Sentenza breve 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 28/07/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00718/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00076/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di RE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel giudizio ex artt. 112 e 74 c.p.a. introdotto con il ricorso numero di registro generale 76 del 2025, proposto da UI ZI, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli e Lara Bianzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di RE, domiciliataria ex lege;
per esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza 13 giugno 2024, n. 702 del Tribunale di RE, Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 il pres. cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto:
che il Tribunale di RE, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sulla causa, iscritta al n. 1176 /2023 R.G., con la sentenza in epigrafe ha dichiarato il diritto di UI ZI di fruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, e per l’effetto ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, a mettere a disposizione del medesimo tale carta elettronica del docente (o altro equipollente) per poterne fruire con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016; 2) ha compensato le spese di giudizio;
che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, a norma del quale “Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”;
che la sentenza è, senza contestazioni sul punto, passata in giudicato, ma l’Amministrazione resistente non risulta avervi prestato osservanza, sicché se ne è chiesta innanzi a questo Giudice l’esecuzione con il nuovo ricorso in esame, proposto ai sensi di cui all’art. 112, II comma, lett. c) c.p.a.;
che, in difetto di specifiche eccezioni di rito e di merito, il ricorso per ottemperanza deve ritenersi fondato (cfr. art. 64, II comma, c.p.a. e 115 c.p.c.) e va accolto: il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ove non vi avesse comunque già provveduto, è condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente in favore di parte ricorrente, come indicato nella menzionata sentenza per le annualità riconosciute, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, ex art. 112, III comma, c.p.a.;
che, in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore Generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, il quale agirà, su semplice richiesta degli interessati, quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l'Amministrazione nell'esercizio concreto del potere procedimentale cui la stessa si è sottratta;
che il commissario ad acta così nominato darà corso all’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione, nel termine di novanta giorni dal momento in cui ne sarà richiesto l’intervento dalla parte ricorrente: va ricordato come il commissario ad acta possa essere chiamato ad adottare atti dalla natura giuridica e dai contenuti più vari, incluso – in specie – l’ordine alla struttura tecnica responsabile d’includere il nominativo della ricorrente tra i soggetti che, attraverso il sito https://www.cartadeldocente.istruzione.it, possono registrarsi e conseguire il bonus in questione, attivando e caricando la carta elettronica del docente;
che le spese del giudizio di ottemperanza, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del Ministero resistente, e sono liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di RE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e per l’effetto:
a) ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore;
b) per il caso di persistente inadempimento del Ministero resistente, nomina commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, il quale, entro novanta giorni dal momento in cui ne sarà richiesto l’intervento dalla parte ricorrente, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, darà corso all’esecuzione della sentenza ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione;
c) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 600,00 (seicento) oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore ai difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RE nella camera di consiglio addì 16 luglio 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO