CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 675/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
EC EUGENIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4175/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Felice A Cancello
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19 IMU 2020
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di San Felice A Cancello
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 142/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistente: conformi a quelle della memoria depositata il 7 novembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 19 settembre 2025 al comune di San Felice a Cancello (d'ora in poi: il Comune), nonché depositato presso questa Corte il 17 del mese successivo, Ricorrente_1 e Nominativo_1 hanno impugnato gli avvisi di accertamento in materia di IMU per l'annualità 2020 rispettivamente notificati loro il
20 giugno ed il 18 luglio 2025. A detrimento di tali avvisi, recanti una rispettiva imposta dovuta di 865 e di
1.384 euro in riferimento a quattro aree edificabili appartenenti agli odierni ricorrenti nella misura del 50% ciascuno, costoro hanno lamentato che a quelle aree, tutte ubicate in zona F1 asseritamente non interessata da alcun intervento edificatorio a dispetto del relativo piano urbanistico comunale (in sigla: PUC), l'ente locale aveva attribuito un valore unitario di 33,60 euro al metro quadro che era stato fissato dalla giunta comunale con la delibera n° 20/2008: ossia non attuale rispetto al valore venale alla data del 1° gennaio dell'anno interessato dall'odierna imposizione. Inoltre i Nominativo_1 hanno osservato che il Comune era pervenuto a quel valore unitario tenendo conto esclusivamente dell'indice di fabbricabilità, cioè trascurando gli altri parametri sanciti dal comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo n° 504/1992; ed altresì hanno eccepito che, essendo limitrofe ad una cava tuttora oggetto di coltivazione, le aree edificabili oggetto del contendere andavano assimilate a meri terreni agricoli. Infine gli odierni ricorrenti hanno censurato il predetto indice di fabbricabilità fondiario applicato dal Comune.
Perciò, nel richiamare plurimi precedenti giurisprudenziali riguardanti anche loro stessi, i Nominativo_1 hanno domandato l'annullamento dei rispettivi avvisi di accertamento.
2. Con memoria depositata il 7 novembre 2025 si è costituito il Comune, evidenziando che nessuna prova contraria era stata offerta dagli odierni ricorrenti a detrimento dei valori posti a fondamento degli accertamenti da essi impugnati;
e che anzi, per il 2023, erano stati approvati dal Comune stesso valori ben superiori rispetto a quelli considerati in quei medesimi accertamenti. Inoltre l'ente locale ha resistito anche alle altre doglianze attoree.
3. Con memoria prodotta il 30 dicembre 2025 i Nominativo_1 hanno ribadito le proprie argomentazioni.
4. Nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente, pur dovendosi reputare ammissibile la proposizione di un unico ricorso da parte di una pluralità di soggetti ciascuno dei quali impugni un distinto provvedimento avverso cui vengano però dedotte identiche doglianze (in tal senso: Cass. n° 25549/2023), deve rilevarsi come i rispettivi avvisi di accertamento non coincidano perfettamente. Infatti in essi sono contemplate, sempre al 50% ciascuno tra gli odierni ricorrenti: un'abitazione principale (foglio 13 particella 148 subalterno 14) perciò reputata esente dall'IMU, le quattro aree edificabili oggetto del contendere ed una cantina o soffitta (foglio 13 particella 148 subalterno
10) evidentemente pertinenziale all'abitazione principale, visto che anche per essa nessun'imposta risulta pretesa dal Comune.
Tuttavia, in capo a Nominativo_1, le due unità immobiliari diverse da quelle per cui è lite appaiono riconosciute quali abitazione principale e pertinenza di quest'ultima esclusivamente per due mesi, nell'annualità 2020; mentre per altri dieci mesi esse risultano assoggettate a tassazione, senza doglianze attoree a tal proposito.
Comunque tale circostanza non inficia la proponibilità di un ricorso cumulativo e collettivo da parte dei due comproprietari: potendo comportare, nel caso, un annullamento meramente parziale dell'accertamento emesso nei confronti di Nominativo_1, anziché totale come sarebbe il caso di Ricorrente_1.
