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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 10/02/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Nella seguente composizione collegiale:
Dott. Emmanuele Agostini - Presidente
Dott. Alfonso Scibona - Giudice rel.
Dott. Mauro Giuseppe Cilardi - Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 54/2024 r.g. promosso da
(P. IVA ), con sede legale a Fasano (BR) Via dell'Industria n. 74, in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Fasano in via Nazionale dei Trulli
n. 145, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Narducci e Felicita Natalizi Zizzi, giusta procura in atti;
nei confronti di
(C.F. ), in qualità di titolare della ditta individuale Parte_2 C.F._1
(P. IVA ), con sede legale a Strongoli (KR) in via Controparte_1 P.IVA_2
Provvidenza s.n.c.;
******
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato da Parte_1 nei confronti di (C.F. ), in qualità di titolare della ditta Parte_2 C.F._1 individuale ELETTROCASA DI LUCENTE MARIA (P. IVA ), in data 20.12.2024; P.IVA_2
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e del decreto di fissazione d'udienza;
-1- ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
premesso che la società creditrice istante vanta un credito pari ad € 72.405,01, con conseguente integrazione del requisito di cui all'art. 49 comma 5 del D. Lgs. n.14 del 2019; considerato che la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
C.C.I.I., atteso che:
- in continuità con l'orientamento giurisprudenziale radicatosi sotto il regime della legge fallimentare, l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità grava sul debitore, atteso che l'originario art. 1 comma 2 L.F., anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal D. Lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento al fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali;
dunque, dato che il regime concorsuale riformato ha delineato la figura dell'imprenditore fallibile affidandola in via esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo, il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti (cfr. sul tema, Cass. Civ., sez. I, 23.03.2018 n. 7372; Corte d'Appello Brescia, sentenza del 28.08.2023 n. 1306);
- nella specie, la resistente non ha assolto l'onere della prova di cui all'art. art. 2697 comma 2 cod. civ. essendosi determinata a non costituirsi in giudizio, ne in ogni caso risultano dagli atti elementi per ritenere ricorrente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) del C.C.I.I.; rilevato che, avuto riguardo al presupposto oggettivo dell'insolvenza ex art. 121 C.C.I.I., detto stato si identifica con una condizione di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica nell'incapacità di produrre beni e servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte le estinzione dei debiti) nonché nell'impossibilita di ricorrere al credito a condizioni normali senza rovinose decurtazioni del patrimonio (cfr. Cass. Civ., sez. I,
11.03.2019 n. 6978); considerato che, pertanto, si può desumere lo stato di insolvenza sulla base di plurimi indici anche non in concorso tra loro, tra cui le perdite di esercizio relative all'anno precedente all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, la consistente situazione debitoria, l'inesistenza di disponibilità liquide, l'inadempimento di debiti pecuniari anche di modesto importo;
ritenuto che, nel caso di specie, deve ritenersi ricorrente lo stato di insolvenza desumibile:
-2- - dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 666/2023 concesso dal Tribunale di Brindisi in data 04.09.2023 per l'importo pari ad € 61.335,22, oltre interessi e spese;
- dal tentativo perseguito dalla società creditrice di ottenere il soddisfacimento coattivo del proprio credito mediante un pignoramento mobiliare presso terzi, rivelatosi tuttavia infruttuoso;
- dall'entità dell'esposizione debitoria pari ad € 29.589,10 maturata nei confronti di vari Enti ed
Amministrazioni Pubbliche (cfr. cartelle/avvisi depositati in data 23.01.2025);
rilevato che è infine da escludere la ricorrenza di un fenomeno di occasionale inadempienza nei soli confronti dell'odierna creditrice, dovendosi per contro desumere dagli elementi evidenziati la sussistenza della sostanziale incapacità della resistente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F. ), Parte_2 C.F._1 in qualità di titolare della ditta individuale (P. IVA ), Controparte_1 P.IVA_2 con sede legale a Strongoli (KR) in via Provvidenza s.n.c.; nomina il Dott. Alfonso Scibona Giudice Delegato per la procedura;
nomina
l'Avv. Angela Maria De Renzo Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n.
78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
-3- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 11 giugno 2025, ore 11:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
-4- dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.;
Così deciso in Crotone nella camera di consiglio del 06 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Alfonso Scibona dott. Emmanuele Agostini
-5-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Nella seguente composizione collegiale:
Dott. Emmanuele Agostini - Presidente
Dott. Alfonso Scibona - Giudice rel.
