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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/02/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3844/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Cinzia Balletti Presidente relatore
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3844/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. SENATORE TANIA Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avv. MOSCARELLA BRUNO CP_1
Convenuto Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
1. pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n.
898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
1
2. confermare l'affidamento condiviso della LI minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della sua presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione, con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione in
Padova, Via Riccati, che rimarrà assegnata alla stessa;
3. dichiarare che il padre avrà diritto di tenere con sé la LI minore secondo le modalità che il Giudice riterrà più idonee in relazione alla distanza del luogo di residenza del padre e alle condizioni economiche dello stesso;
5. a parziale modifica della sentenza n. 1865-22 del Tribunale di Padova e con decorrenza dal deposito della domanda, stabilire che entro il giorno 10 (dieci) di
Per_ ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento della LI , il sig. Pt_1
corrisponderà a mezzo bonifico bancario a la somma di € 150,00 (diconsi CP_1
euro centocinquanta), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT dall'anno successivo all'udienza di comparizione dei coniugi avanti il Tribunale, oltre al 20% delle spese straordinarie così come indicate nel Protocollo del Tribunale di
Padova, che si ritiene integralmente richiamato.
IN VIA ISTRUTTORIA: in caso di contestazioni formulate da controparte sui fatti esposti in narrativa, si chiede venga ammessa prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova premessa la locuzione “vero che”:
1. presta la propria attività lavorativa in qualità di cameriere in Persona_2
Verona;
2. , anche se formalmente ancora residente presso l'abitazione in Persona_2
Padova, Via Riccati n. 4, abita stabilmente in Verona, ospitato da un connazionale.
Si indicano come testimoni il figlio , di Noventa Padovana, Persona_2 Tes_1
di San Giorgio delle Pertiche;
con riserva di indicarne altri. Tes_2
2 Con riserva di meglio articolare, precisare, integrare le domande e/o le richieste istruttorie anche a seguito delle difese di controparte.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge.
Per parte convenuta: parte resistente condivide i punti da 1 a 4 elencati da controparte e non li riscrive per non tediare Questo Tribunale;
Voglia il Tribunale valutare la possibilità di fissare l'udienza per la comparizione dei predetti coniugi innanzi a sé per il tentativo di conciliazione e in mancanza, previa emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti che riterrà opportuni nell'interesse dei coniugi, accogliere le seguenti 5. a della sentenza n. 1865-22 del
Tribunale di Padova e con decorrenza dal deposito della domanda, stabilire che entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento della Per_ LI , il sig. deve corrispondere a mezzo bonifico bancario a la Pt_1 CP_1
somma di € 500,00 (diconsi euro cinquecento), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT dall'anno successivo all'udienza di comparizione dei coniugi avanti il Tribunale, oltre al 50% delle spese straordinarie così come ordinato all'odierno ricorrente dalla Sentenza n. 1865/2022, pubblicata il 03/11/2022, che ha definito il procedimento di separazione personale n. 875/2019 R.G.
Lo scrivente legale si riporta agli atti depositati e ribadisce che la convivenza tra i due coniugi è diventata dapprima difficile ed attualmente pressoché impossibile,
Di conseguenza, la ricorrente riferisce di essere anche preoccupata per la difficoltà che, in un clima del genere, la prole possa crescer sana. Conferma della richiesta di vivere separati
Chiede che la causa venga riservata a Sentenza ai sensi dell'art. 190, c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA
3 si chiede venga ammessa prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova premessa la locuzione “vero che”:
1. ha prestato la propria attività lavorativa in qualità di cameriere in Persona_2
Verona ed ha perso il lavoro il 20/7/2024 ed è disoccupato;
2. , dopo aver perso il lavoro, risulta ed è ancora residente presso Persona_2
l'abitazione in Padova, Via Riccati n. 4, e sta cercando un nuovo lavoro, nonostante i problemi di salute che hanno condizionato l'impiego precedente.
3. ha dovuto rinunciare al lavoro nche per motivi di salute (allegato Persona_2
Si indicano come testimoni il figlio Persona_2
Con riserva di meglio articolare, precisare, integrare le domande e/o le richieste istruttorie anche a seguito delle difese del ricorrente.
Ad ogni buon conto, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato il [...] a Zhejiang in [...] Parte_1
CP_ CINESE , e , nata il [...] a Zhejiang in [...], contraevano matrimonio civile in data 2.08.2005 in Invorio (NO) , trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile del Comune di Invorio (NO).