6. Venendo al merito, innanzitutto va osservato che, con la delibera n° 20/2008 emessa dalla giunta comunale
(all. 6 alla memoria del Comune), era stato approvato un “regolamento per la definizione dei criteri di stima del valore delle aree edificabili ai fini dell'ICI": regolamento nel quale, all'art. 6, era previsto che i valori ivi stabiliti avrebbero avuto efficacia a partire "... dal 1° gennaio 2008" e non già soltanto per quell'annualità.
Peraltro il Comune ha prodotto (all. 4 alla memoria) l'analoga delibera n° 27 adottata il 3 aprile 2023 dal commissario straordinario: nella cui premessa viene evidenziata la perdurante vigenza della predetta delibera n° 20/2008; e, anzi, vengono incrementati di circa il 30% i pregressi valori venali.
7. Inoltre, a detrimento delle altre doglianze attoree invero non concernenti l'insufficienza della motivazione, del resto palesemente chiara agli occhi dei Nominativo_1, dalla nota prot. 69262 del 3 febbraio 2020 della Regione (all. 9 al ricorso) risulta evidente che, almeno fino a quella data e quindi anche lungo tutta l'annualità per cui
è lite, nella cava ricompresa nell'area edificabile ubicata in zona F1 "... non [si] svolge alcuna attività in quanto non risulta vigente alcun provvedimento estrattivo".
Né è concepibile che, nelle more di una riqualificazione ambientale che essenzialmente incombe sul proprietario dell'area stessa, ai fini IMU quest'ultima possa conservare sine die una destinazione agricola che, concretamente, non riveste più.
8. Nonostante la fin qui evidenziata totale infondatezza del ricorso, l'esistenza di pronunce giurisprudenziali tra loro contrastanti induce a compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- rigetta le domande proposte da Ricorrente_1 e da Nominativo_1; - compensa integralmente le spese di lite fra i Nominativo_1 ed il comune di San Felice a Cancello.
Così deciso a Caserta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026.
il giudice monocratico
(GE CI)
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
EC EUGENIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4175/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Felice A Cancello
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19 IMU 2020
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di San Felice A Cancello
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 142/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistente: conformi a quelle della memoria depositata il 7 novembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 19 settembre 2025 al comune di San Felice a Cancello (d'ora in poi: il Comune), nonché depositato presso questa Corte il 17 del mese successivo, Ricorrente_1 e Nominativo_1 hanno impugnato gli avvisi di accertamento in materia di IMU per l'annualità 2020 rispettivamente notificati loro il
20 giugno ed il 18 luglio 2025. A detrimento di tali avvisi, recanti una rispettiva imposta dovuta di 865 e di
1.384 euro in riferimento a quattro aree edificabili appartenenti agli odierni ricorrenti nella misura del 50% ciascuno, costoro hanno lamentato che a quelle aree, tutte ubicate in zona F1 asseritamente non interessata da alcun intervento edificatorio a dispetto del relativo piano urbanistico comunale (in sigla: PUC), l'ente locale aveva attribuito un valore unitario di 33,60 euro al metro quadro che era stato fissato dalla giunta comunale con la delibera n° 20/2008: ossia non attuale rispetto al valore venale alla data del 1° gennaio dell'anno interessato dall'odierna imposizione. Inoltre i Nominativo_1 hanno osservato che il Comune era pervenuto a quel valore unitario tenendo conto esclusivamente dell'indice di fabbricabilità, cioè trascurando gli altri parametri sanciti dal comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo n° 504/1992; ed altresì hanno eccepito che, essendo limitrofe ad una cava tuttora oggetto di coltivazione, le aree edificabili oggetto del contendere andavano assimilate a meri terreni agricoli. Infine gli odierni ricorrenti hanno censurato il predetto indice di fabbricabilità fondiario applicato dal Comune.
Perciò, nel richiamare plurimi precedenti giurisprudenziali riguardanti anche loro stessi, i Nominativo_1 hanno domandato l'annullamento dei rispettivi avvisi di accertamento.
