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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 29/11/2024, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
RG 829 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Siena in composizione collegiale nella persona dei Magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente relatore
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice
Dott. Bonifacio Rossi Giudice o.p. Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 829/2024 promossa congiuntamente da:
nato Torrita di Siena il 19.07.1959, codice fiscale , Parte_1 C.F._1 residente in [...], e
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, residente in [...] C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Massai (C.F. ) del C.F._3 Foro di Siena ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio in Torrita di Siena (SI), Loc. Foenna n. 10 – 53049 Torrita di Siena (SI), giusta procura in calce al ricorso RICORRENTI e con l'intervento del P.M. in sede (atti trasmessi in data 03.09.2024) avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte contenute nel ricorso MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto depositato in data 29.04.2024, i signori e Parte_2 [...] esponevano di aver contratto in Sinalunga in data 14 luglio 1985 matrimonio Pt_1 concordatario, registrato al registro degli atti di matrimonio del Comune di Sinalunga per l'anno 1985 al n 28 parte II Serie A. I coniugi optavano inizialmente per il regime di comunione legale dei beni, sino al 03.12.2019 quando, a rogito del Notaio dr. Persona_1
veniva concordemente cambiato il suddetto regime patrimoniale in quello della
[...] separazione dei beni. Dal matrimonio è nato ormai maggiorenne ed Persona_2 economicamente indipendente. Rappresentavano, inoltre, che la casa coniugale posta in Via Togliatti n. 70 – frazione Bettolle, Sinalunga (SI) è di proprietà del sig. , al Parte_1 medesimo pervenuta per successione del padre e che la signora Persona_3 Parte_2
ha trasferito la propria residenza in Sinalunga, Via libero Grassi n. 6.
[...] Rappresentavano, inoltre, che il Tribunale di Siena, con sentenza n. 852/2023 del 03.10.2023, pubblicata in data 4.10.2023, ha pronunciato la separazione consensuale dei coniugi, ratificando le condizioni richieste dagli stessi;
che tra le parti non vi è sia stata alcuna riconciliazione e che ormai è venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Concludevano chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto tra la Sig.ra ed il Sig. Parte_2 [...]
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione Pt_1 della sentenza;
Pagina 1 2. concordare che nessun corrispettivo a titolo di alimenti e/o contributo agli alimenti verrà corrisposto fra i coniugi l'uno nei confronti dell'altro, come dagli stessi convenuto;
3. che nessun corrispettivo verrà corrisposto al figlio maggiorenne economicamente autosufficiente
4. l'immobile familiare sito in Via Togliatti 70 Fraz. Bettolle, Sinalunga, rimarrá quindi di esclusiva proprietá di;
Parte_1
5. i coniugi si rilasciano sin da ora espresso consenso per eventuale rilascio e/o rinnovo di passaporto, obbligandosi a sottoscrivere ogni eventuale atto o documento amministrativo a ciò necessario;
6. i coniugi dichiarano di aver già regolarizzato ogni loro residuo rapporto di carattere economico e patrimoniale.
7. le spese del presente ricorso saranno interamente compensate tra le parti
Le parti hanno depositato la documentazione richiesta e si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con deposito di note scritte, rinunciando alla comparizione personale e dichiarando di non volersi riconciliare (art. 473 bis .51 comma 2 seconda parte c.p.c). Può essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, considerato che la separazione è stata omologata in data 4.10.2023, che sono decorsi i termini prescritti e che le parti non hanno ripreso la convivenza. Il Tribunale può recepire le condizioni indicate in ricorso che non presentano profili di contrarietà a norme imperative. Il P.M. ha ricevuto gli atti in data 3.9.2024 e non ha formulato conclusioni scritte. Spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la sig.ra ed il Sig. (generalizzati nell'intestazione Parte_2 Parte_1 della presente sentenza) in Sinalunga in data 14 luglio 1985, registrato al registro degli atti di matrimonio del Comune di Sinalunga per l'anno 1985 al n 28 parte II Serie A, alle condizioni sopra riportate.