Dalla loro unione nascevano , il 13.3.2005 e il 22.8.2012 Persona_2 Per_3
Con sentenza n. 1865/2022, pubblicata il 03/11/2022, il Tribunale di Padova pronunciava sentenza di separazione personale tra i coniugi disponendo le seguenti condizioni: CP_ 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Invorio (NO), di annotare la presente sentenza nei relativi registri;
3) dispone l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
4) il padre potrà tenere con sé i minori:
4 - a fine settimana alternati;
- quanto alle festività civili e religiose (vacanze natalizie, pasquali, ecc.), liberi i genitori di organizzarsi di comune accordo, i figli le trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore (un anno il natale con un genitore e la pasqua con l'altro e viceversa);
- quanto alle ferie estive ciascun genitore trascorrerà con i figli un periodo non inferiore alle due settimane, anche non consecutive da comunicare all'altro genitore entro il 31.05. di ogni anno.
5) conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in Padova (PD) Via Riccati 4 alla ricorrente affinchè vi coabiti con i figli minori;
6) pone a carico del resistente il pagamento in favore della ricorrente, a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di €
500,00 (€ 250,00 per ogni figlio), oltre rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di mantenimento dei figli minori, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie definite come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova del 2017;
7) rigetta le ulteriori domande formulate dalle parti;
8) spese di lite compensate .
In data 31.7.2024 depositava ricorso chiedendo che venisse Parte_1
pronunciata la sentenza di scioglimento del matrimonio e i consequenziali provvedimenti relativi alla prole ed economici;
precisava che il figlio era diventato nel frattempo maggiorenne ed autonomo economicamente;
chiedeva la riduzione dell'assegno di mantenimento della LI.
Si costituiva la moglie precisando che il figlio aveva dovuto rinunciare al lavoro perché malato ed era a suo carico, viveva con entrambi i figli nella casa da lei acquistata.
5 All'udienza del 12.12.204 comparivano entrambe le parti, parte ricorrente confermava la volontà di divorziare e deduceva di svolgere l'attività lavorativa di magazziniere con un Reddito da lavoro pari a 800/900 al mese;
parte convenuta si opponeva invece al divorzio avendo il marito commesso molte ingiustizie nei suoi confronti e deduceva di essere titolare di un bar con un Reddito da lavoro pari a 500/600 euro al mese;
Il Giudice, non esperito il tentativo di conciliazione alla luce delle deduzioni di violenza svolte dalla moglie, invitava le parti a discutere sui provvisori, sullo status e sull'intera causa e tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferirne in collegio.
****
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità
(entrambe le parti sono nate nella Repubblica Popolare Cinese), appare necessario verificare per ogni domanda se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, stabilire quale sia la legge applicabile.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del
Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n.
1111/2019, applicabile ratione temporis, che stabilisce che è competente l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora” che, come allegato e documentato da entrambe le parti, è in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 del
Regolamento (UE) 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato della residenza dei coniugi nel momento in cui viene adita la autorità giuidciziaria e, pertanto, si applica la legge italiana.
6 In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'art. 7 del Regolamento
(UE) n. 1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello
Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data di proposizione della domanda.
Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche, nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR). Nel caso di specie, il figlio minore della coppia risiede in Italia fin dalla nascita e frequenta la scuola, pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda, va rilevato che fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n.1),
7 oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta Convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo la LI minore residente in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento della LI minore della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del
Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'art. 3, lett. b) è competente
“l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditore è la LI minore, la quale risiede stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d) del suddetto Regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa ad un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento alla LI stessa.
Riguardo la legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento del figlio minore, l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore”
8 e nel caso di specie il creditore dell'obbligazione alimentare è la LI minore che risiede, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
Gli stessi criteri di collegamento valgono con riferimento al figlio maggiorenne ma asseritamente non indipendente economicamente, trattandosi di obbligazione alimentare in senso lato (mantenimento) ed il figlio risiede in Italia, con conseguente applicazione della legge italiana.
1.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Sussistono, nel caso di specie, tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b),
l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione delle parti avanti al Presidente del Tribunale;
la relativa sentenza è passata in giudicato.
2.
Quanto ai provvedimenti inerenti alla LI minore si osserva quanto segue.
Ricorrono le condizioni per confermare l'affidamento della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre non essendo mutate le circostanze esistenti alla data della pronuncia della sentenza di separazione.
La residenza del minore continuerà ad essere stabilità presso la madre.
