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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 30/10/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 674/2021
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Verbale dell'udienza del 30.10.2025
In data odierna, innanzi alla dott.ssa IA NU, nell'interesse di parte attrice, compare, in sostituzione dell'avv. ER, l'avv. Annalisa ER, la quale richiama le note conclusionali depositate in atti e chiede che la causa sia tenuta in decisione.
L'avv. Arianna Angie Cuccu, comparsa in sostituzione degli avvocati Toffoletto, Pesenti, Romeo,
LA, NM e AM nell'interesse della richiama quanto esposto nelle Controparte_1 note difensive, evidenziando in particolare: l'irritualità del deposito delle note conclusive del
30.09.2025 da parte degli attori (in quanto non previste nel provvedimento del 16.04.2025),
l'infondatezza delle pretese avversarie, perché i signori ER e non hanno assolto l'onere Pt_1 probatorio, la facoltatività delle polizze, che pertanto non possono concorrere alla determinazione del
TAEG, i conteggi effettuati dalla CTU, per i motivi già esposti nelle note difensive e nell'atto introduttivo. Insiste, pertanto, affinché sia rinnovata la CTU mediante nuovo conteggio.
Il Giudice sentita la discussione orale della causa, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ..
Il Giudice
IA NU
~ 1 ~ Segue verbale dell'udienza del 30.10.2025.
R.G. n. 674/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa IA NU, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 674 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_2 C.F._1 Parte_3
, con domicilio eletto in Oristano nello studio dell'avv. Angelo ER, che C.F._2 li difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, attori contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Cagliari nello studio dell'avv. Sandra Macis, difesa e rappresentata, per procura alle liti depositata in atti, dagli avvocati Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian
Romeo, NA LA, FL NM e NA AM, convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell'interesse degli attori: “Si chiede l'accoglimento delle conclusioni in conformità alle risultanze della CTU, che ha determinato una restituzione in favore dei ricorrenti pari ad €
28.142,24, oltre interessi legali e rivalutazione, come per legge. Dette somme vanno restituite ai ricorrenti. Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”;
Nell'interesse della convenuta: “Nel merito:
1. rigettare tutte le domande formulate da controparte, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in atti;
In via istruttoria:
2. disporre il richiamo del CTU affinché effettui il ricalcolo secondo il regime, i parametri e le indicazioni formulate dal Giudicante, e non altri, frutto di determinazioni soggettive dell'Ausiliario,
~ 2 ~ nonché sulla scorta dei pagamenti effettivamente documentati dalla controparte;
In ogni caso:
3. con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. del 01.06.2021, e hanno Parte_2 Parte_3 convenuto in giudizio la con cui il 01.12.2014 avevano concluso un contratto di Controparte_1 prestito personale (identificato con il n. 4144172), e, per ottenere l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte, premesso di avere convenuto la restituzione del finanziamento (di euro 42.328,00) in
120 ratei mensili di euro 547,71 ciascuno, con TAN del 9,50% e TAEG del 9,99% e che, contestualmente al finanziamento, erano state stipulate, al premio complessivo di euro 5.328,00, due polizze assicurative – la prima con la (denominata “Polizza vita collettiva Controparte_2
- CPI prestiti personali”) e la seconda (denominata “Copertura Assicurativa Creditor Protection”) con la –, hanno sostenuto che il TAEG effettivamente praticato, Parte_4 comprensivo dei costi assicurativi, fosse pari al 13,51%, in luogo del 9,99% indicato nel contratto.
