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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 5732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5732 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. LI TA Presidente rel.
dott. Maria Casaregola Consigliere
dott. Rosaria Morrone Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2857/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli, n. 11162/2022 del 15.12.2022 e vertente
TRA
(c. f.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Napoli, Via Jannelli 45/F, nello studio dell'avv. DEL GAUDIO LAURA
(c.f. ), che lo rappresenta e difende per procura in atti C.F._2
APPELLANTE
E
(c. f. ) (già Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
c.f. ) Controparte_3 P.IVA_2 APPELLATE CONTUMACI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: come da atto di appello
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. titolare di un'azienda operante nel settore dell'e- Parte_1
commerce di capi di abbigliamento, citò in giudizio la innanzi al CP_2
tribunale di Napoli. L'attore sostenne di aver stipulato con la società
convenuta due contratti di trasporto, denominati Sistema Express e Sistema
Economy, finalizzati alla movimentazione della merce immessa sul mercato sia attraverso il proprio sito elettronico, sia attraverso le piattaforme di altri operatori, come UP e KA.
Lamentò che nell'anno 2016/2017 aveva effettuato 440 spedizioni sull'intero territorio nazionale, di cui 221 restituite ai mittenti, vale a dire esso Pt_1
o UP, ma in sedi del tutto errate rispetto a quelle elette, altre mai recapitate ai destinatari o recapitate con estremo ritardo, in dispregio degli accordi contrattuali, suscitando così numerose rimostranze sia dei clienti finali sia degli intermediari UP e KA, al punto che il primo
(UP) aveva deciso di servirsi della propria logistica per la movimentazione delle merci, con conseguente aggravio di costi.
Evidenziato che tali eventi erano stati tempestivamente denunciati alla chiese l'accertamento della responsabilità contrattuale della CP_2
convenuta, con conseguente risarcimento del danno, quantificabile in non meno di € 25.600,00, corrispondente al valore delle spedizioni perdute, al lucro cessante ed al danno morale;
in subordine, la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c., per violazione del generale principio del
2 neminem laedere; in ulteriore subordine, la condanna al versamento di un indennizzo equitativamente determinato, con vittoria di spese di lite.
§ 2. si costituì sollevando, preliminarmente, alcune eccezioni in CP_2
rito; e contestando, nel merito, l'infondatezza e la prescrizione delle domande relativamente alle spedizioni anteriori al maggio 2016. In ogni caso, evidenziò che contrattualmente il risarcimento non poteva essere superiore ad € 1,00 per chilogrammo lordo di merce. In via riconvenzionale,
chiese la condanna dell'attore al pagamento di fatture insolute per € 8.404,57,
oltre interessi ex d. lgs. 231/2002, con vittoria di spese.
§ 3. In corso di giudizio di primo grado, spiegò intervento Controparte_3
quale cessionaria dell'azienda di Nexive Commerce, oggi ,
[...] CP_1
subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi, compreso quello oggetto di causa, e l'attore non si oppose alla richiesta di di essere CP_2
conseguentemente estromessa dalla causa.
§ 4. Senza necessità di svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata decisa dal tribunale con la sentenza n. 11162/2022 che ha estromesso la respinto le domande dell'attore, accolto la domanda Controparte_4
riconvenzionale e condannato al pagamento, in favore di Parte_1
della complessiva somma di € 8.404,57, oltre interessi Controparte_3
legali dal deposito della sentenza, oltre che al pagamento delle spese di lite.
