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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 29/07/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3594/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. N. R.G. 3594/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. MOIRA Parte_1 C.F._1 GARIBALDI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Viareggio, Viale Oberdan n. 39, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. RODOLFO CP_1 C.F._2 TROMBELLA, presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
CONVENUTA con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 04.06.2025 con riferimento al contenuto del foglio di conclusioni congiunte allegato alle note depositate il 26.05.2025, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha promosso ricorso ex art. 337-bis e ss. c.c. nei confronti di Parte_1 CP_1 deducendo che: dalla relazione more uxorio dagli stessi intrattenuta è nato il figlio Per_1
a AM il 06.06.2019; la relazione affettiva tra gli stessi è terminata nel maggio
[...]
2024, per inconciliabili divergenze in merito allo stile di vita e alla gestione del minore;
la convenuta fa uso smodato di sostanze alcoliche, che la rendono aggressiva verso lo stesso, in presenza del minore;
da qualche mese, inoltre, ella non ha attenzioni per il figlio e spesso egli è stato richiamato dalle insegnanti perché la madre non si è recata a prendere il minore all'uscita dell'asilo; attualmente, il figlio vive con la madre e la nonna materna in una casa dallo stesso condotta in locazione, dove egli viveva fino al mese di maggio 2024, quando si
è trasferito presso una zia che abita a Viareggio, essendo stato buttato fuori di casa dalla compagna, in preda ad un attacco aggressivo-impulsivo dovuto all'assunzione di super alcolici;
nell'estate del 2024 è intervenuta una pattuglia della Polizia in quanto la convenuta, in stato di alterazione, ha inveito contro i genitori e il figlio;
nel mese di novembre 2024, dopo aver ricevuto la raccomandata in cui lo stesso chiedeva la possibilità di sottoscrivere un ricorso congiunto per l'affidamento ed il mantenimento del minore, ella si è allontanata da casa per tre giorni consecutivi senza dare indicazioni per rendersi reperibile, lasciando il minore con il padre;
inoltre il minore, in possesso di un cellulare, gli invia continuamente messaggi vocali affinché lo vada a prendere, soprattutto nei momenti in cui la madre è in stato di alterazione a causa dell'assunzione di alcol;
tuttavia, a fronte delle richieste del bambino, la madre decide arbitrariamente se lo stesso può o meno andare con il padre e ha apposto una sbarra di ferro alla porta di entrata dell'abitazione per impedirgli l'accesso; in particolare, il 17 dicembre 2024, recatosi presso l'abitazione per prelevare il bambino, egli si è imbattuto nell'attacco isterico della convenuta, che ha iniziato ad inveirgli contro di fronte al figlio, strattonandolo violentemente alla presenza di vicini di casa;
pertanto, egli si è messo in protezione assieme al piccolo presso Per_1
l'abitazione della vicina di casa ed ha chiamato il 112 richiedendo l'intervento dell'ambulanza e di una pattuglia dei Carabinieri, i quali hanno chiesto direttamente al minore dove volesse trascorrere la notte, e quest'ultimo ha indicato il domicilio paterno;
da pagina 2 di 9 ultimo, egli ha rappresentato la situazione che coinvolge il minore agli assistenti sociali di zona.
Ha concluso chiedendo, anche in via d'urgenza, l'affidamento del figlio in via esclusiva a sé, con collocamento presso lo stesso, nell'abitazione sita a Viareggio, in Via Salvetti n. 7, con previsione di frequentazioni madre-figlio alla presenza del medesimo e/o in modalità protetta, previa effettuazione di un percorso di disintossicazione da parte della convenuta.