Quanto alle facoltà di visita, come da sentenza di separazione, il padre potrà tenere con sé la minore:
a fine settimana alternati;
quanto alle festività civili e religiose (vacanze natalizie, pasquali, ecc.), liberi i genitori di organizzarsi di comune accordo, la LI le trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore (un anno il natale con un genitore e la pasqua con l'altro e viceversa);
9 quanto alle ferie estive ciascun genitore trascorrerà con la LI un periodo non inferiore alle due settimane, anche non consecutive da comunicare all'altro genitore entro il 31.05. di ogni anno.
3.
Quanto all'assegnazione della casa coniugale si conferma l'assegnazione della stessa alla sig.ra ove vi continuerà a vivere con la LI minorenne. CP_1
4.
Quanto al mantenimento, sussiste l'obbligo di entrambi i genitori a contribuire al mantenimento della LI minore.
In base ai criteri di cui all'art. 337 ter c.c., occorre tenere conto che la madre, cui sono attribuiti in via prioritaria i compiti di cura e di accudimento della LI, svolge attività lavorativa quale titolare di un bar, percependo un reddito pari a circa 500/600 euro al mese mensili, laddove il sig. svolge la Parte_1
professione di magazziniere con un Reddito da lavoro dichiarato in udienza come pari a 800/900 al mese, mentre dall'estratto conto appare di 900-950 euro al mese.
È necessario considerare anche l'aspetto dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra Sebbene questa soluzione comporti per lei un risparmio, non CP_1
essendo tenuta a pagare un canone di locazione o a sostenere un mutuo per l'acquisto di un nuovo immobile, occorre valutare anche che la resistente dovrà continuare a farsi carico delle spese necessarie per garantire alla LI vitto, alloggio e un ambiente confortevole. Di conseguenza, dovrà sostenere i costi relativi alle utenze, al mantenimento dell'immobile e ad altre necessità.
Si ritiene, pertanto, congruo in tale situazione confermare il contributo di €
250,00 a carico del padre per il mantenimento della LI minore, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT,
10 oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova del 17.1.2017.
5.
Quanto al mantenimento del figlio maggiorenne , parte ricorrente Persona_2
allega il fatto che lo stesso sia economicamente autosufficiente, circostanze contestata dalla madre la quale afferma che il figlio sia ora disoccupato e impossibilitato a lavorare. In base alla giurisprudenza della Corte di Cassazione
l'obbligo dei genitori di concorrere tra di loro al mantenimento dei figli non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimi, ma perdura finché il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo non dia la prova “che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento risulta necessariamente ancorato all'età, alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riferimento al settore nel quale il figlio abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione” (Cass. n.
18076/2014, v. anche Cass. n. 38366/2021).
Entrambe le parti hanno confermato che il figlio ha lavorato come cameriere in un ristorante a Verona, acquisendo esperienza nel settore e mostrando una naturale attitudine al lavoro. Pertanto, si ritiene che non sussista l'obbligo per il sig. di continuare a mantenere il figlio maggiorenne, Parte_1
considerato che, sebbene attualmente disoccupato, il giovane è pienamente in grado di trovare una nuova occupazione che gli consentirà di continuare a
11 mantenersi autonomamente, mentre appaiono generiche le deduzioni di impossibilità di occupazione a causa di patologia.
Alla luce della reciproca soccombenza, le spese di lite meritano di essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e , Parte_1 CP_1
contratto in data 2.08.2005 in Invorio (NO) e trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile del Comune di Invorio (NO);
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3) dispone l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
4) il padre potrà tenere con sé la minore:
- a fine settimana alternati;
- quanto alle festività civili e religiose (vacanze natalizie, pasquali, ecc.), liberi i genitori di organizzarsi di comune accordo, la LI le trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore (un anno il natale con un genitore e la pasqua con l'altro e viceversa);
- quanto alle ferie estive ciascun genitore trascorrerà con la LI un periodo non inferiore alle due settimane, anche non consecutive da comunicare all'altro genitore entro il 31.05. di ogni anno.
5) conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in Padova (PD) Via Riccati
4 alla ricorrente affinché vi coabiti con la LI minore;
6) pone a carico del sig. il pagamento in favore della sig.ra Parte_1
[...] a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 5 di ogni mese, della Pt_2
somma mensile di € 250,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di mantenimento della LI minore, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie definite come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Padova del 2017;
7) Revoca l'assegno di mantenimento a favore del figlio ora maggiorenne;
8) non ammette le istanze istruttorie avanzate in quanto generiche/irrilevanti;
9) spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 28.1.25.
