Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. dr.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2194 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. ), nato a [...] in Parte_1 C.F._1 data 25/02/1960, con il patrocinio dell'avv. Emanuele Catania (PEC:
[...]
Email_1
appellante
CONTRO
(C.F. , nata a Palermo (PA) in [...] Controparte_1 C.F._2
09/11/1974, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimen- to del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo del 03/04/2025, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Scaglione (PEC: Email_2
[...]
appellata
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALER- MO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 808/2024 pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese, in composizione collegiale, in data 14-27/05/2024 all'esito del procedimento iscritto al N.R.G. 2096/2021;
OGGETTO: Separazione giudiziale;
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 7
Conclusioni per la parte appellante:
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo, fissata l'udienza di compari- zione delle parti;
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- in parziale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del pre- sente appello;
- ritenere e dichiarare che il signor non è tenuto a contri- Parte_1 buire al mantenimento della signora per i motivi, principali Controparte_1
e/o subordinati, di cui alla superiore narrativa, con decorrenza dalla pro- posizione della domanda introduttiva del giudizio di primo grado;
- con ogni statuizione consequenziale e secondo legge;
- con vittoria di spese e compensi di lite.»
Conclusioni per la parte appellata:
«Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Palermo, disattesa ogni contraria istan- za, eccezione e difesa, Nel merito, rigettare integralmente l'atto di appello proposto, in quanto totalmente infondato sia in fatto che in diritto, confermando la sentenza di primo grado. Con riserva di argomentare e contro dedurre ai sensi dell'art. 473 bis.32 ult. comma C.p.c. . Il procuratore dichiara che con la presente comparsa non si modifica il valore della causa che è indeterminato, non si chiamano terzi in giudizio e non si propone appello incidentale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da liquidare in favore dell'erario per la parte ammessa al gratuito patrocinio.»
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma del provvedimento appellato.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso del 14/07/2021, conveniva in giudizio di- Controparte_1 nanzi al Tribunale di Termini Imerese il coniuge, , chie- Parte_1 dendo che venisse pronunciata la loro separazione personale e che fosse disposto l'obbligo in capo al resistente di corrisponderle un assegno per il proprio mantenimento pari ad euro 600,00 mensili.
2. Con comparsa del 20/04/2022, si costituiva in giudizio Controparte_2
[.
, il quale aderiva alla domanda di separazione e chiedeva in via ricon- venzionale l'addebito della relativa responsabilità in capo alla coniuge, e si opponeva all'accoglimento delle ulteriori domande avanzate dalla ricor- rente.
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 7 3. Con sentenza non definitiva n. 1071/2022 del 14/12/2022 il Tribunale di Termini Imerese pronunciava la separazione personale dei coniugi, rimet- tendo il giudizio in istruttoria per la pronuncia sulle ulteriori domande.
4. All'esito dell'istruttoria, con sentenza n. 808/2024 pronunciata in data 14-27/05/2024, il Tribunale di termini Imerese, definendo il giudizio, emetteva le seguenti statuizioni:
- rigettava la domanda di addebito formulata dal resistente;
- poneva a carico del l'obbligo di corrispondere alla Pt_1 CP_1 un assegno mensile di euro 200,00 a titolo di contributo al suo mantenimento;
- compensava tra le parti le spese processuali nella misura del 50%, ponendo la restante metà a carico del resistente.
5. Con ricorso del 27/12/2024, ha proposto appello av- Parte_1 verso la predetta sentenza, chiedendo, in parziale riforma della stessa, la revoca dell'obbligo contributivo in favore della CP_1
6. Con memoria del 10/04/2025, l'appellata si è costituita in giudizio op- ponendosi all'accoglimento dell'impugnazione.
7. Il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma del provvedimento appellato e all'esito dell'udienza del 23/05/2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata ipso iure assunta in riserva di decisione.
