Ordinanza collegiale 20 dicembre 2013
Ordinanza collegiale 24 gennaio 2014
Ordinanza cautelare 8 marzo 2014
Sentenza 27 dicembre 2014
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, ordinanza collegiale 24/01/2014, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00097/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00635/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 635 del 2013, proposto da:
DI LL, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Lavitola, con domicilio eletto presso Marco Borraccia Avv. in Potenza, via Vespucci, 1;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Potenza, corso 18 Agosto 1860; Commissione di Esame Classe di Concorso EE00;
nei confronti di
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per l'annullamento
- del Decreto prot. 4584 del 5.8.2013 con il quale il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata ha approvato la graduatoria generale di merito del concorso a posti e cattedre per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente nella scuola primaria, Classe di concorso EE00, nella parte in cui è stata omessa l'attribuzione di 6,50 punti per titoli posseduti e conseguentemente la ricorrente è stata collocata al 70° anzichè al 22°posto;
- di qualsiasi atto presupposto o conseguenza dell'impugnato atto, compresi i verbali, ignoti, con cui la Commissione non ha assegnato un maggior punteggio e migliore posizione in graduatoria per omessa valutazione dei titoli;
- ove occorre, del silenzio serbato dall'Ufficio scolastico sull'istanza in autotutela presentata dalla ricorrente per la rettifica del punteggio;
nonchè per l'accertamento del diritto a vedersi riconosciuto il punteggio complessivo di punti 76 in luogo di punti 69,50 e collocamento al 22° posto.
Visti gli articoli 37 e 49 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2014 la dott.ssa Paola NA Gemma Di Cesare e uditi per le parti i difensori Avv. Vincenzo Colucci su dichiarata delega dell'avv. Massimo Lavitola e Avvocato dello Stato Domenico Mutino;
Vista l’ordinanza 20 dicembre 2013, n.807, con la quale questo Tribunale ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria di concorso dalla posizione n.22 alla posizione n.69, assegnando il termine perentorio di sette giorni per la notifica (decorrenti dalla comunicazione a cura della Segreteria o della notifica, se anteriore) dell’ordinanza e di tre giorni dalla notifica per il successivo deposito;
Vista l’istanza di rimessione in termini depositata da parte ricorrente in data 9 gennaio 2014;
Rilevato che l’Ufficio scolastico regionale, su richiesta di parte ricorrente del 23 dicembre 2013, comunicava gli indirizzi delle candidate AR Di AS e AR OSria EL CC in data 2 gennaio 2014, quando era ormai scaduto il termine assegnato per l’integrazione del contraddittorio;
Ritenuta tale circostanza un grave impedimento di fatto, non imputabile alla parte ricorrente, che giustifica, a norma dell’art. 37 del codice del processo amministrativo, la rimessione in termini per errore scusabile;
Ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza di rimessione in termini, assegna il termine perentorio di sette giorni, decorrenti dalla comunicazione a cura della Segreteria, o dalla notifica se anteriore, della presente ordinanza per la notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio alle candidate AR Di AS e AR OSria EL CC e il termine perentorio di tre giorni dalla notifica per il deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio presso la Segreteria del Tribunale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie l’istanza di rimessione in termini e, per l’effetto:
a)ordina alla ricorrente di provvedere all’integrazione del contraddittorio nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
b)fissa per la trattazione della domanda cautelare la Camera di consiglio del 6 marzo 2014.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente FF
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
Paola NA Gemma Di Cesare, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/01/2014
IL SEGRETARIO