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Sinalunga (SI) di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni;
3) Nulla sulle spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Siena, camera di consiglio del 27.11.2024
La Presidente
Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
Pagina 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Siena in composizione collegiale nella persona dei Magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente relatore
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice
Dott. Bonifacio Rossi Giudice o.p. Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 829/2024 promossa congiuntamente da:
nato Torrita di Siena il 19.07.1959, codice fiscale , Parte_1 C.F._1 residente in [...], e
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, residente in [...] C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Massai (C.F. ) del C.F._3 Foro di Siena ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio in Torrita di Siena (SI), Loc. Foenna n. 10 – 53049 Torrita di Siena (SI), giusta procura in calce al ricorso RICORRENTI e con l'intervento del P.M. in sede (atti trasmessi in data 03.09.2024) avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte contenute nel ricorso MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto depositato in data 29.04.2024, i signori e Parte_2 [...] esponevano di aver contratto in Sinalunga in data 14 luglio 1985 matrimonio Pt_1 concordatario, registrato al registro degli atti di matrimonio del Comune di Sinalunga per l'anno 1985 al n 28 parte II Serie A. I coniugi optavano inizialmente per il regime di comunione legale dei beni, sino al 03.12.2019 quando, a rogito del Notaio dr. Persona_1
veniva concordemente cambiato il suddetto regime patrimoniale in quello della
[...] separazione dei beni. Dal matrimonio è nato ormai maggiorenne ed Persona_2 economicamente indipendente. Rappresentavano, inoltre, che la casa coniugale posta in Via Togliatti n. 70 – frazione Bettolle, Sinalunga (SI) è di proprietà del sig. , al Parte_1 medesimo pervenuta per successione del padre e che la signora Persona_3 Parte_2
ha trasferito la propria residenza in Sinalunga, Via libero Grassi n. 6.
[...] Rappresentavano, inoltre, che il Tribunale di Siena, con sentenza n. 852/2023 del 03.10.2023, pubblicata in data 4.10.2023, ha pronunciato la separazione consensuale dei coniugi, ratificando le condizioni richieste dagli stessi;
che tra le parti non vi è sia stata alcuna riconciliazione e che ormai è venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Concludevano chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto tra la Sig.ra ed il Sig. Parte_2 [...]
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione Pt_1 della sentenza;
Pagina 1 2. concordare che nessun corrispettivo a titolo di alimenti e/o contributo agli alimenti verrà corrisposto fra i coniugi l'uno nei confronti dell'altro, come dagli stessi convenuto;
3. che nessun corrispettivo verrà corrisposto al figlio maggiorenne economicamente autosufficiente
4. l'immobile familiare sito in Via Togliatti 70 Fraz. Bettolle, Sinalunga, rimarrá quindi di esclusiva proprietá di;
Parte_1
5. i coniugi si rilasciano sin da ora espresso consenso per eventuale rilascio e/o rinnovo di passaporto, obbligandosi a sottoscrivere ogni eventuale atto o documento amministrativo a ciò necessario;
6. i coniugi dichiarano di aver già regolarizzato ogni loro residuo rapporto di carattere economico e patrimoniale.
7. le spese del presente ricorso saranno interamente compensate tra le parti
Le parti hanno depositato la documentazione richiesta e si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con deposito di note scritte, rinunciando alla comparizione personale e dichiarando di non volersi riconciliare (art. 473 bis .51 comma 2 seconda parte c.p.c). Può essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, considerato che la separazione è stata omologata in data 4.10.2023, che sono decorsi i termini prescritti e che le parti non hanno ripreso la convivenza. Il Tribunale può recepire le condizioni indicate in ricorso che non presentano profili di contrarietà a norme imperative. Il P.M. ha ricevuto gli atti in data 3.9.2024 e non ha formulato conclusioni scritte. Spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la sig.ra ed il Sig. (generalizzati nell'intestazione Parte_2 Parte_1 della presente sentenza) in Sinalunga in data 14 luglio 1985, registrato al registro degli atti di matrimonio del Comune di Sinalunga per l'anno 1985 al n 28 parte II Serie A, alle condizioni sopra riportate.
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Sinalunga (SI) di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni;
3) Nulla sulle spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Siena, camera di consiglio del 27.11.2024
La Presidente
Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
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