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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 30/01/2026, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1370/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
PIRONE OLGA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2941/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230086371054501 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 977/2026 depositato il
30/01/2026 Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con un articolato motivo di impugnazione Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. n. 097 2023 0086371054501 di cui al ruolo esecutivo n. 2023/550383, relativi a somme relativa dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.36 bis del Dpr n.600/73 che erano state notificate alla ricorrente in data 2/11/2024 nella sua qualità di erede del marito Nominativo_2.
In particolare, la parte esponeva che le somme ammontanti a € 789,41 erano relative al mancato versamento dell'Irpef e addizionale regionale anno 2016 che non sarebbe stata corrisposta dal de cuius e in seguito all'avviso di accertamento asseritamente comunicato con “codice atto numero 56396771711” predisposto in data 9-6-2022 e consegnato in data 4-8-2022.
Contestava l'illegittimità della cartella mai notificata anche con riferimento all'avviso di accertamento presupposto che era stato intestato solo al defunto, nonché, in ogni caso, la prescrizione della pretesa erariale.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia che contestava il ricorso e ne chiedeva il rigetto.
La parte nelle more depositava due memorie illustrative per insistere nella domanda di annullamento eal riguardo deduceva che non potevano applicarsi le sospensioni previste in applicazione della disciplina emergenziale da COVID 19.
All'udienza del 28 gennaio 2026 la Corte decideva in composizione monocratica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. Deve darsi seguito al principio di diritto espresso, di recente dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 960/2025 del 15 gennaio 2025.
Con la pronuncia sopracitata la Prima sezione ha accolto le tesi dell'Amministrazione finanziaria secondo le quali la sospensione di 85 giorni opererebbe per tutti gli accertamenti i cui termini erano ancora pendenti all'8 marzo 2020, con un effetto c.d. a cascata e quindi, in sintesi, alle rettifiche di tutte le dichiarazioni accertabili in tal periodo (relative, ad esempio, agli anni d'imposta 2015, 2016, 2017, 2018).
La Suprema Corte ha valorizzato il richiamo che il quarto comma dell'art. 67 fa all'art. 12, co. 1, del D.lgs.
159/2015, ribandendone la natura di norma di carattere generale nel nostro ordinamento, la quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori;
richiamo non superato o diversamente disciplinato da parte dell'art. 157 sopracitato.
Ciò si ricaverebbe dallo stesso dato letterale dell'articolo 67 supporta che richiama espressamente la previsione di carattere generale contenuta nell'articolo 12, comma 1, del Dlgs n. 159 del 2015. Tale ultima disposizione, laddove è stato stabilito che le misure relative alla sospensione dei termini di versamento dei tributi per i soggetti colpiti da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti, compresi quelli processuali, e la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione, a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni previste dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente). Tali termini possono essere applicati anche alle sanzioni, non essendo prevista alcuna distinzione.
La giurisprudenza della Suprema Corte, in particolare ha chiarito con ordinanze recenti che la sospensione delle attività riguardi non solo quelle che scadono nel periodo indicato dalla norma, ma anche nei periodi successivi, purché si rispetti il principio di diritto per cui il termine prorogato concerna l'effettuazione delle notifiche che scadono nel periodo inizialmente indicato dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, è differito per effetto della norma speciale di cui all'art. 157, comma 1, d.l. n. 34/20 dal 1 marzo 2021 al 28 febbraio
2022, ma non può essere esteso a ulteriori proroghe, non introdotte senza limiti (cfr. Cass. Sez., trib.sentenza del 30/6/2025 n.17668-Rv. 675166 - 01).
Ne consegue che nel caso in parola gli effetti della notifica erano stati prorogati come sopra e quindi la comunicazione indirizzata al de cuius in data 9/6/2022 era già tardiva poiché concerneva un accertamento
“scaduto”.
Le doglianze della ricorrente sono pertanto da accogliere non tanto perché riferite alla mancata conoscenza dell'atto in quanto erede, poiché non sussiste un dovere specifico di comunicazione anche agli eredi al momento dell'effettuazione della notifica finchè il titolare era in vita, ma in quanto la notifica stessa è stata disposta in un momento in cui l'ente aveva esaurito il potere impositivo perché decaduto.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
Sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese tra le parti ex art. 92, II comma c.p.c., che in particolare si ravvisano nella formazione recente dell'orientamento giurisprudenziale in materia di sospensione dei termini.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica Accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio. Roma, lì 28 gennaio 2026 Il giudice (Olga Pirone)
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
PIRONE OLGA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2941/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230086371054501 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 977/2026 depositato il
30/01/2026 Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con un articolato motivo di impugnazione Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. n. 097 2023 0086371054501 di cui al ruolo esecutivo n. 2023/550383, relativi a somme relativa dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.36 bis del Dpr n.600/73 che erano state notificate alla ricorrente in data 2/11/2024 nella sua qualità di erede del marito Nominativo_2.
