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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 03/11/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE seconda sezione civile
R.P.U. n. 106-1/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Anna FASAN presidente dott.ssa Annalisa BARZAZI giudice relatore dott. Lorenzo MASSARELLI giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di apertura della liquidazione controllata dei beni del sig. (C.F. Parte_1
, residente a [...], rappresentato e difeso C.F._1
dall'avv. Carlo Bellogi del Foro di Pordenone,
sentita la relazione del giudice delegato alla trattazione del procedimento;
letti il ricorso proposto dalla debitrice con l'assistenza dell'organismo di composizione della crisi e la documentazione prodotta;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27, c. 2 e 3 CCI, essendo la debitrice residente nel circondario di Udine;
ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:
a) il debitore è persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, in quanto svolge attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato e percepisce al contempo un trattamento pensionistico;
b) sussiste lo stato di sovraindebitamento, risultando l'insolvenza del debitore da quanto esposto nel ricorso e dalla documentazione prodotta, atteso che, a fronte di un indebitamento complessivo di € 207.594, il debitore ricorrente: α. percepisce in forza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intrattenuto con Gruppo Scudo s.r.l., con sede a Udine, una retribuzione netta media mensile, calcolata su dodici mensilità, di € 2.058,00 (si veda la CU più
recente prodotta); - β. è proprietario di un immobile, il cui presumibile valore di mercato, tenuto conto delle quotazioni di cui all'Osservatorio del Mercato Immobiliare di Agenzia delle Entrate, è pari a circa € 80.000,00 e il conto corrente a lui intestato recava, alla data del 30.6.2025, un saldo attivo di
€ 8.797,12; γ. vive da solo ed espone spese medie mensili per il proprio mantenimento di € 1.570,00
(comprensive del canone di locazione del miniappartamento nel quale si è trasferito per consentire la vendita come libero dell'alloggio di sua proprietà, gravato da ipoteca a garanzia del mutuo fondiario contratto);
rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione del gestore della crisi designato dall'Organismo di Composizione della Crisi Udinese “I Diritti del Debitore”-Segretariato Sociale
Comune di Corno di Rosazzo (Udine), iscritto al n. 320 del Registro Organismi del Ministero della
Giustizia, relazione nella quale è stata illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, è stato espresso un giudizio positivo in ordine alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed è stato attestato che vi sarà attivo da distribuire ai creditori al netto delle spese di procedura, rappresentato da una quota del reddito mensile da lavoro;
rilevato che non sono state proposte domande di accesso alle procedure di cui titolo IV del
CCII;
ritenuto che, alla luce del combinato disposto degli artt. 269-270 CCII, competa al giudice delegato alla procedura determinare il limite entro il quale il reddito da lavoro del debitore non sia compreso nella liquidazione, sulla base della documentazione che dovrà essere prodotta dal ricorrente in ordine a quanto percepito dal datore di lavoro e alle spese di mantenimento;
rilevato che il divieto di inizio e di prosecuzione delle azioni esecutive individuali e cautelari sui beni compresi nella procedura è stabilito dagli artt. 270 c. 5, 150 CCII;
ritenuto che
, anche se l'art. 270 c. 4 CCI prevede testualmente che l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale avvenga a cura del liquidatore, dal momento che l'adempimento non può essere eseguito che dalla cancelleria, risulti inutile onerare il liquidatore di proporre un'istanza alla cancelleria per tale incombente, unica attività dallo stesso esigibile;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 269, 270 CCI:
-dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni del sig. Parte_1
(C.F. , residente a [...]; C.F._1
-nomina quale giudice delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;
-nomina liquidatore il professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi,
dott.ssa ( , con studio a Tavagnacco in via Udine n. 26/A; Persona_1 C.F._2
-ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, delle ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate, nonché dell'elenco dei creditori;
-assegna ai terzi, che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo della posta elettronica certificata, al domicilio digitale che questo attiverà ai sensi dell'art. 10, comma 2 CCI, o, in difetto, mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10,
comma 3 CCI, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
-ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avvertimento che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione dal liquidatore;
-manda alla cancelleria per l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale di
Udine;
-dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore;
-dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Udine, 30 ottobre 2025.
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Annalisa Barzazi dott.ssa Anna Fasan