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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 26/06/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Tiziana Di
Mauro in data 26/06/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.1269/2017R.g.
Tra
n.27/11/1964 (c.f. Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv.ta Antonella Marincola
RICORRENTE
E
) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppina Turano
RESISTENTE
OGGETTO: Licenziamento individuale per giusta causa
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIR ITTO
Con ri corso i scritt o in data 14/ 06/ 2017 , deposi tat o in dat a 14/06/2017,
l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni : “1) Dichiarare illegittimo e, per l'effetto, annullare il licenziamento per giusta causa comunicato dalla al dipendente Sig. Controparte_1 Parte_1
e, per l'effetto, condannare la suddetta società alla reintegra dell'odierno ricorrente
[...]
nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro. Oltre interessi
e rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro. 2) Ordinare alla Società convenuta di depositare copia del contratto di assunzione unitamente alle buste paga non consegnate al dipendente e più volte inutilmente sollecitate dei mesi: marzo 2014, gennaio, marzo, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2015 e copia della contestazione di addebito ed irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio notificata in data 13.06.2016. 3) Condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. 4) accertato che il ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della società dal 07.11.2013 al 13.06.2016, con le modalità e nei CP_1
termini di cui alla narrativa svolgendo sempre mansioni corrispondenti a quelle previste per inquadramenti di IV° livello del CCNL, voglia condannare la società in persona CP_1
del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive, ai sensi degli artt. 2099 c.c. 36 Cost., la somma ritenuta di giustizia, per la cui determinazione si attende esito di CTP con interessi e rivalutazione come per legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”
Part e resist ent e, cos tituit asi in gi udi zio, ha rassegnato le concl usioni di cui all a m em ori a di cos tituzione: in vi a prelimi nare di rit o
1. ACC ERTARE E
DICHIARARE l'inapplicabilità del procedimento previsto dall'art. 1 co. 47 e ss. L . 92/2012 al caso concr et o per tutt e l e mot ivazioni espresse in narrati va
e, per l'effetto, 2. DISPORRE il mutamento del rito secondo le modalità e con le forme r itenut e opportune nel merito 3. RIGETT ARE: la domanda volt a ad ottenere la declarat oria di ill egi ttimi tà del licenziamento per giusta causa i n quant o ass olut ament e infondata in fatto ed i n diritt o . In via subordi nat a, nella denegata e non t emuta ipotesi di accert ata ill egi ttimi tà del licenzi ament o 4.
RIGETTARE: la domanda volt a ad ott enere la reint egrazione del l avorat or e nel posto di l avoro i n quanto inammissi bile trattandosi di rapporto di l avoro a tempo deter minato, con ogni consequenzial e statui zione in ordine al risarci mento del danno da commi surare al termi ne finale del 31.01.2017 .
Sempre nel merito 5. RIGETTARE: la domanda volt a ad ott enere il riconosci mento dell e diff er enz e retri but ive i n quanto generica, i nfondat a e non dimostr ata . In ogni caso 6. CON DANNARE: il ricorrente al pagament o dell e spes e, di ritti ed onorar i del giudi zio, da di strarre ex art. 93 c.p.c. i n favore del procuratore anti cipatario.
Il Giudi ce s crivent e – imm esso nell'eserci zi o dell e funzioni giurisdi zi onali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha ricevuto il presente giudi zio in ass egnazione in dat a 26.08.2024; il procedim ento è st ato tratt ato
2 la cont roversi a i n oggetto all e udienze del 12.03.2025 e del 04.06.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito dell a t ratt azi one cart olare, il Giudicant e, preso att o dell a ritual e com uni cazi one all e parti del decreto reso ex art .127t erc.p.c., preso atto del deposit o di not e s critte ent ro il t ermi ne assegnat o con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti ha adott ato la s entenza con contest ual e moti vazi one, di cui di spone la com uni cazi one all e parti, nei t ermini di seguit o precisati.