In particolare, la parte esponeva che le somme ammontanti a € 789,41 erano relative al mancato versamento dell'Irpef e addizionale regionale anno 2016 che non sarebbe stata corrisposta dal de cuius e in seguito all'avviso di accertamento asseritamente comunicato con “codice atto numero 56396771711” predisposto in data 9-6-2022 e consegnato in data 4-8-2022.
Contestava l'illegittimità della cartella mai notificata anche con riferimento all'avviso di accertamento presupposto che era stato intestato solo al defunto, nonché, in ogni caso, la prescrizione della pretesa erariale.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia che contestava il ricorso e ne chiedeva il rigetto.
La parte nelle more depositava due memorie illustrative per insistere nella domanda di annullamento eal riguardo deduceva che non potevano applicarsi le sospensioni previste in applicazione della disciplina emergenziale da COVID 19.
All'udienza del 28 gennaio 2026 la Corte decideva in composizione monocratica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. Deve darsi seguito al principio di diritto espresso, di recente dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 960/2025 del 15 gennaio 2025.
Con la pronuncia sopracitata la Prima sezione ha accolto le tesi dell'Amministrazione finanziaria secondo le quali la sospensione di 85 giorni opererebbe per tutti gli accertamenti i cui termini erano ancora pendenti all'8 marzo 2020, con un effetto c.d. a cascata e quindi, in sintesi, alle rettifiche di tutte le dichiarazioni accertabili in tal periodo (relative, ad esempio, agli anni d'imposta 2015, 2016, 2017, 2018).
La Suprema Corte ha valorizzato il richiamo che il quarto comma dell'art. 67 fa all'art. 12, co. 1, del D.lgs.
159/2015, ribandendone la natura di norma di carattere generale nel nostro ordinamento, la quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori;
richiamo non superato o diversamente disciplinato da parte dell'art. 157 sopracitato.
Ciò si ricaverebbe dallo stesso dato letterale dell'articolo 67 supporta che richiama espressamente la previsione di carattere generale contenuta nell'articolo 12, comma 1, del Dlgs n. 159 del 2015. Tale ultima disposizione, laddove è stato stabilito che le misure relative alla sospensione dei termini di versamento dei tributi per i soggetti colpiti da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti, compresi quelli processuali, e la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione, a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni previste dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente). Tali termini possono essere applicati anche alle sanzioni, non essendo prevista alcuna distinzione.
La giurisprudenza della Suprema Corte, in particolare ha chiarito con ordinanze recenti che la sospensione delle attività riguardi non solo quelle che scadono nel periodo indicato dalla norma, ma anche nei periodi successivi, purché si rispetti il principio di diritto per cui il termine prorogato concerna l'effettuazione delle notifiche che scadono nel periodo inizialmente indicato dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, è differito per effetto della norma speciale di cui all'art. 157, comma 1, d.l. n. 34/20 dal 1 marzo 2021 al 28 febbraio
2022, ma non può essere esteso a ulteriori proroghe, non introdotte senza limiti (cfr. Cass. Sez., trib.sentenza del 30/6/2025 n.17668-Rv. 675166 - 01).
Ne consegue che nel caso in parola gli effetti della notifica erano stati prorogati come sopra e quindi la comunicazione indirizzata al de cuius in data 9/6/2022 era già tardiva poiché concerneva un accertamento
“scaduto”.
Le doglianze della ricorrente sono pertanto da accogliere non tanto perché riferite alla mancata conoscenza dell'atto in quanto erede, poiché non sussiste un dovere specifico di comunicazione anche agli eredi al momento dell'effettuazione della notifica finchè il titolare era in vita, ma in quanto la notifica stessa è stata disposta in un momento in cui l'ente aveva esaurito il potere impositivo perché decaduto.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
Sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese tra le parti ex art. 92, II comma c.p.c., che in particolare si ravvisano nella formazione recente dell'orientamento giurisprudenziale in materia di sospensione dei termini.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica Accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio. Roma, lì 28 gennaio 2026 Il giudice (Olga Pirone)