§ 5. Il primo giudice – dopo aver superato una serie di questioni processuali che non rilevano più ai fini della presente decisione in grado di appello – ha qualificato quelli intercorrenti tra le parti come contratti di trasporto disciplinati dagli articoli 1683 e segg. c.c., disciplinanti anche la responsabilità ex recepto del vettore. Pur trattandosi di contratto tipico, però,
3 secondo il giudice di primo grado le norme che regolano il trasporto hanno natura dispositiva e non imperativa, suscettibile di deroga dalle parti nell'esercizio della loro autonomia negoziale. Nel caso di specie, una espressa deroga era prevista dall'art. 8 del contratto stipulato dall'attore con la secondo cui il vettore non avrebbe accettato termini tassativi per CP_2
la consegna entro una certa data e orario, a meno di diversa pattuizione per iscritto controfirmata dal rappresentante di CP_2
Ebbene, a parere del tribunale, proprio tale previsione, unitamente ai documenti allegati dall'attore, impedivano di rilevare un inadempimento della convenuta: ed infatti, le comunicazioni di KA e UP, i tracking
delle merci ed i DDT, non consentivano di ricavare il numero di spedizioni non andate a buon fine, così come dichiarate: infatti, i tracking relativi alle spedizioni di merci smarrite o consegnate in ritardo erano, per la maggior parte, fermi alla fase dell'affido della merce;
quelli attestanti ritardi riportavano ritardi rientranti nella normale tollerabilità; mentre solo in un caso di merce smarrita vi era un riferimento ad un furto, in relazione al quale, però, non era possibile capire il peso della merce ai fini di un eventuale risarcimento. Analoga conclusione poteva trarsi dall'analisi dei
DDT, che indicavano semplicemente il fermo deposito della merce ad una certa data, senza consentire di comprendere la sorte finale della spedizione.
Ritenendo, dunque, non fondate le domande dell'attore, a fronte dell'ammissione del mancato pagamento delle fatture emesse dalla convenuta (il assumeva di non averle saldate in conseguenza del Pt_1
grave inadempimento imputato alla controparte), il tribunale ha respinto la domanda ed accolto la riconvenzionale.
4 § 6. ha impugnato la decisione di primo grado, affidando il Parte_1
gravame a quattro motivi.
Nella contumacia delle società convenute, la causa è stata rimessa al Collegio
per la decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.; depositata, dall'appellante,
una nota di conclusioni, all'udienza del 5.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione dopo breve discussione.
§ 7.1. Col primo motivo, l'appellante contesta il rilievo attribuito dal primo giudice alla ritenuta derogabilità della disciplina codicistica del contratto di trasporto, con riferimento alla clausola n. 8 del contratto a proposito dei tempi di consegna della merce trasportata. A suo dire, il giudicante sarebbe incorso in un grave errore, nel ritenere la disciplina del codice civile derogabile in ogni sua parte, mentre l'art. 8 del contratto andava interpretato come possibile deroga solo alle forme contrattuali di conclusione dell'accordo in casi particolari.
§ 7.2. Col secondo motivo, poi, il critica la decisione del tribunale di Pt_1
Napoli, laddove ha ritenuto che l'esame della documentazione impedirebbe di individuare le spedizioni non andate a buon fine, e ciò in virtù di “una disattenta e poco scrupolosa disamina dei documenti” prodotti. A suo dire, i
tracking dei pacchi generati al momento dell'elaborazione dell'etichetta servivano a monitorare lo stato delle spedizioni, registrando i vari spostamenti sino alla consegna: ciò avrebbe dovuto consentire di ricostruire il tracciamento dei viaggi, mentre al contrario in molti casi risultava l'incompletezza dei dati, fermi alla voce “in consegna”. Parimenti viziata era, poi, la decisione a proposito della ritenuta “normale tollerabilità” dei ritardi, senza migliore specificazione.
5 § 7.3. Col terzo motivo, l'appellante critica gli argomenti spesi dal primo giudice a proposito dell'onere della prova in tema di responsabilità
contrattuale, visto che le uniche prove disponibili erano (e non potevano che essere) i tracciamenti delle spedizioni ed i DDT depositati in atti;
ed altrettanto valeva anche in relazione alla domanda prospettata ai sensi dell'art. 2043 c.c. in relazione ai danni all'immagine sofferti per l'interruzione dei rapporti con i soggetti esterni, UP e KA.
§ 7.4. Da ultimo, e come conseguenza dell'auspicato accoglimento dei precedenti motivi, ha chiesto la modifica della sentenza di primo grado anche con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite.
§ 8. L'appello, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, è
infondato e va respinto.