Nel l'ambit o del licenzi am ent o di sci plinare l a speci fi cità della m otivazione del licenzi am ent o è strett am ent e connessa all'obbli go di speci fici tà dell a contestazi one di sci pl inare che gi à t rovava l a sua tut el a prim a dell a novell a del 2012 nel l'ambit o dell'art icolo 7 dell a legge n. 300 del 1970. Orbene, l a speci fi cit à dell a contest azione disciplinare si ri tiene integrat a all orché si ano fornit e l e indicazioni necess ari e ed essenzi ali per individuare, nell a sua mat eri ali tà, il fatt o che il dat ore di l avoro considera ill ecito disci plinare, senza che ril evi la m ancata indicazione dell e di sposizioni legali o cont rattuali viol ate. La previa contes tazi one dell'addebito, necessari a in funzi one dei licenzi amenti quali ficabili com e di sci plinari , ha, i nfatt i, lo scopo di consenti re al lavorat ore l'imm edi at a di fesa e deve conseguentem ent e ri vesti re il carat tere dell a specifi cit à, che risult a integrato quando sono fornite l e indi cazi oni necess ari e ed ess enzi ali per i ndivi duare, nella sua m ateri alit à, il fat to o i fatti nei quali il dat ore di lavoro abbi a ravvisat o infrazioni disciplinari o comunque comportam enti in vi olazi one dei doveri di cui agli artt . 2104 e 2105 c.c. Nel la fatti specie concreta non può essere soll evat a al cuna contest azi one in ordi ne alla com plet ezza della nota di addebit o del
13.6.2016 e del cons eguente li cenzi am ent o, che su quest a si fonda, in quant o sono perfett am ent e des umibil i dal cont enuto dell a contestazi one, gli est remi spazio t emporali dell a condott a disci plinarm ente ril evante im put at a al ricorrent e. Dal cont enuto del la nota di addebito risult a, infatti, chi aram ent e evi nci bil e l a prem ess a fattual e dell a condotta cont est at a .
In merito all'orario di lavoro e al compenso relativo al preteso svolgimento di lavoro straordinari o, occorre ricordare che grava in capo al lavoratore un onere probatorio rigoroso, che esige in via preliminare l'adempimento
3 dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo (Cass., sez. lav.,
n. 16150 del 2018 ). Di fatti, al gi udice deve essere fornit a non gi à genericamente la prova dell' an e cioè dell'effettivo svolgimento della prest azione l avorati va oltre i limiti , l egalm ent e o cont rat tualment e, previsti , bensì anche l a prova, si a pure in t erm ini m inim ali, dell a sua esat ta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratt a l a prest azione l avorati va oltre il norm al e orario di l avoro patt uito e ci oè del quando i limiti di orari o, di fatt o, si ano st at i superati.
Difatti , al giudice deve essere forni ta non gi à generi camente l a prova dell' an e cioè dell'effetti vo svol gim ent o dell a prest azione lavorat i va olt re i limiti, legalm ent e o contrattual mente, previsti , bensì anche la prova, sia pure i n termini minimal i, dell a sua esatt a collocazione cronologica ovvero l'indi cazione del quant um di ore per le quali si è prot ratta l a prest azione lavorativa ol tre il normale orario di lavoro pattui to e ci oè del quando i li miti di orari o, di fatto, si ano st ati superati.
Tal e principi o costi tuis ce proi ezione del crit erio guida di cui all' art. 2967
c.c., confi gurandos i lo svolgi mento di lavoro “in eccedenza” rispett o all'orario normal e qual e fat to cost ituti vo della pret esa azionat a. Nel caso di speci e l 'onere di all egazione com e deli neato in m at eria non è stat o assolto.
Il ricorso, dunque, in qu ant o infondato va rigett ato. Le spese di lit e del present e gi udi zio, liquidat e com e da dispositivo, sono int egr alm ent e com pensate tra le parti t enuto conto dell a natura dell a cont roversia .
P.Q.M.
- Rigett a il ri corso.
- Com pens a l e spes e di lit e t ra l e parti.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 26 giugno 2025
Il Giudice
Tiziana Di Mauro
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