Il Presidente Cinzia Balletti
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Cinzia Balletti Presidente relatore
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3844/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. SENATORE TANIA Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avv. MOSCARELLA BRUNO CP_1
Convenuto Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
1. pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n.
898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
1
2. confermare l'affidamento condiviso della LI minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della sua presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione, con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione in
Padova, Via Riccati, che rimarrà assegnata alla stessa;
3. dichiarare che il padre avrà diritto di tenere con sé la LI minore secondo le modalità che il Giudice riterrà più idonee in relazione alla distanza del luogo di residenza del padre e alle condizioni economiche dello stesso;
5. a parziale modifica della sentenza n. 1865-22 del Tribunale di Padova e con decorrenza dal deposito della domanda, stabilire che entro il giorno 10 (dieci) di
Per_ ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento della LI , il sig. Pt_1
corrisponderà a mezzo bonifico bancario a la somma di € 150,00 (diconsi CP_1
euro centocinquanta), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT dall'anno successivo all'udienza di comparizione dei coniugi avanti il Tribunale, oltre al 20% delle spese straordinarie così come indicate nel Protocollo del Tribunale di
Padova, che si ritiene integralmente richiamato.
IN VIA ISTRUTTORIA: in caso di contestazioni formulate da controparte sui fatti esposti in narrativa, si chiede venga ammessa prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova premessa la locuzione “vero che”:
1. presta la propria attività lavorativa in qualità di cameriere in Persona_2
Verona;
2. , anche se formalmente ancora residente presso l'abitazione in Persona_2
Padova, Via Riccati n. 4, abita stabilmente in Verona, ospitato da un connazionale.
Si indicano come testimoni il figlio , di Noventa Padovana, Persona_2 Tes_1
di San Giorgio delle Pertiche;
con riserva di indicarne altri. Tes_2
2 Con riserva di meglio articolare, precisare, integrare le domande e/o le richieste istruttorie anche a seguito delle difese di controparte.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge.
Per parte convenuta: parte resistente condivide i punti da 1 a 4 elencati da controparte e non li riscrive per non tediare Questo Tribunale;
Voglia il Tribunale valutare la possibilità di fissare l'udienza per la comparizione dei predetti coniugi innanzi a sé per il tentativo di conciliazione e in mancanza, previa emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti che riterrà opportuni nell'interesse dei coniugi, accogliere le seguenti 5. a della sentenza n. 1865-22 del
Tribunale di Padova e con decorrenza dal deposito della domanda, stabilire che entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento della Per_ LI , il sig. deve corrispondere a mezzo bonifico bancario a la Pt_1 CP_1
somma di € 500,00 (diconsi euro cinquecento), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT dall'anno successivo all'udienza di comparizione dei coniugi avanti il Tribunale, oltre al 50% delle spese straordinarie così come ordinato all'odierno ricorrente dalla Sentenza n. 1865/2022, pubblicata il 03/11/2022, che ha definito il procedimento di separazione personale n. 875/2019 R.G.
Lo scrivente legale si riporta agli atti depositati e ribadisce che la convivenza tra i due coniugi è diventata dapprima difficile ed attualmente pressoché impossibile,
Di conseguenza, la ricorrente riferisce di essere anche preoccupata per la difficoltà che, in un clima del genere, la prole possa crescer sana. Conferma della richiesta di vivere separati
Chiede che la causa venga riservata a Sentenza ai sensi dell'art. 190, c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA
3 si chiede venga ammessa prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova premessa la locuzione “vero che”:
1. ha prestato la propria attività lavorativa in qualità di cameriere in Persona_2
Verona ed ha perso il lavoro il 20/7/2024 ed è disoccupato;
2. , dopo aver perso il lavoro, risulta ed è ancora residente presso Persona_2
l'abitazione in Padova, Via Riccati n. 4, e sta cercando un nuovo lavoro, nonostante i problemi di salute che hanno condizionato l'impiego precedente.
3. ha dovuto rinunciare al lavoro nche per motivi di salute (allegato Persona_2
Si indicano come testimoni il figlio Persona_2
Con riserva di meglio articolare, precisare, integrare le domande e/o le richieste istruttorie anche a seguito delle difese del ricorrente.
Ad ogni buon conto, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato il [...] a Zhejiang in [...] Parte_1
CP_ CINESE , e , nata il [...] a Zhejiang in [...], contraevano matrimonio civile in data 2.08.2005 in Invorio (NO) , trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile del Comune di Invorio (NO).
