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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/07/2025, n. 2317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2317 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Francesco Cavone, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8984 del R.G.A.C.C. dell'anno 2014 discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22.7.2025 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] Parte_2
(c.f.: in nome proprio e nella espressa qualità di esercente la C.F._2 potestà genitoriale sui figli minori, conviventi, , nato a [...] Persona_1 il 03.01.2005 (c.f.: , , nata a [...] il C.F._3 Parte_3
13.06.2006, (c.f.: , , nata il C.F._4 Parte_4
18.11.1928 a Copertino, ivi residente alla Via Cosimo Mariano,
(c.f.: , rispettivamente, madre, coniuge, figli e nonna di C.F._5
, nato a [...] il [...], deceduto in data 19 luglio ON
2012 in agro di Copertino, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'avv. Giuseppe ROMANO in Leverano, alla Piazza Fontana, n. 25, che li rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
ATTORI
E
nato a [...] il [...] (cod. fisc.: , Parte_5 C.F._6 elettivamente domiciliato in Nardò (Le), alla via G. Verdi, n. 26, presso lo studio legale dell'avv. Franco Orlando che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
, con sede in Gubbio Pg). alla via della Vittorina n.-60 Controparte_1
(PI: ) in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata P.IVA_1 in Galatina in via F. Turati n. 51 presso lo studio legale dell'avv. Antonio Verdesca, dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti;
CONVENUTI
HDI Italia S.p.A. (P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Bari al C.so Vittorio Emanuele II n. 60, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Iazeolla che la rappresenta e difende come da procura in atti;
con sede legale in Bologna alla via Stalingrado n. Controparte_2
45 (P.IVA: ) in persona del procuratore speciale , P.IVA_3 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Giannoccaro presso il cui studio legale in
Lecce ha eletto il domicilio, come da procura in atti;
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede Controparte_4 in Mogliano Veneto (TV) alla Via Marocchesa n.14 (P.IVA ), rappresentata P.IVA_4
e difesa dall'avv. Antonio Conte presso il cui studio legale in Lecce alla via Braccio
Martello n. 22 ha eletto domicilio, come da procura in atti;
TERZE CHIAMATE
All'udienza del 22.7.2025, celebrata con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni dalle parti processuali come da note scritte allegate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori, premesso in particolare:
- di essere stretti congiunti di , deceduto in data 19.07.2012 in agro ON di Copertino (LE);
- che nel mese di luglio 2012 , titolare di omonima impresa ON individuale, si rivolgeva alla SO per la fornitura di calcestruzzo e di CP_1 posa in opera (riversaggio) per la realizzazione di una recinzione su un fondo di proprietà del prof. e della prof.ssa Persona_3 A_
, ubicato in agro di Copertino, alla contrada Olmo;
[...] - che nel giorno stabilito per la consegna si presentava sul posto il convenuto T_
, qualificatosi come incaricato dalla SO fornitrice ma titolare di autonoma
[...] ed omonima impresa individuale di autotrasporti, a bordo di una betoniera di sua proprietà, recante targa MN519373, per il riempimento con cemento delle buche di infissione dei pali di sostegno della predetta recinzione;
- che nel corso dell'intervento si verificava il grave sinistro dal quale derivava la morte di per folgorazione, dovuta al contatto diretto e/o indiretto della ON vittima con un cavo aereo di media tensione dell'Enel presente in zona, tranciato dal conducente della betoniera;
sinistro che si verificava a causa della condotta colposa del convenuto che tranciava il cavo aereo di tensione elettrica;
cavo Parte_6 che, entrando in contatto con il tubo della betoniera guidata dalla vittima, provocava la morte per folgorazione della stessa, come appurato nel corso delle indagini preliminari svolte nel procedimento penale n. 8331/2012 R.G.n.r. iscritto presso la
Procura della Repubblica di Lecce;
procedimento penale definito con il patteggiamento della pena per il reato di cui agli artt. 589, comma II c.p., 21, comma 1, lettera a) e 71, comma 3, D. Lgs. n. 81/2008;
- che rimanevano senza esito i tentativi di ottenere in via stragiudiziale e bonaria il risarcimento di tutti i danni patiti, sia iure proprio che iure hereditatis; convenivano quindi in giudizio e la SO chiedendo Parte_6 CP_1 di accertare la loro responsabilità nella causazione della morte di ON verificatasi in data 19.07.2012, con condanna in solido al risarcimento del danno patito da ciascuno sia iure proprio che iure hereditatis e con vittoria delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto Parte_6 ed allegato ed esponendo in particolare:
- di aver sottoscritto in data 25.10.2009 con la SO un contratto Controparte_1 di appalto per il trasporto e servizio di pompaggio di calcestruzzo e materiali affini che veniva rinnovato di anno in anno;
- che in data 18.07.2012, dopo aver preso contatti con la SO ON
Colobeton PA si rivolgeva direttamente al convenuto per la fornitura di quattro metri cubi di cemento necessari per il riempimento di alcune buche, non fornendo alcun dettaglio in ordine alla tipologia dell'intervento richiesto e limitandosi a giustificare la relativa richiesta con il fatto che doveva ricoprire alcune buche realizzate in seguito ad un lavoro di recinzione di un terreno sito in Copertino;
- che, giunto sul posto e rilevata l'inidoneità del mezzo utilizzato, si procedeva comunque con le operazioni di riempimento per le insistenze della vittima che rappresentava l'urgenza di terminare i lavori commissionatigli dai proprietari dei terreni, offrendosi di aiutare il convenuto nell' esecuzione del lavoro;
così mentre il convenuto guidava l'autocarro, afferrata la parte terminale del tubo ON del braccio della betoniera, si occupava di riempire con cemento le buche realizzate nel terreno;
- che il sinistro si verificava a causa dell'entrata in contatto del braccio metallico della betoniera con due conduttori della linea elettrica aerea, cagionando così una scarica elettrica che folgorava ON
chiedeva quindi, previa autorizzazione alla chiamata in causa delle Parte_6 SO di assicurazione (polizza rischi diversi n. Controparte_5
56115405103) e IL IC PA (polizza RCA n. 5074501164935) a titolo di manleva in caso di soccombenza, di rigettare integralmente le richieste risarcitorie come formulate dagli attori in applicazione delle norme ex art. 1227, comma secondo, cod. civ. ovvero, in via subordinata, di ridurre l'entità del risarcimento ai sensi dell'art. 1227, comma primo, c.c., in ragione della concorrente responsabilità colposa della vittima nella causazione del tragico evento.
