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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 12/12/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte, composta dai magistrati:
- dott. Maurizio Petrelli - Presidente
- dott.ssa Patrizia Evangelista - Consigliere
- dott.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 884 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023, promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), (C.F.:
[...] C.F._2 Parte_3
), (C.F.: , in C.F._3 Parte_4 C.F._4
qualità di eredi di tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Persona_1
Corvaglia, come da mandato in atti;
APPELLANTI
contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._5
AN Ancora, come da mandato in atti APPELLATA
e
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._6
TO CC MI, come da mandato in atti;
APPELLATO
nonché
, (C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_3 C.F._7
CA Corvaglia, come da mandato in atti;
APPELLATA
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 21.3.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1.
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Persona_1
e al fine di sentire accertata la responsabilità per i Controparte_2 Controparte_1
danni subiti a seguito dell'incendio che attingeva i beni di sua proprietà e per l'effetto
sentirli condannare al risarcimento dei danni, quantificati complessivamente in euro
35.040,00. A sostegno della domanda, deduceva che in data 23.08.2018, intorno alle ore
11:30 circa, sui fondi a nord-ovest rispetto a quello di sua proprietà si sviluppava un
incendio che si propagava fino al suo terreno. Secondo la ricostruzione prospettata, le
fiamme raggiungevano il bene di sua proprietà a causa di sterpaglie, rovi, e altra pag. 2/11 vegetazione presenti sul confine con le proprietà dei convenuti. L'incendio provocava la
completa distruzione di una tettoia in legno e di alcuni macchinari destinati al trattamento
del terreno.
1.2. Si costituiva in giudizio contestando le argomentazioni addotte da Controparte_1
controparte in ordine alla domanda spiegata, e in particolare evidenziava che il danno
lamentato dall'attore fosse stato autoprodotto a causa dell'illegittima presenza sul fondo
dei convenuti di fronde di alberi di proprietà dell'attore e dalla presenza di una tettoia
realizzata in legno e plastica. Contestualmente chiedeva il differimento della prima udienza
di comparizione ex art. 269, comma 2, c.p.c., per la chiamata in causa della sig.ra
[...]
ipotizzando che l'incendio potesse essere sorto nel terreno appartenente a CP_3
quest'ultima. Concludeva dunque per il rigetto della domanda attorea.
1.3. Si costituiva in giudizio spiegando le medesime difese e formulando Controparte_2
le stesse istanze dell'altra convenuta.
1.4. Si costituiva in giudizio , terza chiamata in causa, ribadendo le CP_3
argomentazioni difensive offerte dai convenuti”.
§ 1.1
Con sentenza n. 901 del 24.03.2023, il tribunale di Lecce ha rigettato la domanda di risarcimento danni ex art. 2051 c.c. e ha condannato l'attore a rifondere ai convenuti le spese di lite.
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue:
- ha accertato la titolarità del diritto di proprietà e del relativo obbligo di custodia in capo ai convenuti sui terreni attinti dall'incendio; - ha escluso il nesso di causalità tra l'evento incendio ed i terreni di proprietà dei convenuti confinanti con quello dell'attore, stante pag. 3/11 l'impossibilità di risalire alle cause dell'incendio o al suo punto d'origine; - ha ritenuto superflua l'indagine in merito ai danni lamentati dall'attore, per assenza di prova del nesso causale tra l'evento e l'asserita responsabilità dei convenuti.
§ 2.
Avverso detta decisione, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , in qualità di eredi di , hanno proposto
[...] Parte_4 Persona_1
appello e hanno chiesto, previa sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata,
l'accoglimento della domanda di risarcimento danni proposta nei confronti di CP_2
ed e la conseguente condanna degli stessi al pagamento di € 35.040,00
[...] CP_1
nei propri confronti.
Si sono costituiti in giudizio , e , ognuno a Controparte_2 Controparte_1 CP_3
mezzo del proprio difensore, e hanno chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
In data 22.10.2025, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3.
L'appello si fonda su due motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo, gli appellanti hanno dedotto che il tribunale avrebbe errato nel valutare il materiale probatorio disponibile, escludendo ingiustamente la sussistenza del nesso causale tra i terreni di proprietà e in custodia dei e l'evento incendio;
gli CP_2
eredi di hanno sostenuto che, invece, le risultanze istruttorie, se Persona_1
compiutamente valutate - in una con le dichiarazioni rese da ai Carabinieri Testimone_1
di RD, di cui più volte era stata richiesta l'acquisizione al processo in prime cure -
pag. 4/11 avrebbero dovuto essere ritenute sufficienti a dimostrare le modalità di propagazione dell'incendio, dai fondi confinanti, di proprietà , a quello di proprietà in CP_2 Per_1
assenza di misure di protezione poste a confine tra i fondi limitrofi.