Pertanto, quale conseguenza della violazione della normativa sulla trasparenza bancaria, gli attori hanno affermato di avere diritto di ottenere la restituzione delle somme indebitamente pagate previa rimodulazione del piano di ammortamento al tasso sostitutivo previsto dall'art. 125 bis, comma 7, del
D. Lgs. n. 385/1993.
2. Con memoria del 01.10.2021, si è costituita in giudizio la che, eccepita in via Controparte_1 preliminare l'inammissibilità del ricorso in ragione del rito prescelto (di cui ha chiesto la conversione in ordinario), nel merito, ha contestato la fondatezza delle avverse pretese, assumendo che le polizze assicurative avessero avuto carattere facoltativo (come chiaramente indicato nella documentazione contrattuale), cosicché i relativi costi non avrebbero dovuto considerarsi ai fini della determinazione del TAEG del finanziamento, e, senza allegare l'inadempimento degli attori all'obbligazione di restituire il denaro ricevuto, si è limitata a sostenere che competesse alla controparte, quale fatto costitutivo della domanda di ripetizione di indebito, documentare il versamento delle rate pagate.
3. In seguito al mutamento del rito, disposto alla prima udienza, il giudizio è stato istruito mediante documenti e consulenza tecnica d'ufficio.
§§§
4. La domanda degli attori è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
5. La controversia attiene, in buona sostanza, alle modalità di determinazione del TAEG del contratto di finanziamento stipulato dalla parte attrice con la il 01.12.2014 (doc. 1 Controparte_1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio), in cui, stando alla prospettazione degli attori, la Banca avrebbe dovuto includere, secondo il dettato dell'art. 121, comma 2, del D. Lgs. n. 385/1993, anche
~ 3 ~ gli oneri generati dalle polizze assicurative – facoltative, a detta della convenuta – contestualmente stipulate, comportanti l'addebito di un premio complessivo di euro 5.328,00.
Nella materia in esame, deve rammentarsi, sul piano teorico, che, secondo la giurisprudenza, il
TAEG, quale elemento atto a fornire al consumatore una complessiva, benché sintetica, informazione circa il costo dell'operazione di finanziamento, rappresenta il principale parametro di trasparenza nei contratti di credito al consumo nonché di orientamento del cliente nella scelta di concludere il contratto.
Per tale motivo, l'art. 125 bis, comma 6, del D. Lgs. n. 385/1993, ratione temporis applicabile attesa la conclusione nel dicembre 2014 del contratto oggetto di causa, sanziona con la nullità parziale (e con l'applicazione di un tasso sostitutivo, stabilito dal comma 7, corrispondente a quello nominale minimo dei buoni del tesoro annuali, o di altri titoli similari eventualmente indicati dal
Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del finanziamento) il contratto che – in violazione dell'art. 121, commi 1, lett. e), e 2, del D. Lgs. n.
385/1993 (nella versione vigente all'epoca della conclusione del contratto, secondo cui, rispettivamente, il ““costo totale del credito” indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza” e “Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”) – riporti un TAEG inferiore a quello effettivo in ragione dell'omessa inclusione di spese obbligatorie incidenti sul costo del denaro.
5.1. Ciò premesso, ai fini della decisione, diviene, dunque, dirimente acclarare se, in specie, le polizze assicurative stipulate dagli attori abbiano avuto carattere obbligatorio o facoltativo, dacché, solo nel primo caso, il relativo costo dovrebbe includersi nel TAEG.
A tale riguardo, in giurisprudenza, va consolidandosi l'orientamento – condiviso da chi scrive – secondo cui la qualificazione come obbligatorie o facoltative delle polizze, pur non prescindendo dal dato testuale degli accordi conclusi, presuppone l'accertamento della sussistenza di un collegamento tra la spesa assicurativa e l'erogazione del credito tale per cui la stipulazione della polizza abbia costituito condizione di accesso al finanziamento;
la sussistenza di detto collegamento, la cui dimostrazione grava su colui che agisce in giudizio postulando la parziale nullità del contratto per violazione dell'art. 121, commi 1, lett. e), e 2, del D. Lgs. n. 385/1993 (e, dunque, in specie, sugli attori), può essere affermata anche in base a indici presuntivi, quali la contestualità della stipulazione, l'identità della durata del piano di ammortamento e della copertura assicurativa, la
~ 4 ~ funzione di assicurazione del credito, la parametrazione dell'indennizzo al debito residuo e la significativa remunerazione dell'intermediario (cfr. Trib. Latina, n. 614/2025).