si è costituita nel sub-procedimento aperto per l'adozione dei provvedimenti CP_1 indifferibili ex art. 473-bis. 15 c.p.c., contestando come segue le richieste e deduzioni del ricorrente: la causa della fine della relazione non è da rinvenire in divergenze nella gestione del figlio, ma nella relazione con un'altra donna intrattenuta dal ricorrente, il quale si è spontaneamente trasferito presso l'abitazione della zia;
ella si è sempre occupata dell'accudimento del minore e lo ha sempre regolarmente accompagnato a scuola;
è, invece, il ricorrente ad aver avuto atteggiamenti ossessivi, presentandosi ogni giorno presso l'abitazione ed entrando arbitrariamente, essendo lo stesso in possesso delle chiavi (per tale motivo la stessa si è vista costretta ad utilizzare il blocca porta già presente), nonché arrivando persino a bloccare le tapparelle delle finestre per controllare l'interno della casa;
non corrisponde al vero che ella si sia allontanata per tre giorni da casa, in quanto si è trattato di due giorni di vacanza, previamente concordati con il ricorrente, durante i quali la stessa ha sentito quotidianamente il figlio;
quanto ai fatti del 17 dicembre 2024, in quell'occasione il ricorrente le aveva espresso perentoriamente la volontà di tenere con sé il figlio anche nei giorni successivi, quando quest'ultimo doveva andare all'asilo ed egli, a causa degli orari di lavoro, sarebbe stato impossibilitato a portarvelo;
quanto al proprio stato psicoemotivo, ella era sì in agitazione ma non a causa dell'assunzione di alcol, bensì per le sorti del figlio, stante la tensione creata dal padre. Ha concluso chiedendo: disporsi l'affidamento del minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso di sé nell'abitazione di Viareggio, Via Salvetti n. 7, e previsione di un calendario di frequentazioni secondo quanto indicato nella comparsa;
porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere € 200,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del minore, soggetti a rivalutazione secondo gli indici Istat, oltre al 50%
pagina 3 di 9 delle spese straordinarie, nonché € 250,00 mensili a titolo di contributo per il pagamento del canone di locazione dell'abitazione.
All'udienza del 03.01.2025 il Giudice, sentite le parti personalmente, ritenuto non emergere, dalla relazione depositata dai Servizi Sociali e dal verbale di intervento redatto dai Carabinieri il 17/12/2024, alcun elemento di pregiudizio per il minore derivante dal comportamento della madre, nonché tenuto conto, altresì, degli accordi provvisori intervenuti tra le parti circa il regime di affidamento del minore, il collocamento prevalente, le frequentazioni con il padre ed il mantenimento economico, tuttavia da definirsi e formalizzarsi in sede di merito, ha rigettato la richiesta di emissione di provvedimenti indifferibili;
inoltre, ritenutane l'opportunità in relazione alle deduzioni e ai messaggi audio whatsapp prodotti dal ricorrente, ha invitato parte convenuta a sottoporsi ad un percorso Per_ presso il al fine di valutare l'eventuale dipendenza da alcol.
Il 26.05.2025 parte convenuta ha depositato la comparsa di costituzione per il merito, chiedendo la definizione del giudizio mediante l'accoglimento delle conclusioni congiunte contenute nel foglio allegato al suddetto atto, che di seguito si riportano:
“a-disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con Persona_1 collocazione prevalente con la madre presso l'abitazione in Viareggio Via Aldo Salvetti n.
7 che viene alla stessa assegnata;
b- per quanto attiene il diritto di visita del padre vedrà il figlio il martedì ed il venerdì di ogni settimana dalle ore 18:00 con pernottamento fino alla mattina successiva nonché una domenica alternata dalla mattina fino alla mattina del lunedì, in tali giorni il padre dovrà riportare il figlio alla madre la mattina successiva entro le ore 8:00 nei giorni di scuola mentre nei giorni festivi o di vacanza entro le ore 10:00, il tutto salvo diversi accordi, giorni ed orari che la parti potranno trovare di volta in volta in base alle proprie esigenze lavorative ed a quelle del figlio;
c- quanto alle vacanze estive saranno equamente divise tra i genitori anche avuto riguardo ai loro periodi feriali ed almeno due settimane, anche non consecutive, saranno trascorse con il padre, da concordarsi con la madre, con un preavviso di almeno trenta giorni;
pagina 4 di 9 d-le vacanze natalizie, pasquali, i compleanni ed ogni altra ricorrenza o Festività comandate, verranno trascorsi con ciascun genitore ad anni alterni, salvo diversi accordi tra gli stessi. Per l'anno corrente si precisa che il 25 dicembre prossimo il figlio resterà con il padre ed il 26 con la madre come per Pasqua 2026 con il padre e pasquetta con la CP_ madre mentre resterà con la IG il prossimo compleanno previsto e viceversa per gli anni successivi seguendo il criterio dell'alternanza.