Si è altresì costituita in giudizio la SO contestando tutto quanto CP_1 dedotto nei suoi confronti ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo nel merito, previa autorizzazione alla chiamata in causa della SO di assicurazioni Generali Italia PA, il rigetto della domanda attorea in quanto inammissibile, improponibile e comunque infondata in fatto come in diritto.
A seguito di autorizzazione giudiziale, si è costituita quindi in giudizio la SO chiamata in causa , eccependo in via preliminare Controparte_5
l'inoperatività della polizza assicurativa sottoscritta dal convenuto e la Parte_6 tardività della denuncia di sinistro (denuncia del 23.5.2013) rispetto alla data dell'evento, chiedendo quindi il rigetto della domanda di manleva spiegata nei suoi confronti ovvero la sua riduzione per tardiva denuncia del sinistro da parte dell'assicurato.
Si è costituita in giudizio anche la SO chiedendo il rigetto della CP_2 domanda spiegata nei suoi confronti, con vittoria delle spese di lite.
Si è infine costituita la SO chiedendo in via preliminare di Controparte_4 dichiarare l'inoperatività della polizza stipulata dalla SO fino alla Controparte_1 somma di € 1.500.000,00, pari al massimale della polizza sottoscritta dal convenuto con la SO , dichiarando in ogni caso Parte_6 Controparte_5 tenuta in manleva nei limiti del massimale di polizza;
nel merito ha chiesto di dichiarare l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della domanda degli attori e della domanda di manleva spiegata nei suoi confronti;
in caso di accoglimento della domanda attorea, ha chiesto di dichiarare la responsabilità concorsuale della vittima del sinistro graduando in proporzione l'eventuale risarcimento dovuto agli attori e rigettando, in ogni caso, ogni domanda e richiesta formulata nei suoi confronti, essendo il convenuto esclusivo responsabile dell'evento; ha chiesto Parte_6 infine di accertare e dichiarare, in ogni caso, il diritto della SO assicurata e della relativa compagnia di assicurazioni di rivalersi nei confronti Controparte_1 del convenuto ai sensi dell'art.2055 c.c., condannando quest'ultimo a Parte_6 corrispondere quanto eventualmente tenuta a versare agli attori, con esclusione del cumulo di interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria delle spese di lite.
Istruita la causa con le prove documentali prodotte dalle parti processuali, con prove testimoniali e con due consulenze tecniche d'ufficio, all'udienza del 22.7.2025, precisate le conclusioni dalle parti processuali come da note scritte allegate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
*********
La causa attiene al risarcimento del danno invocato dagli attori per la perdita del rapporto parentale con nato a [...] il [...], deceduto ON in data 19 luglio 2012 in agro di Copertino, a causa di una folgorazione per elettrocuzione nel corso della realizzazione di una recinzione di un fondo.
La dinamica del sinistro mortale risulta accertata in modo incontrovertibile sulla base delle complessive risultanze istruttorie, con particolare riferimento agli esiti delle consulenze tecniche di ufficio espletate in sede istruttoria;
esiti ai quali il Giudicante aderisce senza riserve in quanto congruamente motivate e frutto di un procedimento peritale privo di errori e omissioni di carattere logico o metodologico.
In base a tali risultanze la morte di intervenne per folgorazione ON elettrica, a causa del tranciamento dei cavi aerei di media tensione da parte della betoniera condotta dal convenuto e della successiva trasmissione di Parte_6 scarica elettrica da contatto, essendo la vittima impegnata a guidare manualmente il tubo finale di uscita del calcestruzzo nel riempimento delle buche di infissione dei pali di recinzione del fondo;
scarica elettrica che quindi dai cavi tranciati si diramava sulla betoniera e quindi raggiungeva la vittima in contratto con il tubo metallico su di essa montato.
Premessa quindi la ricostruzione della dinamica del sinistro, occorre ora individuare la responsabilità del sinistro mortale. Tale responsabilità non può che essere imputata in via esclusiva al convenuto T_
, titolare di una autonoma impresa di autotrasporti, appaltatrice dei servizi di
[...] trasporto e fornitura di agglomerati cementizi per conto della SO , CP_1 alla quale la vittima si era rivolta per la fornitura e riversaggio di cemento per la realizzazione di una recinzione terriera.
Tale responsabilità risulta all'evidenza dalla stessa circostanza di aver provveduto con un proprio mezzo a fornire il calcestruzzo in esecuzione dell'obbligo contrattuale assunto dalla SO nei confronti della vittima del sinistro;
CP_1 nell'esecuzione di tale prestazione avrebbe dovuto doverosamente verificare preliminarmente la sussistenza delle relative condizioni di sicurezza, con particolare riferimento ai pericoli derivanti dall'ambiente di lavoro e dal contesto di riferimento.
La presenza di cavi aerei di tensione elettrica costituiva una condizione di pericolo che il convenuto avrebbe dovuto constatare al fine di evitare la relativa collisione con il mezzo dallo stesso condotto, idoneo a raggiungere una estensione di circa 24 metri in altezza;
collisione che si verificava in modo talmente violento da comportare il tranciamento delle linee elettriche con conseguente dispersione della corrente sulla betoniera e con successiva folgorazione della vittima.
Nessuna responsabilità può essere invece riconosciuta a carico della vittima, per l'essersi adoperata al fine di facilitare il riempimento delle buche presenti nel terreno agendo sul tubo finale di uscita del calcestruzzo onde dirigerlo all'interno delle buche stesse, man mano che la betoniera avanzata sulla strada vicinale posta a confine del fondo.
La vittima infatti era impegnata ad osservare il fondo e a dirigere il tubo di uscita del calcestruzzo e non poteva quindi rendersi conto del possibile impatto del mezzo con la linea elettrica aerea, laddove il conducente del mezzo avrebbe invece non solo dovuto ma anche potuto rendersi conto del pericolo incombente, essendo alla guida del mezzo.