§ 9. Pare opportuno prendere le mosse dalla questione dell'onere della prova nelle controversie relative a responsabilità contrattuale.
È pacifico che, quanto meno a seguito della notissima pronuncia delle sezioni unite della Suprema Corte n. 13533/2001, in tema
di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la
risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento
deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo
termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza
dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato
dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto
adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi
applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il
risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
6 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente
si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà
dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza
dell'obbligazione).
§ 9.1. Dunque, nel caso di specie, risulta effettivamente non del tutto calzante il riferimento compiuto dal tribunale alla colpa, come criterio di esonero da responsabilità della cui dimostrazione è gravato il debitore che opponga il fatto estintivo dell'obbligazione diverso dall'adempimento.
§ 9.2. Ciò che, invece, ad avviso di questa Corte, rileva nel caso di specie, è
l'onere di allegazione, che, com'è evidente, precede quello della prova.
L'attore ha dedotto che oltre 400 spedizioni non sarebbero andate a buon fine, a causa di ritardi o smarrimenti. Evidentemente, facendo applicazione del criterio di riparto dell'onere probatorio indicato dalla giurisprudenza di legittimità e sopra ricordato, sarebbe dunque stato onere della CP_2
dimostrare, al contrario, il proprio adempimento.
§ 9.3. Ma, a ben vedere, l'onere della prova in tanto può dirsi a carico del debitore in quanto il creditore alleghi con chiarezza quale sia l'obbligazione inadempiuta. Nel caso di specie, il ha inteso soddisfare il proprio Pt_1
onere di allegazione producendo in atti una cartella di files, contenente centinaia di tracking relative a spedizioni, recanti ognuna una data ed ora di presa in carico e vari successivi aggiornamenti. In sostanza, senza operare una preventiva differenziazione in ragione degli esiti ricavabili da tali tracciamenti (esiti corretti, ritardi lievi, ritardi più consistenti, omessa attestazione degli esiti, smarrimenti, furti, ecc.), l'attore ed odierno appellante ha di fatto finito per attribuire un improprio onere alla
7 controparte di fornire la prova dell'esito di centinaia di spedizioni (anche di quelle che appaiono del tutto corrette e tempestive) e, al tempo stesso, ha
“addossato” al giudice il compito di andare a cercare se e quali, tra le centinaia di files prodotti, possa rappresentare un esito patologico della spedizione, salvo poi dolersi di “una disattenta e poco scrupolosa disamina dei documenti”.
§ 9.4. Appare, allora, utile richiamare l'insegnamento della Suprema Corte,
secondo cui (cfr. Cass. 19006/2022) “compito del giudice è … quello di decidere
sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi
a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla
stessa formato, e non anche quello di "trovare" la documentazione … per essere il
fascicolo di parte disordinatamente tenuto e confusamente composto”. Nel caso di specie, l'apparente ordine del fascicolo (una cartella di files, ognuno relativo ad un trasporto) cela, in realtà, la mancanza di precise e distinte allegazioni,
che possano consentire, alla controparte, innanzitutto, di adempiere ai propri oneri probatori, ed al giudice, poi, di verificare quali e quanti trasporti in ipotesi abbiano avuto un esito anomalo.
In mancanza di ciò, correttamente il primo giudice ha ritenuto di dover rigettare la domanda, priva di un'adeguata e precisa allegazione dei fatti.
§ 9.5. Del tutto sfornito di prova (stavolta gravante sullo stesso attore) è
risultata, invece, la prospettazione relativa ad un danno extracontrattuale.
L'appello va, pertanto, respinto.
§ 10. La contumacia delle appellate esonera dall'adozione di provvedimenti sulle spese.
8 § 11. Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228
(“quando l'impugnazione anche incidentale è respinta o è dichiarata inammissibile o
improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Napoli n. 11162/2022 del 15.12.2022;
nulla per le spese;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13,
comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24
dicembre 2012, n. 228 (raddoppio del contributo unificato).
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte
d'Appello di Napoli, il 12.11.2025
Il Presidente Est.