Tutti gli indici indicati ricorrono nel caso in esame: invero, entrambe le polizze stipulate dagli attori
(doc. 2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio) sono state sottoscritte nella stessa data del contratto di finanziamento (01.12.2014) e nei locali della Banca, la durata concordata è uguale e sovrapposta a quella del finanziamento (120 mesi, dal 01.02.2015 al 01.01.2025), sono irrefutabili la funzione di copertura del credito e la parametrazione dell'indennizzo al debito residuo, evincibili, prima ancora che dall'esame della documentazione contrattuale, dalla stessa denominazioni delle polizze (“Polizza vita collettiva - CPI prestiti personali” e “Copertura Assicurativa Creditor
Protection”), le provvigioni percepite dall'intermediario sono pari, rispettivamente, al 50% e al 64% dei premi versati, sicché risulta fortemente incentivata la vendita del prodotto assicurativo in connessione al finanziamento.
Tanto è sufficiente per presumere il collegamento funzionale fra il contratto di finanziamento e quelli di assicurazione e, di conseguenza, per affermare, in uno all'obbligatorietà delle polizze per accedere al credito, il dovere della di includere nel TAEG gli oneri generati dai premi CP_3 assicurativi.
5.1.1. Il contratto di finanziamento deve, pertanto, essere dichiarato nullo, limitatamente alla clausola concernente gli interessi corrispettivi, che, per l'effetto, competono alla Banca al tasso stabilito dall'art. 125 bis, comma 7, del D. Lgs. n. 385/1993.
5.2. Chiamata ad accertare il TAEG effettivamente praticato con inclusione degli oneri prodotti dalla stipulazione delle polizze assicurative e a effettuare il ricalcolo degli interessi dovuti applicando il tasso sostitutivo previsto dall'art. 125 bis, comma 7, del D. Lgs. n. 385/1993, con relazione pienamente condivisibile negli esiti poiché convincente sul piano argomentativo e immune da vizi logici, la consulente tecnica d'ufficio – dopo avere affermato che il TAEG effettivo è Parte_5 pari al 13,55% (in luogo di quello convenzionale del 9,99%) –, individuato il tasso di interesse sostitutivo applicabile nello 0,69%, ha esposto che l'importo dovuto dagli attori alla a titolo di CP_3 interessi corrispettivi ammonta a euro 1.299,90 (dato ricavabile dalla tabella denominata “3_Calcolo
TAEG art. 125 bis 0,69” allegata alla relazione di CTU).
A tale importo devono essere sommati il capitale di euro 37.000,00, la cui restituzione, ovviamente, compete alla convenuta per intero, e il premio complessivo delle due polizze assicurative di euro
5.328,00: invero, parte attrice non ha contestato la validità dei contratti di assicurazione conclusi a garanzia del credito, cosicché nessuna obbligazione restitutoria riguardante i rapporti assicurativi trae origine dalla declaratoria di parziale nullità del finanziamento.
Il debito complessivo degli attori nei confronti della convenuta è pertanto pari a euro 43.627,90.
~ 5 ~ Poiché, dall'esame del contratto, emerge che, secondo il piano di ammortamento originario, al
TAEG effettivamente applicato, gli attori avrebbero dovuto restituire alla Banca l'importo totale di euro 66.725,00, ai signori ER e compete la restituzione, da parte della convenuta, di euro Pt_1
23.097,10.
5.2.1. Un'ultima considerazione è d'obbligo relativamente alla domanda di condanna formulata da parte attrice.
Difatti, quando il giudizio è stato introdotto, la restituzione del finanziamento era ancora in corso, sicché, applicando per analogia i principi espressi dalla giurisprudenza in materia di ammissibilità della domanda di ripetizione di indebito formulata nei processi per declaratoria parziale di nullità dei contratti di conto corrente, l'ammissibilità delle istanze restitutorie proposte dagli attori avrebbe potuto porsi in dubbio, in quanto il rapporto sorto fra le parti dal contratto dichiarato, in questa sede, parzialmente nullo non era ancora esaurito.
