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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 6512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6512 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione V civile
R.G. 3307/2021
All'udienza collegiale del giorno 06/11/2025 ore 11:15
Dott.ssa MA AZ AF Presidente e Relatrice Dott.ssa Fiorella Gozzer Giudice Dott.ssa Raffaella Filoni Giudice
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti TOMASSINI DANILO presente;
Appellato/i
CP_1
Avv./Avv.ti GIOVANNI FRANCESCO;
Avv. D'orazio in sost. Controparte_2
Controparte_3
Avv./Avv.ti ; Controparte_4
Controparte_5
Avv./Avv.ti presente;
Controparte_6
*** Le parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'accoglimento e contestando ogni avverso dedotto.
La Corte decide come da sentenza di cui darà lettura all'esito della camera di consiglio, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Funzionario addetto UPP La Presidente
Dott.ssa Livia Casile Dott.ssa MA AZ AF La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato all'udienza del 6 novembre 2025 la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa MA AZ AF Presidente rel. dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera dr.ssa Raffaella Filoni Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado instaurata tra le parti indicate nel verbale che precede e iscritta al numero 3307/21 r.g.
RAGIONI DEL DECIDERE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 6822/2021 il Tribunale di Roma ha respinto la domanda formulata da che aveva agito nei confronti di Parte_1 CP_1
per ottenere la condanna al pagamento della somma complessiva di € 40.906,15 a titolo di risarcimento dei danni patiti per essere caduto in data 4 aprile 2013 a causa di un rialzo del manto stradale e ha posto a carico dell'attore le spese di lite sostenute dalla convenuta e dalle parti chiamate in causa, ossia la e Controparte_7
l' Controparte_5
ha proposto appello avverso la citata sentenza e ha Parte_1
chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza, in riforma integrale dell'impugnata sentenza, previa accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ed in accoglimento del presente atto di appello, dichiarare la responsabilità di in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, per l'evento verificatosi in data 4.04.2013 in danno del
Sig. , stante l'omesso adempimento ai doveri di sorveglianza e Parte_1
di manutenzione ex art. 2051 c.c. e, per l'effetto, condannare la stessa, per le causali di cui sopra, al risarcimento in favore del Sig. , dei danni tutti Parte_1
dallo stesso subiti e subendi, che a qualsiasi titolo, ragione e/o pretesa siano derivati dall'evento dannoso per cui è causa, patrimoniali e non, materiali, morali ed esistenziali, nella misura di €. 40.906,15, o in quella misura che sarà quantificata e stabilita a seguito dell'espletanda CTU che determinerà anche la somma a risarcimento, oltre interessi legali da quanto dovuti all'effettivo saldo, o in quella somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, anche con liquidazione equitativa ex artt.
2059 e 1226 c.c., oltre le spese sostenute, interessi legali dal dì del fatto sino al giorno dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario. In via istruttoria si chiede che venga disposta CTU di carattere medico legale sulla persona dell'appellante ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita che ha rassegnato le CP_1
conclusioni di seguito riportate: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello Civile di Roma, contrariis rejectis, statuire come in appresso: A) in via preliminare ordinare ex art.
332 cpc l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e Controparte_3
nei modi e termini di legge;
B) rigettare l'appello così Controparte_5
come proposto dal Sig. perché infondato in fatto ed in diritto Parte_1
sia in punto an sia in punto quantum debeatur;
C) in via subordinata ed incidentale nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, o di parziale accoglimento ex art.
1227 c.c., così come proposto dal Sig. accogliere l'appello Parte_1
incidentale condizionato formulato da e per l'effetto condannare la CP_1
a mallevare di quanto sarà tenuta a versare Controparte_7 CP_1
all'appellante per sorte, interessi legali, spese e quant'altro; D) con vittoria delle spese – oltre al pagamento del contributo unificato versato – e degli onorari, IVA, CPA e spese generali come per legge”
All'esito dell'integrazione del contraddittorio, disposta dalla Corte all'udienza del 30 settembre 2021, si è costituita la che ha concluso come Controparte_7
segue: “Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello Civile di Roma, adito respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, nel merito, in via principale rigettare l'appello proposto dal Sig. , in quanto infondato in fatto ed in diritto, Parte_1
poiché non ha alcuna probabilità di trovare accoglimento in sede di gravame;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale, della domanda dell'odierna appellante e/o di (già ), condannare la CP_1 CP_8
, in persona del legale rapp.te pro tempore, a mallevare e/o Controparte_9
rimborsare alla quanto dovesse essere eventualmente tenuta a Controparte_7
versare per sorte, interessi e quant'altro dovesse risultare dovuto per i fatti per cui è causa, nel limite del massimale di polizza. Con vittoria di spese, compenso professionale, spese generali al 15%, il tutto oltre iva e cpa, anche ai sensi dell'art.