Dott. Mauro Giuseppe Cilardi - Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 54/2024 r.g. promosso da
(P. IVA ), con sede legale a Fasano (BR) Via dell'Industria n. 74, in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Fasano in via Nazionale dei Trulli
n. 145, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Narducci e Felicita Natalizi Zizzi, giusta procura in atti;
nei confronti di
(C.F. ), in qualità di titolare della ditta individuale Parte_2 C.F._1
(P. IVA ), con sede legale a Strongoli (KR) in via Controparte_1 P.IVA_2
Provvidenza s.n.c.;
******
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato da Parte_1 nei confronti di (C.F. ), in qualità di titolare della ditta Parte_2 C.F._1 individuale ELETTROCASA DI LUCENTE MARIA (P. IVA ), in data 20.12.2024; P.IVA_2
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e del decreto di fissazione d'udienza;
-1- ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
premesso che la società creditrice istante vanta un credito pari ad € 72.405,01, con conseguente integrazione del requisito di cui all'art. 49 comma 5 del D. Lgs. n.14 del 2019; considerato che la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
C.C.I.I., atteso che:
- in continuità con l'orientamento giurisprudenziale radicatosi sotto il regime della legge fallimentare, l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità grava sul debitore, atteso che l'originario art. 1 comma 2 L.F., anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal D. Lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento al fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali;
dunque, dato che il regime concorsuale riformato ha delineato la figura dell'imprenditore fallibile affidandola in via esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo, il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti (cfr. sul tema, Cass. Civ., sez. I, 23.03.2018 n. 7372; Corte d'Appello Brescia, sentenza del 28.08.2023 n. 1306);
- nella specie, la resistente non ha assolto l'onere della prova di cui all'art. art. 2697 comma 2 cod. civ. essendosi determinata a non costituirsi in giudizio, ne in ogni caso risultano dagli atti elementi per ritenere ricorrente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) del C.C.I.I.; rilevato che, avuto riguardo al presupposto oggettivo dell'insolvenza ex art. 121 C.C.I.I., detto stato si identifica con una condizione di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica nell'incapacità di produrre beni e servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte le estinzione dei debiti) nonché nell'impossibilita di ricorrere al credito a condizioni normali senza rovinose decurtazioni del patrimonio (cfr. Cass. Civ., sez. I,
11.03.2019 n. 6978); considerato che, pertanto, si può desumere lo stato di insolvenza sulla base di plurimi indici anche non in concorso tra loro, tra cui le perdite di esercizio relative all'anno precedente all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, la consistente situazione debitoria, l'inesistenza di disponibilità liquide, l'inadempimento di debiti pecuniari anche di modesto importo;
ritenuto che, nel caso di specie, deve ritenersi ricorrente lo stato di insolvenza desumibile:
-2- - dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 666/2023 concesso dal Tribunale di Brindisi in data 04.09.2023 per l'importo pari ad € 61.335,22, oltre interessi e spese;
- dal tentativo perseguito dalla società creditrice di ottenere il soddisfacimento coattivo del proprio credito mediante un pignoramento mobiliare presso terzi, rivelatosi tuttavia infruttuoso;
- dall'entità dell'esposizione debitoria pari ad € 29.589,10 maturata nei confronti di vari Enti ed
Amministrazioni Pubbliche (cfr. cartelle/avvisi depositati in data 23.01.2025);
rilevato che è infine da escludere la ricorrenza di un fenomeno di occasionale inadempienza nei soli confronti dell'odierna creditrice, dovendosi per contro desumere dagli elementi evidenziati la sussistenza della sostanziale incapacità della resistente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F. ), Parte_2 C.F._1 in qualità di titolare della ditta individuale (P. IVA ), Controparte_1 P.IVA_2 con sede legale a Strongoli (KR) in via Provvidenza s.n.c.; nomina il Dott. Alfonso Scibona Giudice Delegato per la procedura;
nomina
l'Avv. Angela Maria De Renzo Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n.
78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
-3- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 11 giugno 2025, ore 11:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
-4- dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.;
Così deciso in Crotone nella camera di consiglio del 06 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Alfonso Scibona dott. Emmanuele Agostini
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