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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 06/10/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Pesci Presidente rel. dott.ssa Marina Righi giudice dott.ssa Giulia Civiero giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di DIVORZIO CONGIUNTO - cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritta al RG. n. 4450/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a EV (TV), il Parte_1 C.F._1 4/05/1966, con l'avv. CHRISTIAN CAVASIN
e
IA ZA (c.f. , nato/a a EV (TV), il C.F._2 21/04/1964, con l'avv. LUIGI FANTIN
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI EV
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso in data 16/07/2025, i coniugi e IA Parte_1 ZA, hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio – contratto il 18/07/1992 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CASALE SUL SILE dell'anno 1992, al n. 26, Parte II, Serie A, Ufficio 1.
I coniugi medesimi, con note ex art. 127ter cpc. in sostituzione dell'udienza del 1.10.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale tra i coniugi (sent. n. 1138/2022 pubbl. il 4/07/2022; RG. 9400/2017);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre dodici mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 18/07/1992 tra e Parte_1 IA ZA, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di CASALE SUL SILE (TV) dell'anno 1992, al n. 26, Parte II, Serie A, Ufficio 1, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Prende atto, infine, il Collegio che il thema decidendum verte esclusivamente sullo status, avendo dichiarato le parti che “… entrambi sono economicamente autosufficienti, i coniugi si danno reciprocamente atto di non avere istanza di sorta da inoltrarsi sotto il profilo del mantenimento l'uno nei confronti dell'altra, e viceversa”.
Vista la natura del giudizio, le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
2
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 18/07/1992 da
, nato/a a EV (TV), il 4/05/1966 Parte_1
e
IA ZA, nato/a a EV (TV), il 21/04/1964, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CASALE SUL SILE (TV) dell'anno 1992, al n. 26, Parte II, Serie A, Ufficio 1, alle seguenti condizioni:
“1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e ZZ AN in Casale sul Sile (TV) in Parte_1 data 18.07.1992 trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di
Casale sul Sile (TV) dell'anno 1992 al n. 26, Parte II, Serie A, ordinando al competente ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casale sul Sile (TV) di procedere alle conseguenti annotazioni in calce agli atti dello stato civile;
2) I figli delle parti sono tutti e tre maggiorenni ed economicamente autosufficienti, avendo tutti una occupazione stabile: nessun assegno viene disposto a loro favore;
3) Poiché entrambi sono economicamente autosufficienti, i coniugi si danno reciprocamente atto di non avere istanza di sorta da inoltrarsi sotto il profilo del mantenimento l'uno nei confronti dell'altra, e viceversa;
4) Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti.”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 6 ottobre 2025
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Pesci
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Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Pesci Presidente rel. dott.ssa Marina Righi giudice dott.ssa Giulia Civiero giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di DIVORZIO CONGIUNTO - cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritta al RG. n. 4450/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a EV (TV), il Parte_1 C.F._1 4/05/1966, con l'avv. CHRISTIAN CAVASIN
e
IA ZA (c.f. , nato/a a EV (TV), il C.F._2 21/04/1964, con l'avv. LUIGI FANTIN
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI EV
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso in data 16/07/2025, i coniugi e IA Parte_1 ZA, hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio – contratto il 18/07/1992 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CASALE SUL SILE dell'anno 1992, al n. 26, Parte II, Serie A, Ufficio 1.
I coniugi medesimi, con note ex art. 127ter cpc. in sostituzione dell'udienza del 1.10.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale tra i coniugi (sent. n. 1138/2022 pubbl. il 4/07/2022; RG. 9400/2017);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre dodici mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 18/07/1992 tra e Parte_1 IA ZA, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di CASALE SUL SILE (TV) dell'anno 1992, al n. 26, Parte II, Serie A, Ufficio 1, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Prende atto, infine, il Collegio che il thema decidendum verte esclusivamente sullo status, avendo dichiarato le parti che “… entrambi sono economicamente autosufficienti, i coniugi si danno reciprocamente atto di non avere istanza di sorta da inoltrarsi sotto il profilo del mantenimento l'uno nei confronti dell'altra, e viceversa”.
Vista la natura del giudizio, le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
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PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 18/07/1992 da
, nato/a a EV (TV), il 4/05/1966 Parte_1
e
IA ZA, nato/a a EV (TV), il 21/04/1964, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CASALE SUL SILE (TV) dell'anno 1992, al n. 26, Parte II, Serie A, Ufficio 1, alle seguenti condizioni:
“1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e ZZ AN in Casale sul Sile (TV) in Parte_1 data 18.07.1992 trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di
Casale sul Sile (TV) dell'anno 1992 al n. 26, Parte II, Serie A, ordinando al competente ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casale sul Sile (TV) di procedere alle conseguenti annotazioni in calce agli atti dello stato civile;
2) I figli delle parti sono tutti e tre maggiorenni ed economicamente autosufficienti, avendo tutti una occupazione stabile: nessun assegno viene disposto a loro favore;
3) Poiché entrambi sono economicamente autosufficienti, i coniugi si danno reciprocamente atto di non avere istanza di sorta da inoltrarsi sotto il profilo del mantenimento l'uno nei confronti dell'altra, e viceversa;
4) Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti.”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 6 ottobre 2025
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Pesci
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