1917 c.c., da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore avv. Controparte_4
che se ne dichiara antistatario”
Costituitasi a sua volta in giudizio, l ha così Controparte_5
concluso: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, in via preliminare dichiarare inammissibile ex art. 342 c.p.c. l'appello proposto dal Signor Parte_1
avverso la sentenza n. 6822/21 resa dal Tribunale di Roma nel processo nrg. 72203/15, pubblicata il 21.04.2021 per le ragioni esposte in narrativa;
nel merito respingere sia
l'appello principale che quello incidentale condizionato perché entrambi infondati in fatto e diritto, confermando in toto l'impugnata statuizione. Con vittoria di spese ed onorari. In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello principale, ritenere il concorso di colpa del Sig. Parte_1
conseguentemente riducendo il ristoro nella misura della graduata responsabilità.
Sempre con vittoria di spese. Sempre in via gradata, nella non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale dell'appello principale e/o di quello incidentale condizionato proposto da nei confronti della CP_1 Controparte_7
defalcare dall'importo che la sarà tenuta ad erogare in via diretta al Controparte_5
Signor e/o a rifondere alla propria assicurata, la somma di € Parte_1
7.500,00, pari alla franchigia contrattuale. Sempre con vittoria di spese”.
Con ordinanza emessa il 25 marzo 2022 la Corte ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata.
La causa è stata rinviata per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 6 novembre 2025.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata in primo grado da che, secondo la ricostruzione contenuta nell'atto di Parte_1
citazione, il 4 aprile 2013 alle ore 11.30 circa all'uscita dall'edificio dell'INPDAP, mentre oltrepassava il marciapiedi antistante la Via Beccaria, cadeva a causa del dissesto del manto stradale, che presentava un avvallamento non visibile, e si procurava lesioni al ginocchio destro.
Il Tribunale ha respinto la domanda, sul presupposto che l'attore non aveva dato la prova del nesso causale tra la situazione della strada e il danno patito e, comunque, non aveva usato la dovuta diligenza in presenza di un ostacolo percepibile ed evitabile.
L'appello non è fondato e deve essere respinto.
Le censure, che possono essere unitariamente vagliate atteso che afferiscono alla valutazione delle risultanze istruttorie e della responsabilità di vanno CP_1
disattese.
Invero, come rilevato dal giudice di primo grado, la teste Testimone_1
non ha assistito alla fase iniziale della caduta e nulla ha potuto riferire in merito alle cause dell'accaduto, mentre in sede di deposizione testimoniale, si è Controparte_10
limitata ad affermare che il marito era “incappato in un rialzo del manto stradale, di una certa lunghezza- circa un metro -; il rialzo che non so quantificare era di qualche centimetro. Era giornata di vento e per strada vi erano foglie e giornali, se non mi sbaglio qualche cosa c'era che ricopriva il rialzo, così impedendomi di vederlo”.
La circostanza secondo cui il sarebbe “incappato” nel rialzo appare Pt_1
insufficiente ad ascrivere la caduta alla condizione della strada, essendo astrattamente plausibile una diversa ricostruzione dell'accaduto, in ragione di circostanze indipendenti e derivanti dall'andatura o dalle modalità d'incedere dell'attore, tanto che la moglie - che gli era accanto - non è caduta (salvo essere trascinata a terra dal coniuge che la teneva sottobraccio).
Sul punto, si rammenta, infatti che “in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode” (Cass. 20986/23).
In ogni caso, anche a voler ritenere che il sia effettivamente caduto a Pt_1
causa delle condizioni della strada, va sottolineato - a conforto della decisione assunta dal Tribunale - che il rialzo (avente un'altezza di vari centimetri) era certamente visibile ed essendo lungo circa un metro non poteva essere del tutto nascosto da foglie e giornali, tanto che la teste non si è espressa sul punto in termini di certezza, CP_10
ma piuttosto in forma dubitativa (“se non mi sbaglio qualche cosa c'era che ricopriva il rialzo…”).
