Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 12/05/2026, n. 8754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8754 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08754/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09012/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9012 del 2025, proposto da
RA ZI AR, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, Salvatore Russo, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano n.9;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 10366/2023 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata in data 11.01.2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 il dott. GA La AL IB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, ritualmente proposto, la parte ricorrente ha chiesto darsi esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 10366/2023 pubblicata in data 11 gennaio 2024, nel procedimento n.r.g. 27069/2022, notificata e passata in giudicato, con la quale il Giudice adito ha statuito per quanto di interesse: “ dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente di cui all’articolo 1, commi 121 e ss., della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici indicati nelle conclusioni del ricorso; condanna il Ministero convenuto alla corresponsione della prestazione indicata, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria”.
2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente con atto di stile.
3. Il ricorso è stato chiamato in camera di consiglio e trattenuto in decisione.
4. Tenuto conto della dichiarazione in atti di parte ricorrente, l’intervenuto integrale adempimento determina la cessazione della materia del contendere ex art. 34, co. 5, c.p.a.
Il Collegio regolamenta infine le spese di lite come segue:
-dispone una parziale compensazione delle spese, in ragione dell’esecuzione della sentenza da parte dell’Amministrazione a seguito della proposizione del ricorso;
-per la restante parte dispone in applicazione del criterio della soccombenza, con liquidazione nella misura indicata (al netto della disposta compensazione parziale) in dispositivo (sull’entità e sui criteri di liquidazione: Cons. Stato, sez. VII, n. 864/2026), con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 400,00 (quattrocento/00) oltre accessori di legge se dovuti con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, Salvatore Russo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LE LL, Presidente FF
GA La AL IB, Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| GA La AL IB | LE LL |
IL SEGRETARIO