8. Con l'unico motivo di appello articolato su più profili, Parte_2 chiede, in parziale riforma del provvedimento impugnato, la revoca dell'obbligo contributivo posto a suo carico, sulla base del rilievo che il Tribunale di Termini Imerese avrebbe errato nella valutazione delle dispo- nibilità economiche delle parti.
9. Evidenzia, in particolare che il primo giudice, con motivazione contrad- dittoria, nel rilevare che l'istruttoria espletata non aveva consentito di ac- clarare che vi fosse una sperequazione economica tra le parti aveva, tut- tavia, posto a carico di esso appellante un obbligo contributivo pari ad eu- ro 200,00 mensili, rigettando i mezzi istruttori richiesti al fine di provare lo svolgimento di attività lavorativa irregolare da parte dell'appellata.
10. Allega, poi, che il giudice di primo grado non avrebbe adeguatamente valutato la circostanza che la aveva instaurato una stabile convi- CP_1 venza con un nuovo compagno e che il fatto che egli continuasse ad abita- re la casa coniugale non poteva assumere alcuna valenza economica in quanto tale utilità non era frutto di un provvedimento di assegnazione
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 7 pronunciato dal Tribunale ma era ascrivibile ad un mero spirito di liberali- tà della propria figlia, proprietaria dell'immobile.
11. Rappresenta, inoltre, che il giudice di primo grado aveva desunto dalla sua passata attività lavorativa un indice del possesso di una capacità lavo- rativa specifica, sebbene versi in uno stato di disoccupazione perché vit- tima di un infortunio sul lavoro che ne avrebbe irrimediabilmente pregiu- dicato l'attitudine al lavoro.
12. Il provvedimento impugnato, dopo aver ripercorso i presupposti giuri- dici sottesi all'attribuzione dell'assegno di mantenimento e all'esito di una disamina della situazione reddituale delle parti, pur rilevando che dall'attività istruttoria svolta non era stato possibile acclarare la sussisten- za di una sperequazione economica tra i coniugi, entrambi titolari di prov- videnze economiche limitate nel tempo, ha tuttavia disposto l'obbligo di contribuzione in capo al nella misura di euro 200,00 mensili. Pt_1
13. Il giudice di primo grado è giunto all'adozione di tale misura, valoriz- zando il fatto che la , pur avendo originariamente dichiarato di be- CP_1 neficiare del reddito di cittadinanza nella misura di euro 500,00 mensili, con la comparsa conclusionale del 04/04/2024 aveva, tuttavia, riferito di non esserne più titolare e il fatto che la stessa, nel corso della vita matri- moniale, protrattasi per circa trent'anni, si era dedicata esclusivamente alla cura della famiglia e all'accudimento dei figli, sacrificando le proprie aspirazioni professionali, con la conseguenza che appariva altamente im- probabile il suo inserimento nel mondo del lavoro.
14. A fronte di ciò, il , che aveva documentato di percepire un im- Pt_1 porto mensile di euro 800,00 circa a titolo di indennità di disoccupazione (Naspi) della durata di sei mesi decorrenti dal maggio 2023, dimostrava di avere capacità lavorativa specifica e, inoltre, non sosteneva spese di natu- ra abitativa, continuando ad abitare nell'immobile adibito a casa coniuga- le, di proprietà della figlia.
15. Va rammentato, tuttavia, che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzial- mente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi (così Cass. n. 14840 del 2006).
16. Orbene, dall'esame della documentazione reddituale prodotta dalle parti, si ricava che l'odierno appellante nell'ultimo triennio, ha percepito un reddito discontinuo, avendo dichiarato i seguenti importi, al netto del- le imposte trattenute alla fonte: per l'anno 2023 euro 11.171,00, per
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 7 l'anno 2024 euro 5.444,61 ed infine, per l'anno 2025 euro 8.904,00.
17. Per quanto, invece, concerne la , deve rilevarsi che la stessa, CP_1 all'udienza del 18/10/2023 ha dichiarato di avere beneficiato fino al mese di giugno 2022 delle provvidenze introdotte dal D.L. n. 4/2019, convertito dalla L. n. 26/2019 (c.d. reddito di cittadinanza), percepite dal marito che le corrispondeva un importo pari ad euro 350,00 mensili, mentre a far data dal mese di luglio 2022, di avere percepito tali provvidenze in proprio nella misura di euro 500,00 mensili.