La questione – comunque non pacifica, dal momento che, nei rapporti di conto corrente ancora in essere, non sono prevedibili nella loro consistenza i flussi futuri in entrata e in uscita (argomento sulla cui scorta gli interpreti escludono l'ammissibilità della domanda di ripetizione di indebito prima della chiusura del conto), mentre nei rapporti di finanziamento in cui, come nel caso in esame, gli interessi corrispettivi sono pattuiti a tasso fisso l'ammontare del debito residuo è precisamente determinato, talché ben sarebbe possibile la condanna futura alla restituzione di quanto preteso in eccedenza rispetto a quanto accertato come dovuto all'esito del ricalcolo – deve ritenersi superata dalla scadenza del piano di ammortamento in data 01.01.2025 e dalla presunzione di integrale estinzione dell'obbligazione restitutoria, come in origine convenuta, fondata, oltre che sul documento, definito “contabile di estinzione”, integrato nelle note conclusive depositate nell'interesse di parte attrice il 30.09.2025 (ammissibile, pur in mancanza di formale istanza di rimessione in termini, poiché di formazione successiva al maturare delle preclusioni istruttorie), sull'assenza di contestazioni, da parte della in ordine all'adempimento a opera degli attori CP_3 degli obblighi discendenti dal contratto del 01.12.2014: difatti, sostenere che, ai fini dell'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito, gravasse su parte attrice la prova del versamento dei ratei non equivale ad affermare l'inadempimento dell'obbligazione restitutoria (che, difatti, la convenuta non ha mai allegato, cosicché il pagamento deve reputarsi non controverso, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ.).
5.2.2. In definitiva, la deve essere condannata a restituite a e a Controparte_1 Parte_2 la somma di euro 23.097,10. Parte_3
5.2.2.1. Controvertendosi di un'obbligazione restitutoria – e, dunque, di valuta – spetta, inoltre, agli attori il pagamento degli interessi al saggio legale, dalla data della domanda (art. 2033 cod.
~ 6 ~ civ.), atteso che la buona fede dell'accipiens si presume e non è stata dimostrata (e, in verità, neppure sostenuta) la malafede della Banca nella ricezione dei pagamenti.
Non può invece essere riconosciuta la rivalutazione monetaria (che compete solo per i debiti di valore) né, volendo diversamente interpretare la domanda proposta, il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, cod. civ., di cui non è stata fornita la prova (neppure attraverso l'indicazione di elementi atti a fondarne una presunzione di sussistenza).
6. In ragione della soccombenza, la deve essere condannata a rifondere a Controparte_1 Parte_2
e a le spese processuali, che, liquidate nel dispositivo applicando in ragione del
[...] Parte_3 valore della domanda (determinato in base al criterio del decisum) i parametri del D.M. n. 55/2014 per i giudizi, innanzi al Tribunale, di valore compreso fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, è congruo quantificare, tenuto conto del pregio e della consistenza dell'attività difensiva svolta nell'interesse della parte vittoriosa, in misura media per tutte le fasi.
6.1. Sulla base dello stesso principio, devono essere poste integralmente a carico della convenuta le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accolte le domande di parte attrice,
1) dichiara nulla, per violazione dell'art. 121, commi 1, lett. e), e 2, del D. Lgs. n. 385/1993, la clausola di determinazione degli interessi corrispettivi contenuta nel contratto di finanziamento n. 4144172 concluso il 01.12.2014 da e a con la Parte_2 Parte_3 Controparte_1
e, per l'effetto, accertato che gli interessi corrispettivi competono al tasso sostitutivo previsto dall'art. 125 bis, comma 7, del D. Lgs. n. 385/1993, condanna la convenuta a restituire agli attori la somma, indebitamente pagata, di euro 23.097,10, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
2) condanna la a rifondere a e a 146,50 per spese ed Controparte_1 Parte_2 Parte_3 euro 5.077,00 per compensi d'avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) pone integralmente a carico della le spese di CTU liquidate con separato Controparte_1 decreto.
Oristano, 30.10.2025.
