Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 21/03/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1271 /2024
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore
SENTENZA
Nel procedimento N.V.G. 1271/2024 promosso con ricorso congiunto di separazione e divorzio depositato in data 30/01/2024 da
, con l'avv. Pierobon Regina, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Zanella Stefania, come da mandato in atti;
Controparte_1
- Ricorrenti -
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni congiunte in ordine al divorzio
Per i ricorrenti:
“ che l'Ill.mo Tribunale di Padova Voglia pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi e unitisi in matrimonio in NI (PD) in data Controparte_1 Parte_1
30/05/2015, con atto trascritto nei Registri di Stato Civile di detto comune all'anno 2015, numero 3, Parte I, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alle conseguenti annotazioni, e decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 della legge n. 898/1970 e previo
1
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare dove meglio crede la propria residenza.
2) Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza Per_1
prevalente presso la madre. 3) I genitori concordano di mantenere -sino al compimento del decimo anno di vita del figlio l'attuale regime di visita padre-figlio e quindi il IG. potrà Pt_1
tenere con sé il figlio il mercoledì o giovedì dalle 18.00 al mattino seguente quando lo riaccompagnerà a scuola;
un weekend a settimane alterne dal venerdì sera alle 18.00 (o sabato mattina dalle 9.00) alle 20.00 della domenica o al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola.
4) In considerazione dei rispettivi impegni di lavoro e delle eIGenze e desideri di , i Per_1
genitori si riconoscono la maggior flessibilità possibile, impegnandosi a concordare i tempi e le diverse modalità di frequentazione con il figlio, al fine di garantire una necessaria continuità del rapporto di entrambi con il figlio, nonché dello stesso con i rispettivi parenti, fino ad arrivare, al compimento del decimo anno di vita del figlio, al seguente regime di visita paritario:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Settimana 1 Padre Padre Padre Madre Madre Padre Padre
Settimana 2 Madre Madre Madre Padre Padre Madre Madre
Il IG. , nei giorni in cui il figlio starà con lui, andrà a prelevarlo all'uscita da scuola. Pt_1
5) Ciascun genitore, inoltre, terrà con sé il figlio : - metà delle vacanze scolastiche Per_1 natalizie (da intendersi dall'ultimo giorno di scuola sino al giorno di ripresa delle lezioni), per un periodo comprendente, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di Capodanno, in modo tale che il figlio possa stare con un genitore dall'inizio delle vacanze natalizie fino al 30 dicembre, mentre con l'altro genitore dal 31 dicembre sino a fine vacanza. A far data dal Natale
2023, la madre godrà del primo periodo mentre il padre del secondo;
poi, dall'anno 2024, i periodi si invertiranno. Data la tenera età del piccolo la festività del Natale sarà così regolata:
starà con il genitore che avrà le vacanze nel primo periodo la sera della vigilia e andrà Per_1
dall'altro la mattina di Natale, farà il pranzo con lui e tornerà dall'altro nel tardo pomeriggio;
- metà delle vacanze pasquali, dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al giorno di Pasqua con un genitore e dal giorno di Pasquetta sino al rientro a scuola con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di
2 ogni anno. - I “ponti” intesi come giornate di sospensione scolastica tra una festività (ad es.
25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 8 dicembre, S. Patrono) ed il weekend o viceversa verranno equamente divisi tra i genitori e tra loro alternati. In caso di disaccordo sui periodi di vacanza la madre avrà priorità di scelta negli anni pari e il padre in quelli dispari. Qualora il regime adottato sia quello paritario di cui alla soprariportata tabella, una volta terminato il periodo di vacanza con un genitore, riprenderà l'ordinaria turnazione (come da tabella); qualora, però, in base all'alternanza dei fine settimana, quello successivo alle due settimane consecutive di vacanza con un genitore spettasse sempre allo stesso, verrà trascorso dal figlio insieme all'altro.
6) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , a mezzo bonifico e a partire dal mese di Pt_1 CP_1 dicembre 2023, un assegno mensile di € 300,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, entro e non oltre il giorno 10 Per_1
di ogni mese. Al pagamento dei buoni pasto per il figlio provvederà direttamente la IG.ra a partire da dicembre 2023. CP_1
7) Il IG. inoltre concorrerà alle spese straordinarie relative al figlio nella misura del Pt_1
50%, individuate come da Protocollo 17/01/2017 in uso presso il Tribunale di Padova.
8) L'assegno unico universale e ogni altro beneficio a sostegno del nucleo familiare verranno ripartiti al 50% tra i genitori, dal mese di dicembre 2023. Il IG. , che attualmente Pt_1 percepisce l'assegno unico al 100%, si impegna a rimborsare alla IG.ra la quota di CP_1 quest'ultima, sempre a far data da dicembre 2023, documentando l'importo percepito, fintantoché l'assegno unico non verrà accreditato ad entrambi al 50%.
9) Il IG. si accollerà -da luglio 2023- il residuo del finanziamento acceso con Agos, Pt_1
rinunciando a pretenderne il rimborso da parte della IG.ra . CP_1
10) Il IG. dichiara di accollarsi l'intero compenso corrisposto all'agenzia immobiliare Pt_1
per la vendita della casa familiare, rinunciando a pretenderne il rimborso da parte della IG.ra
. CP_1
11) In ragione del fatto che l'intero saldo attivo del conto corrente cointestato alle parti n.
002/203/800463 acceso presso BCC Roma è stato accreditato per intero alla IG.ra , e CP_1
l'intero saldo attivo del conto corrente cointestato n. 16789.77 acceso presso MPS è stato accreditato per intero al IG. , la IG.ra si impegna a rifondere a quest'ultimo la Pt_1 CP_1 somma di € 5.000,00 entro la fissanda udienza di comparizione delle parti. Il relativo assegno circolare intestato al IG. verrà custodito in deposito fiduciario dall'avv. S. Parte_1
Zanella che lo consegnerà all'avv. R. Pierobon entro otto giorni dalla suddetta udienza.
3 12) Le parti rinunciano ad ogni pretesa derivante dalla comunione dei beni sui saldi dei rispettivi conti correnti personali e cointestati.
13) Le autovetture, acquistate dai coniugi in regime di comunione dei beni, resteranno in proprietà agli attuali intestatari i quali, laddove necessario, presteranno ogni eventuale dichiarazione necessaria in caso di trasferimento. 14) Spese legali compensate tra le parti”.
Per il P.M: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
FATTO E DIRITTO
I IGg. e hanno contratto matrimonio il 30/05/2015 in Parte_1 Controparte_1
NI (PD) e trascritto nel relativo registro al n.3, Parte I dell'anno 2015.
Con riguardo alla domanda di separazione personale dei coniugi, l'udienza ex art.473 bis 51
c.p.c. si è tenuta il 5.3.2024 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e la separazione è stata pronunciata con sentenza n.197/2024 pubblicata in data 13.5.2024, passata in giudicato.
Con ordinanza in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo ai fini della pronuncia della sentenza di divorzio e a tal fine è stata fissata l'udienza del 24.1.2025 in trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
Con note depositate per tale udienza le parti hanno confermato le conclusioni riportate in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza 5.3.2024
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse del figlio minore, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss.
c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse, con la precisazione che quanto concordato ai punti da 9 a 13 costituisce espressione della autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita del recepimento da parte del Tribunale per la sua validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
4 1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...]
contratto il 30/05/2015 in NI e trascritto nel relativo registro CP_1
al n.3 parte I anno 2015 del Comune di NI;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti riportati in epigrafe come indicato in parte motiva;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di conIGlio del 14 marzo 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
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