LI TA
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. LI TA Presidente rel.
dott. Maria Casaregola Consigliere
dott. Rosaria Morrone Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2857/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli, n. 11162/2022 del 15.12.2022 e vertente
TRA
(c. f.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Napoli, Via Jannelli 45/F, nello studio dell'avv. DEL GAUDIO LAURA
(c.f. ), che lo rappresenta e difende per procura in atti C.F._2
APPELLANTE
E
(c. f. ) (già Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
c.f. ) Controparte_3 P.IVA_2 APPELLATE CONTUMACI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: come da atto di appello
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. titolare di un'azienda operante nel settore dell'e- Parte_1
commerce di capi di abbigliamento, citò in giudizio la innanzi al CP_2
tribunale di Napoli. L'attore sostenne di aver stipulato con la società
convenuta due contratti di trasporto, denominati Sistema Express e Sistema
Economy, finalizzati alla movimentazione della merce immessa sul mercato sia attraverso il proprio sito elettronico, sia attraverso le piattaforme di altri operatori, come UP e KA.
Lamentò che nell'anno 2016/2017 aveva effettuato 440 spedizioni sull'intero territorio nazionale, di cui 221 restituite ai mittenti, vale a dire esso Pt_1
o UP, ma in sedi del tutto errate rispetto a quelle elette, altre mai recapitate ai destinatari o recapitate con estremo ritardo, in dispregio degli accordi contrattuali, suscitando così numerose rimostranze sia dei clienti finali sia degli intermediari UP e KA, al punto che il primo
(UP) aveva deciso di servirsi della propria logistica per la movimentazione delle merci, con conseguente aggravio di costi.
Evidenziato che tali eventi erano stati tempestivamente denunciati alla chiese l'accertamento della responsabilità contrattuale della CP_2
convenuta, con conseguente risarcimento del danno, quantificabile in non meno di € 25.600,00, corrispondente al valore delle spedizioni perdute, al lucro cessante ed al danno morale;
in subordine, la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c., per violazione del generale principio del
2 neminem laedere; in ulteriore subordine, la condanna al versamento di un indennizzo equitativamente determinato, con vittoria di spese di lite.
§ 2. si costituì sollevando, preliminarmente, alcune eccezioni in CP_2
rito; e contestando, nel merito, l'infondatezza e la prescrizione delle domande relativamente alle spedizioni anteriori al maggio 2016. In ogni caso, evidenziò che contrattualmente il risarcimento non poteva essere superiore ad € 1,00 per chilogrammo lordo di merce. In via riconvenzionale,
chiese la condanna dell'attore al pagamento di fatture insolute per € 8.404,57,
oltre interessi ex d. lgs. 231/2002, con vittoria di spese.
§ 3. In corso di giudizio di primo grado, spiegò intervento Controparte_3
quale cessionaria dell'azienda di Nexive Commerce, oggi ,
[...] CP_1
subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi, compreso quello oggetto di causa, e l'attore non si oppose alla richiesta di di essere CP_2
conseguentemente estromessa dalla causa.
§ 4. Senza necessità di svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata decisa dal tribunale con la sentenza n. 11162/2022 che ha estromesso la respinto le domande dell'attore, accolto la domanda Controparte_4
riconvenzionale e condannato al pagamento, in favore di Parte_1
della complessiva somma di € 8.404,57, oltre interessi Controparte_3
legali dal deposito della sentenza, oltre che al pagamento delle spese di lite.