e-quanto sopra fatti salvi diversi e migliori accordi, che le contingenze richiedano e/o suggeriscano ai due genitori e sempre nel primario interesse e tutela del figlio. Qualora non vi sia accordo le parti faranno espresso riferimento al Protocollo adottato dal
Tribunale di Lucca;
f- a titolo di contributo al mantenimento del figlio, si impegna e obbliga a Parte_1 versare a la somma mensile di Euro 150,00 (euro centocinquanta/00) somma CP_1 rivalutabile annualmente ed automaticamente in base alla corrispondente variazione in aumento dell'indice ISTAT nazionale. Detta somma verrà corrisposta mediante bonifico bancario sul c/c di entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese;
CP_1
g-ogni spesa straordinaria, che sia riferibile ad esigenze di natura medica non mutuabile, scolastiche, educative o ricreative verrà divisa al 50% tra i genitori, con conguagli mensili da effettuarsi su base documentale, previamente concordate e, se urgenti documentate
In caso di disaccordo le parti sin d'ora fanno espresso riferimento al Protocollo d'intesa
Tribunale di Lucca 07.10.2020 qui di seguito trascritto:
-Spese straordinarie che non necessitano di un preventivo accordo tra i genitori:
Spese mediche urgenti e necessarie;
trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche dal pediatra/medico tramite il SSN ( psicoterapia, fisioterapia, logopedia), impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche;
tickets e spese farmaceutiche;
tasse e imposte scolastiche di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche didattiche;
spese per trasporto pubblico e carburante del mezzo di locomozione del figlio;
spese per progetti curriculari scolastici;
spese per tempo prolungato o dopo scuola;
spese per baby sitter se già presente nel menage familiare al
pagina 5 di 9 momento della cessazione della convivenza;
spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
bollo e assicurazione RC per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
spese regali dei compagni di scuola.
-Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN;
ripetizioni; stages e corsi di lingua e/o di musica ( ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio al mondo del lavoro, di formazione post universitari ( master); spese per università all'estero
(comprese le spese per alloggio fuori sede e per le utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento e viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
baby sitter se non già presente nella organizzazione familiare in costanza di convivenza;
viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica ( compresa
l'attrezzatura e quanto necessario per partecipare a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico ricreative;
cellulare; spese relative a imposta di bollo e assicurazione del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole guida private;
spese per MU e SI ( servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc…). In relazione a queste spese il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro a mezzo mail, pec, fax o sms, dovrà manifestare il proprio dissenso motivato per iscritto con le stesse modalità entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e, in difetto di riscontro, il silenzio si intenderà come consenso alla spesa.
-Modalita' di rimborso
Tutte le spese straordinarie devono essere debitamente documentate. Il genitore che ha anticipato la spesa ha diritto al rimborso pro quota dall'altro entro 15 giorni dal
pagina 6 di 9 ricevimento per iscritto della richiesta (sempre a mezzo mail, pec o sms) la quale dovrà essere accompagnata dai relativi giustificativi di spesa. Le parti dichiarano di ben conoscere e accettare il contenuto del richiamato protocollo al quale dovranno fare riferimento per ogni ulteriore aspetto dallo stesso regolamentato e non previsto nel presente ricorso;
h- l'abitazione condotta in locazione posta in Viareggio (LU) via Salvetti n.7 viene assegnata a che vi abiterà unitamente a pertanto, Parte_2 Persona_1 [...] si impegna ed obbliga a versare a titolo di contributo pagamento canone di Pt_1 locazione dell'immobile di Via Salvetti la somma mensile di Euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00), mediante bonifico bancario sul c/c di entro e non oltre CP_1 il giorno 10 di ogni mese. Le parti danno atto di aver già provveduto ad intestare il contratto di locazione della casa familiare a precisando che la cauzione CP_1 prevista nel contratto intestato al SInor pari ad Euro 1.700.00 verrà imputata al Pt_1 nuovo contratto da parte della locatrice;
La IG si impegnerà CP_1 contestualmente all'intestazione del contratto di locazione alla conseguente voltura delle utenze a proprio nome;
CP_ i-per quanto concerne l'Assegno Unico Universale sarà la SI.ra a farne richiesta e con la firma del presente atto il SI. presta il proprio consenso;
Pt_1
l-I genitori si obbligano a comunicarsi con lettera raccomandata ogni eventuale futuro cambiamento di residenza o domicilio. Qualora i genitori si vogliano recare all'estero assieme al figlio sarà necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore, da concordarsi con preavviso di almeno trenta giorni prima del viaggio (l'accordo dovrà prevedere la data di partenza e di arrivo).
m-le spese e competenze dell'assistenza del procedimento iscritto al ruolo al n. R.G.