Il motivo è fondato.
Preliminarmente, deve essere parzialmente revocata l'ordinanza emessa dalla corte in data
21.3.2024, nella parte in cui ha ritenuto che la causa non necessitasse di ulteriori approfondimenti istruttori.
L'attento (ri)esame del materiale istruttorio - ritenuto dal tribunale insufficiente a provare il nesso causale tra i terreni in custodia dei ed i danni lamentati da CP_2 Per_1
- impone di ritenere ammissibile il deposito del 4.01.2025 con cui gli appellanti
[...]
hanno prodotto in giudizio atti e documenti relativi all'incendio del 23.08.2022, acquisiti presso la Procura della Repubblica di Lecce, dal momento che si tratta di atti, verbali e dichiarazioni, il cui contenuto era stato già valutato come necessario ai fini del decidere,
tanto da formare oggetto della richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c. rivolta dal tribunale ai Vigili del Fuoco di Lecce ed ai Carabinieri di RD;
ed invero, con ordinanza del 6.03.2022, poi parzialmente modificata con decreto del 21.03.2022, il primo giudice: “rilevata la necessità di acquisire al processo ex art. 213 c.p.c. presso i Vigili del
Fuoco della Compagnia di Maglie nonché presso la Compagnia dei Carabinieri di
RD informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'intervento eseguito in data
23.08.2018, sul terreno di ”, ha ordinato alle forze dell'ordine di Persona_1
“comunicare le informazioni scritte relative all'intervento eseguito in data 23.8.2018, su
terreno di , in Santa Cesarea località “chiaviche”, censito nel relativo Persona_1
Catasto al foglio 13, particella 1428 e 1431, mediante anche il deposito delle relazioni di
servizio, fino a giorni 15 prima della prossima udienza”.
pag. 5/11 Il tribunale, tuttavia, pur ritenendo necessaria l'acquisizione degli atti di indagine compiuti dalle forze dell'ordine intervenute sul luogo dell'incendio, ha omesso di valutare il contributo che aveva fornito agli inquirenti, nell'immediatezza dei fatti (di Testimone_1
cui è traccia nel verbale di sopralluogo e accertamenti urgenti sui luoghi, redatto dai CC di
RD), contributo che - ad avviso della corte - avrebbe consentito al primo giudice di ovviare alle residue incertezze sulla ricostruzione della dinamica del sinistro.
Le drammatiche vicende familiari che hanno impedito a di partecipare al Controparte_4
processo come teste (è incontestato che abbia perduto un figlio nelle more del giudizio),
sebbene regolarmente indicato nell'atto di citazione, non ostano a che le sue dichiarazioni,
rese ai Carabinieri e da questi fornite al tribunale de relato (ma ora anche documentate in atti, mediante produzione del verbale di ascolto, rilasciato in copia agli appellanti dalla
Procura della Repubblica di Lecce), siano liberamente valutate dalla corte ad integrazione del quadro indiziario già reso pienamente disponibile dall'attore nel giudizio di primo grado.
Il , quale unico testimone oculare, ha riferito di un enorme incendio, inizialmente Tes_1
spinto da vento di tramontana, poi rincalzato dall'improvviso cambio di direzione del vento che, all'arrivo dei Carabinieri, aveva iniziato a spirare da sud (scirocco).
Ciò premesso, la corte osserva che - pur in mancanza di certezze in ordine al punto di innesco del più ampio incendio che in data 23.8.2018 colpì la località “Chiaviche” della
Contrada San Giuseppe, in agro del Comune di Santa Cesarea Terme - non vi sono dubbi sulla direzione e sul percorso delle fiamme che coinvolsero i terreni di proprietà delle parti in causa;
i rilievi dei vigili del fuoco del Comando di Lecce, quelli dei carabinieri di
RD, le dichiarazioni di e, soprattutto la scelta dei convenuti di Testimone_1
chiamare in causa raccontano di un avanzamento del fronte del fuoco, da CP_3
pag. 6/11 sud (ove dalle mappe può essere verificato che si trova il terreno di verso CP_3
nord (ove si trova il terreno di passando attraverso i terreni di Persona_1 CP_1
e , senza mai incontrare soluzioni di continuità nelle sterpaglie che
[...] Controparte_5
infestavano i fondi interessati dall'incendio.