Al riguardo, va richiamato il costante orientamento della Corte di Cassazione, anche di recente ribadito, secondo cui “in tema di responsabilità per cosa in custodia,
l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile”
(Cass. 14228/23; Cass. 2376/2024); e ancora “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma
1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. 34886/21; Cass. 12663/2024), soprattutto se sussiste “l'agevole prevedibilità e percepibilità dello stato di pericolo”
(Cass. 21675/23).
Nella fattispecie in esame, anche a voler ipotizzare che i fatti si siano verificati nel modo dedotto dall'attore, l'uso della normale diligenza - prestando attenzione alla strada e al dislivello avente dimensioni sicuramente percepibili e, per l'effetto, privo del requisito dell'insidia - avrebbe consentito di scongiurare il sinistro, senza contare che la caduta è avvenuta pacificamente in un punto privo di strisce pedonali e non destinato all'attraversamento pedonale.
Il nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia risulta, quindi, in ogni caso interrotto dal comportamento incauto tenuto dall'attore.
Restano, per l'effetto, assorbite la doglianza afferente alla mancata ammissione della Consulenza tecnica d'ufficio tesa ad accertare l'entità delle lesioni fisiche patite dall'appellante e quella relativa alle spese di lite, delle quali il ha chiesto Pt_1
l'attribuzione, in caso di accoglimento dell'impugnazione.
L'appello va, dunque, respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza nei confronti delle parti appellate e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai minimi tabellari, attese la natura della controversia e delle questioni esaminate, nonché la rapida definizione del giudizio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con distrazione limitatamente al Difensore della che si è dichiarato antistatario. Controparte_7 Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore delle parti appellate delle spese del grado, che liquida per ciascuna in complessivi € 4.996,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, con distrazione limitatamente al Difensore della Controparte_7
dichiaratosi antistatario;
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 6 novembre 2025
La Presidente
Dott.ssa MA AZ AF
R.G. 3307/2021
All'udienza collegiale del giorno 06/11/2025 ore 11:15
Dott.ssa MA AZ AF Presidente e Relatrice Dott.ssa Fiorella Gozzer Giudice Dott.ssa Raffaella Filoni Giudice
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti TOMASSINI DANILO presente;
Appellato/i
CP_1
Avv./Avv.ti GIOVANNI FRANCESCO;
Avv. D'orazio in sost. Controparte_2
Controparte_3
Avv./Avv.ti ; Controparte_4
Controparte_5
Avv./Avv.ti presente;
Controparte_6
*** Le parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'accoglimento e contestando ogni avverso dedotto.
La Corte decide come da sentenza di cui darà lettura all'esito della camera di consiglio, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Funzionario addetto UPP La Presidente
Dott.ssa Livia Casile Dott.ssa MA AZ AF La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato all'udienza del 6 novembre 2025 la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa MA AZ AF Presidente rel. dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera dr.ssa Raffaella Filoni Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado instaurata tra le parti indicate nel verbale che precede e iscritta al numero 3307/21 r.g.
RAGIONI DEL DECIDERE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 6822/2021 il Tribunale di Roma ha respinto la domanda formulata da che aveva agito nei confronti di Parte_1 CP_1
per ottenere la condanna al pagamento della somma complessiva di € 40.906,15 a titolo di risarcimento dei danni patiti per essere caduto in data 4 aprile 2013 a causa di un rialzo del manto stradale e ha posto a carico dell'attore le spese di lite sostenute dalla convenuta e dalle parti chiamate in causa, ossia la e Controparte_7
l' Controparte_5
ha proposto appello avverso la citata sentenza e ha Parte_1
chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza, in riforma integrale dell'impugnata sentenza, previa accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ed in accoglimento del presente atto di appello, dichiarare la responsabilità di in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, per l'evento verificatosi in data 4.04.2013 in danno del
Sig. , stante l'omesso adempimento ai doveri di sorveglianza e Parte_1
di manutenzione ex art. 2051 c.c. e, per l'effetto, condannare la stessa, per le causali di cui sopra, al risarcimento in favore del Sig. , dei danni tutti Parte_1
dallo stesso subiti e subendi, che a qualsiasi titolo, ragione e/o pretesa siano derivati dall'evento dannoso per cui è causa, patrimoniali e non, materiali, morali ed esistenziali, nella misura di €. 40.906,15, o in quella misura che sarà quantificata e stabilita a seguito dell'espletanda CTU che determinerà anche la somma a risarcimento, oltre interessi legali da quanto dovuti all'effettivo saldo, o in quella somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, anche con liquidazione equitativa ex artt.