Trattasi quindi di grave inosservanza di doverose cautele preliminari nell'esecuzione di una prestazione contrattuale (anche in ordine alla mancata presenza di dispositivi di protezione individuale) e di ingiustificabile disattenzione nello svolgimento delle relative attività, con conseguente piena responsabilità del sinistro mortale e con correlativa esclusione di qualsiasi forma di corresponsabilità imputabile alla vittima.
Nessuna concorrente responsabilità risarcitoria può infine essere riconosciuta a carico della SO , stante l'assoluta autonomia organizzativa del convenuto CP_1 nell'esecuzione delle attività subappaltate e la mancanza di ingerenze da parte della subcommittente sulle modalità adottate nelle relative attività esecutive. Occorre ora esaminare la posizione contrattuale delle due SO di assicurazione chiamate in causa in garanzia dal convenuto in caso di soccombenza.
Quanto alla SO (ora ) occorre Controparte_5 Controparte_6 evidenziare che la polizza “Rischi diversi” n. 56115405103 sottoscritta dal convenuto esclude espressamente in forza della clausola n. 18 lett. c delle condizioni di assicurazione dal novero dei terzi “coloro che, indipendentemente dalla natura del rapporto con l'assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione”.
Ne consegue l'inoperatività della polizza in ordine al sinistro oggetto di causa, trattandosi si evento che si verificava a seguito ed a causa della partecipazione manuale della vittima nelle attività di pompaggio del cemento;
la vittima infatti rimaneva folgorata per il contatto fisico con la parte terminale del tubo del mezzo.
A diversa conclusione si deve invece giungere in ordine alla posizione della SO
IL IC PA (ora ). Controparte_2
Come è noto, l'assicurazione RCA (responsabilità Civile Autoveicoli) è obbligatoria e copre i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato, anche se si tratti di strade private, purché si tratti di un uso conforme alle caratteristiche del mezzo.
Il sinistro oggetto di causa si verificava in contrada Olmo in agro del Comune di
Copertino (LE) lungo una strada vicinale, traversa della S.P. n. 119 Lecce-Porto
Cesareo; strada vicinale larga 6 metri e a doppio senso di circolazione.
Quanto alle modalità del verificarsi del sinistro, l'autobetonpompa di proprietà e condotta dal convenuto, nel procedere lungo la strada, al fine di consentire il riempimento delle buche dei paletti di recinzione poste a distanza di 10 metri l'una dall'altra, tranciava con un braccio meccanico le linee di media tensione elettrica con conseguente dispersione per contatto della corrente elettrica prima al braccio stesso e quindi alla vittima che guidava manualmente il relativo terminale favorendo l'uscita del cemento.
Trattasi quindi di circolazione stradale pienamente rientrante nei limiti di operatività della polizza RCA, verificandosi il sinistro a seguito della manovra di guida imperita e distratta del conducente che non si accorgeva della presenza di linee elettriche lungo il suo percorso.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno occorre distinguere la domanda di risarcimento iure proprio dalla domanda di risarcimento iure hereditatis.
Quest'ultima domanda non può essere accolta, attesa l'immediatezza dell'exitus rispetto alla folgorazione. Secondo, infatti, un orientamento giurisprudenziale al quale il Giudicante aderisce senza riserve, la morte immediata non lascia spazio ad un lasso di tempo (spatium vivendi) durante il quale la vittima possa aver sofferto e percepito il danno subito, conseguente impossibilità di riconoscere il danno tanatologico in via ereditaria (Cass.,
Sez. Unite, sentenza n. 15350/2015).
Non resta quindi che valutare il danno invocato dagli attori iure proprio, astrattamente inquadrabile nella categoria di “danno da perdita del rapporto parentale”, inerente al pregiudizio conseguente alla lesione della relazione che legava i parenti al defunto, pregiudizio in concreto specificamente dedotto dagli attori in citazione.
Costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui “l'interesse al risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione del congiunto, per la definitiva perdita del rapporto parentale, si concreta nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli art. 2, 29 e
30 cost. Esso si colloca nell'area del danno non patrimoniale di cui all'art 2059 c.c., in raccordo con le suindicate norme della Costituzione” (ex plurimis, Cass. n. 12124/2003).
Più nello specifico, il danno da perdita del rapporto parentale va al di là del mero dolore che la morte in sé di una persona cara provoca nei prossimi congiunti, concretandosi nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità, nonché nel non potere più fare ciò che per anni si è fatto e nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti.
Vanno richiamati i principi espressi dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n.
26972/2008.
In essa la Suprema Corte, dopo aver sancito la natura onnicomprensiva del danno non patrimoniale, ha chiarito come la sua liquidazione debba tenere conto di tutte le possibili manifestazioni di tale danno, evitando, però, di incorrere nella artificiosa duplicazione di poste risarcitorie. Muovendo da tali premesse i giudici di legittimità hanno in particolare affermato che, nell'ipotesi di morte del congiunto, costituisce una duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione sia del danno morale che di pregiudizi definiti “esistenziali” o da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti di un unico e complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato.
Secondo costante giurisprudenza, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, e può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che il rapporto di parentela nella famiglia fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza in fatto di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa da prova contraria.
Nel caso di specie non è stata fornita alcuna prova contraria in ordine all'assenza di legami affettivi tra gli attori e lo stretto congiunto.
In ordine alla quantificazione del risarcimento si ritiene di utilizzare le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dal Tribunale di IL, conformemente all'orientamento giurisprudenziale recentemente espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 10579/2021.
Pertanto, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata su un sistema a punti, che prevede, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. civ. n. 10579/2021; in questo senso anche Cass. civ. n. 26300/2021 e Cass. civ. n. 33005/2021).
Nel determinare la somma in concreto spettante per ogni singolo danneggiato si dovrà dunque analizzare:
a) il rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il congiunto avente diritto al risarcimento, potendosi presumere che il danno sia maggiore quanto più stretto il rapporto;
b) l'età del congiunto: il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto superstite;
c) l'età della vittima: anche in questo caso è ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita;
d) la convivenza tra la vittima e il congiunto superstite: dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite;
e) presenza nel nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi
(fino al quarto, inclusi, quindi, i cugini); infatti il danno derivante dalla perdita è sicuramente maggiore se il congiunto superstite rimane solo, privo di quell'assistenza morale e materiale che gli derivano dal convivere con un'altra persona o dalla presenza di altri familiari, anche se non conviventi.