3594/2024 e quelle relative al presente atto s'intendono compensate tra le parti ed a tal fine sottoscrivono il presente atto anche gli avvocati Moira Garibaldi e Rodolfo Trombella, difensori delle parti per l'autentica delle firme e la rinuncia alla solidarietà di cui all'art.13, comma 8, della legge professionale forense.”
pagina 7 di 9 All'udienza del 04.06.2025, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
Ritiene il Collegio che debba essere recepito l'accordo raggiunto tra le parti in punto di affidamento, collocamento, frequentazioni e mantenimento, siccome rispondente agli interessi del figlio minore.
Dall'indagine familiare versata nella relazione depositata dai Servizi Sociali il 31.12.2024, infatti, non sono emersi elementi di pregiudizio per il minore, ostativi alla praticabilità del regime di affidamento condiviso;
inoltre, gli accertamenti tossicologici svolti dalla convenuta hanno avuto esito negativo. Ci si riferisce agli esiti degli esami depositati da parte convenuta in data 13/06/2025 e 25/07/2025, che attestano la negatività all'abuso di alcol e stupefacenti.
Con particolare riferimento alle statuizioni patrimoniali, avuto riguardo al collocamento prevalente del minore presso la madre e ai tempi di frequentazione con ciascun genitore, come sopra previsti, la soluzione indicata dalle stesse appare congrua ed equa e viene pertanto recepita dal Collegio, come da parte dispositiva.
Al contempo, tuttavia, alla luce della conflittualità emersa dal contenuto degli scritti difensivi e della documentazione a questi allegata, nonché delle dichiarazioni rese dalle parti in udienza, si ritiene che il suddetto accordo debba essere integrato, essendo necessaria l'intrapresa, da parte dei genitori, di un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità, affinché gli stessi possano implementare le loro capacità di comunicazione e collaborazione nel superiore interesse del figlio minore.
Le spese processuali, in ragione dell'accordo raggiunto, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dispone in conformità alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 04.06.2025 con riferimento al contenuto del foglio di conclusioni congiunte allegato alle note depositate il 26.05.2025 e sopra trascritte;
- Invita le parti ad intraprendere un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità, per le finalità indicate in parte motiva;
pagina 8 di 9 - Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 29/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. N. R.G. 3594/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. MOIRA Parte_1 C.F._1 GARIBALDI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Viareggio, Viale Oberdan n. 39, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. RODOLFO CP_1 C.F._2 TROMBELLA, presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
CONVENUTA con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 04.06.2025 con riferimento al contenuto del foglio di conclusioni congiunte allegato alle note depositate il 26.05.2025, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha promosso ricorso ex art. 337-bis e ss. c.c. nei confronti di Parte_1 CP_1 deducendo che: dalla relazione more uxorio dagli stessi intrattenuta è nato il figlio Per_1
a AM il 06.06.2019; la relazione affettiva tra gli stessi è terminata nel maggio
[...]
2024, per inconciliabili divergenze in merito allo stile di vita e alla gestione del minore;
la convenuta fa uso smodato di sostanze alcoliche, che la rendono aggressiva verso lo stesso, in presenza del minore;
da qualche mese, inoltre, ella non ha attenzioni per il figlio e spesso egli è stato richiamato dalle insegnanti perché la madre non si è recata a prendere il minore all'uscita dell'asilo; attualmente, il figlio vive con la madre e la nonna materna in una casa dallo stesso condotta in locazione, dove egli viveva fino al mese di maggio 2024, quando si
è trasferito presso una zia che abita a Viareggio, essendo stato buttato fuori di casa dalla compagna, in preda ad un attacco aggressivo-impulsivo dovuto all'assunzione di super alcolici;
nell'estate del 2024 è intervenuta una pattuglia della Polizia in quanto la convenuta, in stato di alterazione, ha inveito contro i genitori e il figlio;
nel mese di novembre 2024, dopo aver ricevuto la raccomandata in cui lo stesso chiedeva la possibilità di sottoscrivere un ricorso congiunto per l'affidamento ed il mantenimento del minore, ella si è allontanata da casa per tre giorni consecutivi senza dare indicazioni per rendersi reperibile, lasciando il minore con il padre;
inoltre il minore, in possesso di un cellulare, gli invia continuamente messaggi vocali affinché lo vada a prendere, soprattutto nei momenti in cui la madre è in stato di alterazione a causa dell'assunzione di alcol;
tuttavia, a fronte delle richieste del bambino, la madre decide arbitrariamente se lo stesso può o meno andare con il padre e ha apposto una sbarra di ferro alla porta di entrata dell'abitazione per impedirgli l'accesso; in particolare, il 17 dicembre 2024, recatosi presso l'abitazione per prelevare il bambino, egli si è imbattuto nell'attacco isterico della convenuta, che ha iniziato ad inveirgli contro di fronte al figlio, strattonandolo violentemente alla presenza di vicini di casa;
pertanto, egli si è messo in protezione assieme al piccolo presso Per_1
l'abitazione della vicina di casa ed ha chiamato il 112 richiedendo l'intervento dell'ambulanza e di una pattuglia dei Carabinieri, i quali hanno chiesto direttamente al minore dove volesse trascorrere la notte, e quest'ultimo ha indicato il domicilio paterno;
da pagina 2 di 9 ultimo, egli ha rappresentato la situazione che coinvolge il minore agli assistenti sociali di zona.