2. Con memoria depositata il 7 novembre 2025 si è costituito il Comune, evidenziando che nessuna prova contraria era stata offerta dagli odierni ricorrenti a detrimento dei valori posti a fondamento degli accertamenti da essi impugnati;
e che anzi, per il 2023, erano stati approvati dal Comune stesso valori ben superiori rispetto a quelli considerati in quei medesimi accertamenti. Inoltre l'ente locale ha resistito anche alle altre doglianze attoree.
3. Con memoria prodotta il 30 dicembre 2025 i Nominativo_1 hanno ribadito le proprie argomentazioni.
4. Nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente, pur dovendosi reputare ammissibile la proposizione di un unico ricorso da parte di una pluralità di soggetti ciascuno dei quali impugni un distinto provvedimento avverso cui vengano però dedotte identiche doglianze (in tal senso: Cass. n° 25549/2023), deve rilevarsi come i rispettivi avvisi di accertamento non coincidano perfettamente. Infatti in essi sono contemplate, sempre al 50% ciascuno tra gli odierni ricorrenti: un'abitazione principale (foglio 13 particella 148 subalterno 14) perciò reputata esente dall'IMU, le quattro aree edificabili oggetto del contendere ed una cantina o soffitta (foglio 13 particella 148 subalterno
10) evidentemente pertinenziale all'abitazione principale, visto che anche per essa nessun'imposta risulta pretesa dal Comune.
Tuttavia, in capo a Nominativo_1, le due unità immobiliari diverse da quelle per cui è lite appaiono riconosciute quali abitazione principale e pertinenza di quest'ultima esclusivamente per due mesi, nell'annualità 2020; mentre per altri dieci mesi esse risultano assoggettate a tassazione, senza doglianze attoree a tal proposito.
Comunque tale circostanza non inficia la proponibilità di un ricorso cumulativo e collettivo da parte dei due comproprietari: potendo comportare, nel caso, un annullamento meramente parziale dell'accertamento emesso nei confronti di Nominativo_1, anziché totale come sarebbe il caso di Ricorrente_1.
6. Venendo al merito, innanzitutto va osservato che, con la delibera n° 20/2008 emessa dalla giunta comunale
(all. 6 alla memoria del Comune), era stato approvato un “regolamento per la definizione dei criteri di stima del valore delle aree edificabili ai fini dell'ICI": regolamento nel quale, all'art. 6, era previsto che i valori ivi stabiliti avrebbero avuto efficacia a partire "... dal 1° gennaio 2008" e non già soltanto per quell'annualità.
Peraltro il Comune ha prodotto (all. 4 alla memoria) l'analoga delibera n° 27 adottata il 3 aprile 2023 dal commissario straordinario: nella cui premessa viene evidenziata la perdurante vigenza della predetta delibera n° 20/2008; e, anzi, vengono incrementati di circa il 30% i pregressi valori venali.
7. Inoltre, a detrimento delle altre doglianze attoree invero non concernenti l'insufficienza della motivazione, del resto palesemente chiara agli occhi dei Nominativo_1, dalla nota prot. 69262 del 3 febbraio 2020 della Regione (all. 9 al ricorso) risulta evidente che, almeno fino a quella data e quindi anche lungo tutta l'annualità per cui
è lite, nella cava ricompresa nell'area edificabile ubicata in zona F1 "... non [si] svolge alcuna attività in quanto non risulta vigente alcun provvedimento estrattivo".
Né è concepibile che, nelle more di una riqualificazione ambientale che essenzialmente incombe sul proprietario dell'area stessa, ai fini IMU quest'ultima possa conservare sine die una destinazione agricola che, concretamente, non riveste più.
8. Nonostante la fin qui evidenziata totale infondatezza del ricorso, l'esistenza di pronunce giurisprudenziali tra loro contrastanti induce a compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- rigetta le domande proposte da Ricorrente_1 e da Nominativo_1; - compensa integralmente le spese di lite fra i Nominativo_1 ed il comune di San Felice a Cancello.
Così deciso a Caserta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026.
il giudice monocratico
(GE CI)