Ebbene, nel caso di specie va tenuto conto che la vittima è deceduta all'età di 35 anni,
e che gli attori avevano, al tempo del suo decesso, la madre l'età di 67 anni, moglie l'età di 31 anni, il figlio convivente l'età di 7 anni, la figlia convivente Per_1 Pt_3
l'età di 6 anni, la nonna l'età di 83 anni.
La domanda è dunque accolta sul valore medio per il coniuge, in ragione della durata del rapporto coniugale e dell'aspettativa della durata del rapporto in futuro e dell'assistenza in età anziana, oltre che alle ripercussioni di natura psichica accertati in giudizio con ctu;
per i figli, tenuto conto dell'età degli stessi al momento della morte e della circostanza che gli stessi erano ancora conviventi, si riconosce il danno ai valori alti;
per la madre e per la nonna ai valori medi tenuto conto dell'intensità del rapporto;
liquidazioni fatte in via equitativa fino all'attualità.
Il danno è dunque liquidato come segue secondo i criteri del Tribunale di IL anno
2024: madre Parte_1
Valore per punto € 3.911,00
Il deceduto rispetto all'avente diritto era figlio
Età della vittima del sinistro 35 anni, non convivente
Età del soggetto avente diritto 67 anni
Altri superstiti 4
Determinazione punteggio
Punti in base all'età del congiunto 16
Punti in base all'età della vittima 22
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio) 15
Punti totali riconosciuti 38 Importo del risarcimento: 207.283,00.
Coniuge non separato Parte_2
Valore per punto € 3.911,00
Età della vittima del sinistro 35 anni
Età del soggetto avente diritto 31 anni
Altri superstiti 4
Determinazione punteggio
Punti in base all'età del congiunto 22
Punti in base all'età della vittima 22
Punti per convivenza tra congiunto e vittima 16
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio) 15
Punti totali riconosciuti 60
Importo del risarcimento: 293.325,00.
Figlio Persona_1
Valore per punto € 3.911,00
Età della vittima del sinistro 35 anni
Età del soggetto avente diritto 7 anni
Altri superstiti 4
Determinazione punteggio
Punti in base all'età del congiunto 28
Punti in base all'età della vittima 22
Punti per convivenza tra congiunto e vittima 16
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo) 30
Punti totali riconosciuti 66
Importo del risarcimento (medio) € 375.456,00.
Figlia Parte_3
Valore per punto € 3.911,00
Età della vittima del sinistro 35 anni
Età del soggetto avente diritto 6 anni
Altri superstiti 4
Determinazione punteggio
Punti in base all'età del congiunto 28
Punti in base all'età della vittima 22
Punti per convivenza tra congiunto e vittima 16
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo) 30 Punti totali riconosciuti 66
Importo del risarcimento (medio) € 375.456,00.
Controparte_7
Valore per punto € 1.698,00
Età della vittima del sinistro 35 anni
Età del soggetto avente diritto 83 anni
Altri superstiti 4
Determinazione punteggio
Punti in base all'età del congiunto 4
Punti in base all'età della vittima 16
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio) 15
Punti totali riconosciuti 20
Importo del risarcimento (medio) € 59.430,00.
Gli importi sopra liquidati, calcolati all'attualità, devono essere maggiorati soltanto di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della presente sentenza al soddisfo.
Essendo le suddette voci di danno liquidate a titolo di danno non patrimoniale sofferto iure proprio dai congiunti della vittima, non sussiste alcuna ipotesi di compensatio lucri cum damno rispetto alle voci indennitarie e, in generale, agli emolumenti previdenziali riconosciuti dalla legge e riscossi dagli eredi per il medesimo fatto-reato
(Cass. 6306/2017).
In favore di deve essere anche riconosciuta la somma di euro Parte_2
600,00 per spese funerarie, in quanto regolarmente documentate da fattura corredata da quietanza di pagamento, oltre interessi legali di natura compensativa dei tempi processuali dalla domanda giudiziale al saldo.
In ultimo non può essere riconosciuto il risarcimento iure proprio in favore della coniuge in ordine al lamentato danno patrimoniale da mancato guadagno, per la perdita del posto di lavoro causato dallo stato depressivo derivato dal trauma da perdita del rapporto parentale, in mancanza di sufficienti elementi di prova in ordine al relativo rapporto eziologico.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in considerazione delle fasi del giudizio concretamente espletate e del valore riconosciuto in sentenza. L'aumento per il numero delle parti è ridotto attesa l'identità delle questioni per la maggior parte delle difese espletate. Non può essere accolta la richiesta avanzata nell'atto introduttivo del giudizio di distrazione delle spese di lite in favore del difensore, avendo quest'ultimo omesso la prescritta dichiarazione di averle anticipate.
Ne consegue infine il rigetto della domanda nei confronti della SO CP_1
e della relativa compagnia di assicurazioni, con compensazione rispetto alle stesse delle spese di lite in ragione della specifica posizione processuale assunta in giudizio e della complessità del relativo accertamento probatorio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8984/2014 R.G,, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna in solido Parte_5
e la SO al risarcimento del danno in
[...] Controparte_2 favore degli attori, liquidato in € 207.283,00 per , in € Parte_1
293.325,00 per , in € 375.456,00 per , in Parte_2 Persona_1
€ 375.456,00 per e in € 59.430,00 per Parte_3 Parte_4
, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della
[...] sentenza al saldo;
- condanna in solido e la SO Parte_5 Controparte_2
al pagamento in favore dell'attrice della somma di
[...] Parte_2 euro 600,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
- condanna in solido e la SO Parte_5 Controparte_2
alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli attori, liquidate in € 518,00
[...] per spese vive ed € 23.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%,
IVA e CPA come per legge;
- rigetta la domanda degli attori spiegata nei confronti della SO CP_1
e compensa le spese di lite tra queste parti processuali e la SO
[...]
; Controparte_4
- rigetta la domanda di manleva spiegata dal convenuto nei confronti della SO e compensa le spese di lite tra queste parti Controparte_6 processuali. La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Lecce, il 23.7.2025.