Ha concluso chiedendo, anche in via d'urgenza, l'affidamento del figlio in via esclusiva a sé, con collocamento presso lo stesso, nell'abitazione sita a Viareggio, in Via Salvetti n. 7, con previsione di frequentazioni madre-figlio alla presenza del medesimo e/o in modalità protetta, previa effettuazione di un percorso di disintossicazione da parte della convenuta.
si è costituita nel sub-procedimento aperto per l'adozione dei provvedimenti CP_1 indifferibili ex art. 473-bis. 15 c.p.c., contestando come segue le richieste e deduzioni del ricorrente: la causa della fine della relazione non è da rinvenire in divergenze nella gestione del figlio, ma nella relazione con un'altra donna intrattenuta dal ricorrente, il quale si è spontaneamente trasferito presso l'abitazione della zia;
ella si è sempre occupata dell'accudimento del minore e lo ha sempre regolarmente accompagnato a scuola;
è, invece, il ricorrente ad aver avuto atteggiamenti ossessivi, presentandosi ogni giorno presso l'abitazione ed entrando arbitrariamente, essendo lo stesso in possesso delle chiavi (per tale motivo la stessa si è vista costretta ad utilizzare il blocca porta già presente), nonché arrivando persino a bloccare le tapparelle delle finestre per controllare l'interno della casa;
non corrisponde al vero che ella si sia allontanata per tre giorni da casa, in quanto si è trattato di due giorni di vacanza, previamente concordati con il ricorrente, durante i quali la stessa ha sentito quotidianamente il figlio;
quanto ai fatti del 17 dicembre 2024, in quell'occasione il ricorrente le aveva espresso perentoriamente la volontà di tenere con sé il figlio anche nei giorni successivi, quando quest'ultimo doveva andare all'asilo ed egli, a causa degli orari di lavoro, sarebbe stato impossibilitato a portarvelo;
quanto al proprio stato psicoemotivo, ella era sì in agitazione ma non a causa dell'assunzione di alcol, bensì per le sorti del figlio, stante la tensione creata dal padre. Ha concluso chiedendo: disporsi l'affidamento del minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso di sé nell'abitazione di Viareggio, Via Salvetti n. 7, e previsione di un calendario di frequentazioni secondo quanto indicato nella comparsa;
porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere € 200,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del minore, soggetti a rivalutazione secondo gli indici Istat, oltre al 50%
pagina 3 di 9 delle spese straordinarie, nonché € 250,00 mensili a titolo di contributo per il pagamento del canone di locazione dell'abitazione.
All'udienza del 03.01.2025 il Giudice, sentite le parti personalmente, ritenuto non emergere, dalla relazione depositata dai Servizi Sociali e dal verbale di intervento redatto dai Carabinieri il 17/12/2024, alcun elemento di pregiudizio per il minore derivante dal comportamento della madre, nonché tenuto conto, altresì, degli accordi provvisori intervenuti tra le parti circa il regime di affidamento del minore, il collocamento prevalente, le frequentazioni con il padre ed il mantenimento economico, tuttavia da definirsi e formalizzarsi in sede di merito, ha rigettato la richiesta di emissione di provvedimenti indifferibili;
inoltre, ritenutane l'opportunità in relazione alle deduzioni e ai messaggi audio whatsapp prodotti dal ricorrente, ha invitato parte convenuta a sottoporsi ad un percorso Per_ presso il al fine di valutare l'eventuale dipendenza da alcol.