Il Giudice
(dott.ssa IA NU)
~ 7 ~
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Verbale dell'udienza del 30.10.2025
In data odierna, innanzi alla dott.ssa IA NU, nell'interesse di parte attrice, compare, in sostituzione dell'avv. ER, l'avv. Annalisa ER, la quale richiama le note conclusionali depositate in atti e chiede che la causa sia tenuta in decisione.
L'avv. Arianna Angie Cuccu, comparsa in sostituzione degli avvocati Toffoletto, Pesenti, Romeo,
LA, NM e AM nell'interesse della richiama quanto esposto nelle Controparte_1 note difensive, evidenziando in particolare: l'irritualità del deposito delle note conclusive del
30.09.2025 da parte degli attori (in quanto non previste nel provvedimento del 16.04.2025),
l'infondatezza delle pretese avversarie, perché i signori ER e non hanno assolto l'onere Pt_1 probatorio, la facoltatività delle polizze, che pertanto non possono concorrere alla determinazione del
TAEG, i conteggi effettuati dalla CTU, per i motivi già esposti nelle note difensive e nell'atto introduttivo. Insiste, pertanto, affinché sia rinnovata la CTU mediante nuovo conteggio.
Il Giudice sentita la discussione orale della causa, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ..
Il Giudice
IA NU
~ 1 ~ Segue verbale dell'udienza del 30.10.2025.
R.G. n. 674/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa IA NU, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 674 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_2 C.F._1 Parte_3
, con domicilio eletto in Oristano nello studio dell'avv. Angelo ER, che C.F._2 li difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, attori contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Cagliari nello studio dell'avv. Sandra Macis, difesa e rappresentata, per procura alle liti depositata in atti, dagli avvocati Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian
Romeo, NA LA, FL NM e NA AM, convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell'interesse degli attori: “Si chiede l'accoglimento delle conclusioni in conformità alle risultanze della CTU, che ha determinato una restituzione in favore dei ricorrenti pari ad €
28.142,24, oltre interessi legali e rivalutazione, come per legge. Dette somme vanno restituite ai ricorrenti. Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”;
Nell'interesse della convenuta: “Nel merito:
1. rigettare tutte le domande formulate da controparte, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in atti;
In via istruttoria:
2. disporre il richiamo del CTU affinché effettui il ricalcolo secondo il regime, i parametri e le indicazioni formulate dal Giudicante, e non altri, frutto di determinazioni soggettive dell'Ausiliario,
~ 2 ~ nonché sulla scorta dei pagamenti effettivamente documentati dalla controparte;
In ogni caso:
3. con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. del 01.06.2021, e hanno Parte_2 Parte_3 convenuto in giudizio la con cui il 01.12.2014 avevano concluso un contratto di Controparte_1 prestito personale (identificato con il n. 4144172), e, per ottenere l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte, premesso di avere convenuto la restituzione del finanziamento (di euro 42.328,00) in
120 ratei mensili di euro 547,71 ciascuno, con TAN del 9,50% e TAEG del 9,99% e che, contestualmente al finanziamento, erano state stipulate, al premio complessivo di euro 5.328,00, due polizze assicurative – la prima con la (denominata “Polizza vita collettiva Controparte_2
- CPI prestiti personali”) e la seconda (denominata “Copertura Assicurativa Creditor Protection”) con la –, hanno sostenuto che il TAEG effettivamente praticato, Parte_4 comprensivo dei costi assicurativi, fosse pari al 13,51%, in luogo del 9,99% indicato nel contratto.