2059 e 1226 c.c., oltre le spese sostenute, interessi legali dal dì del fatto sino al giorno dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario. In via istruttoria si chiede che venga disposta CTU di carattere medico legale sulla persona dell'appellante ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita che ha rassegnato le CP_1
conclusioni di seguito riportate: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello Civile di Roma, contrariis rejectis, statuire come in appresso: A) in via preliminare ordinare ex art.
332 cpc l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e Controparte_3
nei modi e termini di legge;
B) rigettare l'appello così Controparte_5
come proposto dal Sig. perché infondato in fatto ed in diritto Parte_1
sia in punto an sia in punto quantum debeatur;
C) in via subordinata ed incidentale nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, o di parziale accoglimento ex art.
1227 c.c., così come proposto dal Sig. accogliere l'appello Parte_1
incidentale condizionato formulato da e per l'effetto condannare la CP_1
a mallevare di quanto sarà tenuta a versare Controparte_7 CP_1
all'appellante per sorte, interessi legali, spese e quant'altro; D) con vittoria delle spese – oltre al pagamento del contributo unificato versato – e degli onorari, IVA, CPA e spese generali come per legge”
All'esito dell'integrazione del contraddittorio, disposta dalla Corte all'udienza del 30 settembre 2021, si è costituita la che ha concluso come Controparte_7
segue: “Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello Civile di Roma, adito respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, nel merito, in via principale rigettare l'appello proposto dal Sig. , in quanto infondato in fatto ed in diritto, Parte_1
poiché non ha alcuna probabilità di trovare accoglimento in sede di gravame;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale, della domanda dell'odierna appellante e/o di (già ), condannare la CP_1 CP_8
, in persona del legale rapp.te pro tempore, a mallevare e/o Controparte_9
rimborsare alla quanto dovesse essere eventualmente tenuta a Controparte_7
versare per sorte, interessi e quant'altro dovesse risultare dovuto per i fatti per cui è causa, nel limite del massimale di polizza. Con vittoria di spese, compenso professionale, spese generali al 15%, il tutto oltre iva e cpa, anche ai sensi dell'art.
1917 c.c., da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore avv. Controparte_4
che se ne dichiara antistatario”
Costituitasi a sua volta in giudizio, l ha così Controparte_5
concluso: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, in via preliminare dichiarare inammissibile ex art. 342 c.p.c. l'appello proposto dal Signor Parte_1
avverso la sentenza n. 6822/21 resa dal Tribunale di Roma nel processo nrg. 72203/15, pubblicata il 21.04.2021 per le ragioni esposte in narrativa;
nel merito respingere sia
l'appello principale che quello incidentale condizionato perché entrambi infondati in fatto e diritto, confermando in toto l'impugnata statuizione. Con vittoria di spese ed onorari. In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello principale, ritenere il concorso di colpa del Sig. Parte_1
conseguentemente riducendo il ristoro nella misura della graduata responsabilità.
Sempre con vittoria di spese. Sempre in via gradata, nella non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale dell'appello principale e/o di quello incidentale condizionato proposto da nei confronti della CP_1 Controparte_7
defalcare dall'importo che la sarà tenuta ad erogare in via diretta al Controparte_5
Signor e/o a rifondere alla propria assicurata, la somma di € Parte_1
7.500,00, pari alla franchigia contrattuale. Sempre con vittoria di spese”.
Con ordinanza emessa il 25 marzo 2022 la Corte ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata.
La causa è stata rinviata per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 6 novembre 2025.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata in primo grado da che, secondo la ricostruzione contenuta nell'atto di Parte_1
citazione, il 4 aprile 2013 alle ore 11.30 circa all'uscita dall'edificio dell'INPDAP, mentre oltrepassava il marciapiedi antistante la Via Beccaria, cadeva a causa del dissesto del manto stradale, che presentava un avvallamento non visibile, e si procurava lesioni al ginocchio destro.