Il 26.05.2025 parte convenuta ha depositato la comparsa di costituzione per il merito, chiedendo la definizione del giudizio mediante l'accoglimento delle conclusioni congiunte contenute nel foglio allegato al suddetto atto, che di seguito si riportano:
“a-disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con Persona_1 collocazione prevalente con la madre presso l'abitazione in Viareggio Via Aldo Salvetti n.
7 che viene alla stessa assegnata;
b- per quanto attiene il diritto di visita del padre vedrà il figlio il martedì ed il venerdì di ogni settimana dalle ore 18:00 con pernottamento fino alla mattina successiva nonché una domenica alternata dalla mattina fino alla mattina del lunedì, in tali giorni il padre dovrà riportare il figlio alla madre la mattina successiva entro le ore 8:00 nei giorni di scuola mentre nei giorni festivi o di vacanza entro le ore 10:00, il tutto salvo diversi accordi, giorni ed orari che la parti potranno trovare di volta in volta in base alle proprie esigenze lavorative ed a quelle del figlio;
c- quanto alle vacanze estive saranno equamente divise tra i genitori anche avuto riguardo ai loro periodi feriali ed almeno due settimane, anche non consecutive, saranno trascorse con il padre, da concordarsi con la madre, con un preavviso di almeno trenta giorni;
pagina 4 di 9 d-le vacanze natalizie, pasquali, i compleanni ed ogni altra ricorrenza o Festività comandate, verranno trascorsi con ciascun genitore ad anni alterni, salvo diversi accordi tra gli stessi. Per l'anno corrente si precisa che il 25 dicembre prossimo il figlio resterà con il padre ed il 26 con la madre come per Pasqua 2026 con il padre e pasquetta con la CP_ madre mentre resterà con la IG il prossimo compleanno previsto e viceversa per gli anni successivi seguendo il criterio dell'alternanza.
e-quanto sopra fatti salvi diversi e migliori accordi, che le contingenze richiedano e/o suggeriscano ai due genitori e sempre nel primario interesse e tutela del figlio. Qualora non vi sia accordo le parti faranno espresso riferimento al Protocollo adottato dal
Tribunale di Lucca;
f- a titolo di contributo al mantenimento del figlio, si impegna e obbliga a Parte_1 versare a la somma mensile di Euro 150,00 (euro centocinquanta/00) somma CP_1 rivalutabile annualmente ed automaticamente in base alla corrispondente variazione in aumento dell'indice ISTAT nazionale. Detta somma verrà corrisposta mediante bonifico bancario sul c/c di entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese;
CP_1
g-ogni spesa straordinaria, che sia riferibile ad esigenze di natura medica non mutuabile, scolastiche, educative o ricreative verrà divisa al 50% tra i genitori, con conguagli mensili da effettuarsi su base documentale, previamente concordate e, se urgenti documentate
In caso di disaccordo le parti sin d'ora fanno espresso riferimento al Protocollo d'intesa
Tribunale di Lucca 07.10.2020 qui di seguito trascritto:
-Spese straordinarie che non necessitano di un preventivo accordo tra i genitori:
Spese mediche urgenti e necessarie;
trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche dal pediatra/medico tramite il SSN ( psicoterapia, fisioterapia, logopedia), impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche;
tickets e spese farmaceutiche;
tasse e imposte scolastiche di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche didattiche;
spese per trasporto pubblico e carburante del mezzo di locomozione del figlio;
spese per progetti curriculari scolastici;
spese per tempo prolungato o dopo scuola;
spese per baby sitter se già presente nel menage familiare al
pagina 5 di 9 momento della cessazione della convivenza;
spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
bollo e assicurazione RC per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
spese regali dei compagni di scuola.
-Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN;
ripetizioni; stages e corsi di lingua e/o di musica ( ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio al mondo del lavoro, di formazione post universitari ( master); spese per università all'estero
(comprese le spese per alloggio fuori sede e per le utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento e viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
baby sitter se non già presente nella organizzazione familiare in costanza di convivenza;
viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica ( compresa
l'attrezzatura e quanto necessario per partecipare a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico ricreative;
cellulare; spese relative a imposta di bollo e assicurazione del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole guida private;
spese per MU e SI ( servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc…). In relazione a queste spese il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro a mezzo mail, pec, fax o sms, dovrà manifestare il proprio dissenso motivato per iscritto con le stesse modalità entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e, in difetto di riscontro, il silenzio si intenderà come consenso alla spesa.