Pertanto, quale conseguenza della violazione della normativa sulla trasparenza bancaria, gli attori hanno affermato di avere diritto di ottenere la restituzione delle somme indebitamente pagate previa rimodulazione del piano di ammortamento al tasso sostitutivo previsto dall'art. 125 bis, comma 7, del
D. Lgs. n. 385/1993.
2. Con memoria del 01.10.2021, si è costituita in giudizio la che, eccepita in via Controparte_1 preliminare l'inammissibilità del ricorso in ragione del rito prescelto (di cui ha chiesto la conversione in ordinario), nel merito, ha contestato la fondatezza delle avverse pretese, assumendo che le polizze assicurative avessero avuto carattere facoltativo (come chiaramente indicato nella documentazione contrattuale), cosicché i relativi costi non avrebbero dovuto considerarsi ai fini della determinazione del TAEG del finanziamento, e, senza allegare l'inadempimento degli attori all'obbligazione di restituire il denaro ricevuto, si è limitata a sostenere che competesse alla controparte, quale fatto costitutivo della domanda di ripetizione di indebito, documentare il versamento delle rate pagate.
3. In seguito al mutamento del rito, disposto alla prima udienza, il giudizio è stato istruito mediante documenti e consulenza tecnica d'ufficio.
§§§
4. La domanda degli attori è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
5. La controversia attiene, in buona sostanza, alle modalità di determinazione del TAEG del contratto di finanziamento stipulato dalla parte attrice con la il 01.12.2014 (doc. 1 Controparte_1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio), in cui, stando alla prospettazione degli attori, la Banca avrebbe dovuto includere, secondo il dettato dell'art. 121, comma 2, del D. Lgs. n. 385/1993, anche
~ 3 ~ gli oneri generati dalle polizze assicurative – facoltative, a detta della convenuta – contestualmente stipulate, comportanti l'addebito di un premio complessivo di euro 5.328,00.
Nella materia in esame, deve rammentarsi, sul piano teorico, che, secondo la giurisprudenza, il
TAEG, quale elemento atto a fornire al consumatore una complessiva, benché sintetica, informazione circa il costo dell'operazione di finanziamento, rappresenta il principale parametro di trasparenza nei contratti di credito al consumo nonché di orientamento del cliente nella scelta di concludere il contratto.
Per tale motivo, l'art. 125 bis, comma 6, del D. Lgs. n. 385/1993, ratione temporis applicabile attesa la conclusione nel dicembre 2014 del contratto oggetto di causa, sanziona con la nullità parziale (e con l'applicazione di un tasso sostitutivo, stabilito dal comma 7, corrispondente a quello nominale minimo dei buoni del tesoro annuali, o di altri titoli similari eventualmente indicati dal
Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del finanziamento) il contratto che – in violazione dell'art. 121, commi 1, lett. e), e 2, del D. Lgs. n.
385/1993 (nella versione vigente all'epoca della conclusione del contratto, secondo cui, rispettivamente, il ““costo totale del credito” indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza” e “Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”) – riporti un TAEG inferiore a quello effettivo in ragione dell'omessa inclusione di spese obbligatorie incidenti sul costo del denaro.
5.1. Ciò premesso, ai fini della decisione, diviene, dunque, dirimente acclarare se, in specie, le polizze assicurative stipulate dagli attori abbiano avuto carattere obbligatorio o facoltativo, dacché, solo nel primo caso, il relativo costo dovrebbe includersi nel TAEG.
A tale riguardo, in giurisprudenza, va consolidandosi l'orientamento – condiviso da chi scrive – secondo cui la qualificazione come obbligatorie o facoltative delle polizze, pur non prescindendo dal dato testuale degli accordi conclusi, presuppone l'accertamento della sussistenza di un collegamento tra la spesa assicurativa e l'erogazione del credito tale per cui la stipulazione della polizza abbia costituito condizione di accesso al finanziamento;
la sussistenza di detto collegamento, la cui dimostrazione grava su colui che agisce in giudizio postulando la parziale nullità del contratto per violazione dell'art. 121, commi 1, lett. e), e 2, del D. Lgs. n. 385/1993 (e, dunque, in specie, sugli attori), può essere affermata anche in base a indici presuntivi, quali la contestualità della stipulazione, l'identità della durata del piano di ammortamento e della copertura assicurativa, la
~ 4 ~ funzione di assicurazione del credito, la parametrazione dell'indennizzo al debito residuo e la significativa remunerazione dell'intermediario (cfr. Trib. Latina, n. 614/2025).