Il Tribunale ha respinto la domanda, sul presupposto che l'attore non aveva dato la prova del nesso causale tra la situazione della strada e il danno patito e, comunque, non aveva usato la dovuta diligenza in presenza di un ostacolo percepibile ed evitabile.
L'appello non è fondato e deve essere respinto.
Le censure, che possono essere unitariamente vagliate atteso che afferiscono alla valutazione delle risultanze istruttorie e della responsabilità di vanno CP_1
disattese.
Invero, come rilevato dal giudice di primo grado, la teste Testimone_1
non ha assistito alla fase iniziale della caduta e nulla ha potuto riferire in merito alle cause dell'accaduto, mentre in sede di deposizione testimoniale, si è Controparte_10
limitata ad affermare che il marito era “incappato in un rialzo del manto stradale, di una certa lunghezza- circa un metro -; il rialzo che non so quantificare era di qualche centimetro. Era giornata di vento e per strada vi erano foglie e giornali, se non mi sbaglio qualche cosa c'era che ricopriva il rialzo, così impedendomi di vederlo”.
La circostanza secondo cui il sarebbe “incappato” nel rialzo appare Pt_1
insufficiente ad ascrivere la caduta alla condizione della strada, essendo astrattamente plausibile una diversa ricostruzione dell'accaduto, in ragione di circostanze indipendenti e derivanti dall'andatura o dalle modalità d'incedere dell'attore, tanto che la moglie - che gli era accanto - non è caduta (salvo essere trascinata a terra dal coniuge che la teneva sottobraccio).
Sul punto, si rammenta, infatti che “in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode” (Cass. 20986/23).
In ogni caso, anche a voler ritenere che il sia effettivamente caduto a Pt_1
causa delle condizioni della strada, va sottolineato - a conforto della decisione assunta dal Tribunale - che il rialzo (avente un'altezza di vari centimetri) era certamente visibile ed essendo lungo circa un metro non poteva essere del tutto nascosto da foglie e giornali, tanto che la teste non si è espressa sul punto in termini di certezza, CP_10
ma piuttosto in forma dubitativa (“se non mi sbaglio qualche cosa c'era che ricopriva il rialzo…”).
Al riguardo, va richiamato il costante orientamento della Corte di Cassazione, anche di recente ribadito, secondo cui “in tema di responsabilità per cosa in custodia,
l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile”
(Cass. 14228/23; Cass. 2376/2024); e ancora “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma
1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. 34886/21; Cass. 12663/2024), soprattutto se sussiste “l'agevole prevedibilità e percepibilità dello stato di pericolo”
(Cass. 21675/23).
Nella fattispecie in esame, anche a voler ipotizzare che i fatti si siano verificati nel modo dedotto dall'attore, l'uso della normale diligenza - prestando attenzione alla strada e al dislivello avente dimensioni sicuramente percepibili e, per l'effetto, privo del requisito dell'insidia - avrebbe consentito di scongiurare il sinistro, senza contare che la caduta è avvenuta pacificamente in un punto privo di strisce pedonali e non destinato all'attraversamento pedonale.
Il nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia risulta, quindi, in ogni caso interrotto dal comportamento incauto tenuto dall'attore.
Restano, per l'effetto, assorbite la doglianza afferente alla mancata ammissione della Consulenza tecnica d'ufficio tesa ad accertare l'entità delle lesioni fisiche patite dall'appellante e quella relativa alle spese di lite, delle quali il ha chiesto Pt_1
l'attribuzione, in caso di accoglimento dell'impugnazione.
L'appello va, dunque, respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza nei confronti delle parti appellate e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai minimi tabellari, attese la natura della controversia e delle questioni esaminate, nonché la rapida definizione del giudizio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con distrazione limitatamente al Difensore della che si è dichiarato antistatario. Controparte_7 Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore delle parti appellate delle spese del grado, che liquida per ciascuna in complessivi € 4.996,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, con distrazione limitatamente al Difensore della Controparte_7
dichiaratosi antistatario;
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 6 novembre 2025
La Presidente
Dott.ssa MA AZ AF