-Modalita' di rimborso
Tutte le spese straordinarie devono essere debitamente documentate. Il genitore che ha anticipato la spesa ha diritto al rimborso pro quota dall'altro entro 15 giorni dal
pagina 6 di 9 ricevimento per iscritto della richiesta (sempre a mezzo mail, pec o sms) la quale dovrà essere accompagnata dai relativi giustificativi di spesa. Le parti dichiarano di ben conoscere e accettare il contenuto del richiamato protocollo al quale dovranno fare riferimento per ogni ulteriore aspetto dallo stesso regolamentato e non previsto nel presente ricorso;
h- l'abitazione condotta in locazione posta in Viareggio (LU) via Salvetti n.7 viene assegnata a che vi abiterà unitamente a pertanto, Parte_2 Persona_1 [...] si impegna ed obbliga a versare a titolo di contributo pagamento canone di Pt_1 locazione dell'immobile di Via Salvetti la somma mensile di Euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00), mediante bonifico bancario sul c/c di entro e non oltre CP_1 il giorno 10 di ogni mese. Le parti danno atto di aver già provveduto ad intestare il contratto di locazione della casa familiare a precisando che la cauzione CP_1 prevista nel contratto intestato al SInor pari ad Euro 1.700.00 verrà imputata al Pt_1 nuovo contratto da parte della locatrice;
La IG si impegnerà CP_1 contestualmente all'intestazione del contratto di locazione alla conseguente voltura delle utenze a proprio nome;
CP_ i-per quanto concerne l'Assegno Unico Universale sarà la SI.ra a farne richiesta e con la firma del presente atto il SI. presta il proprio consenso;
Pt_1
l-I genitori si obbligano a comunicarsi con lettera raccomandata ogni eventuale futuro cambiamento di residenza o domicilio. Qualora i genitori si vogliano recare all'estero assieme al figlio sarà necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore, da concordarsi con preavviso di almeno trenta giorni prima del viaggio (l'accordo dovrà prevedere la data di partenza e di arrivo).
m-le spese e competenze dell'assistenza del procedimento iscritto al ruolo al n. R.G.
3594/2024 e quelle relative al presente atto s'intendono compensate tra le parti ed a tal fine sottoscrivono il presente atto anche gli avvocati Moira Garibaldi e Rodolfo Trombella, difensori delle parti per l'autentica delle firme e la rinuncia alla solidarietà di cui all'art.13, comma 8, della legge professionale forense.”
pagina 7 di 9 All'udienza del 04.06.2025, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
Ritiene il Collegio che debba essere recepito l'accordo raggiunto tra le parti in punto di affidamento, collocamento, frequentazioni e mantenimento, siccome rispondente agli interessi del figlio minore.
Dall'indagine familiare versata nella relazione depositata dai Servizi Sociali il 31.12.2024, infatti, non sono emersi elementi di pregiudizio per il minore, ostativi alla praticabilità del regime di affidamento condiviso;
inoltre, gli accertamenti tossicologici svolti dalla convenuta hanno avuto esito negativo. Ci si riferisce agli esiti degli esami depositati da parte convenuta in data 13/06/2025 e 25/07/2025, che attestano la negatività all'abuso di alcol e stupefacenti.
Con particolare riferimento alle statuizioni patrimoniali, avuto riguardo al collocamento prevalente del minore presso la madre e ai tempi di frequentazione con ciascun genitore, come sopra previsti, la soluzione indicata dalle stesse appare congrua ed equa e viene pertanto recepita dal Collegio, come da parte dispositiva.
Al contempo, tuttavia, alla luce della conflittualità emersa dal contenuto degli scritti difensivi e della documentazione a questi allegata, nonché delle dichiarazioni rese dalle parti in udienza, si ritiene che il suddetto accordo debba essere integrato, essendo necessaria l'intrapresa, da parte dei genitori, di un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità, affinché gli stessi possano implementare le loro capacità di comunicazione e collaborazione nel superiore interesse del figlio minore.
Le spese processuali, in ragione dell'accordo raggiunto, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dispone in conformità alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 04.06.2025 con riferimento al contenuto del foglio di conclusioni congiunte allegato alle note depositate il 26.05.2025 e sopra trascritte;
- Invita le parti ad intraprendere un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità, per le finalità indicate in parte motiva;
pagina 8 di 9 - Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 29/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
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