Il Giudice
Dott. Francesco CAVONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Francesco Cavone, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8984 del R.G.A.C.C. dell'anno 2014 discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22.7.2025 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] Parte_2
(c.f.: in nome proprio e nella espressa qualità di esercente la C.F._2 potestà genitoriale sui figli minori, conviventi, , nato a [...] Persona_1 il 03.01.2005 (c.f.: , , nata a [...] il C.F._3 Parte_3
13.06.2006, (c.f.: , , nata il C.F._4 Parte_4
18.11.1928 a Copertino, ivi residente alla Via Cosimo Mariano,
(c.f.: , rispettivamente, madre, coniuge, figli e nonna di C.F._5
, nato a [...] il [...], deceduto in data 19 luglio ON
2012 in agro di Copertino, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'avv. Giuseppe ROMANO in Leverano, alla Piazza Fontana, n. 25, che li rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
ATTORI
E
nato a [...] il [...] (cod. fisc.: , Parte_5 C.F._6 elettivamente domiciliato in Nardò (Le), alla via G. Verdi, n. 26, presso lo studio legale dell'avv. Franco Orlando che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
, con sede in Gubbio Pg). alla via della Vittorina n.-60 Controparte_1
(PI: ) in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata P.IVA_1 in Galatina in via F. Turati n. 51 presso lo studio legale dell'avv. Antonio Verdesca, dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti;
CONVENUTI
HDI Italia S.p.A. (P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Bari al C.so Vittorio Emanuele II n. 60, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Iazeolla che la rappresenta e difende come da procura in atti;
con sede legale in Bologna alla via Stalingrado n. Controparte_2
45 (P.IVA: ) in persona del procuratore speciale , P.IVA_3 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Giannoccaro presso il cui studio legale in
Lecce ha eletto il domicilio, come da procura in atti;
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede Controparte_4 in Mogliano Veneto (TV) alla Via Marocchesa n.14 (P.IVA ), rappresentata P.IVA_4
e difesa dall'avv. Antonio Conte presso il cui studio legale in Lecce alla via Braccio
Martello n. 22 ha eletto domicilio, come da procura in atti;
TERZE CHIAMATE
All'udienza del 22.7.2025, celebrata con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni dalle parti processuali come da note scritte allegate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori, premesso in particolare:
- di essere stretti congiunti di , deceduto in data 19.07.2012 in agro ON di Copertino (LE);
- che nel mese di luglio 2012 , titolare di omonima impresa ON individuale, si rivolgeva alla SO per la fornitura di calcestruzzo e di CP_1 posa in opera (riversaggio) per la realizzazione di una recinzione su un fondo di proprietà del prof. e della prof.ssa Persona_3 A_
, ubicato in agro di Copertino, alla contrada Olmo;
[...] - che nel giorno stabilito per la consegna si presentava sul posto il convenuto T_
, qualificatosi come incaricato dalla SO fornitrice ma titolare di autonoma
[...] ed omonima impresa individuale di autotrasporti, a bordo di una betoniera di sua proprietà, recante targa MN519373, per il riempimento con cemento delle buche di infissione dei pali di sostegno della predetta recinzione;
- che nel corso dell'intervento si verificava il grave sinistro dal quale derivava la morte di per folgorazione, dovuta al contatto diretto e/o indiretto della ON vittima con un cavo aereo di media tensione dell'Enel presente in zona, tranciato dal conducente della betoniera;
sinistro che si verificava a causa della condotta colposa del convenuto che tranciava il cavo aereo di tensione elettrica;
cavo Parte_6 che, entrando in contatto con il tubo della betoniera guidata dalla vittima, provocava la morte per folgorazione della stessa, come appurato nel corso delle indagini preliminari svolte nel procedimento penale n. 8331/2012 R.G.n.r. iscritto presso la
Procura della Repubblica di Lecce;
procedimento penale definito con il patteggiamento della pena per il reato di cui agli artt. 589, comma II c.p., 21, comma 1, lettera a) e 71, comma 3, D. Lgs. n. 81/2008;
- che rimanevano senza esito i tentativi di ottenere in via stragiudiziale e bonaria il risarcimento di tutti i danni patiti, sia iure proprio che iure hereditatis; convenivano quindi in giudizio e la SO chiedendo Parte_6 CP_1 di accertare la loro responsabilità nella causazione della morte di ON verificatasi in data 19.07.2012, con condanna in solido al risarcimento del danno patito da ciascuno sia iure proprio che iure hereditatis e con vittoria delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto Parte_6 ed allegato ed esponendo in particolare:
- di aver sottoscritto in data 25.10.2009 con la SO un contratto Controparte_1 di appalto per il trasporto e servizio di pompaggio di calcestruzzo e materiali affini che veniva rinnovato di anno in anno;
- che in data 18.07.2012, dopo aver preso contatti con la SO ON
Colobeton PA si rivolgeva direttamente al convenuto per la fornitura di quattro metri cubi di cemento necessari per il riempimento di alcune buche, non fornendo alcun dettaglio in ordine alla tipologia dell'intervento richiesto e limitandosi a giustificare la relativa richiesta con il fatto che doveva ricoprire alcune buche realizzate in seguito ad un lavoro di recinzione di un terreno sito in Copertino;
- che, giunto sul posto e rilevata l'inidoneità del mezzo utilizzato, si procedeva comunque con le operazioni di riempimento per le insistenze della vittima che rappresentava l'urgenza di terminare i lavori commissionatigli dai proprietari dei terreni, offrendosi di aiutare il convenuto nell' esecuzione del lavoro;
così mentre il convenuto guidava l'autocarro, afferrata la parte terminale del tubo ON del braccio della betoniera, si occupava di riempire con cemento le buche realizzate nel terreno;
- che il sinistro si verificava a causa dell'entrata in contatto del braccio metallico della betoniera con due conduttori della linea elettrica aerea, cagionando così una scarica elettrica che folgorava ON
chiedeva quindi, previa autorizzazione alla chiamata in causa delle Parte_6 SO di assicurazione (polizza rischi diversi n. Controparte_5
56115405103) e IL IC PA (polizza RCA n. 5074501164935) a titolo di manleva in caso di soccombenza, di rigettare integralmente le richieste risarcitorie come formulate dagli attori in applicazione delle norme ex art. 1227, comma secondo, cod. civ. ovvero, in via subordinata, di ridurre l'entità del risarcimento ai sensi dell'art. 1227, comma primo, c.c., in ragione della concorrente responsabilità colposa della vittima nella causazione del tragico evento.
