del compenso spettante all'avvocato, la determinazione del valore della causa, anche ai fini dell'individuazione dello scaglione tariffario applicabile, deve essere effettuata a norma del codice di procedura civile, con la conseguenza che, in difetto di concreti elementi di stima precostituiti e disponibili fin dall'introduzione del giudizio, deve ritenersi di
valore indeterminabile la domanda di risarcimento, nella quale gli elementi di valutazione del danno, di cui si chiede il ristoro, costituiscano l'oggetto o uno degli oggetti dell'accertamento e della quantificazione rimessi al IC ( v. Cass. civ. sez.
II, 31/3/2014, n. 7508 ). 15
Ciò vale infatti quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si si aggiunga, come nel caso di specie,
l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario,
presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione ( cfr.
Cass. civ. sez. I, 26/4/2021, n. 10984 ).
In proposito non rileva quanto precisato in sede di conclusioni o di comparsa conclusionale dalla parte attrice, atteso che il momento determinante ai fini dell'individuazione della competenza e quindi anche ai fini della liquidazione del compenso del difensore è quello della proposizione della domanda ( v. Cass. civ. sez.
III, 6/4/2006, n. 8075 ) .
Sul punto va pure evidenziato che, in tema di spese processuali, solo la compensazione,
totale o parziale, deve essere sorretta da motivazione, non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il IC si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta ( v. sul punto Cass. civ. sez. VI,
28/4/2014, n. 9368 ) .
A tale importo vanno comunque aggiunte l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il
15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 16
55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153 ).
Poiché la condanna al pagamento delle spese di giudizio, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso,
vale a dire della poiché quest'ultima, non avendo espletato alcuna attività CP_3
processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto ( cfr. Cass. civ. sez.
VI, 6/9/2017, n. 20869 ).
Infine occorre inviare, in ottemperanza all'art. 256 c.p.c., copia di atti del processo, ivi compresa la presente sentenza, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli affinchè verifichi se i due testi escussi nel corso della udienza del 18/10/2023
abbiano reso una deposizione falsa nel momento in cui hanno ricostruito la dinamica dell'incidente stradale ed abbiano quindi commesso il reato di cui all'art. 372 c.p.
P.Q.M.
Il IC, definitivamente pronunciando, così provvede :
a ) rigetta la domanda risarcitoria attorea;
b ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna al rimborso in favore di Parte_1
delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 10.860 per Controparte_1
compensi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi;
c ) visto l'art. 256 c.p.c. ordina alla Cancelleria di trasmettere copia del processo verbale della udienza del 18/10/2023 e della presente sentenza alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli perché valuti la eventualità di procedere a carico dei testimoni e in ordine al reato di cui all'art. 372 c.p. Testimone_1 Testimone_2 Napoli, 19/2/2025
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Il G.U.
Felice Angelo Pizzi