Dalla loro unione nascevano , il 13.3.2005 e il 22.8.2012 Persona_2 Per_3
Con sentenza n. 1865/2022, pubblicata il 03/11/2022, il Tribunale di Padova pronunciava sentenza di separazione personale tra i coniugi disponendo le seguenti condizioni: CP_ 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Invorio (NO), di annotare la presente sentenza nei relativi registri;
3) dispone l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
4) il padre potrà tenere con sé i minori:
4 - a fine settimana alternati;
- quanto alle festività civili e religiose (vacanze natalizie, pasquali, ecc.), liberi i genitori di organizzarsi di comune accordo, i figli le trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore (un anno il natale con un genitore e la pasqua con l'altro e viceversa);
- quanto alle ferie estive ciascun genitore trascorrerà con i figli un periodo non inferiore alle due settimane, anche non consecutive da comunicare all'altro genitore entro il 31.05. di ogni anno.
5) conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in Padova (PD) Via Riccati 4 alla ricorrente affinchè vi coabiti con i figli minori;
6) pone a carico del resistente il pagamento in favore della ricorrente, a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di €
500,00 (€ 250,00 per ogni figlio), oltre rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di mantenimento dei figli minori, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie definite come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova del 2017;
7) rigetta le ulteriori domande formulate dalle parti;
8) spese di lite compensate .
In data 31.7.2024 depositava ricorso chiedendo che venisse Parte_1
pronunciata la sentenza di scioglimento del matrimonio e i consequenziali provvedimenti relativi alla prole ed economici;
precisava che il figlio era diventato nel frattempo maggiorenne ed autonomo economicamente;
chiedeva la riduzione dell'assegno di mantenimento della LI.
Si costituiva la moglie precisando che il figlio aveva dovuto rinunciare al lavoro perché malato ed era a suo carico, viveva con entrambi i figli nella casa da lei acquistata.
5 All'udienza del 12.12.204 comparivano entrambe le parti, parte ricorrente confermava la volontà di divorziare e deduceva di svolgere l'attività lavorativa di magazziniere con un Reddito da lavoro pari a 800/900 al mese;
parte convenuta si opponeva invece al divorzio avendo il marito commesso molte ingiustizie nei suoi confronti e deduceva di essere titolare di un bar con un Reddito da lavoro pari a 500/600 euro al mese;
Il Giudice, non esperito il tentativo di conciliazione alla luce delle deduzioni di violenza svolte dalla moglie, invitava le parti a discutere sui provvisori, sullo status e sull'intera causa e tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferirne in collegio.
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Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità
(entrambe le parti sono nate nella Repubblica Popolare Cinese), appare necessario verificare per ogni domanda se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, stabilire quale sia la legge applicabile.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del
Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n.
1111/2019, applicabile ratione temporis, che stabilisce che è competente l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora” che, come allegato e documentato da entrambe le parti, è in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 del
Regolamento (UE) 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato della residenza dei coniugi nel momento in cui viene adita la autorità giuidciziaria e, pertanto, si applica la legge italiana.
6 In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'art. 7 del Regolamento
(UE) n. 1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello
Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data di proposizione della domanda.
Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche, nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR). Nel caso di specie, il figlio minore della coppia risiede in Italia fin dalla nascita e frequenta la scuola, pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda, va rilevato che fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n.1),
7 oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta Convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo la LI minore residente in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento della LI minore della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del
Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'art. 3, lett. b) è competente
“l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditore è la LI minore, la quale risiede stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d) del suddetto Regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa ad un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento alla LI stessa.
Riguardo la legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento del figlio minore, l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore”
8 e nel caso di specie il creditore dell'obbligazione alimentare è la LI minore che risiede, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
Gli stessi criteri di collegamento valgono con riferimento al figlio maggiorenne ma asseritamente non indipendente economicamente, trattandosi di obbligazione alimentare in senso lato (mantenimento) ed il figlio risiede in Italia, con conseguente applicazione della legge italiana.
1.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Sussistono, nel caso di specie, tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b),
l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione delle parti avanti al Presidente del Tribunale;
la relativa sentenza è passata in giudicato.
2.
Quanto ai provvedimenti inerenti alla LI minore si osserva quanto segue.
Ricorrono le condizioni per confermare l'affidamento della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre non essendo mutate le circostanze esistenti alla data della pronuncia della sentenza di separazione.
La residenza del minore continuerà ad essere stabilità presso la madre.