Si è altresì costituita in giudizio la SO contestando tutto quanto CP_1 dedotto nei suoi confronti ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo nel merito, previa autorizzazione alla chiamata in causa della SO di assicurazioni Generali Italia PA, il rigetto della domanda attorea in quanto inammissibile, improponibile e comunque infondata in fatto come in diritto.
A seguito di autorizzazione giudiziale, si è costituita quindi in giudizio la SO chiamata in causa , eccependo in via preliminare Controparte_5
l'inoperatività della polizza assicurativa sottoscritta dal convenuto e la Parte_6 tardività della denuncia di sinistro (denuncia del 23.5.2013) rispetto alla data dell'evento, chiedendo quindi il rigetto della domanda di manleva spiegata nei suoi confronti ovvero la sua riduzione per tardiva denuncia del sinistro da parte dell'assicurato.
Si è costituita in giudizio anche la SO chiedendo il rigetto della CP_2 domanda spiegata nei suoi confronti, con vittoria delle spese di lite.
Si è infine costituita la SO chiedendo in via preliminare di Controparte_4 dichiarare l'inoperatività della polizza stipulata dalla SO fino alla Controparte_1 somma di € 1.500.000,00, pari al massimale della polizza sottoscritta dal convenuto con la SO , dichiarando in ogni caso Parte_6 Controparte_5 tenuta in manleva nei limiti del massimale di polizza;
nel merito ha chiesto di dichiarare l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della domanda degli attori e della domanda di manleva spiegata nei suoi confronti;
in caso di accoglimento della domanda attorea, ha chiesto di dichiarare la responsabilità concorsuale della vittima del sinistro graduando in proporzione l'eventuale risarcimento dovuto agli attori e rigettando, in ogni caso, ogni domanda e richiesta formulata nei suoi confronti, essendo il convenuto esclusivo responsabile dell'evento; ha chiesto Parte_6 infine di accertare e dichiarare, in ogni caso, il diritto della SO assicurata e della relativa compagnia di assicurazioni di rivalersi nei confronti Controparte_1 del convenuto ai sensi dell'art.2055 c.c., condannando quest'ultimo a Parte_6 corrispondere quanto eventualmente tenuta a versare agli attori, con esclusione del cumulo di interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria delle spese di lite.
Istruita la causa con le prove documentali prodotte dalle parti processuali, con prove testimoniali e con due consulenze tecniche d'ufficio, all'udienza del 22.7.2025, precisate le conclusioni dalle parti processuali come da note scritte allegate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
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La causa attiene al risarcimento del danno invocato dagli attori per la perdita del rapporto parentale con nato a [...] il [...], deceduto ON in data 19 luglio 2012 in agro di Copertino, a causa di una folgorazione per elettrocuzione nel corso della realizzazione di una recinzione di un fondo.
La dinamica del sinistro mortale risulta accertata in modo incontrovertibile sulla base delle complessive risultanze istruttorie, con particolare riferimento agli esiti delle consulenze tecniche di ufficio espletate in sede istruttoria;
esiti ai quali il Giudicante aderisce senza riserve in quanto congruamente motivate e frutto di un procedimento peritale privo di errori e omissioni di carattere logico o metodologico.
In base a tali risultanze la morte di intervenne per folgorazione ON elettrica, a causa del tranciamento dei cavi aerei di media tensione da parte della betoniera condotta dal convenuto e della successiva trasmissione di Parte_6 scarica elettrica da contatto, essendo la vittima impegnata a guidare manualmente il tubo finale di uscita del calcestruzzo nel riempimento delle buche di infissione dei pali di recinzione del fondo;
scarica elettrica che quindi dai cavi tranciati si diramava sulla betoniera e quindi raggiungeva la vittima in contratto con il tubo metallico su di essa montato.
Premessa quindi la ricostruzione della dinamica del sinistro, occorre ora individuare la responsabilità del sinistro mortale. Tale responsabilità non può che essere imputata in via esclusiva al convenuto T_
, titolare di una autonoma impresa di autotrasporti, appaltatrice dei servizi di
[...] trasporto e fornitura di agglomerati cementizi per conto della SO , CP_1 alla quale la vittima si era rivolta per la fornitura e riversaggio di cemento per la realizzazione di una recinzione terriera.
Tale responsabilità risulta all'evidenza dalla stessa circostanza di aver provveduto con un proprio mezzo a fornire il calcestruzzo in esecuzione dell'obbligo contrattuale assunto dalla SO nei confronti della vittima del sinistro;
CP_1 nell'esecuzione di tale prestazione avrebbe dovuto doverosamente verificare preliminarmente la sussistenza delle relative condizioni di sicurezza, con particolare riferimento ai pericoli derivanti dall'ambiente di lavoro e dal contesto di riferimento.
La presenza di cavi aerei di tensione elettrica costituiva una condizione di pericolo che il convenuto avrebbe dovuto constatare al fine di evitare la relativa collisione con il mezzo dallo stesso condotto, idoneo a raggiungere una estensione di circa 24 metri in altezza;
collisione che si verificava in modo talmente violento da comportare il tranciamento delle linee elettriche con conseguente dispersione della corrente sulla betoniera e con successiva folgorazione della vittima.
Nessuna responsabilità può essere invece riconosciuta a carico della vittima, per l'essersi adoperata al fine di facilitare il riempimento delle buche presenti nel terreno agendo sul tubo finale di uscita del calcestruzzo onde dirigerlo all'interno delle buche stesse, man mano che la betoniera avanzata sulla strada vicinale posta a confine del fondo.
La vittima infatti era impegnata ad osservare il fondo e a dirigere il tubo di uscita del calcestruzzo e non poteva quindi rendersi conto del possibile impatto del mezzo con la linea elettrica aerea, laddove il conducente del mezzo avrebbe invece non solo dovuto ma anche potuto rendersi conto del pericolo incombente, essendo alla guida del mezzo.
