Art. 1-ter. (( 1. Ai commi secondo e terzo aggiunti, dopo il comma 1-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46 , le parole: "dieci rate" e: "dodici rate" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "venti rate" e: "ventiquattro rate".
2. Alle minori entrate derivanti dalle norme di cui al comma 1 nell'esercizio finanziario 1986 si fa fronte con corrispondente riduzione nell'anno 1986 del fondo di cui all' articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , con riferimento alla quota destinata dal CIPE ai comuni. Il fondo viene reintegrato in misura corrispondente negli esercizi finanziari 1987 e 1988 con le maggiori entrate derivanti dalla norma di cui al medesimo comma negli stessi esercizi finanziari. ))
2. Alle minori entrate derivanti dalle norme di cui al comma 1 nell'esercizio finanziario 1986 si fa fronte con corrispondente riduzione nell'anno 1986 del fondo di cui all' articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , con riferimento alla quota destinata dal CIPE ai comuni. Il fondo viene reintegrato in misura corrispondente negli esercizi finanziari 1987 e 1988 con le maggiori entrate derivanti dalla norma di cui al medesimo comma negli stessi esercizi finanziari. ))