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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/03/2025, n. 2817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2817 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 25550 2023 RG
FRA
Avv. MILONE Parte_1
ANDREA
E
Avv. PRINCIPE Controparte_1
EMILIA
SVOLGIMENTO EDL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato, Parte_2 Contr
(anche d'ora in poi per brevità), è stata convenuta in giudizio da
[...]
[...] per l'affermazione del diritto ad ottenere il beneficio della c.d. carta Parte_1 docente ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015 per gli anni scolastici indicati (2020/21 e 2021/22) e per la conseguente condanna dell'Amministrazione a mettere a disposizione detta carta docente caricandone il relativo importo di euro 1.000,00, per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, vinte le spese.
2. Si è costituito in giudizio il resistente – CP_1 [...]
, chiedendo il rigetto delle domande (invero con riferimento Controparte_3
a fattispecie non conferente).
Alla odierna udienza, a seguito di concessione di termine per specificare la sede di servizio all'atto del deposito del ricorso e della costituzione di nuovo difensore, in sostituzione del rinunciatario, per la parte ricorrente, la controversia è stata decisa.
3. Il ricorso è fondato. Anche i docenti precari hanno diritto alla formazione ed aggiornamento professionale ai sensi dell'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 e degli artt. 29, 63 e 64 del CCNL di comparto.
4. La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, per come ritenuto dalla Corte di Giustizia, infatti, è ostativa ad una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato il beneficio della c.d. Carta Docente.
5. Il diritto alla percezione della Carta del Docente discende dalla clausola 6 del menzionato Accordo Quadro, secondo cui «i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale» e dall'art. 14 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, secondo cui «ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua», mentre l'art. 21, par. 2, del Trattato per il Funzionamento dell'Unione Europea, secondo quanto si desume dall'interpretazione della Corte di Giustizia rispetto al pregresso art. 7 del Trattato CEE, deve intendersi nel senso che la parità di trattamento nell'accesso alla formazione professionale non riguarda soltanto gli obblighi imposti all'istituto didattico, ma vieta altresì ogni misura atta ad ostacolare l'esercizio del diritto.
6. Il diniego di accesso alla Carta Docente, poi, si pone contrasto anche con i «principi generali del diritto U.E. di uguaglianza e parità di trattamento e di non discriminazione in materia di impiego e dei diritti fondamentali consacrati negli articoli 14, 20 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea».
7. Su tale materia la S. Corte, investita dal giudice del merito ai sensi dell'art. 363bis C.p.c., ha enunciato i seguenti principi di diritto: 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (cifr. Cass. cit. Sent. n. 29961 del 27.10.2023).
7. Il ricorso, pertanto, alla stregua dei motivi esposti, va accolto mentre le spese processuali vengono liquidate in dispositivo (sc. fino ad €. 1100,00, min.) e regolate secondo l'ordinaria regola della soccombenza.
P.Q.M.
dichiara il diritto della ricorrente alla carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della legge
107/2015 per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 e, per l'effetto, condanna
l' alla erogazione di detta carta Parte_2
elettronica nella misura di euro 500 annui oltre accessori dalla maturazione al saldo;
condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 321,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
Roma lì, 7.3.2025 Il Giudice