Trattasi quindi di grave inosservanza di doverose cautele preliminari nell'esecuzione di una prestazione contrattuale (anche in ordine alla mancata presenza di dispositivi di protezione individuale) e di ingiustificabile disattenzione nello svolgimento delle relative attività, con conseguente piena responsabilità del sinistro mortale e con correlativa esclusione di qualsiasi forma di corresponsabilità imputabile alla vittima.
Nessuna concorrente responsabilità risarcitoria può infine essere riconosciuta a carico della SO , stante l'assoluta autonomia organizzativa del convenuto CP_1 nell'esecuzione delle attività subappaltate e la mancanza di ingerenze da parte della subcommittente sulle modalità adottate nelle relative attività esecutive. Occorre ora esaminare la posizione contrattuale delle due SO di assicurazione chiamate in causa in garanzia dal convenuto in caso di soccombenza.
Quanto alla SO (ora ) occorre Controparte_5 Controparte_6 evidenziare che la polizza “Rischi diversi” n. 56115405103 sottoscritta dal convenuto esclude espressamente in forza della clausola n. 18 lett. c delle condizioni di assicurazione dal novero dei terzi “coloro che, indipendentemente dalla natura del rapporto con l'assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione”.
Ne consegue l'inoperatività della polizza in ordine al sinistro oggetto di causa, trattandosi si evento che si verificava a seguito ed a causa della partecipazione manuale della vittima nelle attività di pompaggio del cemento;
la vittima infatti rimaneva folgorata per il contatto fisico con la parte terminale del tubo del mezzo.
A diversa conclusione si deve invece giungere in ordine alla posizione della SO
IL IC PA (ora ). Controparte_2
Come è noto, l'assicurazione RCA (responsabilità Civile Autoveicoli) è obbligatoria e copre i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato, anche se si tratti di strade private, purché si tratti di un uso conforme alle caratteristiche del mezzo.
Il sinistro oggetto di causa si verificava in contrada Olmo in agro del Comune di
Copertino (LE) lungo una strada vicinale, traversa della S.P. n. 119 Lecce-Porto
Cesareo; strada vicinale larga 6 metri e a doppio senso di circolazione.
Quanto alle modalità del verificarsi del sinistro, l'autobetonpompa di proprietà e condotta dal convenuto, nel procedere lungo la strada, al fine di consentire il riempimento delle buche dei paletti di recinzione poste a distanza di 10 metri l'una dall'altra, tranciava con un braccio meccanico le linee di media tensione elettrica con conseguente dispersione per contatto della corrente elettrica prima al braccio stesso e quindi alla vittima che guidava manualmente il relativo terminale favorendo l'uscita del cemento.
Trattasi quindi di circolazione stradale pienamente rientrante nei limiti di operatività della polizza RCA, verificandosi il sinistro a seguito della manovra di guida imperita e distratta del conducente che non si accorgeva della presenza di linee elettriche lungo il suo percorso.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno occorre distinguere la domanda di risarcimento iure proprio dalla domanda di risarcimento iure hereditatis.
Quest'ultima domanda non può essere accolta, attesa l'immediatezza dell'exitus rispetto alla folgorazione. Secondo, infatti, un orientamento giurisprudenziale al quale il Giudicante aderisce senza riserve, la morte immediata non lascia spazio ad un lasso di tempo (spatium vivendi) durante il quale la vittima possa aver sofferto e percepito il danno subito, conseguente impossibilità di riconoscere il danno tanatologico in via ereditaria (Cass.,
Sez. Unite, sentenza n. 15350/2015).
Non resta quindi che valutare il danno invocato dagli attori iure proprio, astrattamente inquadrabile nella categoria di “danno da perdita del rapporto parentale”, inerente al pregiudizio conseguente alla lesione della relazione che legava i parenti al defunto, pregiudizio in concreto specificamente dedotto dagli attori in citazione.
Costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui “l'interesse al risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione del congiunto, per la definitiva perdita del rapporto parentale, si concreta nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli art. 2, 29 e
30 cost. Esso si colloca nell'area del danno non patrimoniale di cui all'art 2059 c.c., in raccordo con le suindicate norme della Costituzione” (ex plurimis, Cass. n. 12124/2003).
Più nello specifico, il danno da perdita del rapporto parentale va al di là del mero dolore che la morte in sé di una persona cara provoca nei prossimi congiunti, concretandosi nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità, nonché nel non potere più fare ciò che per anni si è fatto e nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti.
Vanno richiamati i principi espressi dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n.
26972/2008.
In essa la Suprema Corte, dopo aver sancito la natura onnicomprensiva del danno non patrimoniale, ha chiarito come la sua liquidazione debba tenere conto di tutte le possibili manifestazioni di tale danno, evitando, però, di incorrere nella artificiosa duplicazione di poste risarcitorie. Muovendo da tali premesse i giudici di legittimità hanno in particolare affermato che, nell'ipotesi di morte del congiunto, costituisce una duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione sia del danno morale che di pregiudizi definiti “esistenziali” o da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti di un unico e complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato.
Secondo costante giurisprudenza, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, e può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che il rapporto di parentela nella famiglia fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza in fatto di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa da prova contraria.
Nel caso di specie non è stata fornita alcuna prova contraria in ordine all'assenza di legami affettivi tra gli attori e lo stretto congiunto.
In ordine alla quantificazione del risarcimento si ritiene di utilizzare le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dal Tribunale di IL, conformemente all'orientamento giurisprudenziale recentemente espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 10579/2021.
Pertanto, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata su un sistema a punti, che prevede, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. civ. n. 10579/2021; in questo senso anche Cass. civ. n. 26300/2021 e Cass. civ. n. 33005/2021).
Nel determinare la somma in concreto spettante per ogni singolo danneggiato si dovrà dunque analizzare:
a) il rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il congiunto avente diritto al risarcimento, potendosi presumere che il danno sia maggiore quanto più stretto il rapporto;
b) l'età del congiunto: il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto superstite;
c) l'età della vittima: anche in questo caso è ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita;
d) la convivenza tra la vittima e il congiunto superstite: dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite;
e) presenza nel nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi
(fino al quarto, inclusi, quindi, i cugini); infatti il danno derivante dalla perdita è sicuramente maggiore se il congiunto superstite rimane solo, privo di quell'assistenza morale e materiale che gli derivano dal convivere con un'altra persona o dalla presenza di altri familiari, anche se non conviventi.