Tutti gli indici indicati ricorrono nel caso in esame: invero, entrambe le polizze stipulate dagli attori
(doc. 2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio) sono state sottoscritte nella stessa data del contratto di finanziamento (01.12.2014) e nei locali della Banca, la durata concordata è uguale e sovrapposta a quella del finanziamento (120 mesi, dal 01.02.2015 al 01.01.2025), sono irrefutabili la funzione di copertura del credito e la parametrazione dell'indennizzo al debito residuo, evincibili, prima ancora che dall'esame della documentazione contrattuale, dalla stessa denominazioni delle polizze (“Polizza vita collettiva - CPI prestiti personali” e “Copertura Assicurativa Creditor
Protection”), le provvigioni percepite dall'intermediario sono pari, rispettivamente, al 50% e al 64% dei premi versati, sicché risulta fortemente incentivata la vendita del prodotto assicurativo in connessione al finanziamento.
Tanto è sufficiente per presumere il collegamento funzionale fra il contratto di finanziamento e quelli di assicurazione e, di conseguenza, per affermare, in uno all'obbligatorietà delle polizze per accedere al credito, il dovere della di includere nel TAEG gli oneri generati dai premi CP_3 assicurativi.
5.1.1. Il contratto di finanziamento deve, pertanto, essere dichiarato nullo, limitatamente alla clausola concernente gli interessi corrispettivi, che, per l'effetto, competono alla Banca al tasso stabilito dall'art. 125 bis, comma 7, del D. Lgs. n. 385/1993.
5.2. Chiamata ad accertare il TAEG effettivamente praticato con inclusione degli oneri prodotti dalla stipulazione delle polizze assicurative e a effettuare il ricalcolo degli interessi dovuti applicando il tasso sostitutivo previsto dall'art. 125 bis, comma 7, del D. Lgs. n. 385/1993, con relazione pienamente condivisibile negli esiti poiché convincente sul piano argomentativo e immune da vizi logici, la consulente tecnica d'ufficio – dopo avere affermato che il TAEG effettivo è Parte_5 pari al 13,55% (in luogo di quello convenzionale del 9,99%) –, individuato il tasso di interesse sostitutivo applicabile nello 0,69%, ha esposto che l'importo dovuto dagli attori alla a titolo di CP_3 interessi corrispettivi ammonta a euro 1.299,90 (dato ricavabile dalla tabella denominata “3_Calcolo
TAEG art. 125 bis 0,69” allegata alla relazione di CTU).
A tale importo devono essere sommati il capitale di euro 37.000,00, la cui restituzione, ovviamente, compete alla convenuta per intero, e il premio complessivo delle due polizze assicurative di euro
5.328,00: invero, parte attrice non ha contestato la validità dei contratti di assicurazione conclusi a garanzia del credito, cosicché nessuna obbligazione restitutoria riguardante i rapporti assicurativi trae origine dalla declaratoria di parziale nullità del finanziamento.
Il debito complessivo degli attori nei confronti della convenuta è pertanto pari a euro 43.627,90.
~ 5 ~ Poiché, dall'esame del contratto, emerge che, secondo il piano di ammortamento originario, al
TAEG effettivamente applicato, gli attori avrebbero dovuto restituire alla Banca l'importo totale di euro 66.725,00, ai signori ER e compete la restituzione, da parte della convenuta, di euro Pt_1
23.097,10.
5.2.1. Un'ultima considerazione è d'obbligo relativamente alla domanda di condanna formulata da parte attrice.
Difatti, quando il giudizio è stato introdotto, la restituzione del finanziamento era ancora in corso, sicché, applicando per analogia i principi espressi dalla giurisprudenza in materia di ammissibilità della domanda di ripetizione di indebito formulata nei processi per declaratoria parziale di nullità dei contratti di conto corrente, l'ammissibilità delle istanze restitutorie proposte dagli attori avrebbe potuto porsi in dubbio, in quanto il rapporto sorto fra le parti dal contratto dichiarato, in questa sede, parzialmente nullo non era ancora esaurito.