Tanto accertato in fatto, la corte osserva in diritto che in tema di responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., la corte di cassazione è tornata a pronunciarsi con una recente sentenza,
affrontando il delicato profilo della ripartizione dell'onere probatorio nei casi di incendio, la cui causa d'innesco non risulti compiutamente accertata. Secondo la Corte, la responsabilità
del custode può configurarsi anche nel caso in cui la cosa in custodia abbia svolto un ruolo meramente concausale nella propagazione dell'incendio, senza che sia necessario verificare con certezza la collocazione del punto di innesco;
infatti, nella pronuncia in esame, è
affermato il principio per cui “in caso di incendio di un bene, ai fini della responsabilità del
custode ex art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati dallo stesso, è sufficiente accertare che
la «res» abbia anche solo concausalmente contribuito alla propagazione del fuoco,
l'individuazione del punto di innesco potendo, eventualmente, rilevare ai fini della prova
del caso fortuito” (cass. civ., sez. III, del 2.07.2025, n. 17980).
Nel caso in esame, dal verbale di accertamento redatto dal Corpo Nazione dei Vigili del
Fuoco del Comando di Lecce emerge chiaramente come non sia stato possibile risalire alle cause dell'incendio, né al punto di origine;
i Vigili hanno rilevato che l'incendio fosse
“generalizzato a diverse proprietà di terreni con la presenza di sterpaglie bruciate in
condizione di continuità da un terreno ad un altro, ciò ha favorito la propagazione e
l'espandersi dell'incendio” (pag. 2, rapporto di intervento del 23.08.2018 in atti).
Ciò nonostante, come già detto, è stato possibile ricostruire la direzione seguita dalla propagazione delle fiamme: dal verbale di sopralluogo del 23.8.2018 redatto dai Carabinieri
pag. 7/11 di RD (già trasmesso al tribunale dai CC a seguito dell'ordine impartito ex art. 213
c.p.c.) si evince che: - “le fiamme, provenienti da attigui terreni agricoli sul lato esposto a
sud - sud/est, si sviluppavano principalmente in corrispondenza di un muretto in pietra a
secco e di alti arbusti, posti a confine della proprietà , quindi alimentate Persona_1
dagli stessi e dal materiale del deposito agricolo, distruggevano lo stesso ed i mezzi
agricoli ivi parcati”; ed ancora: - “le attività eseguite rilevavano che l'incendio era da
attribuirsi ad un'azione dolosa, posta in essere sicuramente nell'esecuzione di pulizia di
terreni agricoli incolti e nell'omissione delle misure minime di sicurezza”; infine: - “al
momento del nostro intervento si riscontrava che sul luogo era presente un vento di
scirocco, quindi proveniente da sud”.
Ancora, dai rilievi fotografici allegati al verbale dei Carabinieri di RD (foto n. 1 – 25
in atti), è possibile evincere che sui terreni confinanti con la proprietà risultati Per_1
incolti, residuavano i resti carbonizzati di cespugli, sterpaglie e rami all'esito dell'incendio,
e ciò costituisce elemento indiziario del percorso effettuato dall'incendio ed elemento di prova della mancata completa pulizia dei fondi di proprietà antecedentemente CP_2
all'evento. L'incendio, con la complicità del vento e alimentato dalla secca vegetazione, si è
propagato dai terreni limitrofi sino ad arrivare al fondo di proprietà proprietà Per_1
La relazione d'intervento redatta dai Vigili del Fuoco del Comando di Lecce nonché quella redatta dei Carabinieri di RD intervenuti presso il terreno di il Persona_1
giorno stesso dell'incendio, fanno piena prova fino a querela di falso e, dunque, quanto ivi descritto, consente di affermare che l'incendio che ha attinto il terreno del si sia Per_1
sviluppato tra le sterpaglie di un terreno incolto da un punto non rilevabile a sud-est della zona interessata e si sia poi propagato fino al terreno dell'attore, tenuto conto della direzione del vento e della direzione di propagazione delle fiamme. A tal proposito, “a nulla
pag. 8/11 rileva se l'incendio abbia avuto inizio in un diverso fondo per poi invadere quello del
convenuto e, successivamente, quello dell'attore vertendosi in una ipotesi di
“responsabilità oggettiva” che onera il proprietario del fondo da cui ha avuto origine
l'incendio o che abbia favorito la propagazione, a dimostrare l'insorgenza del caso fortuito
per evitare di dover risarcire i danni procurati ai fondi vicini, che in difetto di tale prova
egli deve risarcire automaticamente (cfr. cass. civ., sez. III, del 22.05.2014, n. 11349; cass.
civ., S.U., del 24.07.2013, n.17931), non potendosi ritenere eccezionale che l'incendio abbia interessato numerosi terreni contigui, anche a causa del vento che ha contribuito ad alimentare le fiamme, determinandone la rapida diffusione.