§ 5. Il primo giudice – dopo aver superato una serie di questioni processuali che non rilevano più ai fini della presente decisione in grado di appello – ha qualificato quelli intercorrenti tra le parti come contratti di trasporto disciplinati dagli articoli 1683 e segg. c.c., disciplinanti anche la responsabilità ex recepto del vettore. Pur trattandosi di contratto tipico, però,
3 secondo il giudice di primo grado le norme che regolano il trasporto hanno natura dispositiva e non imperativa, suscettibile di deroga dalle parti nell'esercizio della loro autonomia negoziale. Nel caso di specie, una espressa deroga era prevista dall'art. 8 del contratto stipulato dall'attore con la secondo cui il vettore non avrebbe accettato termini tassativi per CP_2
la consegna entro una certa data e orario, a meno di diversa pattuizione per iscritto controfirmata dal rappresentante di CP_2
Ebbene, a parere del tribunale, proprio tale previsione, unitamente ai documenti allegati dall'attore, impedivano di rilevare un inadempimento della convenuta: ed infatti, le comunicazioni di KA e UP, i tracking
delle merci ed i DDT, non consentivano di ricavare il numero di spedizioni non andate a buon fine, così come dichiarate: infatti, i tracking relativi alle spedizioni di merci smarrite o consegnate in ritardo erano, per la maggior parte, fermi alla fase dell'affido della merce;
quelli attestanti ritardi riportavano ritardi rientranti nella normale tollerabilità; mentre solo in un caso di merce smarrita vi era un riferimento ad un furto, in relazione al quale, però, non era possibile capire il peso della merce ai fini di un eventuale risarcimento. Analoga conclusione poteva trarsi dall'analisi dei
DDT, che indicavano semplicemente il fermo deposito della merce ad una certa data, senza consentire di comprendere la sorte finale della spedizione.
Ritenendo, dunque, non fondate le domande dell'attore, a fronte dell'ammissione del mancato pagamento delle fatture emesse dalla convenuta (il assumeva di non averle saldate in conseguenza del Pt_1
grave inadempimento imputato alla controparte), il tribunale ha respinto la domanda ed accolto la riconvenzionale.
4 § 6. ha impugnato la decisione di primo grado, affidando il Parte_1
gravame a quattro motivi.
Nella contumacia delle società convenute, la causa è stata rimessa al Collegio
per la decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.; depositata, dall'appellante,
una nota di conclusioni, all'udienza del 5.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione dopo breve discussione.
§ 7.1. Col primo motivo, l'appellante contesta il rilievo attribuito dal primo giudice alla ritenuta derogabilità della disciplina codicistica del contratto di trasporto, con riferimento alla clausola n. 8 del contratto a proposito dei tempi di consegna della merce trasportata. A suo dire, il giudicante sarebbe incorso in un grave errore, nel ritenere la disciplina del codice civile derogabile in ogni sua parte, mentre l'art. 8 del contratto andava interpretato come possibile deroga solo alle forme contrattuali di conclusione dell'accordo in casi particolari.
§ 7.2. Col secondo motivo, poi, il critica la decisione del tribunale di Pt_1
Napoli, laddove ha ritenuto che l'esame della documentazione impedirebbe di individuare le spedizioni non andate a buon fine, e ciò in virtù di “una disattenta e poco scrupolosa disamina dei documenti” prodotti. A suo dire, i
tracking dei pacchi generati al momento dell'elaborazione dell'etichetta servivano a monitorare lo stato delle spedizioni, registrando i vari spostamenti sino alla consegna: ciò avrebbe dovuto consentire di ricostruire il tracciamento dei viaggi, mentre al contrario in molti casi risultava l'incompletezza dei dati, fermi alla voce “in consegna”. Parimenti viziata era, poi, la decisione a proposito della ritenuta “normale tollerabilità” dei ritardi, senza migliore specificazione.
5 § 7.3. Col terzo motivo, l'appellante critica gli argomenti spesi dal primo giudice a proposito dell'onere della prova in tema di responsabilità
contrattuale, visto che le uniche prove disponibili erano (e non potevano che essere) i tracciamenti delle spedizioni ed i DDT depositati in atti;
ed altrettanto valeva anche in relazione alla domanda prospettata ai sensi dell'art. 2043 c.c. in relazione ai danni all'immagine sofferti per l'interruzione dei rapporti con i soggetti esterni, UP e KA.
§ 7.4. Da ultimo, e come conseguenza dell'auspicato accoglimento dei precedenti motivi, ha chiesto la modifica della sentenza di primo grado anche con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite.
§ 8. L'appello, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, è
infondato e va respinto.