Ebbene, nel caso di specie va tenuto conto che la vittima è deceduta all'età di 35 anni,
e che gli attori avevano, al tempo del suo decesso, la madre l'età di 67 anni, moglie l'età di 31 anni, il figlio convivente l'età di 7 anni, la figlia convivente Per_1 Pt_3
l'età di 6 anni, la nonna l'età di 83 anni.
La domanda è dunque accolta sul valore medio per il coniuge, in ragione della durata del rapporto coniugale e dell'aspettativa della durata del rapporto in futuro e dell'assistenza in età anziana, oltre che alle ripercussioni di natura psichica accertati in giudizio con ctu;
per i figli, tenuto conto dell'età degli stessi al momento della morte e della circostanza che gli stessi erano ancora conviventi, si riconosce il danno ai valori alti;
per la madre e per la nonna ai valori medi tenuto conto dell'intensità del rapporto;
liquidazioni fatte in via equitativa fino all'attualità.
Il danno è dunque liquidato come segue secondo i criteri del Tribunale di IL anno
2024: madre Parte_1
Valore per punto € 3.911,00
Il deceduto rispetto all'avente diritto era figlio
Età della vittima del sinistro 35 anni, non convivente
Età del soggetto avente diritto 67 anni
Altri superstiti 4
Determinazione punteggio
Punti in base all'età del congiunto 16
Punti in base all'età della vittima 22
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio) 15
Punti totali riconosciuti 38 Importo del risarcimento: 207.283,00.
Coniuge non separato Parte_2
Valore per punto € 3.911,00
Età della vittima del sinistro 35 anni
Età del soggetto avente diritto 31 anni
Altri superstiti 4
Determinazione punteggio
Punti in base all'età del congiunto 22
Punti in base all'età della vittima 22
Punti per convivenza tra congiunto e vittima 16
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio) 15
Punti totali riconosciuti 60
Importo del risarcimento: 293.325,00.
Figlio Persona_1
Valore per punto € 3.911,00
Età della vittima del sinistro 35 anni
Età del soggetto avente diritto 7 anni
Altri superstiti 4
Determinazione punteggio
Punti in base all'età del congiunto 28
Punti in base all'età della vittima 22
Punti per convivenza tra congiunto e vittima 16
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo) 30
Punti totali riconosciuti 66
Importo del risarcimento (medio) € 375.456,00.
Figlia Parte_3
Valore per punto € 3.911,00
Età della vittima del sinistro 35 anni
Età del soggetto avente diritto 6 anni
Altri superstiti 4
Determinazione punteggio
Punti in base all'età del congiunto 28
Punti in base all'età della vittima 22
Punti per convivenza tra congiunto e vittima 16
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo) 30 Punti totali riconosciuti 66
Importo del risarcimento (medio) € 375.456,00.
Controparte_7
Valore per punto € 1.698,00
Età della vittima del sinistro 35 anni
Età del soggetto avente diritto 83 anni
Altri superstiti 4
Determinazione punteggio
Punti in base all'età del congiunto 4
Punti in base all'età della vittima 16
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio) 15
Punti totali riconosciuti 20
Importo del risarcimento (medio) € 59.430,00.
Gli importi sopra liquidati, calcolati all'attualità, devono essere maggiorati soltanto di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della presente sentenza al soddisfo.
Essendo le suddette voci di danno liquidate a titolo di danno non patrimoniale sofferto iure proprio dai congiunti della vittima, non sussiste alcuna ipotesi di compensatio lucri cum damno rispetto alle voci indennitarie e, in generale, agli emolumenti previdenziali riconosciuti dalla legge e riscossi dagli eredi per il medesimo fatto-reato
(Cass. 6306/2017).
In favore di deve essere anche riconosciuta la somma di euro Parte_2
600,00 per spese funerarie, in quanto regolarmente documentate da fattura corredata da quietanza di pagamento, oltre interessi legali di natura compensativa dei tempi processuali dalla domanda giudiziale al saldo.
In ultimo non può essere riconosciuto il risarcimento iure proprio in favore della coniuge in ordine al lamentato danno patrimoniale da mancato guadagno, per la perdita del posto di lavoro causato dallo stato depressivo derivato dal trauma da perdita del rapporto parentale, in mancanza di sufficienti elementi di prova in ordine al relativo rapporto eziologico.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in considerazione delle fasi del giudizio concretamente espletate e del valore riconosciuto in sentenza. L'aumento per il numero delle parti è ridotto attesa l'identità delle questioni per la maggior parte delle difese espletate. Non può essere accolta la richiesta avanzata nell'atto introduttivo del giudizio di distrazione delle spese di lite in favore del difensore, avendo quest'ultimo omesso la prescritta dichiarazione di averle anticipate.
Ne consegue infine il rigetto della domanda nei confronti della SO CP_1
e della relativa compagnia di assicurazioni, con compensazione rispetto alle stesse delle spese di lite in ragione della specifica posizione processuale assunta in giudizio e della complessità del relativo accertamento probatorio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8984/2014 R.G,, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna in solido Parte_5
e la SO al risarcimento del danno in
[...] Controparte_2 favore degli attori, liquidato in € 207.283,00 per , in € Parte_1
293.325,00 per , in € 375.456,00 per , in Parte_2 Persona_1
€ 375.456,00 per e in € 59.430,00 per Parte_3 Parte_4
, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della
[...] sentenza al saldo;
- condanna in solido e la SO Parte_5 Controparte_2
al pagamento in favore dell'attrice della somma di
[...] Parte_2 euro 600,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
- condanna in solido e la SO Parte_5 Controparte_2
alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli attori, liquidate in € 518,00
[...] per spese vive ed € 23.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%,
IVA e CPA come per legge;
- rigetta la domanda degli attori spiegata nei confronti della SO CP_1
e compensa le spese di lite tra queste parti processuali e la SO
[...]
; Controparte_4
- rigetta la domanda di manleva spiegata dal convenuto nei confronti della SO e compensa le spese di lite tra queste parti Controparte_6 processuali. La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Lecce, il 23.7.2025.
Il Giudice
Dott. Francesco CAVONE