18. Tuttavia con la comparsa conclusionale del 04/04/2024, l'appellante ha evidenziato di non beneficiare più di tale misura assistenziale già a far data dal mese di gennaio 2024, omettendo, tuttavia, di rappresentare al Tribunale di aver instaurato un rapporto di lavoro dipendente a decorrere dal 05/02/2024 con una retribuzione annua, al netto delle imposte trattenute alla fonte, pari ad euro 7.898,02, come si evince dalla documentazione reddiduale dalla stessa prodotta agli atti del presente giudizio.
19. Pertanto alla luce degli elementi sopra evidenziati risulta che la ha percepito per l'anno 2022 un reddito netto pari ad euro CP_1
5.600,00 cosi suddiviso:
− quanto ad euro 2.100,00 quale 50% del reddito di cittadinanza percepito dal dal mese di gennaio e fino al mese di giungo Pt_1
2022;
− quanto ad euro 3.500,00 quale titolare diretta della misura assistenziale sopra indicata, a far data dal mese di luglio 2022 e fino al mese di dicembre 2022.
20. Per l'anno 2023 la ha dichiarato di avere percepito il reddito di CP_1 cittadinanza nella misura di euro 500,00 mensili lungo il corso dell'intero anno per un totale quindi di euro 6.000,00 annui e per l'anno 2024 la stessa risulta essere titolare di un reddito netto annuo pari ad euro 7.898,02, parametrato su 11 mensilità atteso che risulta essere stata assunta a decorrere dal mese di febbraio 2024. La stessa, inoltre, al pari del non sostiene spese di natura abitativa essendo Pt_1 documentalmente comprovato di essere titolare, dal maggio 2022, di un contratto di comodato gratuito, da potere di , relativo Controparte_3 all'immobile in cui risiede.
21. Alla luce delle superiori considerazioni deve, dunque, ritenersi che la sussistenza di una apprezzabile disparità tra le rispettive condizioni eco- nomiche delle parti possa essere ravvisata solo con riferimento all'anno
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 7 2022, dovendosi al contrario ritenere che per le successive annualità la situazione reddittuale delle parti si sia attestanta su valori sostanziamente equivalenti, che non giustificano il riconoscimento in favore dell'odierna appellata del diritto alla percezione di un contributo mensile per il suo mantenimento che andrà, pertanto, revocato a far data dal mese di feb- braio 2023.
22. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'appello proposto va accolto con la revoca dell'obbligo di contribuzione posto a carico dall'appellante a decorrere dal mese di febbraio del 2023.
23. Va evidenziato, infine, che tra le parti risulta pendere un ulteriore giu- dizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e che, nell'ambito di tale giudizio, con ordinanza del 20/3/2025 è stato revocato l'obbligo di contribuzione originariamente posto a carico del , di tal che gli ef- Pt_1 fetti della presente pronuncia devono ritenersi avere a oggetto il periodo di tempo intercorrente tra il febbraio del 2023 e la data dell'adozione del predetto provvedimento.
24. Alla luce dell'esito del giudizio, va confermata la pronuncia di com- pensazione delle spese processuali adottata con riguardo al giudizio di primo grado, mentre le spese del presente grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal de- creto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in euro 1.750,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
• in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 nei confronti di con ricorso del 27/12/2024 e in Controparte_1 parziale riforma della sentenza n. 808/2024 pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese, in composizione collegiale, in data 14-27/05/2024 all'esito del procedimento iscritto al N.R.G. 2096/2021 revoca, a de- correre dal mese di febbraio del 2023, l'obbligo in capo al di Pt_1 corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dell'appellata;
• condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali del presen- te grado di giudizio, che liquida in euro 1.750,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 13/6/2025 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 7 D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.
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