La responsabilità per i danni subiti dal tuttavia, va in parte ascritta alla sua stessa Per_1
condotta negligente (risulta dagli atti che anche il suo terreno, al confine sud, fosse privo di misure di sicurezza, per la presenza di sterpaglie e alberi di alto fusto non adeguatamente potati) e pertanto, va ripartita equamente tra tutte le parti in causa, poiché nessuno dei terreni coinvolti nell'incendio è risultato conforme alle prescrizioni di legge, in ordine alle fasce di rispetto da tenere “pulite”, in prossimità dei confini (si confronti in proposito la relazione dei vigili del fuoco).
In definitiva, deve essere emendata la decisione del tribunale - nella parte in cui ha ritenuto insussistente il nesso di causalità tra i terreni dei convenuti e i danni subiti dall'attore -
poiché, per i motivi esposti, le condotte di tutte e quattro le parti processuali hanno costituito concausa dei danni, in uguale percentuale del 25%.
Ciò posto, la corte rileva che nessuna domanda di condanna è stata indirizzata contro
(né da parte dei né da parte degli altri appellati); nei confronti CP_3 Per_1
della terza chiamata, pertanto, la presente pronuncia dovrà limitarsi all'accertamento della sua parziale responsabilità nella causazione dei danni vantati dagli eredi in tal Per_1
pag. 9/11 senso depongono gli atti di chiamata in causa, ove - in disparte dalla infondata domanda di accertamento della responsabilità esclusiva di - nessun accenno è fatto a CP_3
eventuali domande subordinate di garanzia o di manleva.
In ordine al quantum debeatur, corretta appare la stima dei danni in € 35.040,00, calcolata all'attualità al momento della domanda ed effettuata nelle due consulenze tecniche di parte,
prodotte dall'attore in allegato all'atto di citazione di primo grado;
la somma deve essere abbattuta di un quarto (quindi di € 8.760,00) ex art. 1227 c.c., per il contributo causale ascritto al danneggiato e, di un altro quarto, in considerazione del concorso di colpa accertato a carico di residua in capo a e CP_3 Controparte_2 Controparte_1
l'obbligo risarcitorio in misura di € 8.760,00 ciascuno, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
.§ 3.2
Con il secondo motivo, gli appellanti hanno dedotto che il tribunale avrebbe erroneamente omesso di acquisire le dichiarazioni scritte rilasciate da presso i Carabinieri Testimone_1
di RD, in quanto utili alla decisione della controversia, dalle quali sarebbe stato possibile individuare la direzione di avanzamento delle fiamme.
Il motivo è assorbito.
Come anticipato al punto § 3.1, l'acquisizione degli atti e documenti relativi all'incendio del
23.08.2018 redatti dalla Compagnia dei Carabinieri di RD, e depositati in data
4.1.2025 dagli appellanti, che li hanno estratti dal fascicolo del pubblico ministero, non presenta alcun carattere di novità e deve ritenersi giustificata dalla incompleta produzione degli stessi atti (in allegato al verbale di sopralluogo trasmesso in primo grado dai CC al tribunale, in ottemperanza all'ordine ex art. 213 c.p.c.).
§ 4
pag. 10/11 Le spese processuali del doppio grado seguono la soccombenza nei rapporti tra gli eredi di
(da un lato) e e (dall'altro); devono Persona_1 Controparte_5 Controparte_1
essere compensate tra e le altre parti del giudizio in considerazione della CP_3
parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
la corte,
accoglie l'appello, e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata:
condanna e ciascuno, al pagamento della somma di € Controparte_2 Controparte_1
8.760,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, in favore degli appellanti in solido;
condanna , in solido, al pagamento in favore degli Controparte_2 Controparte_1
appellanti in solido delle spese processuali che liquida, per il giudizio di primo grado, in €
543,00 per spese ed € 4.200,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15% e per il giudizio d'appello in € 804,00 per spese ed € 3.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
dichiara compensate le spese processuali del doppio grado tra e le altre parti CP_3
del giudizio;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 5.12.2025
il Consigliere estensore il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Maurizio Petrelli
pag. 11/11