Quanto alle facoltà di visita, come da sentenza di separazione, il padre potrà tenere con sé la minore:
a fine settimana alternati;
quanto alle festività civili e religiose (vacanze natalizie, pasquali, ecc.), liberi i genitori di organizzarsi di comune accordo, la LI le trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore (un anno il natale con un genitore e la pasqua con l'altro e viceversa);
9 quanto alle ferie estive ciascun genitore trascorrerà con la LI un periodo non inferiore alle due settimane, anche non consecutive da comunicare all'altro genitore entro il 31.05. di ogni anno.
3.
Quanto all'assegnazione della casa coniugale si conferma l'assegnazione della stessa alla sig.ra ove vi continuerà a vivere con la LI minorenne. CP_1
4.
Quanto al mantenimento, sussiste l'obbligo di entrambi i genitori a contribuire al mantenimento della LI minore.
In base ai criteri di cui all'art. 337 ter c.c., occorre tenere conto che la madre, cui sono attribuiti in via prioritaria i compiti di cura e di accudimento della LI, svolge attività lavorativa quale titolare di un bar, percependo un reddito pari a circa 500/600 euro al mese mensili, laddove il sig. svolge la Parte_1
professione di magazziniere con un Reddito da lavoro dichiarato in udienza come pari a 800/900 al mese, mentre dall'estratto conto appare di 900-950 euro al mese.
È necessario considerare anche l'aspetto dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra Sebbene questa soluzione comporti per lei un risparmio, non CP_1
essendo tenuta a pagare un canone di locazione o a sostenere un mutuo per l'acquisto di un nuovo immobile, occorre valutare anche che la resistente dovrà continuare a farsi carico delle spese necessarie per garantire alla LI vitto, alloggio e un ambiente confortevole. Di conseguenza, dovrà sostenere i costi relativi alle utenze, al mantenimento dell'immobile e ad altre necessità.
Si ritiene, pertanto, congruo in tale situazione confermare il contributo di €
250,00 a carico del padre per il mantenimento della LI minore, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT,
10 oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova del 17.1.2017.
5.
Quanto al mantenimento del figlio maggiorenne , parte ricorrente Persona_2
allega il fatto che lo stesso sia economicamente autosufficiente, circostanze contestata dalla madre la quale afferma che il figlio sia ora disoccupato e impossibilitato a lavorare. In base alla giurisprudenza della Corte di Cassazione
l'obbligo dei genitori di concorrere tra di loro al mantenimento dei figli non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimi, ma perdura finché il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo non dia la prova “che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento risulta necessariamente ancorato all'età, alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riferimento al settore nel quale il figlio abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione” (Cass. n.
18076/2014, v. anche Cass. n. 38366/2021).
Entrambe le parti hanno confermato che il figlio ha lavorato come cameriere in un ristorante a Verona, acquisendo esperienza nel settore e mostrando una naturale attitudine al lavoro. Pertanto, si ritiene che non sussista l'obbligo per il sig. di continuare a mantenere il figlio maggiorenne, Parte_1
considerato che, sebbene attualmente disoccupato, il giovane è pienamente in grado di trovare una nuova occupazione che gli consentirà di continuare a
11 mantenersi autonomamente, mentre appaiono generiche le deduzioni di impossibilità di occupazione a causa di patologia.
Alla luce della reciproca soccombenza, le spese di lite meritano di essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e , Parte_1 CP_1
contratto in data 2.08.2005 in Invorio (NO) e trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile del Comune di Invorio (NO);
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3) dispone l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
4) il padre potrà tenere con sé la minore:
- a fine settimana alternati;
- quanto alle festività civili e religiose (vacanze natalizie, pasquali, ecc.), liberi i genitori di organizzarsi di comune accordo, la LI le trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore (un anno il natale con un genitore e la pasqua con l'altro e viceversa);
- quanto alle ferie estive ciascun genitore trascorrerà con la LI un periodo non inferiore alle due settimane, anche non consecutive da comunicare all'altro genitore entro il 31.05. di ogni anno.
5) conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in Padova (PD) Via Riccati
4 alla ricorrente affinché vi coabiti con la LI minore;
6) pone a carico del sig. il pagamento in favore della sig.ra Parte_1
[...] a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 5 di ogni mese, della Pt_2
somma mensile di € 250,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di mantenimento della LI minore, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie definite come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Padova del 2017;
7) Revoca l'assegno di mantenimento a favore del figlio ora maggiorenne;
8) non ammette le istanze istruttorie avanzate in quanto generiche/irrilevanti;
9) spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 28.1.25.
Il Presidente Cinzia Balletti
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