La questione – comunque non pacifica, dal momento che, nei rapporti di conto corrente ancora in essere, non sono prevedibili nella loro consistenza i flussi futuri in entrata e in uscita (argomento sulla cui scorta gli interpreti escludono l'ammissibilità della domanda di ripetizione di indebito prima della chiusura del conto), mentre nei rapporti di finanziamento in cui, come nel caso in esame, gli interessi corrispettivi sono pattuiti a tasso fisso l'ammontare del debito residuo è precisamente determinato, talché ben sarebbe possibile la condanna futura alla restituzione di quanto preteso in eccedenza rispetto a quanto accertato come dovuto all'esito del ricalcolo – deve ritenersi superata dalla scadenza del piano di ammortamento in data 01.01.2025 e dalla presunzione di integrale estinzione dell'obbligazione restitutoria, come in origine convenuta, fondata, oltre che sul documento, definito “contabile di estinzione”, integrato nelle note conclusive depositate nell'interesse di parte attrice il 30.09.2025 (ammissibile, pur in mancanza di formale istanza di rimessione in termini, poiché di formazione successiva al maturare delle preclusioni istruttorie), sull'assenza di contestazioni, da parte della in ordine all'adempimento a opera degli attori CP_3 degli obblighi discendenti dal contratto del 01.12.2014: difatti, sostenere che, ai fini dell'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito, gravasse su parte attrice la prova del versamento dei ratei non equivale ad affermare l'inadempimento dell'obbligazione restitutoria (che, difatti, la convenuta non ha mai allegato, cosicché il pagamento deve reputarsi non controverso, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ.).
5.2.2. In definitiva, la deve essere condannata a restituite a e a Controparte_1 Parte_2 la somma di euro 23.097,10. Parte_3
5.2.2.1. Controvertendosi di un'obbligazione restitutoria – e, dunque, di valuta – spetta, inoltre, agli attori il pagamento degli interessi al saggio legale, dalla data della domanda (art. 2033 cod.
~ 6 ~ civ.), atteso che la buona fede dell'accipiens si presume e non è stata dimostrata (e, in verità, neppure sostenuta) la malafede della Banca nella ricezione dei pagamenti.
Non può invece essere riconosciuta la rivalutazione monetaria (che compete solo per i debiti di valore) né, volendo diversamente interpretare la domanda proposta, il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, cod. civ., di cui non è stata fornita la prova (neppure attraverso l'indicazione di elementi atti a fondarne una presunzione di sussistenza).
6. In ragione della soccombenza, la deve essere condannata a rifondere a Controparte_1 Parte_2
e a le spese processuali, che, liquidate nel dispositivo applicando in ragione del
[...] Parte_3 valore della domanda (determinato in base al criterio del decisum) i parametri del D.M. n. 55/2014 per i giudizi, innanzi al Tribunale, di valore compreso fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, è congruo quantificare, tenuto conto del pregio e della consistenza dell'attività difensiva svolta nell'interesse della parte vittoriosa, in misura media per tutte le fasi.
6.1. Sulla base dello stesso principio, devono essere poste integralmente a carico della convenuta le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accolte le domande di parte attrice,
1) dichiara nulla, per violazione dell'art. 121, commi 1, lett. e), e 2, del D. Lgs. n. 385/1993, la clausola di determinazione degli interessi corrispettivi contenuta nel contratto di finanziamento n. 4144172 concluso il 01.12.2014 da e a con la Parte_2 Parte_3 Controparte_1
e, per l'effetto, accertato che gli interessi corrispettivi competono al tasso sostitutivo previsto dall'art. 125 bis, comma 7, del D. Lgs. n. 385/1993, condanna la convenuta a restituire agli attori la somma, indebitamente pagata, di euro 23.097,10, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
2) condanna la a rifondere a e a 146,50 per spese ed Controparte_1 Parte_2 Parte_3 euro 5.077,00 per compensi d'avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) pone integralmente a carico della le spese di CTU liquidate con separato Controparte_1 decreto.
Oristano, 30.10.2025.
Il Giudice
(dott.ssa IA NU)
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