Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00050/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00381/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 381 del 2025, proposto dal prof. AC ZI, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Dibitonto, PEC dibitonto.marco@avvocatifoggia.legalmail.it, domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e presso gli Uffici della stessa domiciliato per legge in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
Ricorso ex artt. 112-115 Cod. Proc. Amm.,
per l’esecuzione del giudicato, formatosi sulla Sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Potenza n. 231 dell’11.3.2025;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il Cons. AL UO e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Sentenza n. 231 dell’11.3.2025 la Sezione Lavoro del Tribunale di Potenza ha accolto il ricorso del prof. AC ZI, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento:
1) in favore del ricorrente, della somma di € 1.000,00, cioè dell’importo annuale ex art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 di € 500,00, destinati all’aggiornamento ed alla formazione continua dei docenti mediante l’acquisto di libri, riviste, hardware, software, corsi e spese culturali (cd. Carta Elettronica del docente), per il servizio prestato negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 come docente a tempo determinato, in quanto prima il Consiglio di Stato con Sentenza n. 1842 del 16.2.2022 e poi la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con Ordinanza del 18.5.2022 nella causa n. 450/2021 avevano statuito che il predetto beneficio economico, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’Allegato alla Direttiva Europea n. 70/1999 sul lavoro a tempo determinato, spettava non solo ai docenti a tempo indeterminato, ma anche a quelli a tempo determinato;
2) in favore dell’avv. Marco Dibitonto, dichiaratosi antistatario, delle spese processuali, liquidate in complessivi € 600,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Tale Sentenza, in data 14.3.2025, è stata notificata presso l’indirizzo di posta elettronica uffgabinetto@postacert.istruzione.it, cioè presso l’indirizzo di posta elettronica, utilizzato per l’invio delle comunicazioni ufficiali e delle notifiche legali.
Il prof. AC ZI con il presente ricorso, notificato il 21.10.2025 e depositato nella stessa giornata del 21.10.2025, ha chiesto esclusivamente la corresponsione dei suddetti importi annuali ex art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 di € 500,00, allegando il titolo esecutivo asseverato, munito della certificazione attestante il passaggio in giudicato ex art. 114, comma 2, cod. proc. amm..
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione scolastica, la quale ha depositato:
-la documentazione, da cui si evince che l’avv. Marco Dibitonto è stata pagato in data 29.10.2025;
-la pec dell’Ufficio Ambito territoriale di Potenza del 31.10.2025, con la quale è stato fatto presente all’avv. Marco Dibitonto, che il prof. AC CA avrebbe potuto fruire della piattaforma digitale, predisposta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, attraverso la quale i beneficiari del bonus di cui è causa, destinatari di Sentenze passate in giudicato, possono richiedere la liquidazione delle somme dovute.
Nella Camera di Consiglio del 28.1.2026 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso va accolto.
In via preliminare, va affermata l’ammissibilità del ricorso in esame, in quanto è decorso il termine di 120 giorni, previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 conv. in L. n. 30/1997, dalla notificazione del titolo esecutivo, avvenuta il 14.3.2025.
Nel merito, il ricorso è fondato, in quanto l’Amministrazione Scolastica ha riconosciuto, di non aver corrisposto al ricorrente la suddetta somma, indicata nella citata Sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Potenza n. 231 dell’11.3.2025.
Al riguardo, va precisato che non può essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso, perché l’Ufficio Ambito territoriale di Potenza con pec del 31.10.2025 ha comunicato al difensore della ricorrente, che il prof. AC CA avrebbe potuto fruire della suddetta piattaforma digitale, in quanto tale comunicazione è avvenuta dopo la proposizione, in data 21.10.2025, del presente ricorso.
Conseguentemente, il Ministero dell’Istruzione e del Merito va condannato al pagamento, in favore del prof. AC CA, della sorte capitale di € 1.000,00, oltre, come previsto dall’art. 22, comma 36, L. n. 724/1994, gli interessi legali o la rivalutazione monetaria, se superiore agli interessi legali, dalla maturazione del credito fino al saldo.
Pertanto, viene assegnato al Ministero dell’Istruzione e del Merito il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriore, per provvedere al pagamento delle suddette somme.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina sin d’ora Commissario ad acta il Prefetto di Roma o un funzionario dallo stesso delegato, il quale provvederà al compimento degli atti necessari, per l’estinzione dei crediti sopra indicati.
Le spese per l’eventuale funzione commissariale sono poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito e vengono liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo.
Il Commissario ad acta potrà esigere la suddetta somma all’esito dello svolgimento della funzione commissariale.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
In relazione a tale ultimo profilo, va altresì precisato che in dette spese di lite rientrano, in modo omnicomprensivo, tutte le spese accessorie, ovverosia le spese ed i compensi professionali relativi agli atti successivi alla Sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi indicati in motivazione e per l’effetto:
-dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione, secondo quando indicato in parte motiva, alla Sentenza in epigrafe, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione telematica o dalla notificazione della presente decisione, se anteriore;
-per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Prefetto di Roma o un suo delegato, che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione della medesima Sentenza;
-determina in € 500,00 (cinquecento), l’importo da corrispondere a detto Commissario ad acta per l’espletamento dell’incarico, qualora si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutoria, ponendo detto importo a carico della parte intimata.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore dell’avv. Marco Dibitonto, dichiaratosi antistatario, delle spese relative al presente giudizio, liquidandole nella misura complessiva di € 1.000,00 (mille), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA, CPA ed il rimborso del Contributo Unificato nella misura versata.
Lo stesso Ministero dell’Istruzione e del Merito è tenuto a corrispondere al Commissario ad acta il compenso sopra indicato.
Manda alla Segreteria di comunicare la presente Sentenza alla parte ricorrente ed all’Amministrazione intimata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN AN, Presidente
AL UO, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL UO | AN AN |
IL SEGRETARIO