§ 9. Pare opportuno prendere le mosse dalla questione dell'onere della prova nelle controversie relative a responsabilità contrattuale.
È pacifico che, quanto meno a seguito della notissima pronuncia delle sezioni unite della Suprema Corte n. 13533/2001, in tema
di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la
risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento
deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo
termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza
dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato
dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto
adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi
applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il
risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
6 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente
si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà
dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza
dell'obbligazione).
§ 9.1. Dunque, nel caso di specie, risulta effettivamente non del tutto calzante il riferimento compiuto dal tribunale alla colpa, come criterio di esonero da responsabilità della cui dimostrazione è gravato il debitore che opponga il fatto estintivo dell'obbligazione diverso dall'adempimento.
§ 9.2. Ciò che, invece, ad avviso di questa Corte, rileva nel caso di specie, è
l'onere di allegazione, che, com'è evidente, precede quello della prova.
L'attore ha dedotto che oltre 400 spedizioni non sarebbero andate a buon fine, a causa di ritardi o smarrimenti. Evidentemente, facendo applicazione del criterio di riparto dell'onere probatorio indicato dalla giurisprudenza di legittimità e sopra ricordato, sarebbe dunque stato onere della CP_2
dimostrare, al contrario, il proprio adempimento.
§ 9.3. Ma, a ben vedere, l'onere della prova in tanto può dirsi a carico del debitore in quanto il creditore alleghi con chiarezza quale sia l'obbligazione inadempiuta. Nel caso di specie, il ha inteso soddisfare il proprio Pt_1
onere di allegazione producendo in atti una cartella di files, contenente centinaia di tracking relative a spedizioni, recanti ognuna una data ed ora di presa in carico e vari successivi aggiornamenti. In sostanza, senza operare una preventiva differenziazione in ragione degli esiti ricavabili da tali tracciamenti (esiti corretti, ritardi lievi, ritardi più consistenti, omessa attestazione degli esiti, smarrimenti, furti, ecc.), l'attore ed odierno appellante ha di fatto finito per attribuire un improprio onere alla
7 controparte di fornire la prova dell'esito di centinaia di spedizioni (anche di quelle che appaiono del tutto corrette e tempestive) e, al tempo stesso, ha
“addossato” al giudice il compito di andare a cercare se e quali, tra le centinaia di files prodotti, possa rappresentare un esito patologico della spedizione, salvo poi dolersi di “una disattenta e poco scrupolosa disamina dei documenti”.
§ 9.4. Appare, allora, utile richiamare l'insegnamento della Suprema Corte,
secondo cui (cfr. Cass. 19006/2022) “compito del giudice è … quello di decidere
sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi
a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla
stessa formato, e non anche quello di "trovare" la documentazione … per essere il
fascicolo di parte disordinatamente tenuto e confusamente composto”. Nel caso di specie, l'apparente ordine del fascicolo (una cartella di files, ognuno relativo ad un trasporto) cela, in realtà, la mancanza di precise e distinte allegazioni,
che possano consentire, alla controparte, innanzitutto, di adempiere ai propri oneri probatori, ed al giudice, poi, di verificare quali e quanti trasporti in ipotesi abbiano avuto un esito anomalo.
In mancanza di ciò, correttamente il primo giudice ha ritenuto di dover rigettare la domanda, priva di un'adeguata e precisa allegazione dei fatti.
§ 9.5. Del tutto sfornito di prova (stavolta gravante sullo stesso attore) è
risultata, invece, la prospettazione relativa ad un danno extracontrattuale.
L'appello va, pertanto, respinto.
§ 10. La contumacia delle appellate esonera dall'adozione di provvedimenti sulle spese.
8 § 11. Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228
(“quando l'impugnazione anche incidentale è respinta o è dichiarata inammissibile o
improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Napoli n. 11162/2022 del 15.12.2022;
nulla per le spese;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13,
comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24
dicembre 2012, n. 228 (raddoppio del contributo unificato).
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte
d'Appello di Napoli, il 12.11.2025
Il Presidente Est.
LI TA
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